I contributi versati a forme di previdenza complementare sono deducibili dal reddito fino alla soglia annua di 5.164,57 euro. Nella soglia rientrano sia i contributi personali che quelli a carico del datore di lavoro. La deduzione è valida anche se l’onere è sostenuto per “familiari fiscalmente a carico“.
La previdenza complementare rappresenta oggi uno strumento essenziale per integrare la pensione pubblica e rispondere in modo proattivo ai rischi legati all’insufficienza delle prestazioni obbligatorie. Uno dei principali vantaggi offerti riguarda la deducibilità dal reddito IRPEF dei contributi versati, sia dai lavoratori che dai datori di lavoro, nel rispetto dei precisi limiti stabiliti dalla normativa. In questo articolo, analizziamo in modo dettagliato come funziona la deducibilità, chi può beneficiarne, quali sono i tetti massimi e gli adempimenti previsti, fornendo indicazioni operative utili per sfruttare al massimo le agevolazioni fiscali previste dal D.Lgs. n. 252/2005 e dall’art. 10 co. 1 lett. e-bis) del TUIR
Indice degli argomenti
- Cos’è la previdenza complementare e a chi si rivolge
- Soggetti destinatari
- Funzionamento operativo
- Limiti di deducibilità IRPEF: la soglia annuale e il perimetro soggettivo
- Ruolo del datore di lavoro e trattamento fiscale dei versamenti aziendali
- Contributi per i familiari a carico: deducibilità e regole operative
- Versamenti a fondi pensione esteri: condizioni per la deducibilità
- Compilazione della dichiarazione dei redditi
- Regole di adesione per i pensionati
- Tassazione dei rendimenti maturati
- Domande frequenti
Cos’è la previdenza complementare e a chi si rivolge
La previdenza complementare si affianca al sistema pensionistico pubblico obbligatorio (“primo pilastro”), rafforzando la posizione previdenziale del lavoratore mediante il versamento volontario di contributi su base collettiva o individuale. Rientrano in questo ambito i fondi pensione negoziali (fondi chiusi), i fondi pensione aperti gestiti da banche e assicurazioni e anche i contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziali.
Le forme pensionistiche complementari possono essere così individuate:
- I fondi pensione negoziali, destinati a determinate categorie di lavoratori, sia subordinati che autonomi (c.d. fondi “chiusi“);
- I fondi pensione c.d. “aperti“, costituiti da banche, imprese di assicurazione e altri intermediari finanziari, ai quali possono aderire tutte le tipologie di lavoratori dipendenti o autonomi, in forma collettiva o individuale;
- I contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziali.
Le forme pensionistiche complementari si distinguono a loro volta in collettive ed individuali. Nelle forme collettive l’adesione viene contrattata a livello collettivo e riguarda un gruppo di lavoratori individuati in base all’appartenenza ad una determinata azienda, gruppo di aziende, comparto o settore produttivo. L’adesione è libera e volontaria secondo l’art. 1 co. 2 del D.Lgs. n. 252/2005, anche se spesso fortemente consigliata dai Contratti Collettivi di categoria.
I fondi pensione sono autorizzati e sottoposti alla vigilanza di un’Autorità pubblica: la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP). |
Soggetti destinatari
Possono aderire alla forme pensionistiche complementari:
- I lavoratori dipendenti, sia del settore privato che del settore pubblico;
- I lavoratori assunti con contratti di somministrazione, intermittente, ripartito, a tempo parziale, apprendistato, inserimento a progetto, occasionale;
- I soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro.
Possono aderire alle forme pensionistiche complementari anche le persone diverse da quelle sopra elencate, come, ad esempio, chi non ha reddito da lavoro o coloro che risultano fiscalmente a carico di altri.
Funzionamento operativo
Le forme pensionistiche complementari possono realizzare il loro obiettivo, che è quello di costruire una pensione integrativa a favore di chi vi aderisce, attraverso la raccolta dei contributi e il loro investimento in mercati finanziari. A partire dal primo versamento effettuato il fondo pensione apre, per ciascun lavoratore, una posizione individuale che viene alimentata dai successivi contributi versati e dai rendimenti che maturano attraverso la gestione finanziaria delle risorse.
Per i lavoratori dipendenti il finanziamento della forma di previdenza complementare può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente. Inoltre, i lavoratori dipendenti possono alimentare la propria posizione previdenziale attraverso il conferimento del TFR maturato.
Per i lavoratori autonomi il finanziamento delle forme di pensione integrativa si realizza mediante contribuzione a carico degli stessi.
La misura dei contributi da versare
La legge concede a tutti i lavoratori la libertà di determinare l’entità della contribuzione lasciando ai contratti ed agli accordi collettivi il compito di stabilire le modalità e le misure minime di versamento dei contributi. In generale la misura minima dei contributi da destinare alle forme pensionistiche può essere fissa o variare a seconda dei lavoratori che effettuano i versamenti.
LAVORATORI DIPENDENTI | In percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR o con riferimento ad elementi particolari della retribuzione stessa |
LAVORATORI AUTONOMI | In percentuale del reddito di impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo di imposta precedente |
Limiti di deducibilità IRPEF: la soglia annuale e il perimetro soggettivo
I contributi versati dai soggetti a forme di previdenza complementare consentono la deducibilità dal reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF per un importo massimo annuo di 5.164,57 euro (art. 8 co. 4 D.Lgs. 252/2005, art. 10 TUIR). Il limite è unico e riguarda sia i versamenti del lavoratore che quelli del datore di lavoro o committente, siano essi volontari o derivanti da accordi collettivi o aziendali. Nel conteggio si considerano anche le quote accantonate dal datore di lavoro nei cosiddetti “fondi interni” aziendali costituiti in conti individuali.
Beneficiari
Il beneficio fiscale spetta a tutti i contribuenti fiscalmente residenti in Italia, incluse le seguenti categorie:
- Lavoratori dipendenti (sia pubblici sia privati);
- Lavoratori autonomi, compresi i titolari di reddito d’impresa;
- Soggetti privi di reddito di lavoro, inclusi quelli con redditi diversi.
Strumenti agevolati
Gli strumenti che consentono di beneficiare dell’agevolazione fiscale sono:
- I fondi pensione;
- I Piani Pensionistici Individuali (Pip).
La contribuzione a una di queste forme pensionistiche può avvenire sia attraverso contributi propri, contributi versati dal datore di lavoro e con il versamento del Trattamento di Fine Rapporto (TFR). Ognuna di queste modalità è valida al fine di ottenere la deduzione fiscale. È possibile dedurre i contributi versati direttamente. I lavoratori dipendenti privati possono dedurre anche i contributi eventualmente versati dal datore di lavoro.
Contributi eccedenti la soglia
È importante sottolineare che per contributi eccedenti la soglia, la parte non dedotta dovrà essere comunicata alla forma pensionistica complementare entro il 31 dicembre dell’anno successivo o prima del riconoscimento di qualsiasi prestazione. Inoltre, su tale quota di contributi non vi sarò tassazione al momento della liquidazione della prestazione.
Dipendenti pubblici
Per i dipendenti del settore pubblico iscritti a una forma pensionistica a loro riservata valgono regole diverse. I contributi versati al fondo pensione sono deducibili dal reddito imponibile entro il limite più basso tra:
- L’importo di 5.164,57 euro annui;
- Il 12% del reddito complessivo;
- Il doppio del TFR versato.
Per i versamenti effettuati tramite datore di lavoro non è richiesta documentazione aggiuntiva in sede di dichiarazione dei redditi oltre al modello di Certificazione Unica.
L’entità del risparmio è variabile, dipende dall’aliquota massima che il singolo investitore paga sui propri redditi. Per rendere maggiormente l’idea di quanto questa agevolazione possa essere vantaggiosa, pensate che un contribuente che viene tassato ai fini IRPEF con una aliquota del 23% che effettua un versamento ad un fondo individuale di 1.000 euro otterrà un risparmio fiscale in termini di minori imposte da versare di 230 euro. Se poi l’aliquota di tassazione del reddito del contribuente è più elevata il risparmio fiscale sarà ancora maggiore. In definitiva, il beneficio fiscale può arrivare anche a 2.220, tenendo conto dell’aliquota IRPEF marginale massima (del 43%).
Come sfruttare la deduzione fiscale
Affinché sia possibile ottenere la deduzione fiscale è necessario che il contribuente abbia un debito IRPEF da corrispondere. In caso contrario, ossia nel caso in cui il soggetto non abbia potuto fruire della deduzione poiché “incapiente“, la quota parte dei contributi versati e non dedotti non saranno tassati al momento della liquidazione della prestazione. Affinché ciò accada è necessario che il contribuente comunichi alla forma pensionistica complementare l’importo non dedotto in dichiarazione dei redditi.
La comunicazione deve avvenire entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento. Ovvero, se il diritto alla prestazione matura prima di tale data, entro il giorno di maturazione. Infatti, la quota di rendita pensionistica, o di capitale in alternativa, che deriva dai contributi non dedotti fiscalmente è esente da imposte. Se, invece, i contributi non dedotti non vengono comunicati, si pagheranno le imposte anche su quelle quote.
Comunicazione dei contributi e premi non dedotti
Il contribuente deve comunicare alla forma pensionistica complementare la parte dei contributi versati che non hanno fruito (o che non fruiranno) della deduzione dal reddito complessivo, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare:
- Entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento;
- Se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione (art. 8 co. 4 secondo periodo del D.Lgs. n. 252/05).
Ruolo del datore di lavoro e trattamento fiscale dei versamenti aziendali
Il datore di lavoro partecipa sia nella promozione dell’adesione (es. scelta di destinazione del TFR) sia nei versamenti per conto dei lavoratori. I contributi aziendali sono esclusi dalla base imponibile previdenziale senza limiti di importo (art. 12 co. 4 lett. f) L.153/69, art.1 co.184 bis L. 208/2015), ma sono soggetti al contributo di solidarietà del 10%, con esclusione delle quote TFR destinate alla previdenza complementare. I contributi a carico del lavoratore invece sono assoggettati alla contribuzione previdenziale ordinaria, sempre nel rispetto dei limiti di deducibilità fiscale.
Contributi per i familiari a carico: deducibilità e regole operative
Ai sensi dell’art. 8 co. 5 del D.Lgs. n. 252/2005, la deduzione dei contributi è ammessa anche se versati nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12 TUIR. Rientrano coniuge, figli e altri familiari conviventi, purché abbiano un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, soglia elevata a 4.000 euro per figli a carico di età inferiore a 24 anni. La deduzione spetta primariamente al familiare a carico; solo se questi non riesce a dedurre integralmente l’importo, l’eccedenza può essere portata in deduzione dal soggetto di cui è a carico, sempre nel limite complessivo di 5.164,57 euro annui.
La comunicazione alla forma pensionistica sarà a cura del titolare della posizione (familiare), con eventuale annotazione per la ripartizione tra più soggetti aventi diritto, secondo le regole già indicate dalle circolari dell’Agenzia delle Entrate (circ. 70/2007 §2.5)
Versamenti a fondi pensione esteri: condizioni per la deducibilità
La lett. e-bis) dell’art. 10 co. 1 del TUIR stabilisce che, alle condizioni e nei limiti previsti per i versamenti ai fondi nazionali, la deducibilità dal reddito complessivo IRPEF spetta anche in relazione ai contributi versati a forme di previdenza integrativa istituite negli Stati:
- Appartenenti all’Unione europea;
- Aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) che garantiscono lo scambio di informazioni.
Compilazione della dichiarazione dei redditi
I contributi versati devono essere indicati nel quadro E del modello 730. Oppure nel quadro RP del modello Redditi PF. Questo, al fine di beneficiare della deduzione fiscale valida ai fini IRPEF. Vediamo, di seguito, come compilare in dettaglio la dichiarazione dei redditi.
Compilazione del quando degli oneri deducibili
I contributi devono essere indicati al rigo 27, oppure al rigo 28 se si tratta di contributi relativi a lavoratori di prima occupazione. In particolare, vediamo come compilare il rigo relativo ai contributi versati.
Rigo 27: Contributi a deducibilità ordinaria
Devono essere riportate le somme versate alle forme pensionistiche complementari relative sia ai fondi negoziali sia alle forme pensionistiche individuali. Per i contributi versati a fondi negoziali tramite il sostituto di imposta dovete utilizzare i dati riportati nei punti 412 e 413 della Certificazione Unica se è indicato il codice “1” nel punto 411 della Certificazione Unica.
I dipendenti pubblici devono compilare tale rigo solo per esporre i contributi versati ai fondi pensione per i quali non rileva la qualifica di dipendente pubblico. Mentre per esporre i contributi versati ai fondi negoziali ad essi riservati devono compilare il rigo 31. In particolare:
- Nella Colonna 1: deve essere indicato l’importo dei contributi che il sostituto di imposta ha dedotto dall’imponibile, di cui al punto 412 della Certificazione Unica. Qualora siano stati versati contributi per familiari a carico (punto 421 della Certificazione Unica compilato) indicare in questa colonna l’ammontare del punto 412 della Certificazione Unica diminuito dell’importo indicato al punto 422 della Certificazione Unica, riferito a forme integrative per familiari a carico e dedotto dal reddito di lavoro dipendente;
- In Colonna 2: se è stato compilato uno solo dei righi da 27 a 31, indicare il minore importo tra i risultati delle seguenti operazioni:
- calcolare il totale degli oneri integrativi per i quali si chiede la deduzione in dichiarazione: punto 413 della Certificazione Unica + somme versate alle forme pensionistiche individuali;
- calcolare la differenza per verificare il limite di deducibilità ordinaria: €. 5.164,57 – l’importo di colonna 1.
Rigo 28: Contributi versati da lavoratori di prima occupazione
I lavoratori di prima occupazione, successiva al 1° gennaio 2007, ovvero i soggetti che a tale data non risultano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria possono dedurre i contributi versati entro il limite di 5.164,57 euro. Se nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, tali soggetti hanno effettuato versamenti di importo inferiore al limite predetto, possono godere di un maggior limite di deducibilità, a partire dal sesto anno di partecipazione alle forme pensionistiche e per i venti anni successivi, nella misura annuale di 5.164,57 euro incrementata di un importo pari alla differenza positiva tra 25.822,85 euro ed i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni e, comunque, incrementata di un importo non superiore ad 2.582,29 euro.
A partire dall’anno 2012, per i lavoratori iscritti dal 2007 alle forme pensionistiche obbligatorie, è possibile usufruire per la prima volta di tale incentivo.
Se nel punto 411 della Certificazione Unica è indicato il codice 3, i dati da indicare in questo rigo sono quelli riportati nei punti 412, 413 e 417 della Certificazione Unica.
Esempio di compilazione
In particolare:
- Nella colonna 1: deve essere riportato l’importo dei contributi che il datore di lavoro ha dedotto dall’imponibile. Importo risultante dalla somma degli importi indicati nei punti 412 e 417 della Certificazione Unica;
- Nella colonna 2: se è stato compilato uno solo dei righi da RP27 a RP31, indicare il minore importo tra quello dei contributi, di cui al punto 413 della Certificazione Unica. Importo che il sostituto non ha dedotto dall’imponibile e il risultato della seguente operazione:
- €. 5.164,57 – l’importo di colonna 1 rigo 28;
Se il contribuente si trova nelle condizioni sopra descritte per poter fruire del maggior limite di deducibilità, il limite di 5.164,57 euro deve essere aumentato, fino ad un massimo di 2.582 euro, del seguente importo: 25.822,85 euro – contributi versati nei primi 5 anni.
Deduzione fondo pensione nel 730
L’importo dei contributi deducibili va inserito nei righi che vanno da E27 a E30, e l’Agenzia delle Entrate precisa che:
“Il contribuente non è tenuto alla compilazione dei righi da E27 a E30 se non ha contributi per previdenza integrativa da far valere in dichiarazione. Questa situazione si verifica se, in assenza di ulteriori versamenti per contributi o premi non dedotti, relativi ad altre forme integrative, non è indicato alcun importo al punto 413 della Certificazione Unica.”
Nel caso in cui il contribuente scelga di presentare il modello 730 precompilato le informazioni utili sono già inserite (solitamente) in dichiarazione. L’importo deducibile è inoltre presente sulla Certificazione Unica rilasciata dal datore di lavoro, nella sezione denominata “previdenza complementare” alla casella 412.
Regole di adesione per i pensionati
La regola generale è che è possibile aderire ad un fondo pensione fino ad un anno antecedente la maturazione del requisito anagrafico previsto dalla previdenza obbligatoria per il trattamento pensionistico di base. Questo è quanto prevede il decreto n. 252 del 5 dicembre 2005. In particolare l’articolo 8, comma 11, del decreto prevede che:
“La contribuzione alle forme pensionistiche complementari può proseguire volontariamente. Anche oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza. A condizione che l’aderente, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione. Contribuzione a favore della forma di previdenza integrativa. E’ fatta salva la facoltà del soggetto che decida di proseguire volontariamente la contribuzione. E di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche”
In pratica per proseguire volontariamente la contribuzione ad un fondo privato dopo la pensione occorre rispettare un requisito. Ovvero, l’aderente deve aver versato almeno un anno di contribuzione. Mentre per poter fruire delle prestazioni sono richiesti almeno 5 anni di partecipazione. E non di versamento contributivo.
L’ordinamento non disciplina specificatamente la possibilità di adesione dei pensionati. Infatti, lo stesso si limita a prevedere la facoltà di continuare a contribuire anche oltre il raggiungimento dell’età pensionabile. Questo purché alla data del pensionamento l’iscritto possa far valere almeno un anno di contribuzione.
Per raggiungimento dell’età pensionabile, si intende, il compimento dell’età prevista nel regime obbligatorio di appartenenza. Questo per il conseguimento dell’età pensionabile di vecchiaia.
Pensione di anzianità
Differente è la posizione dei pensionati titolari di pensione di anzianità. Questo per i pensionati che non abbiano raggiunto l’età pensionabile prevista nel regime obbligatorio di appartenenza. Età utile per il conseguimento della pensione di vecchiaia. Questi soggetti potranno continuare a versare al fondo secondo il requisito di cui all’articolo 8 del Decreto. Ovvero fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia.
Tassazione dei rendimenti maturati
I rendimenti, vale a dire gli incrementi positivi conseguiti a seguito della gestione finanziaria delle risorse, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.
I rendimenti maturati dal fondo pensione sono soggetti all’imposta del 20%, più favorevole rispetto al 26% che si applica alla maggior parte delle forme di risparmio finanziario. Sulla quota del rendimento che deriva dal possesso di titoli di Stato e titoli similari, la tassazione è fissata al 12,5%.
Domande frequenti
Esiste il Fondo di Garanzia dell’INPS a cui l’iscritto può rivolgersi ma solo nel caso in cui il datore di lavoro inadempiente sia interessato da procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria o concordato preventivo ovvero il credito sia rimasto insoddisfatto in esito ad azioni esecutive.