Se la prestazione di lavoro dipendente estero è svolta in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, ed è svolta all’estero per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di 12 mesi, è applicabile il regime delle retribuzioni convenzionali, che consente di assumere quale base imponibile non le somme e i valori effettivamente percepiti, bensì alcun importi determinati in modo forfetario in base al settore di attività.
A tali fini, il contratto di lavoro deve specificare in modo espresso l’esecuzione della prestazione all’estero e il lavoratore deve essere collocato in uno speciale ruolo estero. Si tende ad ammettere la tassazione con le retribuzioni convenzionali anche nel caso di distacco.
L’applicazione di questo regime fiscale è legato allo svolgimento dell’attività lavorativa in un solo Stato, come indica in modo letterale l’art. 51 comma 8-bis del TUIR. Tuttavia, l’Amministrazione finanziaria, in particolare, la Direzione regionale dell’Emilia-Romagna, nella risposta all’istanza di consulenza giuridica n. 909-4/2019 ha chiarito che la retribuzione convenzionale è applicabile anche se lo svolgimento del lavoro avviene su più Stati esteri.
I lavoratori all’estero che operano su più stati
Nel caso in cui, infatti, il dipendente che si trova ad operare all’estero, fiscalmente residente in Italia, che presti la propria attività lavorativa in maniera continuativa e prevalente presso una società con sede all’estero per più di 183 giorni all’anno, in base a un contratto di lavoro a tempo indeterminato, ma si trovi a svolgere concretamente il proprio lavoro in più Stati esteri e non, quindi, necessariamente in un solo Stato, può comunque applicare le retribuzioni convenzionali.
L’Amministrazione finanziaria, sul punto, ha chiarito, infatti, che in questo caso il lavoratore potesse fare riferimento al reddito convenzionale in luogo del reddito effettivo percepito (posto che, come richiesto dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 20 del 13 maggio 2011, il settore economico nel quale opera la società estera deve comunque essere previsto dal decreto ministeriale che annualmente definisce le retribuzioni convenzionali).
Nel caso in esame è stato chiarito quanto segue.
In primo luogo, il lavoratore dipendente in questione prestava la propria attività in base a un contratto che espressamente prevede l’esclusività e la continuità nei confronti di un datore di lavoro non residente, a nulla rilevando che le proprie mansioni, così come richiesto e nelle modalità definite dalla società estera, siano esplicate in altri Paesi al di fuori dal territorio nazionale e dallo Stato in cui ha sede la società stessa.
Il periodo di soggiorno all’estero risulta, poi, essere superiore a 183 giorni, così come conteggiato in base alle indicazioni fornite dalla C.M. 207 del 16 novembre 2000. In base a tale circolare, infatti, il periodo da considerare per il computo dei 183 giorni non necessariamente deve risultare continuativo e, ai fini dell’effettivo conteggio dei giorni di permanenza all’estero rilevano, in ogni caso, il periodo di ferie, le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi, indipendentemente dal luogo in cui sono trascorsi.
Inoltre, risulta soddisfatto anche l’ulteriore requisito previsto dalla richiamata Circolare n. 20/E/11, in base al quale il settore economico di appartenenza della società estera (o i settori economici di appartenenza) deve essere contemplato dai decreti di approvazione delle retribuzioni convenzionali.
Esempi pratici di lavoro in più stati
Ecco alcuni esempi pratici di lavoratori che potrebbero trovarsi in questa situazione e beneficiare (o meglio, essere obbligati ad applicare) delle retribuzioni convenzionali:
Tecnico trasfertista specializzato
Un ingegnere o tecnico specializzato, residente in Italia, assunto da una multinazionale tedesca produttrice di macchinari industriali. Il suo contratto prevede che fornisca assistenza tecnica, installazione e manutenzione presso clienti situati in diversi paesi europei (es. Francia, Spagna, Austria) e talvolta extra-europei. Trascorre complessivamente più di 183 giorni all’anno viaggiando e lavorando presso le sedi di questi clienti esteri.
Se il settore lavorativo e tutte le altre condizioni sono soddisfatte, si devono applicare le retribuzioni convenzionali.
Project manager internazionale nel settore costruzioni
Un residente italiano assunto da una grande impresa di costruzioni svizzera. Gestisce e supervisiona cantieri in diversi Paesi (es. Emirati Arabi Uniti, Qatar, Arabia Saudita). Si sposta frequentemente tra questi cantieri, rimanendo all’estero per oltre 183 giorni nell’arco di 12 mesi.
Il settore “edilizia” o “costruzioni” è tipicamente incluso nei DM. Verificate le altre condizioni, si applica il regime convenzionale.
Auditor per società di revisione internazionale
Un consulente o revisore residente in Italia, dipendente di una “Big Four” o altra società di consulenza con sede principale a Londra o New York. Viene assegnato a progetti presso clienti in vari Stati membri dell’UE (es. Irlanda, Lussemburgo, Olanda) e/o in altri continenti, superando i 183 giorni di permanenza all’estero.
Anche in questo caso, se tutte le altre condizioni ricorrono, si usa la convenzionale.
Consulenza fiscale online
Come ho avuto modo di approfondire (Gli accertamenti sulle retribuzioni convenzionali) questo tipo di regime di tassazione, deve essere analizzato con particolare attenzione prima della sua concreta applicazione. Si tratta di un regime che, in molti casi, è in grado di generare vantaggi per il contribuente che lo applica. Tuttavia, spesso, nelle situazioni di contratto di lavoro estero, la determinazione dei requisiti richiesti (tipicamente settore ed inquadramento) non sono di facile attribuzione.
Per questo motivo è importante conoscere e pianificare per tempo questo strumento con simulazioni e con l’esperienza di chi ha già visto ed affrontato controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria. Pertanto, se desideri effettuare una consulenza online con me su questo argomento argomento, segui il link sottostante e descrivimi la tua situazione. Riceverai il preventivo per una consulenza in grado di risolvere i tuoi dubbi e comprendere gli scenari a disposizione.
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