Certificazione Unica 2020: doppia scadenza per i lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi. I chiarimenti della Circolare n. 9/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate.

Il Decreto Liquidità ha disposto il rinvio al 30 aprile 2020 per il termine di trasmissione della Certificazione Unica 2020.

L’omesso invio entro lo scorso 31 marzo, quindi, essere sanato entro la nuova scadenza senza l’applicazione di sanzioni. Stessa data anche per la consegna al percipiente.

Infatti, con il D.L. n. 9 del 2 marzo 2020, il Governo aveva disposto, la proroga della scadenza dell’invio telematico della Certificazione Unica all’Agenzia delle Entrate. La scadenza inizialmente fissata per il 9 marzo (il 7 marzo cadeva di sabato), era stata prorogata al 31 marzo 2020.

Dopo la prima proroga, il Governo ha disposto, con il Decreto Liquidità, un ulteriore proroga delle scadenze. La proroga della Certificazione Unica 2020 riguarda tutta Italia.

Certificazione Unica 2020

La Circolare n. 9/E/2020, del 13 aprile dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, il termine di scadenza della Certificazione Unica 2020 degli autonomi, potranno essere inviate entro il 31 ottobre, insieme al modello 770.

La Certificazione Unica, è un documento fiscale che attesta la totalità dei redditi erogati dal sostituto d’imposta e deve essere rilasciata al lavoratore dipendente o autonomo percipiente, percettore delle somme, utilizzando il modello sintetico.

La trasmissione in via telematica delle Certificazioni uniche dei compensi degli autonomi, non interessati dal Modello 730 precompilato, potrà essere predisposta entro la scadenza prevista per il Modello 770,  ovvero il 31 ottobre, (slitta al 2 novembre, cadendo il 31 ottobre di sabato).

Certificazione Unica 2020 lavoratori dipendenti e autonomi

Il Modello della Certificazione Unica 2020 e le istruzioni sono stati pubblicati dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 15 gennaio 2020.

La Certificazione Unica, contiene il riepilogo della situazione fiscale del lavoratore, al suo interno, viene riportato l’imponibile fiscale, ma anche tutti i dati legati alla imposta trattenuta, alle detrazioni e infine i dati contributivi, previdenziali e quelli relativi al TFR.

La Certificazione Unica, inoltre si rilascia a tutti i contribuenti soggetti a ritenuta d’acconto, dai pensionati ai liberi professionisti ai collaboratori.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che resta valida la differenza tra scadenza e sanzioni delle due diverse configurazioni di certificazione unica:

  • Certificazione unica 2020 dipendenti;
  • Certificazione unica 2020 autonomi.

Scadenze

Il termine di scadenza per l’invio telematico della Certificazione Unica 2020, è stato inizialmente previsto per il 9 marzo 2020, tuttavia è stata disposta una duplice proroga:

Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla Certificazione Unica 2020

La Circolare n. 9/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate, ha fornito alcuni chiarimenti sulla scadenza della Certificazione unica 2020 per gli autonomi.

In particolare, è stato chiarito che il termine del 30 aprile non è perentorio, salvo che queste certificazioni non dovessero poi confluire nel modello 730/2020 precompilato.

Per la Certificazione unica 2020 autonomi l’invio telematico potrà essere effettuato senza sanzioni, entro la data di scadenza prevista per il Modello 770/2020 ovvero il 31 ottobre (slittato al 2 novembre perchè il 31 ottobre è sabato).

Certificazione Unica 2020: Regime dei Minimi e Regime Forfettario

Le Certificazioni Uniche relative ai contribuenti in Regime dei Minimi e con il Regime Forfettario potranno essere trasmesse con il Modello 770.

La scadenza ultima per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate è fissata al 31 ottobre 2020, (slittato al 2 novembre).

La consegna al lavoratore dovrà essere effettuata entro il 30 aprile 2020.

Nelle istruzioni relative alla Certificazione Unica 2020, fornite dall’Agenzia delle Entrate, è previsto che la Certificazione Unica deve contenere le somme e compensi corrisposti a contribuenti in Regime dei minimi e con il Regime Forfettario.

Nonostante questi redditi non siano soggetti a ritenuta d’acconto, la Certificazione Unica fornisce un ulteriore strumento di controllo fiscale.

L’obbligo della Certificazione Unica per i compensi riguarda esclusivamente le fattispecie di cui al Titolo III del D.P.R. n. 600/1973.

Occorre certificare i compensi di coloro che svolgono attività professionali, compresi i soggetti che, per pur producendo redditi da lavoro autonomo e professionale non sono soggetti a ritenuta.

Riepilogo scadenze Certificazione Unica 2020

Le scadenze sono:

  • 30 aprile 2020 per l’invio telematico della Certificazione Unica 2020. La normale scadenza del 7 marzo 2020 (il 9 perchè il 7 è sabato), della trasmissione telematica dei dati all’Agenzia delle Entrate con modello ordinario è stata prorogata al 31 aprile;
  • 30 aprile 2020 per la consegna della Certificazione Unica, modello sintetico a lavoratori dipendenti, pensionati, soggetti con ritenuta d’acconto etc.;
  • 31 ottobre 2020 per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate, dei dati relativi alle Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi che non vanno nel 730 precompilato. Questa scadenza riguarda anche la Certificazione Unica dei contribuenti in Regime dei minimi ed in Regime Forfettario.

Mancata consegna della Certificazione Unica al lavoratore

La scadenza per la consegna della Certificazione Unica è il 31 marzo di ogni anno. Per la Certificazione Unica 2020 il termine è stato prorogato al 30 aprile 2020.

Entro tale data datore di lavoro e azienda devono consegnare la Certificazione Unica ai lavoratori dipendenti e autonomi.

La consegna della Certificazione Unica al lavoratore, può avvenire in due diverse modalità:

  • Forma cartacea;
  • Mail.

La Certificazione Unica è composta da:

  • Tutti i dati anagrafici di chi ha percepito il reddito, oltre alla firma da parte del datore di lavoro (nel primo foglio);
  • I dati fiscali, ovvero i redditi erogati e le detrazioni effettuate, distinte per tipologia (secondo foglio).

I lavoratori dipendenti e autonomi devono conservare la Certificazione Unica per la compilazione della dichiarazione dei redditi (Modello 730 per i lavoratori dipendenti o Modello UNICO per i lavoratori autonomi).

Ove il contribuente si accorga che i dati riportati nella certificazione unica ex CUD non sono corretti deve darne tempestiva comunicazione al datore di lavoro.

Sanzioni in caso di errori, ritardo od omissioni

La Legge di Stabilità 2016, del D.Lgs. n. 158/2015 e del D.Lgs. n. 151/2015 ha riformato il sistema delle sanzioni previste a carico del datore di lavoro in caso di ritardo, omissione ed errori nella redazione ed invio telematico della Certificazione Unica.

Le sanzioni previste in caso di ritardo, errori ed omissioni del datore di lavoro sono:

FattispecieSanzioni
Omissione, tardività o errori100 euro per la singola Certificazione Unica, con limite massimo di 50.000 euro per anno e per sostituto d’imposta
Errore nella CU e trasmessa entro il 30 aprile 2020, poi corretta e nuovamente trasmessa entro 5 giorninessuna sanzione
Errore nella CU, trasmessa entro il 30 aprile 2020, poi corretta e nuovamente trasmessa entro 60 giorni33,33 euro per la singola Certificazione Unica, con limite massimo di 20.000 euro per anno e per sostituto d’imposta

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