L’applicazione del Regime Forfettario per i lavoratori autonomi già in attività comporta, obbligatoriamente, la rettifica della detrazione IVA. Operazione da effettuare nella dichiarazione dell’ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie. Info sulla rettifica IVA per l’applicazione del regime di vantaggio per le partite IVA in attività.
L’applicazione del Regime Forfettario di cui alla Legge n. 190/14 (modificato dalla Legge n. 208/2015) per i lavoratori autonomi in attività comporta, obbligatoriamente, la rettifica della detrazione IVA.
Questo, è quanto prevede l’articolo 19-bis 2) del DPR n. 633/72.
Ai fini IVA il passaggio al Regime Forfettario comporta la rettifica della detrazione operata sugli acquisti negli anni precedenti.
I contribuenti che applicano un regime IVA e passano al regime di forfait devono operare delle variazioni in dichiarazione IVA, liquidando la maggiore imposta.
I contribuenti che si trovano nella situazione di passare dal regime ordinario di detrazione dell’Iva sugli acquisti, al regime di totale indetraibilità previsto per i forfettari, devono rettificare la detrazione dell’IVA operata in passato. Questa operazione deve essere effettuata nell’ultima dichiarazione annuale IVA relativa al periodo di “normale” attività.
Cominciamo!
Indice degli Argomenti
RETTIFICA IVA IN DICHIARAZIONE PER L’ADESIONE AL REGIME FORFETTARIO
Ricordiamo che il Regime Forfettario è un regime naturale applicabile di default a tutti i soggetti passivi, anche già in attività, che rientrano nei requisiti di accesso.
La rettifica della detrazione deve essere operata nella dichiarazione IVA relativa all’ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie. Il versamento dell’eventuale imposta a debito deve essere versato in unica soluzione.
Questo significa che i soggetti che esercitavano attività di impresa, arti o professioni già nel corso dell’anno “n” e che, in virtù dell’esistenza dei requisiti di accesso, sono entrati automaticamente nel regime forfettario a partire dal primo gennaio “n+1”.
Questi soggetti sono tenuti ad effettuare la rettifica della detrazione dell’IVA già nella dichiarazione relativa all’anno “n”, in scadenza il 30 aprile dell’anno “n+1”.
REGIME FORFETTARIO APPLICABILE SENZA OPZIONE
In questo senso, appare utile ricordare che, il Regime Forfettario è un regime fiscale naturale e deve essere applicato direttamente dai soggetti che rispettano i requisiti richiesti dalla normativa, per l’accesso o la permanenza nel regime, senza la necessita di effettuare alcuna scelta espressa.
Per maggiori informazioni sui requisiti e le modalità di funzionamento del regime forfettario ti rimando a questo contributo dedicato:
Regime forfettario: guida a requisiti e funzionamento.
RETTIFICA DELLA DETRAZIONE IVA PER CHI ADERISCE AL FORFETTARIO
In questo contesto, l’ingresso nel Regime Forfettario, da parte di un lavoratore autonomo che nell’anno precedente applicava l’IVA, comporta la necessità di rettificare l’IVA.
Si tratta dell’imposta che si era detratto relativamente ai beni e servizi non ancora ceduti, o non ancora impiegati nell’attività.
Questa IVA a suo tempo detratta, deve essere rettificata e versata in un’unica soluzione, senza attendere il materiale impiego dei beni e servizi nell’attività.
Il classico esempio di rettifica della detrazione IVA per i lavoratori autonomi riguarda le rimanenze di magazzino presenti nel bilancio precedente rispetto a quel quale si accede al Regime Forfettario.
Fanno eccezione i beni ammortizzabili, compresi quelli immateriali, la cui rettifica va eseguita solo se non siano trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione, ovvero nove anni per i fabbricati.
In questo caso la rettifica andrà effettuata in ragione di tanti quinti (o decimi per gli immobili), quanto sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio (decennio), dalla loro entrata in funzione.
Non si tiene conto comunque dei beni di valore inferiore a 516,46 euro, né dei beni con coefficiente di ammortamento superiore al 25%. La rettifica dell’Iva riguarda anche i beni ammortizzabili immateriali.
I fabbricati o porzioni di fabbricati sono comunque considerati beni ammortizzabili ed il periodo di rettifica è stabilito in dieci anni, decorrenti da quello di acquisto o di ultimazione.
TABELLA DI RIEPILOGO: RETTIFICA DELLA DETRAZIONE IVA
TIPOLOGIA DI BENE | RETTIFICA IVA |
Beni ammortizzabili materiali | Se non sono passati più di 4 anni |
Beni ammortizzabili immateriali | Se non sono passati più di 4 anni |
Beni immobili ed aree fabbricabili | Se non sono passati più di 10 anni |
BENI E SERVIZI NON CEDUTI O NON ANCORA UTILIZZATI
TIPOLOGIA BENI | RETTIFICA |
< 516.46 € | NO |
AMM.TO > 25% | NO |
Rimanenze di magazzino | SI |
Beni strumentali (anche immateriali) acquistati dopo il 1° gennaio 2015 | SI |
Beni Immobili acquistati dopo il 1° gennaio 2010 | SI |
RETTIFICA DELLA DETRAZIONE IVA IN DICHIARAZIONE
La rettifica deve esser eseguita nella dichiarazione IVA dell’ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie.
Il rigo da utilizzare è il VF70 del modello IVA.
Secondo quanto indicato nella Circolare n 73/E/2007, ai fini della rettifica dovrà predisporsi un’apposita documentazione nella quale vanno indicate, per categorie omogenee, la quantità e i valori dei beni strumentali utilizzati secondo le modalità illustrate nella Circolare n. 328/E/97.
PASSAGGIO AL REGIME FORFETTARIO: IL CREDITO IVA
Per quanto riguarda il credito che potrebbe emergere dalla Dichiarazione IVA, indipendentemente dal fatto che sia frutto di un acconto versato in misura superiore all’effettiva esigenza liquidatoria o che nell’ultimo periodo ci sia stata maggiore IVA detraibile rispetto a quella a debito, non andrà certamente perso.
Secondo quanto previsto dal comma 63 dell’art.1 L. 190/2014,
“l’eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione presentata dai contribuenti che applicano il regime forfetario, relativa all’ultimo anno in cui l’imposta sul valore aggiunto è applicata nei modi ordinari, può essere chiesta a rimborso ovvero può essere utilizzata in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni”.
La possibilità di recuperare il credito IVA a è stata oggetto di chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate. Pertanto, tale credito potrà:
- Essere richiesto a rimborso nella dichiarazione IVA;
- Chiedere l’utilizzo in compensazione orizzontale del credito.
RETTIFICA IVA DELLA DETRAZIONE: USCITA DAL REGIME FORFETTARIO
Analoga rettifica della detrazione dell’IVA, questa volta di senso contrario (quindi a favore del lavoratore autonomo), deve essere effettuata quando si esce dal Regime Forfettario e si passa a quello ordinario.
Anche in questo caso la rettifica della detrazione deve essere inserita nella prima dichiarazione IVA utile di applicazione delle regole ordinarie.
In questo caso, al contrario del precedente, all’atto del passaggio dal regime forfettario a quello ordinario, è possibile recuperare l’IVA non detratta sulle merci e materie prime acquistate mentre il contribuente stava applicando il Regime Forfettario.
Naturalmente stiamo parlando delle merci ancora in rimanenza al 31 dicembre dell’anno precedente al passaggio al regime ordinario.
Oppure, in caso di acquisto di beni strumentali ammortizzabili, è possibile recuperare parte dell’IVA non detratta, in ragione di tanti quinti quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio.
RETTIFICA IVA REGIME FORFETTARIO: CONSULENZA
Il passaggio al Regime Forfettario o la sua fuoriuscita hanno delle conseguenze importanti per i contribuenti. In particolare, infatti, professionisti ed imprese possono trovarsi nella situazione di dover rettificare la detrazione dell’IVA.
Chi entra nel forfettario dovrà rettificare l’IVA detratta nell’anno precedente per le rimanenze di magazzino ed i beni materiali ed immateriali non ancora ammortizzati.
Allo stesso modo la fuoriuscita dal forfettario comporta la possibilità di detrarsi l’IVA su rimanenze e beni ammortizzabili.
Occorre prestare la dovuta attenzione a questi adempimenti onde evitare di commettere errori.
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Scusate, mi confermate che l’imposta è stata portata al 15%??
Grazie!
Confermato, l’imposta sostitutiva del regime forfettario è al 15%. Per quanto riguarda la domanda sui voucher per il lavoro occasionale di tipo accessorio può leggere questo articolo
https://fiscomania.com/2014/05/i-voucher-inps-per-il-pagamento-del-lavoro-accessorio-occasionale/