Entro il 31 ottobre 2024 deve essere presentato il modello 770, vale a dire la dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari relativa all’anno 2023, con riferimento ai redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, ai versamenti, ai crediti e alle compensazioni, in modo da inviare all’Agenzia delle Entrate le ritenute operate.
Una novità riguarda la compilazione del quadro sx.
Indice degli Argomenti
Novità quadro sx
Il quadro sx riporta il riepilogo delle compensazioni. Nello specifico vanno indicati i dati riepilogativi riguardanti:
- Il credito 2022 derivante dalla precedente dichiarazione – Mod. 770/2023 e del suo utilizzo in compensazione esterna, tramite Mod. F24 entro la data di presentazione di questa dichiarazione;
- I crediti sorti nel corso del periodo d’imposta 2023 e del loro utilizzo in compensazione esterna tramite F24 tenuto conto degli eventuali crediti risultanti dal quadro DI.
La novità del 2024 riguarda la comparsa della nuova colonna 6 per il trattamento integrativo speciale. Qui dovrà essere indicato il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario, riconosciuto dal sostituto d’imposta nei giorni festivi per il periodo dal 1° giugno al 21 settembre 2023.
L’importo corrisponde alla somma indicata nel campo 479 delle CU trasmesse.
Come presentare il modello 770
Il modello 770 può essere presentato solo in via telematica o in maniera autonoma, inviandolo direttamente all’Agenzia delle Entrate, oppure avvalendosi di un intermediario abilitato o di altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni), oltre che tramite società appartenenti al gruppo.
Il sostituto d’imposta potrà inoltre valutare se presentare il modello:
- In modalità unificata, e quindi il flusso telematico dovrà comprendere i quadri relativi a tutte le tipologie di ritenute effettuate, unitamente ai quadri SS, ST, SV, SX, SY e DI, nei casi in cui ne ricorra la compilazione;
- In modalità separata, inoltrando separatamente i dati relativi ai redditi di:
- – lavoro dipendente,
- – autonomo;
- – altre ritenute (dividendi, proventi e redditi da capitale);
- – locazioni brevi;
- – somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi;
- – somme liquidate a titolo di indennità di esproprio;
- – somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi;
- – somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza, unitamente ai corrispondenti quadri SS, ST, SV, SX, SY e DI. Tale facoltà è ammessa ove, entro i termini ordinari, siano state trasmesse le C.U. (Certificazioni Uniche) attinenti alle varie tipologie reddituali.
In caso di presentazione in modalità separata, dovrà essere barrata, nel frontespizio, alla sezione “Redazione della dichiarazione” in “Gestione separata” la corrispondente casella relativa alla tipologia di ritenuta (dipendente, autonomo, capitali, locazioni e altre ritenute).
Mancata presentazione modello 770
L’omesso invio del modello 770 nei termini ordinari comporta l’irrogazione di una sanzione che va dal 120% al 240% dell’ammontare del tributo dovuto per il periodo d’imposta (o dal 60% al 120% se la presentazione della dichiarazione avviene dopo i novanta giorni purché prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui il soggetto passivo abbia formale conoscenza,) o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione, con un minimo di 250 euro.
La sanzione è ravvedibile, entro 90 giorni con il pagamento di 1/10 della misura minima, ossia con una sanzione ridotta di euro 25 (1/10 di euro 250).
Conclusioni
Nessuna novità per quanto riguarda i termini di scadenza per l’invio del modello 770. I sostituti d’imposta sono tenuti a presentarlo entro il 31 ottobre come ogni anno.
La novità del 2024 riguarda invece la compilazione del quadro sx, dedicato alle compensazioni. Qui è comparsa la colonna 6 dedicata al trattamento integrativo speciale. Per ogni dubbio ci si può avvalere delle istruzioni messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate sul proprio sito.