Come ci si avvale del regime dei lavoratori impatriati in Italia nel modello 730? I codici da inserire nel quadro C, legato al lavoro dipendente in relazione alle varie casistiche.
Il regime dei lavoratori impatriati in Italia, di cui all’art. 16 del D.Lgs n 147/15 così come modificato dal D.L. n 34/19 che dal D.L. n 124/19 vede la sua prima applicazione già a partire dal periodo di imposta 2019. Questa agevolazione trova applicazione (ordinaria) direttamente tramite il datore di lavoro, chiamato ad operare sulla busta paga del lavoratore dipendente. Tuttavia, in alcuni casi, ovvero quando il datore di lavoro è impossibilitato ad applicare l’agevolazione, spetta direttamente al dipendente (impatriato) fruire dell’agevolazione nella propria dichiarazione dei redditi.
Per questo motivo il quadro C del modello 730 relativo al periodo di imposta 2022 ha recepito le modifiche apportate dall’art. 5 del D.L. n 34/19 al regime degli impatriati, disciplinato dall’art. 16 del D.Lgs n 147/15. Approfittando di queste disposizioni può essere utile effettuare un quadro generale legato alle possibilità di fruire del regime degli impatriati nel modello 730.
Fruizione del regime degli impatriati nel modello 730
Il quadro C del modello 730/2023, relativo al periodo 2022, si adegua alle modifiche apportate dall’art. 5 del D.L. n 34/2019 al regime degli impatriati, disciplinato dall’art. 16 del D.Lgs n 147/2015. Questa agevolazione legata ai lavoratori che impatriano in Italia prevede che i redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di impresa e di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare. I suddetti redditi sono imponibili al 10% per i soggetti che trasferiscono la residenza nel Mezzogiorno. Per gli sportivi professionisti, invece, la misura è sempre del 50%. Per accedere a tale agevolazione sono stati, inoltre, semplificati i requisiti di accesso.
Decorrenza del regime degli impatriati
L’art. 5 comma 2 del D.L. n. 34/2019, prima delle modifiche introdotte dal D.L. n. 124/2019, prevedeva che le citate disposizioni si applicassero ai soggetti che trasferivano la residenza in Italia ai sensi dell’art. 2 del TUIR “a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”, vale a dire dal periodo d’imposta 2020. Sul punto vedasi la Risposta Agenzia delle Entrate n. 49/2019.
L’art. 13-ter del D.L. 124/2019 convertito ha sostituito il citato comma 2 dell’art. 5 con la seguente formulazione:
Tale disposizione estende quindi le maggiori agevolazioni disposte dal D.L. n. 34/2019 per i lavoratori impatriati anche ai lavoratori rientrati in Italia a partire dal 30 aprile 2019 (al posto, quindi, di operare per i lavoratori che si trasferiscono nel Paese dal 2020). La nuova versione dell’agevolazione può quindi trovare applicazione già per il periodo d’imposta 2019.
Istruzioni del modello 730 in relazione al regime degli impatriati
Le istruzioni al modello 730 recepiscono l’applicazione dell’agevolazione impatriati. Sono previsti, infatti, appositi codici, da indicare nella casella “Casi particolari” contenuta nella Sezione I del quadro C, che riflettono le varie casistiche relative al regime degli impatriati.
I codici da inserire nel quadro C del modello 730
Le istruzioni del modello 730 definiscono i seguenti codici relativi all’applicazione del regime dei lavoratori impatriati in Italia.
Codice 4 – Impatriati rientrati dall’estero fino al 29 aprile 2019
Il codice “4” deve essere utilizzato se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione, prevista per i lavoratori impatriati per i soggetti che sono rientrati in Italia dall’estero fino al 29 aprile 2019. In presenza dei requisiti previsti dall’art. 16 del D.Lgs. n 145/2015 e dall’art. 1, commi 150 e 151, della Legge n 232/2016, i redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50%. Si tratta dell’agevolazione prima dell’entrata in vigore del D.L. n 34/19.
Codice 6 – Impatriati rientrati in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019
Il codice “6” deve essere utilizzato se si è trasferita la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019 e si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i lavoratori impatriati che rientrano in Italia dall’estero di cui al comma 1 dell’art. 16 del DLgs. n 145/2015. In tal caso il reddito da lavoro dipendente e i redditi assimilati concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare. Si tratta, dell’agevolazione ottenibile a seguito delle modifiche apportate al DLgs. n 147/15 dal D.L n 34/19.
Codice 8 – Impatriati rientrati in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019 nelle regioni del Sud
Il codice “8” deve essere utilizzato se si è trasferita la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019 e si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i lavoratori impatriati che rientrano in Italia dall’estero di cui al comma 5-bis dell’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015, e quindi hanno trasferito la residenza in una delle seguenti regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. In tal caso il reddito da lavoro dipendente e i redditi assimilati concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10% del loro ammontare. Si tratta, dell’agevolazione ottenibile a seguito delle modifiche apportate al D.Lgs. n. 147/15 dal D.L. n. 34/19.
Codice 9 – Impatriati sportivi professionisti
Il codice “9” deve essere utilizzato se si è trasferita la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019 e si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i lavoratori impatriati che rientrano in Italia dall’estero di cui al comma 5-quater dell’art. 16 del DLgs. 147/2015, poiché si possiede la qualifica di sportivo professionista. In tal caso il reddito da lavoro dipendente e i redditi assimilati concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare.
L’opzione per questo regime agevolato comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5% della base imponibile (le modalità per l’effettuazione di tale versamento saranno stabilite con apposito decreto).
Agevolazione fruibile in dichiarazione solo in casi residuali
Le istruzioni precisano, inoltre, che nei casi ordinari il beneficio di cui ai suddetti codici è riconosciuto direttamente dal datore di lavoro. Pertanto, la casella di fruizione dell’agevolazione deve essere compilata esclusivamente nell’ipotesi particolare in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l’agevolazione e il contribuente intenda fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella presente dichiarazione dei redditi. In tal caso il reddito di lavoro dipendente deve essere indicato nei righi da C1 a C3 già nella misura ridotta.
Nelle Annotazioni della Certificazione Unica 2023 è indicato l’ammontare ridotto che ha concorso a formare il reddito, se l’agevolazione è stata riconosciuta dal sostituto, oppure la quota non imponibile, se il sostituto non ha operato l’abbattimento (codici BD, CQ, CR, CS).
Regime degli impatriati in dichiarazione dei redditi: conclusioni
Come abbiamo visto il regime fiscale di favore legato ai lavoratori impatriati in Italia deve essere (ordinariamente) fruito direttamente in busta paga, con l’intervento del datore di lavoro. In questo caso nel modello 730 il lavoratore indica soltanto la quota di reddito ridotto che ha concorso a tassazione. Il tutto senza indicare alcuna opzione.
Mentre, al contrario, nel caso in cui il datore di lavoro sia stato impossibilitato ad operare l’agevolazione il lavoratore deve operare attraverso l’indicazione nel quadro C del modello 730 l’applicazione dell’agevolazione. Questo aspetto avviene barrando la relativa casella. In questo caso, poi, è necessario andare ad indicare lo specifico codice di applicazione dell’agevolazione.