E’ fissata per il prossimo 31 ottobre 2023 la scadenza per la trasmissione del modello 770/2023 all’Agenzia delle entrate. Approvate il 16 febbraio 2023 le specifiche tecniche con il provvedimento n. 44911 dell’Agenzia delle entrate.
Il Modello 770, noto anche come “Quadro dei sostituti d’imposta”, è un modulo fiscale utilizzato per la dichiarazione delle ritenute fiscali operate da soggetti che agiscono come sostituti d’imposta.
Il sostituto d’imposta è colui che trattiene e versa all’Agenzia delle Entrate le ritenute fiscali sulla base delle normative fiscali vigenti.
Il modello viene utilizzato per comunicare le informazioni relative alle ritenute effettuate su diversi tipi di reddito, come redditi da lavoro dipendente, redditi da lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi, dividendi, proventi e redditi di capitale.
L’invio del Modello 770 è obbligatorio per i sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, che devono trasmettere tali informazioni all’Agenzia delle Entrate in forma telematica entro i termini stabiliti dalla normativa fiscale.
E’ uno strumento di monitoraggio e verifica sulle ritenute fiscali per garantire il corretto adempimento delle obbligazioni fiscali da parte dei contribuenti.
I quadri del modello 770/2023
Il modello 770 ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 prevede la compilazione dei dati relativi al frontespizio, i dati relativi al sostituto d’imposta, il tipo di dichiarazione, la redazione della stessa ed infine firma e impegno alla presentazione telematica.
Il 770/2023, da inviare entro il 31 ottobre 2023 (anno fiscale 2022), è destinato ai sostituti d’imposta, inclusa l’Amministrazione dello Stato, per comunicare all’Agenzia delle Entrate, tramite canale telematico, le ritenute effettuate su:
- Redditi da lavoro dipendente e simili.
- Redditi da lavoro autonomo, commissioni e redditi diversi.
- Dividendi, proventi e redditi da capitale, che includono le ritenute sui pagamenti relativi a bonifici per il recupero del patrimonio edilizio e interventi di risparmio energetico (art. 25 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010).
- Locazioni brevi inserite nella Certificazione Unica (articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modifiche dalla legge 21 giugno 2017, n. 96).
- Somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi (art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’art. 15, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102), e somme liquidate come indennità di esproprio e somme percepite per cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché somme dovute per acquisizioni coattive derivanti da occupazioni d’urgenza.
Invio di flussi di gestione separata nel 770
Vi è la possibilità per il sostituto d’imposta di fare due invii diversi del modello 770/2023, vediamo nello specifico di cosa si tratta.
Il primo invio prevede la possibilità per il sostituti di indicare le ritenute riguardanti i quadri SS, ST, SV, SX e SY
REDDITI DI RIFERIMENTO:
- lavoro dipendente;
- lavoro assimilati;
Il secondo invio prevede la possibilità per il sostituti di indicare le ritenute riguardanti i quadri SS, ST, SX e SY
REDDITI DI RIFERIMENTO:
- lavoro autonomo;
- provvigioni;
- redditi diversi;
Modalità di invio e compilazione all’Agenzia delle entrate
E’ possibile visionare all’interno del portale dell’Agenzia delle entrate il modello da compilare e le relative istruzioni ministeriali per il modello 770/2023; di seguito il link all’accesso.
L’invio potrà avvenire attraverso l’utilizzo di un intermediario abilitato alla trasmissione in via telematica, utilizzando i canali messi a disposizione dal sito dell’Agenzia delle Entrate.
Percipienti esteri e quadro SY
Ricordiamo come il modello 770 sia uno strumento utile non solo a monitorare le ritenute fiscali inviate dai sostituti d’imposta, ma anche per indicare le somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi e le somme corrisposte ai percipienti esteri.
Il quadro SY è stato introdotto in un secondo momento ai fini di poter sopperire alla mancanza delle somme sopra menzionate.
Introdotto nel 2011 per indicare le somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, prevede anche l’indicazione delle somme corrisposte a percipienti esteri privi di codice fiscale.
Tale sezione è riservata ai percipienti esteri privi di codice fiscale ai quali il sostituto d’imposta abbia erogato somme relative a redditi di lavoro autonomo.
Dovranno essere riportati nel modello 770 i dati anagrafici del percipiente, la residenza estera e i dati fiscali.
Novità introdotte nel quadro SI 770/2023
Il Quadro SI del Modello 770/2023 viene utilizzato per indicare gli utili pagati nell’anno 2022 derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società, nonché per indicare i dati relativi ai proventi equiparati agli utili.
A seguito delle modifiche apportate con l’articolo 2, comma 6, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modifiche dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, gli utili devono essere indicati considerando esclusivamente la data di incasso, senza tener conto della data di delibera dei dividendi.
In particolare, nel prospetto “Utili pagati nell’anno 2022 in qualità di emittente” (rigo SI3), le seguenti entità che hanno corrisposto utili nel corso del 2022, in qualsiasi forma o denominazione, devono indicare gli utili pagati nell’anno 2022 in qualità di emittente, compresi quelli relativi alle azioni immesse nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A.:
- Società per azioni;
- Società in accomandita per azioni;
- Società a responsabilità limitata;
- Cooperative a responsabilità limitata;
- Altri enti commerciali soggetti all’IRES.
Tra le novità di quest’anno, vi è l’inclusione di due nuove colonne nel rigo SI3:
- Colonna 2: Indicazione degli utili delle società cooperative soggetti a imposta, anche se non distribuiti nell’anno 2022.
- Colonna 3: Totale delle ritenute versate nell’anno su tali utili riportati nel quadro ST.