La quattordicesima è un’erogazione aggiuntiva di stipendio e spetta sia ai lavoratori dipendenti di alcuni settori sia ai pensionati, nel rispetto di precisi requisiti e limiti di reddito. La mensilità aggiuntiva viene versata da metà giugno a metà luglio nella busta paga o nel cedolino pensione. A differenza della tredicesima mensilità che spetta a tutti i lavoratori dipendenti, questa non spetta a tutti, sono i singoli contratti collettivi nazionali a chiarire chi sono i beneficiari (soprattutto nel settore dei servizi).
Rispetto alla tredicesima mensilità che è obbligatoria per tutti i lavoratori dipendenti, la quattordicesima non spetta a tutti, la disciplina si rinviene nei singoli Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) o contratti individuali. Per quanto riguarda i pensionati, invece, è stata introdotta nel 2007 con l’art.5, co. da 1 e 4, decreto legge n. 81 convertito nella legge 3 agosto 2007, n. 127 come aiuto economico per i pensionati con redditi medio-bassi, la quattordicesima per i pensionati è una somma aggiuntiva alla pensione corrisposta dall’INPS. Essa viene erogata a luglio o a dicembre di ogni anno e spetta ai pensionati di almeno 64 anni con un reddito complessivo fino a un massimo di 1,5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti fino al 2016 e fino a due volte il trattamento minimo annuo del Fondo lavoratori dipendenti dal 2017.
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Cos’è la quattordicesima mensilità
La quattordicesima è una retribuzione differita che possono beneficiare i lavoratori dipendenti e i pensionati che appartengono a determinate categorie lavorative. L’importo viene erogato nei mesi di giugno e luglio ed è stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro in base al settore di riferimento, nel caso dei lavoratori dipendenti, e dall’INPS in base ai contributi e ai limiti di reddito, nel caso dei pensionati.
Come la tredicesima, anche questa mensilità aggiuntiva si matura durante l’anno, con lo svolgimento del lavoro. Per questo motivo non è uguale per tutti, ma viene calcolata in base a diversi fattori.
Questo pagamento aggiuntivo non è rivolto a tutti, ma solamente ai lavoratori con specifici contratti collettivi nazionali. Questa mensilità viene erogata in busta paga ai lavoratori dipendenti, una volta all’anno, mentre i pensionati la possono ricevere con una pensione. Per quanto riguarda i più “importanti” contratti collettivi nazionali, spetta a:
- Ccnl terziario, commercio e turismo;
- Ccnl alimentare;
- Ccnl chimica;
- Ccnl pulizie e multiservizi;
- Ccnl autotrasporti e logistica.
Infine va sottolineato i lavoratori pubblici non possono ricevere questo provento, in quanto è una misura di pagamento aggiuntiva corrisposta solamente al settore privato. Se prevista contrattualmente, questa spetta anche ai lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, di apprendistato e part-time.
Restano esclusi:
- Stagisti;
- Tirocinanti;
- Lavoratori autonomi;
- Collaboratori coordinati continuativi;
- Lavoratori domestici (colf e badanti).
A chi spetta la quattordicesima
Possono beneficiare della quattordicesima mensilità tutti i lavoratori che lo prevedono esplicitamente da contratto, specialmente in alcuni settori. Va segnalato quindi che questa mensilità di stipendio in più viene erogata soprattutto a questi settori:
- Settore terziario;
- Commercio;
- Turismo;
- Settore alimentare;
- Ambito chimico;
- Trasporti e logistica;
- Settore delle pulizie e servizi similari.
E’ prevista anche per i lavoratori dipendenti assunti con contratto farmacie private, i dipendenti di Poste italiane e per gli addetti alla vigilanza privata e servizi fiduciari.
Per i pensionati, si fa riferimento ad un pagamento aggiuntivo che viene sommato alla normale pensione, per cui viene garantito dall’ente previdenziale INPS. Anche in questo caso si può dire che non tutti i pensionati possono ricevere la quattordicesima, ma solamente quando rientrano in alcune condizioni, e con alcune soglie di età.
Per i pensionati la mensilità aggiuntiva è stata introdotta nel 2007 con l’art.5, co. da 1 e 4, decreto legge n. 81 convertito nella legge 3 agosto 2007, n. 127 come aiuto economico per i pensionati con redditi medio-bassi, la quattordicesima per i pensionati è una somma aggiuntiva alla pensione corrisposta dall’INPS. Essa viene erogata a luglio o a dicembre di ogni anno e spetta ai pensionati di almeno 64 anni con un reddito complessivo fino a un massimo di 1,5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti fino al 2016 e fino a due volte il trattamento minimo annuo del Fondo lavoratori dipendenti dal 2017.
Lavoratori dipendenti
Per i lavoratori dipendenti la determinazione della quattordicesima è definita dal CCNL di riferimento. In assenza di una specifica disciplina si applicano criteri analoghi a quelli previsti per la tredicesima mensilità, e si conteggiano gli elementi retributivi di natura continuativa, escludendo quelli di natura temporanea. L’erogazione avviene, generalmente, nel mese di giugno (o luglio) ed ha cadenza annuale. In accordo tra azienda e lavoratore l’erogazione può avvenire mensilmente, unitamente alla retribuzione ordinaria.
Essa matura una parte in ogni mese dell’anno, corrisponde in media a 1/12 della retribuzione lorda annuale, per coloro che, nel periodo di riferimento ha 12 mesi lavorati. In altri casi, la quattordicesima si riduce quanti più sono i mesi non lavorati. Nel dettaglio, il periodo preso come riferimento è quello che va dal 1° luglio precedente al 30 giugno dell’anno in corso, nel quale si va a verificare qual è il periodo lavorato dal dipendente.
La formula per il calcolo è:
(retribuzione lorda mensile * n. mesi lavorati)/12
Inoltre, occorre ricordare che, matura solo se il dipendente ha lavorato per giorni pari o superiori a 15 nel mese.
Periodo di maturazione
La quattordicesima matura non solamente durante lo svolgimento del lavoro, ma anche nei periodi di:
- Congedo di maternità e paternità;
- Malattia a carico del datore di lavoro;
- Infortunio entro i tempi previsti dal proprio contratto;
- Ferie;
- Festività e permessi;
- Congedo matrimoniale;
- Riposo giornaliero per allattamento.
Al contrario non matura nei seguenti casi:
- Congedo parentale;
- Lavoro straordinario;
- Lavoro notturno;
- Scioperi;
- Permessi;
- Servizio di leva;
- Aspettative;
- Malattie e infortuni oltre le tempistiche stabilite nel contratto.
Hanno diritto al percepimento anche i lavoratori assunti con contratto part-time, con calcolo riproporzionato sulla base del proprio orario di lavoro.
Percettori di pensione
La quattordicesima dei dipendenti non va confusa con quella dei percettori di una pensione. Chi sta ricevendo infatti ogni mese la pensione, potrà vedersi accreditare con l’erogazione, una volta all’anno, anche questa mensilità aggiuntiva, ma solamente in alcuni casi e entro alcuni limiti.
Per i pensionati questa erogazione può andare da 366 a 655 euro in più, erogati una tantum. La mensilità viene garantita a chi percepisce:
- Pensione di vecchiaia;
- Pensione di anzianità;
- Pensione anticipata;
- Pensione di invalidità ordinaria;
- Pensione ai superstiti.
La quattordicesima non spetta invece ai percettori di pensione di invalidità civile, a chi riceve assegni sociali, rendita INAIL o pensione di guerra. Per quanto riguarda invece i requisiti per poter accedere a questo pagamento aggiuntivo, è necessario che i pensionati rispettino questi limiti:
- Abbiano un’età uguale o superiore a 64 anni;
- Abbiano un reddito totale fino a un massimo di due volte il totale del trattamento minimo annuo.
Per ricevere l’importo aggiuntivo non è necessario presentare una apposita domanda di accesso, perché viene erogato automaticamente a chi ne può beneficiare. Può essere utile sapere che per calcolare il reddito complessivo dei pensionati, non si conteggiano:
- Trattamenti di famiglia (ANF);
- Indennità di accompagnamento;
- Reddito prodotto dalla prima casa;
- Reddito derivato dal TFR;
- Compensi arretrati con tassazione separata;
- Pensioni di guerra;
- Indennità per ciechi parziali e per sordi;
- Indennizzo con la Legge n.210 del 25/02/1992;
- Somma aggiuntiva di 154,94 euro per pensionati a dicembre;
- Sostegni economici dei Comuni per i pensionati.
Quando arriva la quattordicesima
L’erogazione aggiuntiva arriva sia per i lavoratori dipendenti che per i pensionati nello stesso periodo, ovvero a partire da giugno a luglio 2024. Per i pensionati che ne hanno diritto a partire dai mesi successivi, l’importo verrà corrisposto invece a dicembre 2024.
Ad esempio, per i lavoratori del CCNL commercio, terziario e turismo è previsto che la quattordicesima arrivi entro il 1° luglio. Viene erogata entro il 30 giugno negli studi professionali e nella logistica, ed entro il 31 luglio ai dipendenti del settore alimentare.
Va ricordato che anche chi lavora part time può avere diritto alla quattordicesima, tutto dipende dal contratto nazionale di riferimento.
Tassazione
Cosi come lo stipendio mensile la quattordicesima è soggetta a contributi e tassazione IRPEF; tuttavia, non è prevista l’applicazione delle detrazioni previste per il reddito da lavoro dipendente, né di quelle riconosciute per coniuge e familiari a carico. In particolare, sul cedolino paga:
- Vengono calcolati i contributi previdenziali (per intero o per i ratei maturati nei periodi inferiori all’anno);
- Sull’importo imponibile viene calcolata l’IRPEF;
- Non vengono applicate detrazioni fiscali, previste nei cedolini ordinari;
- Non viene riconosciuto il trattamento integrativo della retribuzione.
Dal valore lordo si tolgono i contributi previdenziali a carico del dipendente e le ritenute IRPEF, per ottenere la quattordicesima netta. In ogni caso, gli importi erogati devono essere, a fine anno, conguagliati con la restante retribuzione corrisposta nell’anno (conguaglio fiscale).
Mancato pagamento
In caso di mancato pagamento il lavoratore può mettere in mora il datore di lavoro e richiederne il pagamento. Se l’omissione prosegue il lavoratore ha la possibilità di intervenire per chiedere l’emissione di un decreto ingiuntivo da parte del giudice sulla base della busta paga, che rappresenta il documento attestante il credito del lavoratore nei confronti del datore di lavoro. Il mancato percepimento può rappresentare motivazione per dimissioni per giusta causa.