Una delle problematiche gli imprenditori si trovano a dover affrontare riguarda la remunerazione dei soci di SRL che prestano attività per conto della stessa. Senza entrare nel dettaglio della distribuzione di dividendi o del compenso amministratore che non riguardano l’attività lavorativa del socio, le uniche possibilità a disposizione rimangono:
- L’assunzione del socio come lavoratore dipendente. Aspetto questo che può essere possibile solo in determinate circostanze, ovvero solo nel caso in cui il socio sia di minoranza e non abbia una influenza dominante sulle decisioni assembleari. Abbiamo affrontato tale casistica, in dettaglio, in questo articolo: “Socio lavoratore: rischi e vantaggi“;
- L’utilizzo delle prestazioni accessorie. Si tratta di una modalità permessa per remunerare il socio che presta la propria attività lavorativa per conto della società.
In questo articolo andremo ad affrontare la migliore soluzione possibile per regolamentare i compensi da corrispondere ai soci per l’attività lavorativa prestata a favore della propria SRL.
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Che cosa sono le prestazioni accessorie e perché possono remunerare i soci di SRL?
Poter regolare l’attività lavorativa del socio di SRL è da sempre un aspetto che riguarda molte SRL, soprattutto a gestione familiare. Per disciplinare questo aspetto è possibile ricorrere alle c.d. “prestazioni accessorie” dei soci. A disciplinare questa fattispecie è l’art. 2345 del codice civile, il quale (per le SPA) prevede quanto segue.
Art. 2345 c.c. |
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“Oltre l’obbligo dei conferimenti, l’atto costitutivo può stabilire l’obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in danaro, determinandone il contenuto, la durata, le modalità e il compenso, e stabilendo particolari sanzioni per il caso di inadempimento. Nella determinazione del compenso devono essere osservate le norme applicabili ai rapporti aventi per oggetto le stesse prestazioni. Le azioni alle quali è connesso l’obbligo delle prestazioni anzidette devono essere nominative e non sono trasferibili senza il consenso degli amministratori. Se non è diversamente disposto dall’atto costitutivo, gli obblighi previsti in questo articolo non possono essere modificati senza il consenso di tutti i soci”. |
Nonostante la disciplina prevista per le SPA non sia espressamente richiamata per le SRL, i soci possono convenire di obbligare tutti o soltanto alcuni tra essi a eseguire prestazioni accessorie.
Condizioni di applicazione
Le condizioni, la natura e la portata delle prestazioni accessorie devono essere dettagliatamente descritte nello statuto della società. Di fatto, quindi, l’atto costitutivo della società può specificatamente prevedere che il socio possa svolgere delle prestazioni accessorie di tipo lavorativo, andando a determinare durata, compenso e sanzioni in caso di inadempimento. L’istituto in commento permette il riconoscimento di un compenso periodico al socio che presta la propria attività a favore della SRL. Questa soluzione permette di regolare statutariamente gli obblighi dei singoli soci, vincolandoli allo svolgimento di specifiche prestazioni a favore della società con in cambio una remunerazione correlata alle attività effettivamente svolte.
Pertanto, possiamo dire che la prestazione accessoria può essere una valida modalità per andare a remunerare l’attività lavorativa del socio di SRL. Aspetto fondamentale è quello formale che richiede l’indicazione precisa di tutti gli aspetti inerenti l’attività lavorativa.
L’istituto delle prestazioni accessorie può essere applicato sia per le prestazioni svolte dai soci di SRL, ma anche per gli azionisti di SPA, oppure per i soci (professionisti) di società tra professionisti (STP). |
Previsione anche fuori dall’atto costitutivo
La clausola relativa alle prestazioni accessorie può essere introdotta anche successivamente alla costituzione della società. Secondo la giurisprudenza, tali prestazioni possono essere introdotte con un atto diverso dall’atto costitutivo, successivamente alla data di costituzione della società (Cassazione civile, 5 luglio 1978 sentenza n. 3319; Tribunale di Milano 17 aprile 1982). Il riferimento è ad una specifica delibera assembleare. In ogni caso debbono risultare con chiarezza contenuto, durata, modalità e compenso delle prestazioni in parola e le relative sanzioni in caso di inadempimento.
Nonostante quanto indicato dalla giurisprudenza, l’Amministrazione finanziaria non sembra essere dello stesso avviso. Questa, infatti, nella Risoluzione n. 81/E/2002 afferma che l’obbligazione derivante dalle prestazioni accessorie ha natura propriamente sociale, con tutte le conseguenze tipicamente societarie, con la conclusione che si ritiene che il rapporto (tra società e socio) non possa essere istituito al di fuori dei documenti tipicamente regolatori della vita associativa.
Divieto di erogazione di denaro
Per quanto attiene al contenuto della prestazione, la stessa deve ritenersi liberamente configurabile dalle parti, con la sola eccezione del divieto di erogazione di denaro. Tale previsione deriva dal fatto che l’accessorietà delle prestazioni deve intendersi aggiuntiva rispetto al conferimento (che solitamente viene fatto in denaro). Tuttavia, su questo punto occorre effettuare qualche precisazione.
Non devono considerarsi in denaro le prestazioni di garanzia da parte dei soci in favore dei terzi creditori dell’ente, che dunque ben possono rientrare tra le prestazioni accessorie. In via generale, si può affermare che rientra nella previsione di cui all’articolo 2345 del Codice qualsiasi tipologia di utilità, materiale o immateriale fruibile dalla società, comprese prestazioni del tutto occasionali, sempre con l’eccezione sopra ricordata delle dazioni dirette di denaro.
Disciplina fiscale delle prestazioni accessorie
Il compenso per l’attività lavorativa del socio attraverso le prestazioni accessorie è soggetto all’ordinaria tassazione IRPEF legata al percepimento di redditi da lavoro dipendente. In particolare, si tratta di redditi assimilati a quello di lavoro dipendente, ex art. 50, co. 1, lett. c-bis) del TUIR (vedasi la risoluzione n. 81/E/2002 dell’Agenzia delle Entrate). La particolarità del rapporto sottostante la prestazione fa sì che questa non possa qualificarsi come prestazione derivante da contratto di lavoro subordinato ma piuttosto come un’obbligazione sociale prevista dallo statuto il cui compenso viene pattuito nel rispetto del criterio civilistico. La norma, però, precisa che non deve trattasi di attività rientranti nell’oggetto dell’arte o professione eventualmente esercitata dallo stesso prestatore perché, in tal caso, il relativo reddito assumerebbe, per attrazione, la natura di reddito di lavoro autonomo professionale e sarebbe disciplinato secondo le relative regole.
Sul piano fiscale, deve essere ammessa la deducibilità dal reddito d’impresa di tali particolari oneri, pur derivanti da obblighi assunti in qualità di socio, in quanto le prestazioni rese sono strettamente inerenti allo svolgimento dell’attività di impresa. Tali compensi, quindi, rappresentano dei costi deducibili dal reddito di impresa, ai fini IRES, della società. Tali oneri, rientrano, comunque, all’interno della base imponibile IRAP.
Esonero contributi previdenziali
Ulteriore aspetto interessante riguarda il lato previdenziale, in quanto tali somme non rientrano nell’ambito di applicazione della gestione separata INPS. In particolare, la circolare INPS n. 45/2018, ritiene sia attratto alla contribuzione presso la cassa previdenziale di appartenenza il reddito prodotto ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lett. c-bis) evitando così versamenti alla gestione separata INPS per soci di società che svolgono attività artigianali e commerciali (che prevedono il versamento dei relativi contributi legati al reddito generato dalla società).
Possiamo dire, quindi, che la prestazione accessoria consente di:
- Dedurre i costi sostenuti dalla SRL dal suo reddito di impresa, andando a ridurre l’IRES da versare. Tuttavia, tali oneri rientrano nella base imponibile IRAP;
- Permettere al socio di essere remunerato, senza dover versare contributi previdenziali alla gestione separata INPS, nel momento in cui viene il reddito viene attratto alla contribuzione presso la gestione previdenziale di appartenenza, come nel caso della gestione artigiani o commercianti INPS o nel caso in cui il socio sia iscritto ad una propria cassa previdenziale autonoma (caso dei soci che operano a favore di una STP).
Conclusioni e consulenza online
Le prestazioni accessorie rappresentano una valida opportunità per la remunerazione delle attività prestate dai soci a favore della società. Si tratta di una delle modalità con le quali la SRL può erogare compensi ai propri soci, tuttavia, è necessario che vengano rispettati precisi formalismi per l’applicazione di questo istituto. In particolare, il fatto che le stesse debbano essere indicate in atto costitutivo ne limita l’applicazione, tuttavia la giurisprudenza ha aperto anche all’istituzione dello strumento con delibera assembleare, anche se l’Agenzia delle Entrate non pare essere dello stesso avviso (almeno nei suoi documenti). In ogni caso se desideri approfondire questo tema contattaci per ricevere una consulenza personalizzata.
Domande frequenti
Le prestazioni accessorie sono obblighi non monetari che possono essere richiesti ai soci di una SRL, oltre al loro investimento in capitale. Questi obblighi possono includere la fornitura di servizi, lavori, beni, o l’uso di proprietà o risorse per il beneficio della società.
Solo se lo statuto della società prevede esplicitamente le prestazioni accessorie. In questo caso, diventano obbligatorie per i soci cui si applicano, come stabilito nello statuto.
Le prestazioni accessorie sono stabilite nello statuto della società. Lo statuto deve descrivere chiaramente la natura, la durata e l’estensione di queste prestazioni, nonché i soci soggetti a tali obblighi.
Se un socio non rispetta gli obblighi di prestazioni accessorie come previsto dallo statuto, può essere soggetto a sanzioni o conseguenze legali, che possono includere la responsabilità per danni o persino l’esclusione dalla società, a seconda di quanto stabilito dallo statuto e dalla legge.