Sono deducibili ai fini dell’IRPEF i contributi ed i premi versati alle forme pensionistiche complementari (sia relativi a fondi negoziali sia relativi a fondi individuali) ai sensi dell’art. 10 co. 1 lett. e-bis) del TUIR.
Il contribuente al fine di ridurre il proprio carico fiscale, al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, dispone di una serie di agevolazioni suddivise tra oneri deducibili (abbattono l’imponibile) e oneri detraibili (abbattono l’imposta). Tra tutte le agevolazioni sicuramente sono preferibili quelle che consentono la deduzione di un onere sostenuto dal proprio reddito imponibile. Questo in quanto consentono al contribuente di beneficiare di un maggior risparmio fiscale (rispetto alle detrazioni). Tra gli oneri deducibili rientrano anche i contributi versati alle forme di previdenza complementare. L’obiettivo di questo articolo è quello di andare ad approfondire gli aspetti fiscali rilevanti sulla deducibilità dei contributi o premi versati a forme pensionistiche complementari.
Indice degli Argomenti
- Quali sono le forme pensionistiche complementari?
- Chi sono i destinatari della previdenza complementare?
- Come funziona la previdenza complementare?
- Perché aderire ad un fondo pensione?
- La previdenza complementare: deducibilità IRPEF
- Previdenza complementare: regole di deducibilità
- Contributi versati a forme pensionistiche complementari estere
- Deduzione al fondo pensione nel 730 e in dichiarazione dei redditi
- Previdenza complementare per pensionati
- Le imposte sui rendimenti dei fondi pensione
- Domande frequenti
Quali sono le forme pensionistiche complementari?
Le forme pensionistiche complementari possono essere così individuate:
- I fondi pensione negoziali, destinati a determinate categorie di lavoratori, sia subordinati che autonomi (c.d. fondi “chiusi“);
- I fondi pensione c.d. “aperti“, costituiti da banche, imprese di assicurazione e altri intermediari finanziari, ai quali possono aderire tutte le tipologie di lavoratori dipendenti o autonomi, in forma collettiva o individuale;
- I contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziali.
E’ necessario tenere presente che le forme pensionistiche complementari si distinguono a loro volta in collettive ed individuali. Nelle forme collettive l’adesione viene contrattata a livello collettivo e riguarda un gruppo di lavoratori individuati in base all’appartenenza ad una determinata azienda, gruppo di aziende, comparto o settore produttivo. Esse sono attuate mediante:
- Fondi pensione di natura negoziale istituiti per effetto di un contratto o accordo collettivo di lavoro anche aziendale (c.d. “fondi chiusi”);
- Fondi aperti che ricevono adesioni collettive;
- Fondi preesistenti.
Nelle forme individuali, invece, l’adesione avviene su base individuale, a prescindere dal tipo di attività prestata e dall’esercizio o meno dell’attività lavorativa. Le forme individuali sono attuate mediante adesione individuale a fondi pensione aperti o mediante piani pensionistici individuali.
I fondi pensione sono autorizzati e sottoposti alla vigilanza di un’Autorità pubblica: la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP). |
Chi sono i destinatari della previdenza complementare?
Possono aderire alla forme pensionistiche complementari:
- I lavoratori dipendenti, sia del settore privato che del settore pubblico;
- I lavoratori assunti con contratti di somministrazione, intermittente, ripartito, a tempo parziale, apprendistato, inserimento a progetto, occasionale;
- I soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro.
Possono aderire alle forme pensionistiche complementari anche le persone diverse da quelle sopra elencate, come, ad esempio, chi non ha reddito da lavoro o coloro che risultano fiscalmente a carico di altri.
Come funziona la previdenza complementare?
Le forme pensionistiche complementari possono realizzare il loro obiettivo, che è quello di costruire una pensione integrativa a favore di chi vi aderisce, attraverso la raccolta dei contributi e il loro investimento in mercati finanziari. A partire dal primo versamento effettuato il fondo pensione apre, per ciascun lavoratore, una posizione individuale che viene alimentata dai successivi contributi versati e dai rendimenti che maturano attraverso la gestione finanziaria delle risorse.
Per i lavoratori dipendenti il finanziamento della forma di previdenza complementare può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente. Inoltre, i lavoratori dipendenti possono alimentare la propria posizione previdenziale attraverso il conferimento del TFR maturato.
Per i lavoratori autonomi il finanziamento delle forme di pensione integrativa si realizza mediante contribuzione a carico degli stessi.
La misura dei contributi da versare
La legge concede a tutti i lavoratori la libertà di determinare l’entità della contribuzione lasciando ai contratti ed agli accordi collettivi il compito di stabilire le modalità e le misure minime di versamento dei contributi. In generale la misura minima dei contributi da destinare alle forme pensionistiche può essere fissa o variare a seconda dei lavoratori che effettuano i versamenti.
LAVORATORI DIPENDENTI | In percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR o con riferimento ad elementi particolari della retribuzione stessa |
LAVORATORI AUTONOMI | In percentuale del reddito di impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo di imposta precedente |
Perché aderire ad un fondo pensione?
Ricorrere ad una forma di pensione integrativa attraverso l’adesione ad un fondo pensione o la sottoscrizione di una polizza pensionistica, significa, sostanzialmente, fornirsi di uno strumento idoneo ad assicurare l’integrazione della pensione ordinaria. Al fine di attirare l’attenzione verso questo settore il legislatore è intervenuto disegnando un sistema fiscale incentivante. L’obiettivo di questa disciplina fiscale è quella di garantire un tenore di vita adeguato anche dopo il pensionamento.
L’attuale sistema della previdenza complementare si articola in tre fasi:
- Dei contributi (o fase dell’accumulazione);
- Dei rendimenti (o fase dell’investimento);
- Delle prestazioni (o fase dell’erogazione).
La previdenza complementare: deducibilità IRPEF
I contributi versati dai soggetti a forme di previdenza complementare consentono la deducibilità dal reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF per un importo massimo annuo di 5.164,57 euro. Gli strumenti di previdenza che consentono di beneficiare dell’agevolazione fiscale sono:
- I fondi pensione;
- I Piani Pensionistici Individuali (Pip).
La contribuzione a una di queste forme pensionistiche può avvenire sia attraverso contributi propri, contributi versati dal datore di lavoro e con il versamento del Trattamento di Fine Rapporto (TFR). Ognuna di queste modalità è valida al fine di ottenere la deduzione fiscale. È possibile dedurre i contributi versati direttamente. I lavoratori dipendenti privati possono dedurre anche i contributi eventualmente versati dal datore di lavoro.
La parte dei contributi versati al fondo di previdenza complementare per i quali il contribuente non ha potuto fruire della detrazione, non sono tassati al momento della liquidazione della prestazione. Il contribuente ha però l’obbligo di comunicare alla forma pensionistica complementare l’importo non dedotto nella dichiarazione dei redditi. |
Dipendenti pubblici
Per i dipendenti del settore pubblico iscritti a una forma pensionistica a loro riservata valgono regole diverse. I contributi versati al fondo pensione sono deducibili dal reddito imponibile entro il limite più basso tra:
- L’importo di 5.164,57 euro annui;
- Il 12% del reddito complessivo;
- Il doppio del TFR versato alla previdenza integrativa.
Per i versamenti effettuati tramite datore di lavoro non è richiesta documentazione aggiuntiva in sede di dichiarazione dei redditi oltre al modello di Certificazione Unica.
L’entità del risparmio è variabile, dipende dall’aliquota massima che il singolo investitore paga sui propri redditi. Per rendere maggiormente l’idea di quanto la previdenza integrativa possa essere vantaggiosa anche da un punto di vista fiscale, pensate che un contribuente che viene tassato ai fini IRPEF con una aliquota del 23% che effettua un versamento a forme di previdenza complementare di 1.000 euro otterrà un risparmio fiscale in termini di minori imposte da versare di 230 euro. Se poi l’aliquota di tassazione del reddito del contribuente è più elevata il risparmio fiscale sarà ancora maggiore. In definitiva, il beneficio fiscale può arrivare anche a 2.220, tenendo conto dell’aliquota IRPEF marginale massima (del 43%).
Come sfruttare la deduzione fiscale?
Affinché sia possibile ottenere la deduzione fiscale è necessario che il contribuente abbia un debito IRPEF da corrispondere. In caso contrario, ossia nel caso in cui il soggetto non abbia potuto fruire della deduzione poiché “incapiente“, la quota parte dei contributi versati e non dedotti non saranno tassati al momento della liquidazione della prestazione. Affinché ciò accada è necessario che il contribuente comunichi alla forma pensionistica complementare l’importo non dedotto in dichiarazione dei redditi.
La comunicazione deve avvenire entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento. Ovvero, se il diritto alla prestazione matura prima di tale data, entro il giorno di maturazione. Infatti, la quota di rendita pensionistica, o di capitale in alternativa, che deriva dai contributi non dedotti fiscalmente è esente da imposte. Se, invece, i contributi non dedotti non vengono comunicati, si pagheranno le imposte anche su quelle quote.
Comunicazione dei contributi e premi non dedotti
Il contribuente deve comunicare alla forma pensionistica complementare la parte dei contributi versati che non hanno fruito (o che non fruiranno) della deduzione dal reddito complessivo, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare:
- Entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento;
- Se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione (art. 8 co. 4 secondo periodo del D.Lgs. n. 252/05).
Previdenza complementare: regole di deducibilità
Al fine di ottenere la deducibilità ai fini IRPEF dei contributi versati a forme di previdenza integrativa è necessario rispettare alcune regole, che di seguito andiamo a riepilogare.
- Si può dedurre al massimo 5.164,57 euro all’anno. Entro questo limite rientrano tutti i contributi sia personali sia a carico del datore di lavoro;
- Il reddito da cui dedurre i contributi può essere di qualsiasi tipo (dipendente, autonomo, di impresa, etc.);
- Non è obbligatorio versare anche il TFR. Se lo si fa, il TFR non rientra comunque nel limite massimo di deducibilità;
- È possibile dedurre anche i versamenti effettuati a favore di un proprio familiare “fiscalmente a carico“. Infatti, se il familiare a carico non può dedurre per intero i contributi versati, la parte di contributo che rimane può essere dedotta da chi lo ha a carico e ha effettuato il versamento.
Contributi versati a forme pensionistiche complementari estere
La lett. e-bis) dell’art. 10 co. 1 del TUIR stabilisce che, alle condizioni e nei limiti previsti per i versamenti ai fondi di previdenza complementare nazionali, la deducibilità dal reddito complessivo IRPEF spetta anche in relazione ai contributi versati a forme di previdenza integrativa istituite negli Stati:
- Appartenenti all’Unione europea;
- Aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) che garantiscono lo scambio di informazioni.
Deduzione al fondo pensione nel 730 e in dichiarazione dei redditi
I contributi versati a forme di previdenza complementare devono essere indicati nel quadro E del modello 730. Oppure nel quadro RP del modello Redditi PF. Questo, al fine di beneficiare della deduzione fiscale valida ai fini IRPEF. Vediamo, di seguito, come compilare in dettaglio la dichiarazione dei redditi.
Compilazione del quando degli oneri deducibili
I contributi a forme di previdenza complementare devono essere indicati al rigo 27, oppure al rigo 28 se si tratta di contributi relativi a lavoratori di prima occupazione. In particolare, vediamo come compilare il rigo relativo ai contributi versati.
Rigo 27: Contributi a deducibilità ordinaria
Devono essere riportate le somme versate alle forme pensionistiche complementari relative sia ai fondi negoziali sia alle forme pensionistiche individuali. Per i contributi versati a fondi negoziali tramite il sostituto di imposta dovete utilizzare i dati riportati nei punti 412 e 413 della Certificazione Unica se è indicato il codice “1” nel punto 411 della Certificazione Unica.
I dipendenti pubblici devono compilare tale rigo solo per esporre i contributi versati ai fondi pensione per i quali non rileva la qualifica di dipendente pubblico. Mentre per esporre i contributi versati ai fondi negoziali ad essi riservati devono compilare il rigo 31. In particolare:
- Nella Colonna 1: deve essere indicato l’importo dei contributi che il sostituto di imposta ha dedotto dall’imponibile, di cui al punto 412 della Certificazione Unica. Qualora siano stati versati contributi per familiari a carico (punto 421 della Certificazione Unica compilato) indicare in questa colonna l’ammontare del punto 412 della Certificazione Unica diminuito dell’importo indicato al punto 422 della Certificazione Unica, riferito alla previdenza integrativa per familiari a carico e dedotto dal reddito di lavoro dipendente;
- In Colonna 2: se è stato compilato uno solo dei righi da 27 a 31, indicare il minore importo tra i risultati delle seguenti operazioni:
- calcolare il totale degli oneri di previdenza integrativa per i quali si chiede la deduzione in dichiarazione: punto 413 della Certificazione Unica 2016 + somme versate alle forme pensionistiche individuali;
- calcolare la differenza per verificare il limite di deducibilità ordinaria: €. 5.164,57 – l’importo di colonna 1.
Rigo 28: Contributi versati da lavoratori di prima occupazione
I lavoratori di prima occupazione, successiva al 1° gennaio 2007, ovvero i soggetti che a tale data non risultano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria possono dedurre i contributi versati entro il limite di 5.164,57 euro. Se nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, tali soggetti hanno effettuato versamenti di importo inferiore al limite predetto, possono godere di un maggior limite di deducibilità, a partire dal sesto anno di partecipazione alle forme pensionistiche e per i venti anni successivi, nella misura annuale di 5.164,57 euro incrementata di un importo pari alla differenza positiva tra 25.822,85 euro ed i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni e, comunque, incrementata di un importo non superiore ad 2.582,29 euro.
A partire dall’anno 2012, per i lavoratori iscritti dal 2007 alle forme pensionistiche obbligatorie, è possibile usufruire per la prima volta di tale incentivo.
Se nel punto 411 della Certificazione Unica è indicato il codice 3, i dati da indicare in questo rigo sono quelli riportati nei punti 412, 413 e 417 della Certificazione Unica.
Esempio di compilazione
In particolare:
- Nella colonna 1: deve essere riportato l’importo dei contributi che il datore di lavoro ha dedotto dall’imponibile. Importo risultante dalla somma degli importi indicati nei punti 412 e 417 della Certificazione Unica;
- Nella colonna 2: se è stato compilato uno solo dei righi da RP27 a RP31, indicare il minore importo tra quello dei contributi, di cui al punto 413 della Certificazione Unica. Importo che il sostituto non ha dedotto dall’imponibile e il risultato della seguente operazione:
- €. 5.164,57 – l’importo di colonna 1 rigo 28;
Se il contribuente si trova nelle condizioni sopra descritte per poter fruire del maggior limite di deducibilità, il limite di 5.164,57 euro deve essere aumentato, fino ad un massimo di 2.582 euro, del seguente importo: 25.822,85 euro – contributi versati nei primi 5 anni.
Deduzione fondo pensione nel 730
Dove si inserisce l’importo della deduzione dei contributi al fondo pensione nel 730? Il modello 730 è una dichiarazione dei redditi dedicata a lavoratori dipendenti e pensionati (dotati di sostituto di imposta). Inoltre, il modello 730 garantisce il rimborso degli importi a credito nei confronti dell’Amministrazione finanziaria (ottenuti proprio grazie a deduzioni e detrazioni inserite in dichiarazione), direttamente in busta paga o nel cedolino della pensione. Detto questo, l’importo dei contributi deducibili va inserito nei righi che vanno da E27 a E30, e l’Agenzia delle Entrate precisa che:
“Il contribuente non è tenuto alla compilazione dei righi da E27 a E30 se non ha contributi per previdenza integrativa da far valere in dichiarazione. Questa situazione si verifica se, in assenza di ulteriori versamenti per contributi o premi non dedotti, relativi ad altre forme di previdenza integrativa, non è indicato alcun importo al punto 413 della Certificazione Unica.” |
Nel caso in cui il contribuente scelga di presentare il modello 730 precompilato le informazioni relative alla previdenza integrativa sono già inserite (solitamente) in dichiarazione. L’importo deducibile è inoltre presente sulla Certificazione Unica rilasciata dal datore di lavoro, nella sezione denominata “previdenza complementare” alla casella 412.
Previdenza complementare per pensionati
A questo punto è opportuno andare a chiarire anche se è possibile aderire a forme di previdenza complementare se si è pensionati. La regola generale è che è possibile aderire ad un fondo pensione fino ad un anno antecedente la maturazione del requisito anagrafico previsto dalla previdenza obbligatoria per il trattamento pensionistico di base. Questo è quanto prevede il decreto n. 252 del 5 dicembre 2005. In particolare l’articolo 8, comma 11, del decreto prevede che:
“La contribuzione alle forme pensionistiche complementari può proseguire volontariamente. Anche oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza. A condizione che l’aderente, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione. Contribuzione a favore della forma di previdenza integrativa. E’ fatta salva la facoltà del soggetto che decida di proseguire volontariamente la contribuzione. E di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche” |
In pratica per proseguire volontariamente la contribuzione ad un fondo privato dopo la pensione occorre rispettare un requisito. Ovvero, l’aderente deve aver versato almeno un anno di contribuzione. Mentre per poter fruire delle prestazioni sono richiesti almeno 5 anni di partecipazione. E non di versamento contributivo.
L’ordinamento non disciplina specificatamente la possibilità di adesione dei pensionati. Infatti, lo stesso si limita a prevedere la facoltà di continuare a contribuire anche oltre il raggiungimento dell’età pensionabile. Questo purché alla data del pensionamento l’iscritto possa far valere almeno un anno di contribuzione.
Per raggiungimento dell’età pensionabile, si intende, il compimento dell’età prevista nel regime obbligatorio di appartenenza. Questo per il conseguimento dell’età pensionabile di vecchiaia.
Pensione di anzianità
Differente è la posizione dei pensionati titolari di pensione di anzianità. Questo per i pensionati che non abbiano raggiunto l’età pensionabile prevista nel regime obbligatorio di appartenenza. Età utile per il conseguimento della pensione di vecchiaia. Questi soggetti potranno continuare a versare al fondo secondo il requisito di cui all’articolo 8 del Decreto. Ovvero fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia.
Le imposte sui rendimenti dei fondi pensione
I rendimenti, vale a dire gli incrementi positivi conseguiti a seguito della gestione finanziaria delle risorse, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.
I rendimenti maturati dal fondo pensione sono soggetti all’imposta del 20%, più favorevole rispetto al 26% che si applica alla maggior parte delle forme di risparmio finanziario. Sulla quota del rendimento che deriva dal possesso di titoli di Stato e titoli similari, la tassazione è fissata al 12,5%.
Domande frequenti
Sono deducibili anche i contributi versati per i familiari a carico, fermo restando l’importo complessivo di 5.164,57 euro. La deduzione spetta per l’ammontare non dedotto dalle persone a carico.
La deduzione fiscale comporta una riduzione del reddito imponibile IRPEF del contribuente che ha sostenuto l’onere (anche per familiari a carico). La deduzione fiscale nei fondi pensione è tanto più vantaggiosa quanto è elevata l’aliquota IRPEF marginale del contribuente.
Se si è lavoratori dipendenti, il calcolo della deducibilità fiscale viene effettuato direttamente in busta paga dal datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta. Solo eventuali contribuzioni aggiuntive vanno dichiarate e documentate in sede di dichiarazione dei redditi. Nel caso in cui si versino contributi in misura superiore al limite di deducibilità previsto (5.164,57 euro annui), si è tenuti a comunicare alla forma pensionistica complementare l’entità dei contributi versati e non dedotti entro il 31 dicembre dell’anno successivo al versamento stesso, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, al fine di non assoggettarli a tassazione al momento dell’erogazione delle prestazioni.
Quanto deriva dai contributi versati a decorrere dal 1° gennaio 2007 è assoggettato ad una ritenuta a titolo d’imposta del 15%; tale percentuale si riduce in funzione dell’anzianità di partecipazione al sistema della previdenza integrativa; se questa è superiore a quindici anni, l’aliquota diminuisce dello 0,30% per ogni anno di successiva partecipazione, fino al limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Con 35 anni di partecipazione l’aliquota scende quindi al 9%.
Se il riscatto è dovuto alla perdita del requisito di partecipazione al fondo per cause diverse da quelle previste dall’art. 14, commi 2 e 3, del Decreto lgs. 252/2005 (i quali prevedono, quali cause di riscatto, l’inoccupazione non inferiore ai 12 mesi, la mobilità, la cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, l’invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo e la morte dell’aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica), allora la tassazione è del 23%.
Esiste il Fondo di Garanzia dell’INPS a cui l’iscritto può rivolgersi ma solo nel caso in cui il datore di lavoro inadempiente sia interessato da procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria o concordato preventivo ovvero il credito sia rimasto insoddisfatto in esito ad azioni esecutive.