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Regimi contabili e fiscali: come scegliere al meglio

Quali sono i regimi contabili e fiscali in vigore in Italia e come funzionano? Quali sono le differenze e come fare la scelta migliore secondo le proprie caratteristiche?

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Quali sono le variabili che influenzano la scelta del regime contabile e fiscale per le imprese in Italia: la forma giuridica ed il volume d’affari raggiunto come variabili da considerare.


Nel contesto economico e imprenditoriale italiano, la scelta del regime contabile rappresenta uno dei primi e più importanti passi per ogni nuova attività. Da questa decisione dipendono non solo le modalità di gestione del bilancio e dei registri contabili, ma anche gli obblighi fiscali, le detrazioni possibili e, in generale, la complessità dell’intero apparato amministrativo dell’impresa.

Quali sono i regimi contabili e fiscali presenti in Italia? Quando si avvia una nuova attività professionale o imprenditoriale si cerca sempre di ottenere il massimo risparmio possibile. La corretta pianificazione fiscale in questi casi passa attraverso un’attenga analisi dell’attività che si intende avviare.

In relazione alle caratteristiche dell’attività, alla scelta della forma giuridica da adottare e dalle caratteristiche personali è possibile scegliere il regime fiscale, ma anche la tipologia di contabilità da adottare. Certamente, regime fiscale e contabile vanno di pari passo, ma in alcuni casi è possibile scegliere tra quello che maggiormente può soddisfare le esigenze dell’attività che vogliamo svolgere.

Questo articolo intende fornire una panoramica completa dei principali regimi contabili disponibili in Italia, quali il regime ordinario e la contabilità semplificata, mettendo in luce vantaggi, svantaggi e possibili scenari applicativi. Dall’imprenditore alle porte della sua prima avventura aziendale al titolare di una PMI con anni di esperienza, il regime contabile influenza una serie di fattori cruciali che vanno dalla liquidità aziendale alla sostenibilità finanziaria. Continuate a leggere per scoprire quale regime contabile potrebbe essere più adatto alle esigenze della vostra attività.

I regimi contabili in Italia

Vediamo, quindi, di seguito una tabella con l’indicazione dei principali regimi fiscali e contabili presenti in Italia.

REGIME CONTABILE E FISCALESOGGETTIRICAVI/VOLUME D’AFFARI ANNO PRECEDENTE
Contabilità semplificata– Società di persone (Snc, Sas)
– Imprese individuali
Ricavi inferiori a:
– 400.000 euro per attività di servizi
– 700.000 euro per altre attività
Contabilità ordinaria– Società di capitali (Srl, Spa, Sapa)
– Società di persone (Snc, Sas)
– Imprese individuali
Ricavi superiori a:
– 400.000 euro per attività di servizi
– 700.000 euro per altre attività
nessun limite massimo
Le società di capitali sono sempre soggette alla contabilità ordinaria indipendentemente dai ricavi
Regime forfettarioPersone fisiche che intraprendono un’attività di impresa o arte o professione. Esclusi i contribuenti che si avvalgono di regimi speciali IvaVolume di ricavi o compensi ragguagliati ad anno non superiori a 65.000 euro. Nel caso di esercizio di più attività deve essere considerata la somma dei ricavi

Vantaggi e svantaggi

VARIABILEREGIME ORDINARIOREGIME SEMPLIFICATO
Fatturato massimoIllimitatoLimitato
Obblighi di documentazioneElevatiRidotti
Spese deducibiliAmpia gammaLimitate
Accesso a creditoPiù facileMeno facile

Il regime forfettario

L’art. 1, co. 9-11 della Legge n. 145/2018 ha apportato delle rilevanti modifiche al regime forfettario introdotto dalla Legge n. 190/2014 stabilendo che il regime forfetario è un regime naturale, applicabile anche ai soggetti già in attività, per le persone fisiche esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo con ricavi o compensi fino ad 85.000 euro conseguiti nell’anno precedente.

Per poter accedere al nuovo regime forfetario è stato previsto un unico limite di ricavi/compensi identico per ciascun codice attività Ateco pari ad 85.000 euro, mentre i coefficienti di redditività per poter applicare il regime forfetario da parte delle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi) sono rimasti invariati e sono i seguenti:

GRUPPO DI SETTOREATTIVITA’ ATECOCOEFFICIENTI DI REDDITIVITA’
Industrie alimentari e delle bevande(10 – 11)40%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a
47.7) – 47.9
40%
Commercio ambulante di prodotti
alimentari e bevande
47.8140%
Commercio ambulante di altri prodotti47.82 – 47.8954%
Costruzioni e attività
immobiliari
(41 – 42 – 43) – (68)86%
Intermediari del commercio46.162%
Attività dei servizi di alloggio
e di ristorazione
(55 – 56)40%
Attività professionali,
scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi
(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88)78%
Altre attività economiche(01 – 02 – 03) –(05 – 06 –07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27
– 28 – 29 – 30 – 31 –32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63)
– (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99)
67%

Cause di esclusione dal regime forfettario

Un soggetto non può applicare il regime forfetario nel caso in cui, contemporaneamente all’attività di impresa e/o lavoratore autonomo, sia anche socio di società di persone, associazioni professionali o imprese familiari di cui all’art. 5 del TUIR, ovvero controlli, direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

L’Agenzia delle Entrate, in merito al possesso di una partecipazione di controllo di una SRL, ha precisato che è possibile applicare il regime forfetario a condizione che il contribuente provveda a rimuovere la causa ostativa nell’anno precedente a quello di applicazione del regime. Così pure se un contribuente in regime forfetario nell’anno “n” acquista una quota di SRL di controllo, il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo (anno “n+1”). Per quanto riguarda le SRL trasparenti, è stato chiarito che non è più prevista un’incompatibilità assoluta, ma l’incompatibilità va verificata solo se vi è il controllo della società e se l’attività è riconducibile a quella svolta come contribuente forfetario.

Non possono avvalersi del regime forfetario, coloro la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporto di lavori o siano intercorsi nei 2 precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro. Alle cause di esclusione suindicate devono essere aggiunta anche lo svolgimento di attività in particolari regimi Iva speciali (agricoltura, tabacchi, fiammiferi, editoria, gestione di servizi di telefonia, rivendita di documenti di trasporto pubblico, intrattenimenti e giochi, agenzie di viaggio, agriturismo, vendite a domicilio, rivendita di beni usati, vendite all’asta di oggetti d’arte).

Restano ferme le esclusioni previste per i soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili, o di mezzi di trasporto nuovi. Non possono applicare il regime forfetario i soggetti non residenti. Tuttavia il regime è applicabile dai soggetti residenti in uno Stato Ue/See qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito.

Determinazione del reddito in regime forfettario

La determinazione del reddito imponibile, si ottiene applicando ai ricavi e compensi percepiti nel periodo d’imposta un differente coefficiente di redditività in funzione del codice Ateco che contraddistingue l’attività svolta. Pertanto, non assumono rilevanza le spese sostenute nello stesso esercizio relative all’attività d’impresa o dell’arte o della professione, ad eccezione dei contributi previdenziali versati in base alla legge, che assieme alle perdite fiscali generatisi nei periodi d’imposta anteriori all’eccesso al regime, sono gli unici oneri che possono essere dedotti dal reddito imponibile. Le plusvalenze e le minusvalenze o altri componenti diversi dai ricavi/compensi non concorrono al reddito.

I contributi previdenziali obbligatori si deducono prioritariamente dal reddito d’impresa ovvero professionale. L’eventuale eccedenza si deduce (onere deducibile) dal quadro RP del Mod. Redditi. Sul reddito imponibile si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’Irap in misura pari al 15% (o al 5% in presenza delle condizioni previste per le “start-up“).

Il versamento dell’imposta sostitutiva è effettuato negli stessi termini e con le medesime modalità previste per il versamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Si applicano, quindi, tutte le disposizioni vigenti in materia di versamenti a saldo ed in acconto dell’imposta, compensazione e rateazione della stessa. In caso di imprese familiari, l’imposta sostitutiva è dovuta dall’imprenditore sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge ed ai collaboratori familiari.

Regime start up

È prevista l’applicazione di un’aliquota ridotta nella misura del 5% per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i 4 successivi (5 anni). Per poter beneficiare del regime di vantaggio “start up” è necessario che:

  • Il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti, un’attività artistica, professionale ovvero d’impresa, an che in forma associata o familiare;
  • L’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui la stessa costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte/professione;
  • Qualora l’attività sia il proseguimento di un’attività esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi/compensi del periodo d’imposta precedente non sia superiore ai limiti di ricavi/compensi previsti per il regime forfetario.

Per approfondire: “Regime forfettario: requisiti e vantaggi“.

La contabilità semplificata

L’articolo 18 del DPR n. 600/73 prevede la possibilità per le imprese individuali, le società di persone e gli enti non commerciali di adottare il regime di contabilità semplificata. Il regime di contabilità semplificata è utilizzabile dalle imprese individuali e dalle imprese collettive esercitate da società di persone e assimilate che nel periodo d’imposta di riferimento abbiano conseguito ricavi non superiori a 400.000 euro per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi o a 700.000 euro per le imprese aventi ad oggetto altre attività.

Le imprese in contabilità semplificata devono determinare il reddito di impresa (anche ai fini Irap) in base al principio di cassa (in alternativa a quello di competenza). In pratica, il regime di contabilità semplificata rappresenta il regime fiscale “naturale” per le imprese che non possono adottare il regime forfettario. Tuttavia, il contribuente ha facoltà di optare per il regime ordinario (l’opzione ha effetto dall’inizio del periodo di imposta nel corso del quale è esercitata e fino a revoca ed in ogni caso per il periodo stesso ed i due successivi).

La determinazione del reddito di impresa avviene con un misto cassa/competenza dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi e proventi percepiti e quello delle spese sostenute. A tale apporto devono essere aggiunti:

  • L’autoconsumo personale/familiare dell’imprenditore;
  • I redditi derivanti dagli immobili patrimonio;
  • Le plusvalenze e le sopravvenienze attive.

Allo stesso modo devono essere sottratte da tale importo:

  • Le minusvalenze e sopravvenienze passive;
  • Le quote di ammortamento dei beni materiali ed immateriali, compresi i canoni di leasing ed il maxicanone;
  • Le perdite di beni strumentali e le perdite su crediti;
  • Gli accantonamenti del TFR;
  • I costi del personale e gli oneri di utilità sociale;
  • Le deduzioni forfettarie spettanti ad esempio per gli agenti di commercio, gli esercenti attività alberghiera, gli autotrasportatori ed i distributori di carburante.

Sono deducibili per cassa i costi di acquisto dei beni, le manutenzioni ordinarie, le spese di acquisto di servizi, le spese generali ecc., oltre a quelli per cui le norme generali del DPR n. 917/86 (TUIR) prevedono la deducibilità per cassa (interessi di mora). Sul punto vedasi la Circolare n. 11/E/2017 dell’Agenzia delle Entrate.

Il criterio di cassa trova applicazione anche per i versamenti effettuati e per i corrispettivi ricevuti a titolo di acconto. Non rilevano ai fini della determinazione del reddito d’impresa le esistenze iniziali e le rimanenze finali di magazzino. Nel caso di successivo passaggio dal regime semplificato al regime ordinario rileva come valore iniziale delle rimanenze il costo dei beni merce non pagati in vigenza del regime misto cassa/competenza.

Le perdite d’esercizio possono essere riportate a nuovo negli esercizi successivi nei limiti dell’80% del reddito del periodo di compensazione.

Il criterio delle registrazioni:
Le imprese hanno la possibilità di optare, con un vincolo triennale, per la determinazione del reddito sulla base delle registrazioni effettuate. Si tratta del c.d. “criterio delle registrazioni”. Esercitando questa opzione i contribuenti hanno la possibilità di tenere i registri Iva senza effettuare le annotazioni relative agli incassi ed ai pagamenti.

Obblighi contabili in contabilità semplificata

Il contribuente che adotta la contabilità semplificata deve scegliere la modalità
che intende adottare per la gestione della contabilità, ossia la tenuta:

  • Dei registri Iva (ove obbligatori) e di 2 registri distinti (registro degli incassi e dei pagamenti) ove indicare i ricavi percepiti ed i pagamenti effettuati in ordine cronologico. I ricavi ed i costi (importo, generalità del soggetto erogante, indirizzo, comune del soggetto che effettua il pagamento e gli estremi della fattura/altro documento emesso) vanno annotati non oltre 60 giorni dall’incasso/pagamento in base all’art. 22, DPR n. 600/73. I componenti non monetari sono contabilizzati entro il termine della dichiarazione dei redditi;
  • Dei soli registri Iva, annotando separatamente le operazioni non soggette a registrazione ai fini Iva e con indicazione dei mancati incassi e pagamenti nell’anno di registrazione del documento contabile ai fini Iva;
  • Dei soli registri Iva e presunzione degli incassi e dei pagamenti con annotazione separata delle operazioni non soggette a registrazione ai fini Iva. In questo caso in base a specifica opzione triennale, da indicare nella dichiarazione annuale Iva, si possono considerare le operazioni registrate ai fini Iva come incassate e/o pagate nell’anno di annotazione (art. 18, co. 5, DPR n. 600/73).

Nei primi due casi (istituzione dei registri degli incassi e dei pagamenti e utilizzo dei registri Iva anche ai fini reddituali) le registrazioni vanno eseguite non oltre 60 giorni dalla data dell’incasso del ricavo o dal pagamento della spesa e i componenti positivi e negativi diversi da quelli che concorrono alla determinazione del reddito con il criterio di cassa vanno annotati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Per approfondire: “Contabilità semplificata: come funziona?“.

La contabilità ordinaria

La contabilità ordinaria è il regime fiscale e contabile sicuramente più complesso. In questo caso l’imprenditore commerciale (persona fisica o società) deve predisporre i libri obbligatori ed effettuare le registrazioni come previsto dagli artt. da 13 a 22, DPR n. 600/73, che contengono disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi e in materia di Iva. Il regime di contabilità ordinaria è obbligatorio per i soggetti che rientrano nelle seguenti categorie:

  • Società ed enti commerciali soggetti ad Ires. Infatti per le società di capitali ed altri enti che svolgono attività commerciale, la contabilità ordinaria è obbligatoria indipendentemente dal volume di ricavi;
  • Imprese individuali e società di persone che hanno conseguito, nel periodo d’imposta precedente, ai sensi dell’art. 85, TUIR, ricavi superiori a:
    • € 400.000 se esercitano attività di servizi;
    • € 700.000 se esercitano altre attività.

Si può trattare, in particolare, di:

  • Persone fisiche esercenti attività commerciali (ditte individuali);
  • Società in nome collettivo;
  • Società in accomandita semplice;
  • Società di fatto esercenti attività commerciali ai sensi dell’art. 55, TUIR;
  • Società di armamento;
  • Imprese individuali e società di persone che hanno optato per il regime ordinario.

Registri contabili in contabilità ordinaria

Il regime di contabilità ordinaria prevede la tenuta di una serie di registri contabili:

  • Registri obbligatori ai fini Iva, che sono:
    • il registro delle fatture di acquisto, e
    • il registro delle fatture emesse;
    • registro dei beni ammortizzabili;
  • Libro giornale – art. 2216 c.c.: il libro giornale riporta cronologicamente le operazioni relative all’esercizio di impresa (registrazione analitica). La tenuta della contabilità ordinaria implica la registrazione delle operazioni economiche e delle movimentazioni finanziarie. Il metodo utilizzato per la registrazione contabile è quello della partita doppia;
  • Libri giornali sezionali: è consentito tenere libri giornali sezionali per la medesima azienda purché le operazioni vengano poi riassunte su un libro giornale riepilogativo. I registri Iva possono considerarsi libri sezionali relativamente agli acquisti e alle fatture emesse;
  • Libro degli inventari: l’inventario è obbligatorio per l’esercente attività di impresa in regime di contabilità ordinaria.

Bilancio e inventario

Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali in contabilità semplificata devono in ogni caso redigere l’inventario e il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette.

L’inventario, oltre agli elementi prescritti dal codice civile o da leggi speciali, deve indicare la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore e il valore attribuito a ciascun gruppo. Ove dall’inventario non si rilevino gli elementi che costituiscono ciascun gruppo e la loro ubicazione, devono essere tenute a disposizione dell’ufficio delle imposte le distinte che sono servite per la compilazione dell’inventario. Nell’inventario degli imprenditori individuali devono essere distintamente indicate e valutate le attività e le passività relative all’impresa.

Il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite, salve le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, possono essere redatti con qualsiasi metodo e secondo qualsiasi schema, purché conformi ai principi della tecnica contabile.

Per approfondire: “Quali sono i criteri di redazione del bilancio?“.

Conclusioni e consulenza

La scelta del regime fiscale e contabile da adottare non è mai semplice. Il punto di partenza è sempre quello di individuare la forma giuridica migliore all’attività che si intende avviare. In particolare si tratta di capire se si opera in forma individuale, o in forma societaria ed in questo caso se si opera con una società di persone o una società di capitali. A questo punto occorre verificare quale regime fiscale e contabile è previsto e se si ha possibilità di optare tra regimi diversi. Ad esempio, una ditta individuale può valutare i requisiti del regime forfettario e comparare la determinazione del reddito con il regime della contabilità semplificata. Questa libertà di scelta, non è permesse alle società. Le società di persone, infatti, possono solo valutare se possono aderire alla contabilità semplificata, piuttosto che applicare la contabilità ordinaria (al superamento delle soglie di ricavi previste). Le società di capitali, infine, sono obbligate ad applicare la contabilità ordinaria.

In ogni caso, il consiglio che posso darti è quello di valutare sempre la tua situazione con l’ausilio di un dottore commercialista esperto in modo da poter valutare al meglio ogni singola opzione che puoi avere a disposizione per ottimizzare la tua situazione fiscale.

Se hai letto questo articolo e ti stai rendendo conto che necessiti dell’analisi della tua situazione personale, ti invito a contattarci attraverso il form di cui al link seguente. Riceverai il preventivo per una consulenza personalizzata in grado di risolvere i tuoi dubbi sull’argomento. Soltanto in questo modo, infatti, potrai essere sicuro di evitare di commettere errori, che in futuro possono esserti contestati e quindi sanzionati.

Domande frequenti

Quali sono i principali regimi contabili in Italia?

I principali regimi contabili in Italia sono il regime ordinario e il regime di contabilità semplificata, oltre al regime forfettario per le partite IVA individuali minori.

Chi può aderire al regime di contabilità semplificata?

Generalmente, il regime di contabilità semplificata è riservato a piccole imprese, professionisti e partite IVA individuali con un fatturato annuo al di sotto di un certo limite stabilito dalla legge.

Il regime contabile può influenzare l’accesso a credito e finanziamenti?

Sì, avere un bilancio dettagliato prodotto attraverso il regime ordinario può facilitare l’accesso a finanziamenti bancari o a certe forme di credito.

È possibile cambiare regime contabile?

Sì, è possibile, ma ci sono delle restrizioni e delle procedure da seguire. Inoltre, il cambio di regime contabile potrebbe avere implicazioni fiscali.

Quali sono i vantaggi della contabilità semplificata?

La contabilità semplificata richiede una documentazione meno complessa e di solito comporta costi di gestione inferiori. Tuttavia, offre meno flessibilità in termini di detrazione delle spese rispetto al regime ordinario.

Quale regime contabile è più vantaggioso per una nuova impresa?

Non esiste una risposta univoca, poiché dipende da vari fattori come il fatturato previsto, la tipologia di attività e la struttura dei costi. È sempre meglio consultare un commercialista per una valutazione personalizzata.

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