Entro il 30 aprile 2024 i titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa, attività artistiche o professionali devono presentare il modello annuale riferito al periodo di imposta 2023. I soggetti interessati devono provvedere alla compilazione, seguendo le apposite istruzioni scaricabili dal sito dell’Agenzia delle Entrate. Il modello di dichiarazione annuale IVA/2024 deve essere utilizzato per presentare la dichiarazione Iva concernente l’anno d’imposta 2023.
La dichiarazione annuale Iva deve essere presentata tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2024. Per maggiori informazioni sulla Dichiarazione IVA: “Dichiarazione iva: termini novità e modello“.
Per quanto riguarda il Quadro VA su cui cui ci concentreremo in questo articolo, non ci sono novità rispetto alla dichiarazione presentata lo scorso anno.
Quadro VA della dichiarazione Iva
Il quadro è suddiviso in due sezioni:
- Dati analitici generali;
- Dati riepilogativi relativi a tutte le attività.
La sezione 1 del quadro VA della dichiarazione Iva contiene i dati analitici generali. La prima sezione contiene alcuni dati analitici riguardanti l’attività o le attività gestite con autonoma contabilità, mentre la seconda sezione ha carattere riepilogativo di tutte le attività svolte da ogni soggetto.
Nel caso di un contribuente che eserciti un’unica attività, e in assenza di trasformazioni sostanziali soggettive, le due sezioni devono essere compilate sull’unico modulo. Se il contribuente, esercita più attività con contabilità separate oppure se nell’anno d’imposta sono avvenute fusioni, scissioni o altre operazioni straordinarie ovvero trasformazioni sostanziali soggettive (successione ereditaria, conferimento d’azienda, ecc.), devono essere presentati tanti moduli e compilate tante sezioni 1 quante sono le attività separate ovvero i soggetti partecipanti alla fusione, scissione, ecc., mentre la sezione 2 deve essere compilata una sola volta per ciascun soggetto indicandovi il riepilogo dei dati.
SEZIONE 1 – Dati analitici generali
Rigo VA1
In base a quanto riportato nelle apposite istruzioni per la compilazione, nel Rigo VA1 nei casi di fusione, scissione, conferimento e cessione di azienda o di altre operazioni straordinarie ovvero trasformazioni sostanziali soggettive avvenute nel corso dell’anno deve essere indicata la partita Iva del soggetto trasformato nel modulo utilizzato per indicare i dati relativi all’attività da quest’ultimo svolta nel periodo antecedente alla trasformazione. Inoltre, deve essere barrata la casella 2 nelle ipotesi in cui il soggetto trasformato continui un’attività rilevante ai fini dell’Iva.
La casella 3 deve essere esclusivamente barrata dal soggetto dante causa, nel primo modulo qualora presenti più moduli in caso di contabilità separate, per comunicare che ha partecipato nell’anno ad operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali (scissione parziale, conferimento, cessione o donazione di ramo d’azienda).
Il campo 4 deve essere compilato indicando il credito emergente dalla dichiarazione annuale IVA/2022 ceduto, in tutto o
in parte, a seguito dell’operazione straordinaria.
Il campo 5 deve essere compilato dal soggetto non residente qualora abbia operato in Italia avvalendosi, nello stesso anno, dell’istituto della rappresentanza fiscale e successivamente dell’istituto dell’identificazione diretta o viceversa, indicando la partita Iva relativa all’istituto non più adottato. Il campo 5 deve essere compilato anche nel caso di passaggio da un istituto all’altro sia avvenuto tra il 1° gennaio e la data di presentazione della dichiarazione.
Rigo VA2
Nel rigo VA2 va indicato il codice attività desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche vigente al momento di presentazione della dichiarazione. In caso di esercizio di più attività tenute con contabilità unificata, nell’unico modulo, deve essere indicato il codice relativo all’attività prevalente con riferimento al volume d’affari realizzato nell’anno d’imposta. Nell’ipotesi di esercizio di più attività tenute con contabilità separate ai sensi dell’art. 36, deve essere indicato in ogni modulo il codice dell’attività ad esso relativo. Se nell’ambito dello stesso modulo sono riportati dati riferiti a più attività occorre indicare in detto modulo il codice relativo all’attività prevalente.
Rivo VA3
La casella deve essere barrata dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori se il modulo si riferisce alle operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.
Rigo VA4
Riservato alle società di gestione del risparmio per l’indicazione, nel modulo relativo all’attività di ciascun fondo gestito, della denominazione nonché del numero identificativo attribuito dalla Banca d’Italia al fondo stesso. Il campo 3 deve essere compilato nell’ipotesi di sostituzione nella gestione del fondo da una società di gestione del risparmio ad un’altra, verificatasi nel corso dell’anno d’imposta, indicando il numero di partita Iva della società di gestione del risparmio sostituita.
Rigo VA5
Deve essere compilato dai soggetti che nel corso dell’anno d’imposta hanno effettuato acquisti ed importazioni di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni (c.d. telefoni cellulari) e delle
relative prestazioni di gestione, per i quali l’imposta assolta è stata detratta in misura superiore al 50%. Occorre indicare nelle colonne 1 e 3, rispettivamente, il totale imponibile degli acquisti, anche mediante contratti di leasing, ed importazioni di apparecchiature telefoniche e dei servizi di gestione, nelle colonne 2 e 4 il totale dell’imposta detratta.
SEZIONE 2 – Dati riepilogativi relativi a tutte le attività esercitate
La sezione 2 del quadro VA deve contenere i dati riepilogativi di tutte le attività esercitate.
Rigo VA10
Secondo quanto riportano le istruzioni alla compilazione, il Rigo VA10 riservato ai soggetti che, essendone legittimati, hanno fruito per il periodo d’imposta, agli effetti dell’Iva, delle agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative emanate a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali. I soggetti interessati devono indicare nella casella il codice desunto dalla “Tabella degli eventi eccezionali”.
Rigo VA11
Il Rigo VA11 deve essere compilato dai contribuenti che a partire dal periodo d’imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione partecipano a un Gruppo Iva. Occorre barrare la casella 1 per comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione annuale IVA precedente l’ingresso nel Gruppo Iva.
Rigo VA12
Questo Rigo è riservato agli enti o società che nell’anno precedente (o negli anni precedenti) hanno aderito, in qualità di controllanti, alla procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo. Nel caso in cui, infatti, la procedura di liquidazione di gruppo non sia stata rinnovata nell’anno successivo in capo alla stessa controllante ovvero la procedura sia cessata nel corso dell’anno di controllo, l’eventuale eccedenza di credito di gruppo per la quale non sia stato richiesto il rimborso, può essere computata in detrazione nelle liquidazioni periodiche successive alla data di cessazione del gruppo solo dall’ente o società controllante.
Nel caso in cui l’eccedenza di credito di gruppo non trovi totale compensazione nell’anno successivo a quello di cessazione del controllo, ovvero nell’anno in corso qualora il gruppo sia cessato prima della fine dell’anno, essa potrà essere compensata, negli anni successivi fino a completa estinzione dell’intero credito derivante dal gruppo, previa indicazione dell’importo compensato nel rigo VA12 della dichiarazione relativa all’anno di utilizzo del credito.
Lo stesso rigo deve essere compilato anche nell’ipotesi particolare in cui una società esterna al gruppo abbia incorporato nell’anno 2023 una società controllante con conseguente cessazione del gruppo nel corso dell’anno, per indicare l’eccedenza di credito di gruppo (risultante dal prospetto riepilogativo IVA 26 PR quadro VY della dichiarazione della società ex controllante incorporata) che è stata compensata nell’anno 2023 dalla società incorporante e per la quale detta società deve prestare le garanzie previste.
Qualora, invece, la procedura di liquidazione di gruppo prosegua fino alla fine dell’anno con contabilità separata, il credito acquisito dalla società incorporante a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello dell’incorporazione, dovrà essere indicato, per la parte compensata e quindi da garantire, nel rigo VA12 della dichiarazione relativa all’anno in cui il credito è stato utilizzato.
Come riportano le istruzioni alla compilazione dell’Agenzia delle Entrate, nel rigo VA12 devono essere indicati:
- L’anno cui si riferisce il credito derivante dal gruppo;
- L’importo di tale credito che è stato compensato nell’anno 2023 e per il quale devono essere prestate le garanzie previste dall’art. 6, terzo comma, del decreto ministeriale 13 dicembre 1979.
Operazioni effettuate nei confronti di condomìni
Rigo VA13
- Occorre indicare l’ammontare complessivo delle operazioni effettuate da imprese e da altri contribuenti nei confronti dei condomìni, escluse le forniture di acqua, energia elettrica e gas nonché le operazioni che hanno comportato la percezione di
- compensi soggetti a ritenute alla fonte.
Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni
Rigo VA14
Il Rigo VA14 deve essere compilato dai contribuenti che a partire dal periodo d’imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione intendono avvalersi del regime forfetario. Occorre barrare la casella 1 per comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione annuale Iva precedente all’applicazione del regime.
L’eventuale imposta dovuta per effetto della rettifica della detrazione, deve essere compresa nel rigo VF70 riservato alle rettifiche della detrazione disciplinate dall’art. 19-bis2.
Rigo VA15
Il Rigo VA15 è riservato alle società che risultino non operative ai sensi dell’art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. La compilazione del presente rigo è richiesta anche alle società che nel periodo d’imposta hanno partecipato alla liquidazione dell’Iva di gruppo.
Nella casella deve essere indicato il codice corrispondente alle seguenti situazioni:
- “1” società di comodo per l’anno oggetto della dichiarazione;
- “2” società di comodo per l’anno oggetto della dichiarazione e per quello precedente;
- “3” società di comodo per l’anno oggetto della dichiarazione e per i due precedenti;
- “4” società di comodo per l’anno oggetto della dichiarazione e per i due precedenti e che non ha effettuato nel triennio operazioni rilevanti ai fini dell’IVA non inferiori all’importo che risulta dall’applicazione delle percentuali di cui all’art. 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994.
Per le società e gli enti considerati di comodo il credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale non può essere utilizzato in compensazione nel modello F24.