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Premio di risultato: la detassazione fiscale

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I premi di risultato corrisposti ai lavoratori dipendenti nel corso del 2024 sono soggetti a tassazione sostitutiva dell'IRPEF nella misura del 5% nel limite massimo di € 3.000 lordi (a condizione che il reddito da lavoro dipendente nell'anno precedente non superi € 80.000). In alternativa all'erogazione in denaro è possibile optare per il welfare aziendale.

Il premio di risultato PdR (anche detto premio di produzione o di produttività) è la quota aggiuntiva alla retribuzione del lavoratore dipendente che spetta al raggiungimento di incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione. Di fatto, i premi costituiscono reddito di lavoro dipendente (ex art. 51, co. 1 del TUIR) direttamente in busta paga e sono soggetti, se rispettate particolari condizioni, al regime di tassazione sostitutiva agevolata.

La detassazione dei premi di risultato dei lavoratori dipendenti

I premi di risultato sono erogazioni legate al raggiungimento di specifici obiettivi aziendali. Questi premi hanno il vantaggio di motivare i dipendenti, spingendoli a migliorare le loro performance e contribuendo così al successo complessivo dell’azienda.

Per quanto riguarda il regime di tassazione possiamo affermare che gli importi erogati sotto forma di:

  • premi di risultato;
  • partecipazione agli utili,

possono essere assoggettate a imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali pari al 10% (art. 1 co. 182 ss. della Legge n. 208/2015). Tuttavia, per i premi erogati nell’anno 2024, l’imposta sostitutiva è ridotta al 5% (per effetto dell’art. 1 co. 18 della Legge n. 213/23, che ha confermato la riduzione già prevista per l’anno precedente ad opera della Legge n. 197/22).

L’importo massimo delle somme che possono essere assoggettate a imposta sostitutiva è di 3.000 euro lordi. Il valore riguarda tutti i premi percepiti dal dipendente nel periodo d’imposta, anche se sotto forma di partecipazione agli utili o di benefit detassati. Inoltre, deve essere deve essere considerato al lordo dell’imposta sostitutiva e al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie.

I soggetti destinatari della detassazione dei premi di risultato sono i lavoratori del settore privato:

  • Con contratto di lavoro subordinato (compresi i somministrati);
  • Titolari, nell’anno precedente a quello di percezione delle somme agevolabili, di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro (esclusi i redditi soggetti a tassazione separata) e quelli assoggettati, nell’anno precedente, a imposta sostitutiva). Questo significa che i bonus aggiunti oltre a questa soglia di reddito vengono tassati normalmente secondo l’aliquota IRPEF di riferimento.

La tassazione istituita in forma unica agevolata è stata introdotta per consentire alle aziende di garantire un maggior numero di premi di risultato, per migliorare complessivamente la condizione di lavoro, e la creazione di premi per obiettivi.

Applicazione e versamento dell’imposta sostitutiva

Il sostituto di imposta (datore di lavoro) è chiamato ad applicare l’imposta sostitutiva in busta paga del lavoratore. L’importo trattenuto deve essere versato con modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. Deve essere evidenziato che l’applicazione dell’imposta sostitutiva resta opzionale. Pertanto, il dipendente può rinunciarvi, con comunicazione da effettuare al datore di lavoro, il quale applicherà il regime ordinario (IRPEF).

Sostituzione del premio con beni e servizi di welfare

Il lavoratore ha la possibilità di chiedere la sostituzione (in tutto o in parte) del premio in denaro con l’assegnazione di beni e servizi di welfare aziendale (ex art. 51 co. 2 e 3 del TUIR), esclusi, entro determinati limiti, dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, con conseguente esenzione dalla tassazione ordinaria e sostitutiva (art. 1 co. 184 della Legge n. 208/15). Si tratta per esempio di dispositivi digitali, tecnologia, buoni per determinati acquisti o altre forme di buoni spesa.

Per poter operare la sostituzione occorre la sussistenza delle seguenti condizioni (indicate nella Circolare n. 28/E/16 dell’Agenzia delle Entrate):

  • Le somme devono costituire premi o utili potenzialmente assoggettabili all’imposta sostitutiva;
  • La facoltà deve essere prevista dal Contratto Collettivo di secondo livello;
  • L’irrilevanza reddituale dei premi o utili fruiti sotto forma di benefit deve rispettare sia il limite massimo delle somme assoggettabili al prelievo sostitutivo sia i limiti di esenzione fissati dal TUIR.

Deve essere evidenziato che se in sostituzione del premio il lavoratore sceglie il versamento a forme di previdenza complementare (di cui al DLgs. 252/2005 e quelli ai sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali panaeuropei (PEPP) di cui al regolamento UE 20.6.2019 n. 1238) o a forme di assistenza sanitaria versati a Enti o Casse aventi esclusivamente fine assistenziale, tali importi godono di esenzione fiscale e contributiva indipendentemente dal superamento dei limiti stabiliti dalla relativa disciplina.

Condizioni legate all’applicazione dei premi di risultato

I premi di risultato consistono in somme di ammontare variabile legate al raggiungimento di obiettivi come incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. L’applicazione, tuttavia, è legata ai contratti collettivi aziendali o territoriali i quali devono collegare l’erogazione del premio a tali incrementi e devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi, che consentano di stabilire se vi sia stato un miglioramento delle performance aziendali all’interno di un periodo di tempo congruo.

Con maggiore dettaglio, per l’applicazione dell’imposta sostitutiva il datore di lavoro è chiamato a verificare alcune condizioni (sotto la propria responsabilità):

  • Deve essere stato realizzato l’incremento di almeno uno degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, all’interno del periodo congruo individuato;
  • L’incremento dei risultati legati agli obiettivi deve essere stato misurato e verificato in modo oggettivo. La misurazione deve essere effettuata con gli indicatori previamente individuati in sede di contrattazione e riportati nella sezione 6 del modello (Allegato al D.M. 25.3.2016);
  • Il raggiungimento degli obiettivi prefissati sia collegato con l’erogazione del premio (Risposta a interpello n. 59/E/24 dell’Agenzia delle Entrate).

Conclusioni

In sintesi, l’erogazione di premi di risultato e la loro conversione in welfare aziendale offrono numerosi vantaggi sia per i datori di lavoro che per i dipendenti. La detassazione fiscale sui premi di risultato rende questi strumenti finanziariamente vantaggiosi, incentivando la produttività e migliorando la competitività aziendale. La possibilità di convertire i premi in welfare aziendale, con la conseguente esenzione fiscale, aumenta ulteriormente i benefici, migliorando il benessere dei dipendenti e ottimizzando i costi per le imprese. Questi strumenti, se utilizzati in modo strategico, possono contribuire significativamente al successo e alla sostenibilità dell’organizzazione.

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    Elisa Migliorini
    Elisa Migliorinihttps://www.linkedin.com/in/elisa-migliorini-0024a4171/
    Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze. Approfondisce i temi legati all'IVA ed alla normativa fiscale domestica oltre ad approfondire aspetti legati al diritto societario.
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