Un soggetto rientrato temporaneamente in Italia dall’estero, che ha effettuato atto di acquisto della prima casa, indicando di voler usufruire dell’omonima agevolazione, non ha la possibilità di rettificare l’atto per fruire dell’agevolazione spettante ai soggetti residenti all’estero, perché intenzionato a mantenere la sua residenza all’estero.
A chiarire questo aspetto l’Agenzia delle Entrate con la Risposta ad interpello n. 238/E/24 pubblicata il 2 dicembre. La risposta ribadisce che la residenza nel Comune dell’immobile è un requisito imprescindibile, salvo specifiche eccezioni legate a motivi di lavoro all’estero.
Il caso: l’interpello del contribuente
Un cittadino italiano, iscritto all’AIRE e rientrato temporaneamente in Italia per motivi di assistenza familiare, ha acquistato un immobile beneficiando dell’agevolazione “prima casa“. Al momento dell’acquisto, aveva dichiarato che avrebbe trasferito la propria residenza nel Comune dell’immobile entro 18 mesi. Tuttavia, poiché il contribuente è impiegato con un contratto a tempo determinato in Italia e intende mantenere la residenza all’estero, ha chiesto di poter modificare tale dichiarazione tramite un atto integrativo.
L’istante non avrebbe potuto verificare la condizione dello spostamento della residenza nel Comune ove è situato l’immobile nei 18 mesi dall’acquisto. Pertanto, l’intenzione era quella di modificare l’atto di acquisto per poter usufruire dell’agevolazione prevista per i soggetti residenti all’estero (che non prevede spostamento di residenza).
La risposta dell’Agenzia delle Entrate: nessuna deroga senza residenza
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le agevolazioni fiscali sull’acquisto della “prima casa” sono subordinate al rispetto di requisiti stringenti, sia soggettivi che oggettivi, come stabilito dalla Nota II-bis del TUR (Testo Unico dell’Imposta di Registro). In particolare, l’acquirente deve stabilire la residenza entro 18 mesi dall’acquisto dell’immobile nel Comune in cui esso si trova, salvo alcune eccezioni per chi si è trasferito all’estero per ragioni di lavoro.
Nel caso specifico, l’Agenzia ha confermato che l’istante non può beneficiare delle agevolazioni senza il trasferimento della residenza, in quanto al momento dell’acquisto risultava già rientrato in Italia e impegnato in attività lavorativa nel Paese. Quindi, non è stato soddisfatto il requisito del “trasferimento all’estero per motivi di lavoro“, necessario per essere esentati dall’obbligo di residenza. In buona sostanza, l’agevolazione prima casa per i soggetti residenti all’estero richiede che il trasferimento all’estero sia avvenuto per motivi lavorativi. Questa condizione non era presenta al momento di sottoscrizione dell’atto di acquisto, in quanto il contribuente era rientrato in Italia e vi svolgeva attività lavorativa.
Le conseguenze: decadenza dall’agevolazione
Pertanto, se l’acquirente non trasferisce la residenza entro il termine di 18 mesi, decade dall’agevolazione “prima casa“. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che, qualora il termine sia ancora in corso, il contribuente può presentare un’istanza per revocare la dichiarazione di intenti originaria, chiedendo la riliquidazione dell’imposta senza l’applicazione di sanzioni.
Attenzione alle condizioni per gli iscritti AIRE
Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate sottolinea l’importanza per i cittadini iscritti all’AIRE di valutare attentamente le proprie condizioni prima di richiedere l’agevolazione “prima casa“. In particolare, è essenziale che il trasferimento all’estero sia già avvenuto al momento dell’acquisto e che ci sia la volontà di mantenere tale status. Senza il rispetto di queste condizioni, l’agevolazione decade.
L’Agenzia delle Entrate conferma quindi un’applicazione rigorosa delle regole, evidenziando che la mancata conformità comporta inevitabilmente la perdita del beneficio fiscale. Gli iscritti AIRE che vogliono mantenere le agevolazioni devono attenersi scrupolosamente ai requisiti previsti dalla legge, onde evitare spiacevoli conseguenze economiche.
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Fonte normativa:
- AdE – risposta ad interpello 02 dicembre 2024 n. 238