Al fine di contrastare possibili frodi IVA, il legislatore ha introdotto una serie di fattispecie di operazioni interne per le quali è applicazione il reverse charge. In particolare, l’art. 17 co. 6 del DPR n. 633/72, alle lett. b) e c), prevede l’applicazione dell’inversione contabile, rispettivamente, per le cessioni di:
- Telefoni cellulari (più precisamente, per le cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all’art. 21 della tariffa annessa al DPR n. 641/72, come sostituita dal DM 28.12.95);
- Console da gioco, tablet PC e laptop, nonché dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.
La disposizione di cui all’art. 17 co. 6 lett. b) del DPR n. 633/72 è stata introdotta dall’art. 1 co. 44 della Legge n. 296/06, e modificata con D.Lgs. n. 24/16. Quest’ultimo decreto, inoltre, ha modificato la successiva lett. c), estendendo l’ambito applicativo del reverse charge anche alle cessioni di console da gioco, tablet PC, laptop.
Per i telefoni cellulari e i dispositivi a circuito integrato, invece, il reverse charge trovava applicazione già a partire dall’1.4.2011. Entrambe le disposizioni sono state recentemente prorogate sino al prossimo 31.12.2026 (il 3 giugno 2022 il Consiglio UE ha approvato la Direttiva n. 2022/890/UE, riguardante la “proroga del periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile relativo alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio frodi“). L’autorizzazione UE si rende necessaria, infatti, in quanto le operazioni in argomento non rientrano tra quelle per le quali l’applicazione del reverse charge è autorizzata in via generale dalla normativa comunitaria (art. 199 della direttiva 2006/112/CE), bensì fra quelle per le quali la misura di deroga all’ordinario meccanismo di assolvimento dell’IVA è applicabile in via temporanea (art. 199-bis par. 1 lett. c), d) e h) della direttiva 2006/112/CE).
Indice degli Argomenti
Estensione del Reverse Charge al settore elettronico
L’applicazione del reverse charge nella cessione di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC, laptop e dispositivi a circuito integrato trova giustificazione nell’elevato numero di frodi rilevate nel settore informativo e della telefonia mobile. La direttiva 2013/43/UE, infatti, modificando la direttiva IVA, ha previsto la possibilità, per gli Stati membri, di introdurre, in via temporanea, il meccanismo dell’inversione contabile in settori particolarmente soggetti al rischio di frodi. L’art. 199-bis par. 1 della direttiva 2006/112/CE, alle lett. c), d) e h) ha previsto, dunque, per gli Stati membri, la facoltà di derogare alle modalità ordinarie di assolvimento dell’IVA per le cessioni di:
- Telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo (art. 199-bis par. 1 lett. c) della direttiva IVA);
- Cessioni di dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale (art. 199-bis par. 1 lett. d) della direttiva IVA);
- Cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop (art. 199-bis par. 1 lett. h) della direttiva IVA).
Si ricorda, tuttavia, che l’Italia aveva già ottenuto l’autorizzazione ad introdurre una deroga specifica per l’applicazione del reverse charge nella cessione di telefoni cellulari e dispositivi a circuito integrato ricorrendo alla procedura prevista dall’art. 395 della direttiva IVA. L’estensione del reverse charge alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop è stata disposta, invece, a partire dal 2.5.2016, ad opera del D.Lgs. n. 24/2016, che ha attuato la direttiva 2013/43/UE.
Tabella: operazioni soggette al reverse charge
Operazioni soggette al reverse charge | Norma nazionale art. 17 co. 6 del DPR 633/72 | Norma comunitaria art. 199-bis direttiva 2006/112/CE |
---|---|---|
Cessione di telefoni cellulari | lett. b) | lett. c) |
Cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop | lett. c) | lett. h) |
Cessioni di dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale | lett. c) | lett. d) |
Reverse Charge nella cessione di telefoni cellulari
L’art. 17 co. 6 lett. b) del DPR n. 633/72 prevede l’applicazione del meccanismo del reverse charge per le cessioni di “apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative”.
Nozione di “telefono cellulare“
Al fine di individuare i beni cui torna applicabile il meccanismo dell’inversione contabile ai sensi dell’art. 17 co. 6 lett. b) del DPR n. 633/72, è opportuno avere riguardo alla definizione contenuta nella decisione del Consiglio UE 22.11.2010 n. 2010/710/UE con la quale l’Italia è stata autorizzata a introdurre la misura speciale di deroga per le operazioni in argomento. In base alla decisione del Consiglio, il reverse charge può applicarsi alle cessioni di “telefoni cellulari concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo”. Ricorrendo alla classificazione fornita dalla nomenclatura combinata (Reg. UE 2658/87), dovrebbero potersi ricomprendere nella disciplina dell’inversione contabile, fra le altre, le cessioni di smartphone in quanto classificabili nella voce di nomenclatura combinata 85.17.12 (“Telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo”).
Secondo quanto indicato nelle Note esplicative alla nomenclatura combinata, infatti, sono ricompresi nella voce “Telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo” anche i “telefoni mobili” dotati della possibilità di svolgere altre funzioni (oltre alla telefonia), quali:
- Invio e ricezione di SMS, MMS e posta elettronica;
- Commutazione di pacchetti per l’accesso a internet;
- Invio e ricezione di segnali di posizione;
- Navigazione, programmazione di un percorso, cartografia, messaggeria istantanea, telefonia vocale su internet;
- Computer palmare; giochi;
- Ricezione di segnali radio o televisivi;
- Ripresa, registrazione e riproduzione di suoni e immagini.
Inversione contabile limitata alle fasi precedenti il commercio al dettaglio
L’obbligo di applicare il meccanismo dell’inversione contabile si riferisce alle sole cessioni di telefoni cellulari effettuate nella fase di commercializzazione che precedono il commercio al dettaglio. Sul punto la Risoluzione n. 36/E/2011 dell’Agenzia delle Entrate. L’obiettivo di questa disposizione è quella di ridurre il rischio di “frodi carosello” nella commercializzazione di prodotti informatici, nell’ambito delle cessioni che precedono la vendita al dettaglio. Pertanto, sono escluse dall’ambito applicativo del reverse charge le cessioni di telefoni cellulari effettuate nella fase del commercio al dettaglio nei confronti di consumatori finali, sia che si tratti di soggetti “privati”, sia che si tratti di soggetti passivi IVA.
Telefoni cellulari con IVA nella vendita al dettaglio
Nello specifico, sono escluse dall’inversione contabile:
- Le cessioni effettuate da commercianti al minuto di cui all’art. 22 del DPR n. 633/72, in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione, per corrispondenza, a domicilio, in forma ambulante (nel presupposto che tali cessioni siano effettuate nei confronti degli utilizzatori finali dei beni, ancorché soggetti passivi IVA);
- Le cessioni effettuate da commercianti diversi da quelli di cui all’art. 22 del DPR n. 633/72 i quali, tuttavia, effettuano le cessioni direttamente a consumatori finali.
Tale ultima ipotesi può verificarsi nel solo caso di cessioni di telefoni cellulari che presentano un rapporto di accessorietà con l’operazione principale di fornitura del traffico telefonico, ossia con un’operazione per la quale l’IVA viene assolta con le modalità ordinarie. Il meccanismo dell’inversione contabile non trova applicazione, dunque, nelle ipotesi in cui:
- Unitamente al traffico telefonico, vengano ceduti, in via accessoria, al cliente titolare di una o più SIMCARD, più telefoni cellulari in via accessoria, sempreché il numero di telefoni cellulari ceduti non ecceda di oltre il 10% il numero delle SIMCARD cedute all’acquirente nell’ambito del rapporto contrattuale principale;
- Unitamente al traffico telefonico vengano ceduti telefoni cellulari, in sostituzione di altri telefoni già ceduti nell’ambito del medesimo rapporto principale di fornitura del traffico telefonico.
Componenti e accessori di telefoni cellulari
Non sono soggette al meccanismo del reverse charge le cessioni di componenti e accessori di telefoni cellulari. L’art. 1 del D.Lgs. n. 24/2016 ha opportunamente soppresso il riferimento alle cessioni di componenti ed accessori dei telefoni cellulari contenuto alla lett. b) dell’art. 17 co. 6 del DPR n. 633/72. Tale modifica, tuttavia, costituiva un mero adeguamento formale della norma, in quanto l’assoggettamento ad inversione contabile non è mai divenuto efficace per le cessioni di tali beni, non essendo stata autorizzata dagli organi comunitari.
A norma dell’art. 12 co. 1 del DPR n. 633/72, le cessioni di componenti e accessori dei telefoni cellulari che risultano effettuate nel quadro della cessione di un telefono, al fine di completare o integrare quest’ultima, sono assoggettate al reverse charge in quanto ad esse deve applicarsi il medesimo regime IVA previsto per l’operazione principale.
Cessione di dispositivi a circuito integrato
L’art. 17 co. 6 lett. c) del DPR n. 633/72 prevede l’applicazione del reverse charge non soltanto per le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, ma anche per le cessioni di “dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale”. Con la Decisione del Consiglio del 22.11.2010 n. 2010/710/UE, l’Italia è stata autorizzata ad applicare il reverse charge non alle cessioni di personal computer, ma, alle sole cessioni di dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale. Successivamente, in attuazione della direttiva 2013/43/UE:
- La possibilità di applicare l’inversione contabile in via temporanea alle cessioni di dispositivi a circuito integrato è stata riconosciuta a tutti gli Stati membri, secondo le modalità previste dall’art. 199-bis della direttiva IVA;
- Il D.Lgs. n. 24/2016 ha sostituito il riferimento alle cessioni di personal computer e loro componenti e accessori contenuto nell’art. 17 co. 6 lett. c) del DPR n. 633/72 con quello alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, eliminando il parziale disallineamento tra la norma nazionale e la disciplina comunitaria.
Ambito oggettivo
Secondo quanto chiarito in via di prassi dall’Amministrazione finanzia devono ricomprendersi nell’ambito applicativo dell’art. 17 co. 6 lett. c) in esame i dispositivi a circuito integrato quali:
- Microprocessori;
- Unità centrali di elaborazione.
Il riferimento a tali beni, tuttavia, deve ritenersi esemplificativo, per cui sono soggette a reverse charge le cessioni di tutti i dispositivi riconducibili ai “Circuiti integrati elettronici” di cui al codice NC 8542 3190 della nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune di cui all’Allegato I del Reg. CEE n. 2658/87 del Consiglio. Devono, inoltre, ricomprendersi nell’ambito applicativo le cessioni di dispositivi (quali unità centrali di elaborazione realizzate con tecnologia multi-core) riconducibili al codice NC 8542 3110 in base alla nota 8 b) 3) al capitolo 85 della nomenclatura combinata. Infatti, secondo quanto chiarito con ris. Agenzia delle Entrate 7.2.2012 n. 13, i microprocessori sono classificabili alla sottovoce 8542 3190, mentre le unità centrali di elaborazione sono classificabili sia alla predetta sottovoce, sia alla sottovoce 8542 3110.
Cessione di Laptop, tablet e console da gioco
Il D.Lgs. 11.2.2016 n. 24 ha esteso l’ambito di applicazione del reverse charge alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, sostituendo la lett. c) dell’art. 17 co. 6 del DPR n. 633/72. La misura è stata adottata in conformità con quanto disposto dall’art. 199-bis della direttiva 2006/112/CE, al fine di contrastare la diffusione delle frodi fiscali nel settore della commercializzazione dei prodotti elettronici. Nella previgente formulazione, come già ricordato, la lett. c) dell’art. 17 co. 6 del DPR 633/72 prevedeva l’applicazione dell’inversione contabile per le sole cessioni di personal computer e loro componenti e accessori.
Ambito oggettivo
Ai sensi dell’art. 17 co. 6 lett. c) del DPR n. 633/72, il reverse charge si applica alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA. Al fine di delimitare l’ambito applicativo della nuova disposizione, l’Agenzia delle Entrate, con circ. 25.5.2016 n. 21, ha indicato i codici della nomenclatura combinata cui occorre fare riferimento per l’individuazione dei prodotti indicati:
- Console da gioco (NC 9504 50 00);
- Tablet PC (NC 8471 30 00);
- Laptop (NC 8471 30 00).
La stessa Agenzia ha inoltre precisato che, ai fini dell’individuazione dei predetti beni, non rileva la denominazione “commerciale”, bensì la circostanza che i beni presentino:
- La medesima qualità commerciale di quelli indicati dalla norma;
- Le stesse caratteristiche tecniche;
- Lo stesso codice della nomenclatura combinata.
Cessionari non stabiliti in Italia
Un chiarimento contenuto nella circ. Agenzia delle Entrate 21/2016 concerne il trattamento IVA delle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop effettuate nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia. Ad avviso dell’Amministrazione finanziaria, l’inversione contabile deve applicarsi anche nelle ipotesi in cui i prodotti in parola vengono ceduti a soggetti passivi IVA non stabiliti in Italia o privi di stabile organizzazione in Italia. Questi ultimi, dunque, sarebbero tenuti a identificarsi in Italia ai fini IVA per poter assolvere l’obbligo di versamento dell’imposta in luogo del cedente. Si ritiene, tuttavia, che tale indicazione debba essere riferita alle sole operazioni che si considerano effettuate in Italia e ivi imponibili ai fini IVA.
Conclusioni
Le operazioni legate alla cessione di telefoni cellulari, microprocessori, laptop, console da gioco etc sono operazioni soggette al regime dell’inversione contabile. Questo, tuttavia, soltanto nelle fasi di cessione all’ingrosso, ovvero in situazioni ove è più facile riscontrare possibili frodi in ambito internazionale.
La disciplina sul reverse charge per queste operazioni è una disposizione che deve essere periodicamente rinnovata da parte della UE, per questo motivo occorre sempre prestare adeguata attenzione alla normativa. Se hai dubbi o desideri un chiarimento segui il link sottostante per metterti in contatto con me e ricevere una consulenza fiscale personalizzata. Altrimenti, se vuoi condividere la tua esperienza lascia un commento di seguito.