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Registro titolari effettivi: attesa la risposta del TAR

NewsRegistro titolari effettivi: attesa la risposta del TAR
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha sospeso l’obbligo di comunicare i titolari effettivi delle imprese con un’ordinanza emessa il 7 dicembre 2023, in attesa di un’udienza il 27 marzo 2024 per discutere la questione nel merito. Questa decisione è stata richiesta da diverse fiduciarie, trust company e associazioni di settore, motivata da varie ragioni tra cui problemi tecnici e incertezze legali. Il titolare effettivo è la persona fisica che possiede o controlla un’entità giuridica, e la comunicazione avviene tramite firma digitale. La pratica deve essere inviata in formato telematico al Registro Imprese competente, e i dati saranno conservati in sezioni distinte del registro. La decisione finale sull’obbligo di comunicazione sarà presa il 27 marzo, con l’auspicio di chiarire i dubbi normativi.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha deciso di mettere in pausa l’obbligo di comunicare i titolari effettivi delle imprese. Questa decisione è stata presa attraverso un’ordinanza emessa il 7 dicembre 2023, sospendendo temporaneamente l’attuazione del Decreto MIMIT che regola il funzionamento del Registro dei Titolari Effettivi. 

Questa sospensione è stata richiesta da diverse fiduciarie, trust company e associazioni di settore, e il Tribunale ha fissato la data del 27 marzo 2024 per discutere la questione nel merito.

Le richieste di proroga del termine per la comunicazione dei dati al Registro delle Imprese sono state motivate da varie ragioni, inclusi problemi tecnici, incertezze legali e domande riguardanti specifiche situazioni, come quelle delle società sottoposte a confisca o partecipate dallo Stato. 

Il Tribunale ha accettato la richiesta di sospensione dell’obbligo di comunicazione dei Titolari Effettivi, ritenendo che ci fossero questioni giuridiche complesse da esaminare in modo dettagliato. Ha anche stabilito che l’udienza per discutere nel merito della questione si terrà il 27 marzo 2024.

Come funziona la comunicazione del titolare effettivo al Registro delle imprese?

Con il D.M. 29 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2023, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha attestato l’operatività del Registro dei titolari effettivi: al via le comunicazioni fino al prossimo 11 dicembre. Info per la compilazione e l’invio del modello.

Con il D.M. 29 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2023, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha attestato l’operatività del Registro dei titolari effettivi di imprese dotate di personalità giuridica private, nonché di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust (sezione speciale).

Secondo quanto previsto dall’art. 3 co. 6, ultimo periodo del D.M. 55/2022, le comunicazioni dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva devono essere effettuate entro i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento attestante l’operatività del sistema. Questo significa che entro il prossimo 11 dicembre 2023 (il giorno 8 di scadenza è festivo) gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica oppure i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione di persone giuridiche private sono tenute a comunicare all’ufficio del Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente i dati e le informazioni legate alla titolarità effettiva.

Di seguito le principali informazioni utili sui soggetti tenuti ad effettuare la comunicazione e su come è composta la comunicazione stessa.

Soggetti obbligati alla comunicazione

Sono tenuti ad effettuare la comunicazione del titolare effettivo:

  • Le  imprese con personalità giuridica, ovvero le società per azioni, società responsabilità limitata, cooperative e società in accomandita per azioni;
  • Le persone giuridiche private che devono iscriversi nell’apposito registro;
  • I trust e istituti giuridici affini che risiedono nel territorio dello Stato italiano, nonché le persone che esercitano diritti poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini, purché stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, ottengono e detengono informazioni adeguate accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust o dell’istituto giuridico affine (art. 22, co. 5 del D.Lgs. n. 231/07).

Non rientrano tra i soggetti tenuti ad effettuare la comunicazione le società di persone (comprese le società semplici).

La comunicazione del titolare effettivo

La comunicazione (modulo TE) riguarda i dati del titolare effettivo, ovvero la persona fisica alla quale risulta essere attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo. Ad effettuare la comunicazione deve essere il legale rappresentante o il soggetto a cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione di persone giuridiche private. Lo strumento da utilizzare per la comunicazione è l’applicativo DIRE (di Infocamere o alternative) aggiornato con la modulistica legata alla comunicazione dei dati del titolare effettivo.

Chi è il titolare effettivo?

Secondo il Decreto Legislativo n. 90 del 25 maggio 2017, il titolare effettivo è la persona fisica che effettua operazioni o attività, o, nel caso di entità giuridiche, la persona fisica che ne è proprietaria, controllante o beneficiaria. Questo serve a garantire trasparenza nel contrasto al riciclaggio di denaro, poiché spesso le imprese occultano il vero proprietario, rendendo difficile individuare il beneficiario.

Come visto in precedenza il Titolare Effettivo di una società è chi possiede direttamente più del 25% del capitale, o indirettamente tramite società controllate o fiduciarie. In mancanza di queste condizioni, è chi controlla la maggioranza dei voti nell’assemblea dei soci o ha vincoli contrattuali che gli permettono di esercitare un’influenza dominante.

Per le persone giuridiche private, il Titolare Effettivo è il fondatore, il beneficiario o chi ha funzioni di rappresentanza legale, direzione e amministrazione. Nel caso di Trust e istituti simili, è il costituente, il fiduciario, il guardiano, il beneficiario o chi controlla direttamente o indirettamente il Trust.

La pratica di comunicazione deve essere inviata in formato telematico al Registro Imprese competente tramite la Comunicazione Unica. Per la compilazione e l’invio, si può utilizzare il sistema informatico DIRE messo a disposizione dalle Camere di Commercio. I dati sulla titolarità effettiva verranno conservati in due sezioni del Registro Imprese: una per le imprese con personalità giuridica e persone giuridiche private, e un’altra per i Trust e istituti simili. Sarà rimessa al prossimo 27 Marzo la decisione riguardante la nuova data di invio della comunicazione del TE e si spera, nello scioglimento di tutti i dubbi normativi, che il Tribunale potrà chiarire.

Come si individua il titolare effettivo?

La comunicazione appare piuttosto semplice, dopo aver indicato i dati dell’ente per il quale viene effettuata la comunicazione è necessario indicare i dati del titolare effettivo (nome, cognome, codice fiscale, dati di nascita, residenza ed indirizzo PEC). Deve essere indicata la modalità attraverso la quale è stata individuata la titolarità effettiva, scegliendo tra le seguenti:

  • Partecipazione proprietaria diretta superiore al 25% del capitale;
  • Partecipazione proprietaria indiretta superiore al 25% del capitale;
  • Controllo di maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
  • Controllo di voti sufficienti per influenza dominante in assemblea ordinaria;
  • Esistenza di vincoli contrattuali per influenza dominante sulla società;
  • Titolare di poteri di rappresentanza, amministrazione o direzione;
  • Controinteressato all’accesso per l’esposizione a rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione, oppure persona incapace o minore di età.

Il modulo TE

Una volta compilati i dati si deve apporre un flag sulla casella dedicata alle responsabilità in caso di mancata veridicità dei dati ivi riportati, a cura del soggetto chiamato ad effettuare la comunicazione (amministratore o legale rappresentante dell’ente giuridico). A quel punto il soggetto deve indicare i propri dati personali (nome, cognome, codice fiscale, telefono, indirizzo email o PEC). Il soggetto che effettua la comunicazione deve poi essere titolare di un deposito di firma digitale per procedere alla firma della distinta. Una volta compilata l’istanza ed allegata la distinta firmata è necessario procedere con il pagamento dei diritti di segreteria e tariffa (esenzione da imposta di bollo). La pratica deve essere trasmessa da un soggetto abilitato all’invio telematico (può trattarsi dello stesso obbligato o di un intermediario abilitato). La procedura non prevede la possibilità di delegare, per la firma della pratica, un professionista.

MODULO TE
Modulo TE che deve essere utilizzato per la comunicazione della titolarità effettiva da parte di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private e di trust o istituti giuridici affini.

Conferma annuale

Deve essere evidenziato che i dati e le informazioni oggetto di comunicazione devono essere poi confermati annualmente. Di fatto, entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall’ultima comunicazione di variazione o dall’ultima conferma, il dato deve essere oggetto di conferma. La comunicazione di conferma del titolare effettivo può essere presentata, per le società di capitali, contestualmente all’adempimento del deposito del bilancio, allegata alla relativa pratica.

Le variazioni successive

Nel modello di comunicazione viene richiesto di specificare se si tratta della comunicazione iniziale o di una sua variazione successiva. Questo significa che devono essere comunicate, con le stesse modalità viste sopra, anche eventuali variazioni di dati e informazioni, entro trenta giorni dal compimento dell’atto che dà luogo alla variazione.

Disciplina sanzionatoria

Deve essere evidenziata anche la disciplina sanzionatoria legata alla omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo al Registro delle imprese. In particolare, è punita con la sanzione amministrativa da 103 a 1.032 euro l’omessa comunicazione delle informazioni, secondo quanto previsto dall’art. 2630 del codice civile. La sanzione si applica in capo a ciascun soggetto obbligato alla stessa, ex art. 5 della Legge n. 689/81. Nel caso in cui, invece, la comunicazione viene inviata nel termine di 30 giorni successivi al termine ordinario di scadenza (compimento dell’atto che da luogo alla variazione), la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad 1/3.

Domande frequenti

Perché il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha sospeso l’obbligo di comunicare i Titolari Effettivi delle imprese?

Il Tribunale ha sospeso temporaneamente questa comunicazione tramite un’ordinanza emessa il 7 dicembre 2023, in attesa di discutere la questione nel merito il 27 marzo 2024, su richiesta di diverse fiduciarie, trust company e associazioni di settore.

Chi è considerato il Titolare Effettivo e quali sono le entità coinvolte nell’obbligo di comunicazione?

Il Titolare Effettivo è la persona fisica che possiede o controlla un’entità giuridica o ne risulta il beneficiario. Sono coinvolte imprese con personalità giuridica, persone giuridiche private e trust e istituti giuridici affini.

Come avviene la trasmissione della comunicazione del Titolare Effettivo?

La comunicazione avviene esclusivamente in formato telematico e deve essere firmata digitalmente da uno degli amministratori dell’azienda, dal fondatore o dal fiduciario nel caso dei Trust. Si utilizza la CNS per i criteri di firma.

Quali sono i criteri per individuare il Titolare Effettivo nelle imprese con personalità giuridica e nelle persone giuridiche private?

Il Titolare Effettivo è chi detiene direttamente o indirettamente almeno il 25% del capitale sociale, controlla la maggioranza dei voti in assemblea o ha poteri di amministrazione o direzione.

Dove vengono conservati i dati sulla titolarità effettiva e quando sarà presa la decisione sulla nuova data di invio della comunicazione?

I dati verranno conservati in due sezioni del Registro Imprese. La decisione sulla nuova data di invio sarà presa il 27 marzo 2024, sperando di chiarire i dubbi normativi.

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    Daniela Sechi
    Daniela Sechi
    Laurea triennale in Diritto dell'impresa del lavoro e delle Pubbliche amministrazioni. Iscrizione all'albo dei Consulenti del Lavoro. Mi occupo di aspetti giuslavoristici e pratiche contabili.
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