Criteri di collegamento previsti dalla normativa fiscale nazionale e convenzionale per la tassazione del reddito da lavoro dipendente prodotto all’estero da parte di soggetti residenti.
La casistica legata ad un soggetto fiscalmente residente in Italia ha prodotto reddito da lavoro estero è notevolmente aumentata negli ultimi anni. Molti lavoratori italiani, infatti, sono sempre più chiamati anche a svolgere incarichi lavorativi in altri Stati, con un aumento della forza lavoro italiana all’estero. Conseguentemente, si assiste all’esigenza dal parte dello Stato di non perdere il relativo introito erariale.
Per questo vengono a generarsi problematiche di doppia imposizione del reddito, che avvengono ogni qualvolta lo Stato in cui è prestata l’attività non coincide con lo Stato di residenza del prestatore. Ogni qualvolta si pone il problema di doppia imposizione è fondamentale qualificare correttamente il rapporto di lavoro che si intende avviare. Questo dal momento che potrebbe non essere immediato ricondurre l’attività svolta ad una specifica categoria reddituale.
Una volta individuata la categoria reddituale di riferimento occorre, infatti, analizzare le normative domestiche degli Stati coinvolti e delle convenzioni contro le doppie imposizioni (CDI) eventualmente applicabili. Questo al fine di identificare in modo inequivocabile come debba essere ripartita la potestà impositiva tra i Paesi coinvolti. Il punto cruciale, è, in sostanza, individuare la corretta regola distributiva all’interno della Convenzione di volta in volta applicabile. Questo nel presupposto che il lavoratore mantenga la propria residenza in Italia. Andiamo ad analizzare, quindi, come devono essere gestite fiscalmente situazioni di redditi da lavoro estero percepiti da residenti in Italia.
L’articolo, naturalmente, non può sostituire una consulenza sull’argomento con un dottore commercialista esperto in fiscalità internazionale. Per questo motivo al termine del testo puoi trovare il link per contattarmi per ricevere una consulenza personalizzata sulla tua situazione e risolvere i tuoi dubbi.
Indice degli Argomenti
- Reddito da lavoro estero: la normativa italiana
- Reddito da lavoro dipendente prodotto all’estero
- Le Convenzioni contro le doppie imposizioni
- La “doppia imposizione” e il recupero delle imposte pagate all’estero
- Documentazione per la predisposizione della dichiarazione dei redditi in Italia
- Redditi da lavoro estero: consulenza fiscale online
Reddito da lavoro estero: la normativa italiana
Una persona fisica residente fiscalmente all’interno dello Stato italiano è assoggettata a tassazione sui redditi ovunque prodotti. Questo è quanto prevede l’articolo 3 del DPR n. 917/86 (TUIR), che si basa sul criterio di tassazione mondiale dei redditi per i soggetti residenti. In base a quanto previsto dall’articolo 6 dello stesso decreto, tali redditi sono classificabili o comunque riconducibili alle seguenti categorie:
- Redditi fondiari;
- Redditi di capitale;
- Redditi di lavoro dipendente;
- Redditi di lavoro autonomo;
- Redditi d’impresa;
- Redditi diversi.
Sono sempre più frequenti i casi di persone fiscalmente residenti in Italia che svolgono la propria attività all’estero (sia per datori di lavoro esteri sia per datori di lavoro italiani). Per questo motivo, quindi, come gestire correttamente i redditi da lavoro percepiti all’estero da un residente italiano.
Reddito da lavoro dipendente prodotto all’estero
Il reddito da lavoro dipendente è disciplinato dall’articolo 49 del DPR n 917/86 (e anche dall’articolo 50 relativo a quei redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente). L’identificazione dei redditi in parola è caratterizzata dal cd. “principio di onnicomprensività”. Si tratta di un principio in base al quale costituiscono redditi da lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro “con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri […]” (art. 49, comma 1). Qualora l’attività sia prestata al di fuori del territorio italiano, a tale normativa – applicabile ai residenti in Italia – si sovrappone la normativa applicabile nello Stato in cui viene prestata l’attività.
Ciò premesso è evidente che potrebbero frequentemente verificarsi situazioni di doppia imposizione giuridica. Questo dal momento che sia l’Italia, in qualità di Paese di residenza, sia lo Stato in cui il lavoratore presta il proprio lavoro (Stato della fonte) assoggetterebbero a tassazione il reddito da lavoro dipendente. La remunerazione percepita quale lavoratore dipendente all’estero per attività svolta in modo continuativo o come oggetto esclusivo del rapporto, è disciplinata dall’articolo 50. La normativa relativa alla determinazione del reddito da lavoro prestato all’estero prevede un meccanismo di determinazione del reddito da lavoro basato sui criteri di retribuzione convenzionali. Ciò premesso occorre prendere in considerazione ed analizzare i seguenti scenari:
- Il lavoro dipendente prestato all’estero per oltre 183 giorni;
- Oppure, il lavoro dipendente prestato all’estero per meno di 183 giorni.
Il lavoro dipendente prestato all’estero per oltre 183 giorni
In questa fattispecie il primo punto da analizzare consiste nell’individuazione del Paese di effettiva residenza del prestatore. Infatti, qualora un lavoratore rimanga per più di 183 giorni in un altro Stato per prestare la propria attività lavorativa non è da escludere a priori che tale Stato possa considerarlo come proprio residente dal punto di vista fiscale. In un siffatto contesto, si viene pertanto a configurare una situazione di doppia residenza, in Italia e nel Paese in cui viene prestato il lavoro. Occorrerà, dunque, analizzare ed individuare alla luce dell’articolo della Convenzione in vigore, corrispondente all’articolo 4 del Modello di Convenzione fiscale dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (M-OCSE), quale Stato possa inequivocabilmente considerarsi come Paese di residenza.
Le tie breaker rules
L’articolo 4, paragrafo 2, prevede le cd. “tie breaker rules” utili al fine di individuare il Paese di residenza. Questo tipo di analisi deve essere svolta caso per caso. È necessaria, infatti, una precisa analisi fattuale per evitare contestazioni in entrambi i Paesi. I criteri individuati dal modello OCSE sono nell’ordine ed in via generale i seguenti:
- Il luogo in cui la persona detiene un’abitazione permanente;
- Il luogo in cui si è radicato il centro dei suoi interessi vitali;
- Paese di soggiorno abituale;
- La cittadinanza.
Nei casi estremi in cui non si riesca ad individuare una prevalenza in base ai criteri sopra evidenziati, la residenza dovrà essere individuata attraverso la procedura amichevole. Nel caso in cui la residenza di un soggetto sia in Italia, è necessario fare riferimento alla formulazione dell’articolo 51, comma 8-bis del DPR n. 917/86. Tale articolo dispone che la base imponibile del reddito da lavoro dipendente prestato per oltre 183 giorni nell’arco di 12 mesi all’estero debba essere determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali.
Le retribuzioni convenzionali per il lavoro dipendente estero
Le retribuzioni convenzionali sono individuate di anno in anno con decreto emanato dal Ministero del lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. La retribuzione convenzionale permette la tassazione di un reddito figurativo al posto del reddito effettivamente percepito. E’ opportuno precisare che questo regime si applica a quei lavoratori che svolgendo attività lavorativa all’estero sono comunque da ritenere residenti fiscalmente in Italia.
La residenza fiscale, naturalmente, deve essere conforme all’articolo 2 del DPR n. 917/86, ed eventualmente in base all’articolo 4 del Modello OCSE. Molto importanti sono le condizioni di applicazione del regime. Questa disciplina, infatti, trova applicazione solamente qualora dal contratto di assunzione risulti in maniera chiara che la prestazione viene eseguita in via esclusiva all’estero e che il dipendente “venga collocato in un speciale ruolo estero“. Questo regime, pertanto, non può trovare applicazione al reddito percepito dai dipendenti in trasferta, ancorché di lunga durata.
Questo in considerazione soprattutto della “natura accessoria” della trasferta rispetto al normale rapporto di lavoro. Per quanto riguarda la determinazione dei giorni di soggiorno all’estero, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che la permanenza non debba necessariamente essere continuativa e che per la verifica della soglia occorra considerare anche eventuali ferie, festività e turni di riposo. Questa verifica non deve necessariamente avvenire con riferimento al periodo di imposta. Questa verifica può essere effettuata anche a cavallo di due anni.
Per approfondire: “Retribuzioni convenzionali per il lavoro dipendente estero“.
Retribuzione convenzionale e contributi previdenziali
Altro aspetto da considerare riguarda il coordinamento di questa disciplina derogatoria di determinazione del reddito da lavoro dipendente con la disciplina relativa ai contributi previdenziali. L’applicazione delle retribuzioni convenzionali ai fini reddituali non viene, tuttavia, riconosciuta ai fini previdenziali. Il Ministero del Lavoro e l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) hanno sempre fatto riferimento alla retribuzione effettiva.
Sul punto si segnala una pronuncia della Cassazione, la numero 17646 del 6 settembre 2016, mediante la quale si è giunti ad una definizione del quadro normativo. Le retribuzioni convenzionali, ai fini contributivi, trovano applicazione nei rapporti svolti in Paesi Extra-UE non convenzionati (o solo parzialmente) in materia di sicurezza sociale con l’Italia.
Qualora i settori e le categorie definite annualmente dal Ministero del Lavoro non fossero corrispondenti a quelli riguardanti i rapporti di lavoro effettivamente posti in essere, le stesse normative non possono trovare applicazione. Al loro posto, invece, si deve fare riferimento alla tassazione analitica del reddito. Alla stessa conclusione si può giungere nel caso in cui le retribuzioni convenzionali determinino un imponibile superiore a quello del reddito effettivamente percepito. Infine, nel caso in cui si tratti di prestazioni di lavoro “part-time“, si deve applicare una riduzione pro-quota della retribuzione convenzionale, essendo questa rapportata al pieno rapporto di lavoro.
Il lavoro dipendente prestato all’estero per meno di 183 giorni
Il reddito da lavoro dipendente prestato all’estero per meno di 183 giorni all’anno deve essere determinato secondo gli articoli 50 e 51 del DPR n. 917/86. Il principio cardine è quello di onnicomprensività del reddito da lavoro dipendente. In questo caso, non può trovare applicazione il regime speciale delle retribuzioni convenzionali. Tuttavia, potrebbero comunque verificarsi situazioni di doppia imposizione giuridica. Questo qualora lo Stato estero in cui la prestazione lavorativa è svolta voglia assoggettare a tassazione, in base alla propria normativa interna, il reddito prestato all’interno del proprio Stato.
In questo caso occorre analizzare in dettaglio la Convenzione contro le doppie imposizioni (ove esistente). Questo al fine di verificare la ripartizione della potestà impositiva. In assenza di alcuna diversa previsione (e/o di qualsiasi altro regime esonerativo), e considerato il principio della tassazione del reddito ovunque prodotto, i redditi da lavoro dipendente per periodi inferiori a 183 giorni devono essere assoggettati a tassazione.
Quanto affermato sinora, trova conferma anche leggendo le istruzioni del modello Redditi Persone Fisiche. Nel quadro dedicato ai redditi da lavoro dipendente è riportato, infatti, uno stralcio di quanto indicato nell’articolo 15 del modello di Convenzione OCSE. Viene riportato anche, per completezza, un elenco dei Paesi firmatari di una Convenzione con l’Italia.
Tassazione dei lavoratori frontalieri
Una particolare precisazione merita di essere effettuata sui lavoratori c.d. “frontalieri“. Sono definiti frontalieri i lavoratori dipendenti residenti in Italia che quotidianamente si recano all’estero in zone di frontiera o Paesi limitrofi per svolgere la propria attività lavorativa. Questi soggetti possono beneficiare di una franchigia di 10.000 di redditi esclusi dalla base imponibile di tassazione in Italia.
Questa riduzione della base imponibile è concessa a condizione che il lavoratore non soggiorni mai all’estero per un periodo superiore a 183 giorni. Nel qual caso trovano applicazione le retribuzioni convenzionali. Nel dettaglio i frontalieri si distinguono tra quelli residenti entro ed oltre la fascia di 20 km dai tre Cantoni svizzeri confinanti con l’Italia (Grigioni, Ticino e Vallese). Questi ultimi, infatti, possono beneficiare del riconoscimento della franchigia e del credito di imposta. Per i lavoratori entro i 20 km non trova applicazione la disciplina dei frontalieri. Infatti, nel caso la tassazione avviene alla fonte direttamente dal datore di lavoro Svizzero, anche per le quote di imposta di competenza italiana.
Per approfondire: “Nuovi frontalieri con la svizzera con tassazione concorrente“.
Le Convenzioni contro le doppie imposizioni
L’aspetto più importante nella valutazione reddituale di un soggetto è dato dalla fonte normativa applicabile al suo caso. Ebbene, ai sensi degli articoli 10, comma 1 e 117 della Costituzione, dell’articolo 75 del DPR n. 600/73 e dell’articolo 169 del DPR n. 917/86, è indubbia, ove più favorevole, la prevalenza della convenzione sulla norma interna. Questo elemento è di fondamentale importanza per effettuare correttamente ogni tipo di valutazione in merito alla tassazione da applicare.
Sul punto, è opportuno ricordare che il modello OCSE prevede, oltre alla categoria del lavoro dipendente, altre fattispecie reddituali più specifiche che possono essere svolte da un lavoratore attraverso un contratto di lavoro subordinato. Nel proseguo, voglio fornirti una panoramica delle disposizioni convenzionali che potrebbero rendersi applicabili ai redditi generati da un lavoratore dipendente.
Il rapporto di lavoro subordinato (art. 15 modello OCSE)
Per quanto riguarda il rapporto di lavoro subordinato l’articolo 15, paragrafo 1, del modello OCSE prevede una regola generale di tassazione. Successivamente, vi è invece l’eccezione a tale regola. In particolare, i redditi da lavoro dipendente sono tassati esclusivamente nel Paese di residenza del lavoratore. Questo a meno che, tale attività non sia svolta nell’altro Stato contraente. In questo caso tali redditi possono essere tassati in via concorrente anche nel Paese in cui il lavoro viene prestato.
L’articolo 15, paragrafo 2, invece, introduce una ulteriore eccezione. Infatti, il reddito da lavoro dipendente può essere tassato soltanto nello Stato di residenza del lavoratore quando:
- Se il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell’anno fiscale considerato;
- Se le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato ovvero dello Stato in cui viene svolta l’attività di lavoro dipendente;
- Infine, se l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.
In pratica, affinché la tassazione possa essere applicata nello Stato della fonte è necessario che vi sia una forte connessione con detto Stato, connessione che si manifesta in via alternativa qualora non ricorrano una delle tre condizioni sopra elencate.
Situazioni di doppia imposizione giuridica
Sovente si possono verificare situazioni di doppia imposizione giuridica specialmente qualora il datore di lavoro non sia residente in Italia e sia residente nello stato in cui l’attività viene prestata o, alternativamente, qualora il lavoro venga prestato per più di 183 giorni nello Stato estero. In tali scenari si verificano le eccezioni di cui ai primi due punti precedenti rendendo, pertanto, possibile la tassazione alla fonte nel Paese in cui il lavoro è prestato. Giova dunque ribadire che, nei casi in cui l’attività sia prestata all’estero per meno di 183 giorni, nella denegata ipotesi in cui lo Stato estero li tassasse, scatterebbe il diritto alla restituzione delle imposte ivi pagate.
Doppia imposizione e Giurisprudenza
In tale contesto, il problema della “doppia imposizione” è stato più volte affrontato dalla Suprema Corte. Questa, in un contenzioso che ha contrapposto un contribuente italiano residente in Svizzera all’Amministrazione finanziaria italiana circa il rimborso di trattenute sull’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) e sul Trattamento di Fine Rapporto (TFR) corrispostogli (per le quali aveva presentato istanza di rimborso), ha stabilito che: “il datore di lavoro italiano non avrebbe dovuto effettuare le ritenute, in quanto tale reddito avrebbe dovuto essere tassato soltanto in Svizzera “ove l’attività lavorativa sia stata ivi svolta […]” in base alla corretta applicazione della CDI CH-IT.
Le professioni indipendenti (art. 14 Modello OCSE, abrogato)
L’articolo 14 del modello OCSE è stato eliminato nella versione del Modello aggiornata nell’aprile del 2000, per le sostanziali analogie con l’articolo 7 del modello. In ogni modo, salvo il caso della presenza “di una base fissa” nell’altro Paese, il reddito è tassato nello Stato dove si ha la residenza.
I compensi a membri del Consiglio di Amministrazione (art. 16 Modello OCSE)
Anche in questa ipotesi, come al paragrafo 1 dell’articolo 15 del modello, le remunerazioni inerenti la carica di membro del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale di una società residente nell’altro Stato rispetto a quello di residenza del percettore (contribuente italiano), possono essere tassabili in ambedue gli Stati (a seconda di quello che prevede la normativa domestica di ciascuno Stato).
Gli artisti e gli sportivi (art. 17 Modello OCSE)
Per tali categorie di contribuenti, indipendentemente dal fatto che il lavoro venga prestato mediante un contratto di lavoro dipendente piuttosto che in forma autonoma, è prevista la tassazione nel Paese ove è esercitata tale attività. Il paragrafo 2 stabilisce un’eccezione esplicita all’articolo 7 del modello OCSE, che prevede la tassazione esclusiva dei redditi di impresa nel Paese di residenza. Questo a meno che l’attività non sia esercitata nell’altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione. Questa disposizione permette la tassazione nello Stato della fonte anche qualora il reddito sia percepito da cd. “star companies”, detenute dall’artista o dallo sportivo.
Per approfondire: “Artisti: i criteri di tassazione del reddito“.
Le pensioni e funzioni pubbliche (artt. 18 e 19 Modello OCSE)
Gli articoli 18 e 19 del modello OCSE regolamentano rispettivamente le remunerazioni derivanti da pensioni private ed altre remunerazioni analoghe e da funzioni pubbliche. In particolare l’articolo 18 del modello, facendo ricorso alla parola “soltanto”, determina che i predetti trattamenti, da corrispondere in relazione ad un cessato impiego, siano tassabili nel Paese in cui risiede il beneficiario. Da queste, però, sono escluse quelle relative all’assicurazione sociale.
I redditi “sono imponibili” nello Stato che le eroga. Mancando la parola “soltanto”, non si può escludere che siano tassate anche nel Paese in cui risiede il beneficiario. L’articolo 19 del modello OCSE riguarda le remunerazioni – comprese le pensioni pubbliche – pagate da uno Stato (o una sua suddivisione politica o un suo ente locale) ad una persona fisica. Tali redditi sono tassabili “soltanto” in detto Stato. Con l’esclusione di quelle corrisposte nell’altro Stato ad una persona (effettivamente) ivi residente.
La “doppia imposizione” e il recupero delle imposte pagate all’estero
Dalle considerazioni effettuate è dunque evidente che frequenti sono i casi di doppia imposizione. Si tratta di casi che rendono necessaria l’individuazione degli strumenti tesi ad evitare che tale negativa conseguenza si ripercuota sul lavoratore. Questo tranne nei casi in cui risulti chiaro che l’imposizione spetta esclusivamente nel Paese di residenza. I metodi più comunemente adottati dai vari Stati per eliminare la doppia imposizione sono:
- Il metodo dell’esenzione e
- Il metodo del credito d’imposta.
Si tratta di soluzioni entrambe previste rispettivamente dagli articoli 23 A e 23 B del modello OCSE. La regola di carattere generale è quella di concedere un credito d’imposta al soggetto residente in Italia al verificarsi di talune condizioni. Questa è la soluzione adottata dall’Italia, ed espressa dall’articolo 165 del DPR n. 917/86.
Condizioni per ottenere il credito di imposta
In base alle disposizioni contenute nel citato articolo sono necessarie tre condizioni per poter beneficiare del credito:
- La produzione di un reddito all’estero;
- Il concorso di quel reddito estero alla formazione del reddito complessivo del residente. E’ quindi, necessario aver presentato la dichiarazione dei redditi in Italia. Questo poiché è negato il diritto alla detrazione delle imposte pagate all’estero, in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero;
- Il pagamento di imposte estere a titolo definitivo, risultanti dalla certificazione che dev’essere rilasciata dall’autorità fiscale del Paese estero o dalla dichiarazione dei redditi ivi presentata, se ciò è richiesto dalla legge locale.
Il credito per le imposte estere (art 165 DPR n 917/86), al fine di evitare che lo Stato Italiano “finanzi” le imposte pagate all’estero dai propri contribuenti, è limitato:
- Alla quota d’imposta italiana sul reddito estero e
- Nei limiti dell’imposta netta italiana dovuta dal residente (cd. “metodo ordinario”)
Nel caso poi, di redditi prodotti in più Stati esteri si assiste alla detrazione effettuata separatamente per ciascuno Stato (metodo per country limitation).
Credito di imposta per competenza
Il comma 4 dell’articolo 165 DPR n 917/86 specifica, inoltre, che la detrazione deve avvenire nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo cui “appartiene” il reddito prodotto all’estero al quale si riferisce l’imposta. Questo a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della sua presentazione. La detrazione può in ogni caso avvenire nel periodo di competenza. Questo anche se il pagamento delle imposte a titolo definitivo avviene successivamente alla presentazione della dichiarazione, ma prima della presentazione della dichiarazione relativa al periodo successivo.
Tale possibilità è subordinata all’indicazione in un’apposita sezione della dichiarazione delle imposte estere per le quali il contribuente si è avvalso della detrazione nonostante non sia ancora avvenuto il pagamento a titolo definitivo. Ciò posto è di tutta evidenza che, al fine di beneficiare della detrazione, è necessario presentare una dichiarazione dei redditi. Tuttavia, per talune tipologie di reddito, come per il reddito da lavoro dipendente, tale adempimento potrebbe non essere richiesto. A tal fine, per evitare disparità di trattamento, l’articolo 23, comma 3 DPR n. 600/73 prevede che:
“se alla formazione del reddito da lavoro dipendente concorrono somme o valori prodotti all’estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo sono ammesse in detrazione fino a concorrenza dell’imposta relativa ai predetti redditi prodotti all’estero” |
In pratica, il datore di lavoro può riconoscere il credito d’imposta in relazione ai redditi di lavoro dipendente prodotti all’estero in sede di conguaglio. Il tutto senza necessità per il lavoratore di presentare la dichiarazione annuale dei redditi.
Documentazione per la predisposizione della dichiarazione dei redditi in Italia
Nel caso in cui i criteri di collegamento per la tassazione del reddito da lavoro dipendente di fonte estera portino alla dichiarazione dello stesso in Italia ci si deve interrogare sulla documentazione. Per la corretta predisposizione della dichiarazione dei redditi italiana (modello 730 o modello Redditi PF) è necessario essere in possesso della documentazione relativa al reddito da lavoro dipendente estero. In particolare, la documentazione occorrente, può essere così riassunta:
Per la compilazione del quadro relativo al reddito da lavoro dipendente (quadro C del modello 730 o RC del modello Redditi PF) è necessario essere in possesso di:
- Contratto di lavoro estero;
- Buste paga relative al periodo di imposta oggetto di dichiarazione;
- Certificazione del reddito rilasciata annualmente dal datore di lavoro, con indicazione di eventuali ritenute fiscali e previdenziali effettuate.
Per la compilazione del quadro relativo al credito per imposte assolte all’estero (rigo G4 del modello 730 o CE del modello Redditi PF) è necessario essere in possesso di:
- Documentazione dei versamenti di imposta effettuati nel periodo di imposta;
- Dichiarazione dei redditi presentata all’estero. Questo documento è fondamentale in quanto in grado di dimostrare le imposte estere assolte a titolo definitivo, utili per la determinazione del credito in Italia.
In caso di documentazione in lingua straniera, occorre rifarsi ai chiarimenti forniti dalla Circolare n. 19/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate. Questa ha precisato che la traduzione dei documenti in lingua straniera può essere effettuato direttamente dal contribuente se il documento estero è redatto in una di queste quattro lingue: inglese, francese, tedesco o spagnolo. Per tutte le altre lingue è necessario avere una traduzione giurata, ossia un atto che ha carattere ufficiale e legale in quanto si attesta, attraverso apposita certificazione, la conformità del testo tradotto all’originale.
Redditi da lavoro estero: consulenza fiscale online
In questo articolo ho cercato di riassumere i concetti più importanti legati alla tassazione del reddito da lavoro estero. Se ti trovi in questa fattispecie è importante che tu conosca la normativa di riferimento, ma è ancora più importante che tu ti affidi ad un esperto in grado di aiutarti concretamente nella tua situazione personale.
L’obiettivo deve essere quelli di ridurre al minimo il carico fiscale restando compliance con la normativa fiscale. La doppia imposizione può essere sempre eliminata, ma è necessario rispettare alcune condizioni. Se desideri che un commercialista esperto valuti la tua situazione e ti indichi come operare, non aspettare, contattami!
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