Il modello Redditi P.F. accoglie nel quadro LC la liquidazione dell’imposta sostitutiva sulle locazioni di beni immobili, ovvero la cedolare secca. Infatti, al fine di consentire una liquidazione unitaria della cedolare secca complessivamente dovuta per il periodo d’imposta è stato introdotto il quadro LC. Si tratta di un quadro riassuntivo che recepisce le risultanze dei redditi di locazione dichiarati nel quadro RB e dei redditi diversi indicati nel quadro RL per cui si sia optato, ricorrendone i presupposti, per l’istituto della cedolare secca. In questo contributo andremo ad identificare le modalità di compilazione del quadro LC del modello Redditi P.F.
Quadro LC del modello Redditi P.F.
Mentre i redditi da locazione e l’opzione per la cedolare secca vengono indicati principalmente nel Quadro RB (Redditi dei Fabbricati), il Quadro LC non serve a dichiarare nuovamente tali redditi, bensì a calcolare e liquidare l’imposta sostitutiva dovuta. Funziona come una sorta di “riepilogo“: prende i dati relativi ai redditi soggetti a cedolare secca (inseriti in RB) e determina l’ammontare dell’imposta da versare.
Il contribuente ha diritto di applicare l’istituto della cedolare secca:
- Sia ai redditi fondiari di locazione di immobili abitativi indicati nel quadro RB;
- Sia alle ipotesi di sublocazione di immobili abitativi indicate nel quadro RL dei redditi diversi.
Il quadro LC è stato introdotto al fine di consentire una liquidazione unitaria della cedolare secca dovuta dal contribuente. Questo in relazione a tutti i redditi per cui lo stesso possa validamente beneficiarne. Sia per i redditi inclusi nel quadro RL che per quelli inclusi nel quadro RB. Questi costituisce, quindi, il quadro di liquidazione in cui confluisce l’imposta sostitutiva da cedolare secca determinata nel quadro RB. Sia quella determinata sui redditi diversi da sublocazione o da locazione dell’immobile detenuto in comodato di cui al rigo RL10.
Quadro LC: soggetti interessati
Sono tenuti alla compilazione del quadro LC del modello Redditi P.F. i contribuenti che hanno validamente esercitato l’opzione per l’istituto della cedolare secca in riferimento a redditi di locazione maturati nel corso del periodo di imposta oggetto di dichiarazione, oppure a redditi diversi agevolabili incassati sempre nel periodo di imposta. Il quadro deve essere, pertanto, compilato sia dai contribuenti che risultano integrare entrambe le fattispecie reddituali, locazione da RB e redditi diversi da RL, sia da quelli che ne integrano solamente una.
Compilazione del quadro LC
Il quadro LC deve essere compilato nel modo seguente.
Rigo LC1 (Cedolare secca sulle locazioni)
Il rigo è riservato all’indicazione dell’imposta sostitutiva, con aliquota del 21 per cento o del 10 per cento, dovuta sul reddito imponibile derivante dai contratti di locazione per i quali si è optato per l’applicazione del regime della cedolare secca e dell’imposta sostitutiva del 26 per cento, o del 21 per cento dovuta sui contratti di locazione breve (inferiori a 30 giorni).
Colonna 1 (Imposta cedolare secca)
Indicare l’ammontare dell’imposta sostitutiva dovuta indicato nella colonna 3 del rigo RB11.
Colonna 2 (Imposta su redditi diversi)
Indicare l’ammontare dell’imposta sostitutiva dovuta con aliquota pari al 21 per cento, ovvero al 26 per cento dell’importo indicato nella colonna 7 e 8 del rigo RL10.
Colonna 3 (Totale imposta complessiva)
Indicare la somma degli importi esposti nelle colonne 1 e 2 del presente rigo.
Colonna 4 (Ritenute da CU per locazioni brevi)
Indicare l’importo delle ritenute riportato nel quadro Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2025 al punto 20 e relative ai corrispondenti redditi di locazione indicati nel quadro RB e RL per il quale nella casella del punto 4 della CU è indicato l’anno “2024”. Se in possesso di più quadri della Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2025 o se sono compilati più righi dello stesso quadro (punti 20, 120, 220, 320, 420 per i quali nella casella del punto 4 è indicato l’anno “2024”) indicare la somma delle ritenute. Se nella CU 2025 nella relativa casella del punto 4 è indicato l’anno 2023, riportare le ritenute indicate nel punto 20, salvo che non siano già state indicate nella dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2023. Se nella CU 2025 nella casella del punto 4 è indicato l’anno 2025, le ritenute andranno indicate nella dichiarazione dei redditi relative all’anno d’imposta 2025.
Colonna 5 (Differenza)
Indicare la differenza degli importi esposti nelle colonne 3 e 4 del presente rigo. Se la differenza LC1 colonna 3 – LC1 colonna 4 è negativo, il risultato in valore assoluto deve essere riportato nel rigo RN33 colonna 4
Colonna 6 (Eccedenza dichiarazione precedente)
Riportare l’eventuale credito di cedolare secca che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2023, indicato nella colonna 5 del rigo RX4 del Mod. Redditi PF 2024. Se nel 2024 avete fruito dell’assistenza fiscale ed il sostituto d’imposta non ha rimborsato in tutto o in parte il credito risultante dal Modello 730-3 indicare in questo rigo il credito non rimborsato risultante al punto 94 – Sezione “Assistenza fiscale 730/2024 Dichirante” – della Certificazione Unica 2025. Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2024 ed è stato chiesto di utilizzare il credito che risulta dalla dichiarazione per il pagamento dell’IMU con il Mod. F24, ma tale credito non è stato utilizzato del tutto o in parte, bisogna riportare in questa colonna anche l’eventuale importo del credito di cedolare secca indicato nel rigo 194 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2024 (214 per il coniuge)
Colonna 7 (Eccedenza compensata modello F24)
Indicare l’importo dell’eccedenza di cedolare secca eventualmente compensata utilizzando il modello F24.
Colonna 8 (Acconti versati)
indicare l’ammontare degli acconti della cedolare secca versati per l’anno 2024,riportando in questa colonna:
- L’importo indicato nel modello di pagamento F24, compilato con i codici tributo 1840 e 1841 e l’anno 2024;
- L’importo indicato nei punti 126 e 127 – Sezione “Assistenza fiscale 730/2024 Dichirante” -, ovvero 326 e 327 – Sezione “Assistenza fiscale 730/2024 Coniuge” – della Certificazione unica 2025.
Nella presente colonna va compreso anche l’importo indicato nella successiva colonna 9 “Acconti sospesi”.
Casi particolari
- Se nell’anno 2024 è stato presentato un modello 730/2022 senza sostituto: riportare l’importo indicato nel rigo 143 del modello 730-3/2024 aumentato dell’importo eventualmente versato con il modello F24 con il codice tributo 1840 e l’anno 2024. Se risulta compilato il rigo 120 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2024, l’eventuale versamento effettuato con il mod. F24 va imputato tra i due coniugi in misura proporzionale agli importi indicati nei righi 100 e 120 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2024.
- Se il rimborso risultante dal modello 730/2024 con sostituto è stato erogato dall’Agenzia delle entrate riportare l’importo indicato nel rigo 100 (120 per il coniuge) del prospetto di liquidazione modello 730-3/2024.
Colonna 9 (Acconti sospesi)
indicare l’importo degli acconti dovuti ma non ancora versati alla data di presentazione della dichiarazione in quanto si è goduto della sospensione dei termini sulla base di specifici provvedimenti emanati per eventi eccezionali. L’importo di questi acconti sarà versato dal contribuente con le modalità e nei termini che saranno previsti da un apposito decreto per la ripresa delle riscossioni delle somme sospese.
Colonna 10 (Cedolare secca trattenuta dal sostituto)
Riportare l’importo trattenuto dal sostituto d’imposta, indicato nella colonna 7 del rigo 99 del modello 730-3/2025. Nel caso in cui il modello 730/2025 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 7 del rigo 119 del modello 730-3/2025.
Colonna 11 (Cedolare secca rimborsata dal sostituto)
Riportare l’importo rimborsato dal sostituto d’imposta, indicato nella colonna 5 del rigo 99 del modello 730-3/2025. Nel caso in cui il modello 730/2025 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 5 del rigo 119 del mod. 730-3/2025.
col. 5 (se positiva) – col. 6 + col. 7 – col. 8 – col. 10 + col. 11
Se il risultato di tale operazione è positivo (debito) riportare l’importo così ottenuto nella colonna 12. (Imposta a debito). Tale importo deve essere versato con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per l’Irpef (vedi paragrafo 6 Parte I, Modalità e termini di versamento). Tale importo va riportato nella colonna 1 del rigo RX4. Se il risultato di tale operazione è negativo (credito) riportare l’importo così ottenuto nella colonna 13 (Imposta a credito). Detto importo a credito va riportato anche nella colonna 2 del rigo RX4.
Rigo LC2 Acconto cedolare secca locazioni per l’anno 2025
Nel modello Redditi va riportato, se dovuto, l’ammontare dell’acconto relativo alla cedolare secca per l’anno 2025. Per stabilire se è dovuto o meno l’acconto relativo alla cedolare secca per l’anno 2025 occorre controllare l’importo indicato nel rigo LC1, colonna 5, “Differenza”. Se questo importo:
- Non supera euro 52 non è dovuto acconto;
- Supera euro 52, è dovuto acconto nella misura del 100 per cento del suo ammontare.
I versamenti di acconto sono effettuati in due rate, salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103,00 nel qual caso lo stesso dovrà essere versato in un’unica soluzione. In particolare, il quaranta per cento dell’acconto dovuto, è versato alla scadenza della prima rata, mentre il residuo importo alla scadenza della seconda.
Pertanto, in via generale, l’acconto va versato:
- In unica soluzione entro il 1° dicembre 2025 (dal momento che il 30 novembre cade di domenica), se l’importo dovuto è di ammontare inferiore ad euro 257,52 (il cui 40 per cento infatti è pari ad euro 103);
- In due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52, di cui:
- La prima rata, nella misura del 40 per cento, entro il 30 giugno 2025 ovvero entro il 30 luglio 2025 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
- La seconda, nella restante misura del 60 per cento entro il 1° dicembre 2025 (dal momento che il 30 novembre cade di domenica).
Se il contribuente prevede una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta. In tal caso gli importi da indicare nel rigo LC2 devono essere comunque quelli determinati utilizzando le istruzioni sopra fornite e non i minori importi versati o che si intendono versare. La prima rata di acconto relativo alla cedolare secca per l’anno 2025 può essere versata ratealmente alle condizioni indicate nel paragrafo “Rateazione”. Colonna 1 (Primo acconto), indicare l’importo della prima rata di acconto dovuta, calcolata secondo le modalità sopra descritte. Colonna 2 (Secondo o unico acconto), indicare l’importo della seconda o unica rata di acconto dovuta, calcolata secondo le modalità sopra descritte.
Punti di attenzione e collegamento con il Quadro RB
È cruciale assicurarsi della coerenza tra quanto indicato nel Quadro RB (scelta dell’opzione per la cedolare, tipologia di contratto, canone) e i dati riportati nel Quadro LC per il calcolo. Errori comuni includono l’errata indicazione dell’aliquota applicabile (10% vs 21%) o la dimenticanza di riportare correttamente gli acconti versati. Il Quadro LC dipende strettamente dalle informazioni fornite nel Quadro RB; un errore nel primo spesso origina da un’imprecisione nel secondo.
Consulenza fiscale online
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