Regime degli impatriati ed il premio ai dipendenti: il limite dei 40.000 euro per il 2019 deve essere calcolato sul reddito effettivamente percepito dal lavoratore. I chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 11/E/2020.
L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 11/E/2020, fornisce ulteriori indicazioni sul premio ai dipendenti sancito dall’art. 63 del Decreto Cura Italia, con riferimento al calcolo del limite di 40.000 euro per poter beneficiare del premio.
Il premio di cui all’art. 63 consiste in un riconoscimento di 100 euro per i lavoratori dipendenti che hanno continuato a lavorare presso la sede di lavoro nel mese di marzo 2020 nonostante l’emergenza Covid-19.
Possono beneficiare del premio, i titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 co. 1 del TUIR (esclusi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente), con un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro.
Regime degli impatriati ed il premio ai dipendenti
L’Agenzia delle Entrate, ha ribadito che, ai fini del rispetto del limite di 40.000 euro deve considerarsi esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione ordinaria IRPEF e non anche quello assoggettato a tassazione separata o a imposta sostitutiva.
Ai fini del calcolo del limite reddituale di 40.000 euro, occorre considerare i redditi di lavoro dipendente conseguiti nel 2019, anche se derivanti da più rapporti di lavoro, assoggettati a tassazione ordinaria.
Restano esclusi dalla determinazione del limite gli eventuali redditi di lavoro assoggettati a tassazione separata e di quelli assoggettati a imposta sostitutiva.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, i dipendenti che nell’anno precedente a quello di erogazione del premio, hanno beneficiato delle agevolazioni previste per il rientro dei lavoratori in Italia, ovvero per i quali il reddito da lavoro dipendente non ha concorso per intero a tassazione ai sensi dell’art. 44 del DL. 78/2010 (rientro di ricercatori e docenti) o dell’art. 16 del DLgs. n.147/2015 (regime degli impatriati), il limite di 40.000 euro dovrà essere calcolato in ragione dell’importo di reddito di lavoro dipendente effettivamente percepito.
Limite di 40.000 euro
Quindi, ai fini del calcolo del limite di 40.000 euro, devono essere ricompresi i redditi percepiti dal lavoratore. Questo, indipendentemente dalla circostanza che lo stesso fruisca di un’agevolazione fiscale che gli consenta di far concorrere a tassazione il reddito di lavoro dipendente in misura ridotta.
Il datore di lavoro o il sostituto d’imposta che nel 2020 eroga il bonus di 100 euro, ai fini della verifica del rispetto del predetto limite di 40.000 euro, deve considerare gli importi indicati ai punti 1 e 2 della Certificazione Unica 2020. Si tratta di punti, quelli indicati, esclusivamente riferibili a redditi di lavoro dipendente (redditi derivanti da contratti di lavoro a tempo determinato e indeterminato).
Tali importi, devono essere aumentati degli importi che non hanno concorso a formare il reddito per effetto del regime di rientro di ricercatori e docenti o del regime degli impatriati, indicati ai punti 463 e 465, rispettivamente riferibili al codice 1 riportato al punto 462 e ai codici 5, 9, 10 e 11 riportati al punto 464 (e non 465 come indicato nella circolare)
Inoltre, il sostituto d’imposta italiano nella verifica del rispetto del limite reddituale di 40.000 euro è chiamato anche a computare anche la quota di reddito esente percepita dai c.d. frontalieri indicata ai campi 455 e 456 (fino al massimo previsto di 7.500 euro) e la quota di abbattimento dei redditi percepiti dai residenti a Campione d’Italia riportata nell’annotazione con il codice “CA” della CU 2020.
Regime degli impatriati ed il premio ai dipendenti: esclusi i dipendenti che prestano attività all’estero
L’Agenzia delle Entrate ritiene che il sostituto d’imposta italiano non possa erogare il bonus di 100 euro ai propri dipendenti che svolgono l’attività lavorativa all’estero.
Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 51 comma 2 lett. f-quater) del TUIR, i premi versati dal datore di lavoro, in favore della generalità o categorie di dipendenti, a seguito della stipula di polizze a copertura del rischio di contrarre il COVID-19.
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