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Prelevamenti denaro contante dal conto corrente: soglie e limiti

Fisco NazionalePrelevamenti denaro contante dal conto corrente: soglie e limiti

Il limite per l'utilizzo di denaro contante è pari a 5.000 euro. Il limite di prelievo contante dal conto corrente, invece, anche per importi frazionati, nell'arco di un mese è fissato alla soglia di 10 mila euro. Superata la soglia è prevista la segnalazione alla UIF da parte dell'istituto bancario.

Qual è il limite massimo di denaro prelevabile dal proprio corrente senza incorrere in segnalazioni o accertamenti? Questa domanda è sicuramente una delle principali che ci vengono poste da molti lettori in merito a soglie e limiti connesse al prelevamento di denaro contante dal proprio conto corrente.

Il caso classico è il prelevamento di contante al bancomat per effettuare acquisti. Lo sappiamo, il denaro contante è ancora oggi il mezzo principale e preferito per il pagamento di beni e servizi. Per questo motivo è opportuno essere a conoscenza delle normative che regolamentano il suo utilizzo. Infatti, non bisogna confondere due aspetti molto importanti, ovvero, i seguenti:

  • Il limite di pagamento con contanti, che attualmente è pari a 5.000 euro. Questo significa che se desideri acquistare un bene o un servizio e desideri pagare in contanti, non è possibile effettuare pagamenti in contanti sopra la soglia di 4.999,99 euro, anche per operazioni di pagamento frazionate;
  • Il limite legato ai prelevamenti di denaro contante dagli istituti bancari. In questo caso parliamo del limite connesso al prelevamento di contante dal proprio conto corrente. Questa casistica è diversa da quella precedente in quanto, in questo caso, non vi è passaggio di proprietà dei soldi, ma soltanto una sua diversa “manifestazione“.

In questo contributo andiamo ad analizzare gli aspetti legati ai prelevamenti di denaro contante. Mi riferisco ai limiti esistenti all’effettuazione di operazioni sul conto corrente legati al prelievo di moneta. Si tratta di operazioni effettuate con l’obiettivo di prelevare contanti per effettuare pagamenti. Il classico caso è quello legato ai pagamenti di beni o servizi a privati, (es. idraulico, muratore, etc). Se il pagamento che devi effettuare è in contanti devi necessariamente porti il problema il prelievo contanti possa portarti conseguenze da un punto di vista fiscale.

Pensa al caso di un lavoratore autonomo, magari una ditta che ha operato per tuo conto che ti propone uno sconto a fronte di un pagamento immediato in contanti. In questi casi, oltre al vantaggio che puoi ottenere come “sconto” devi chiederti i rischi fiscali che potresti correre.

Esiste un limite massimo per il prelievo contanti dal conto corrente?

Il prelievo di denaro contante dal proprio conto corrente è, sicuramente, un’operazione del tutto lecita. Infatti, in condizioni ordinarie, il prelievo di contanti non desta alcuna conseguenza, giuridica o fiscale. Qualsiasi soggetto, infatti, può del tutto lecitamente chiedere al proprio istituto bancario di trasformare i suoi risparmi detenuti sul conto in denaro contante. Questo tipo di operazione, tranne particolari eccezioni, è un operazione permessa anche sotto il profilo fiscale. Tuttavia, è opportuno individuare quali sono i limiti previsti dalla normativa antiriciclaggio per il prelievo di contanti dal conto corrente.

Sul punto è intervenuto un provvedimento della Unità di informazione finanziaria (UIF) del 28 marzo 2019. Si tratta di un documento che va ad analizzare la disciplina dettata per contrastare le attività illecite di riciclaggio del denaro sporco“, che in alcuni casi può consentire anche la verifica di eventuali ipotesi di evasione fiscale.

Il limite a cui fare riferimento per il prelievo contanti è di 10 mila euro nell’arco di un mese.

Questa è la soglia limite dei prelievi da parte di soggetti privati, da tenere a mente. Su questa soglia possiamo identificare un doppio regime di controllo legato alla verifica dei contanti provenienti da un conto corrente:

  • Il controllo della UIF, che riguarda tutte le movimentazioni, sia in entrata che in uscita dal conto corrente del contribuente;
  • Il controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate, che ha la possibilità di eseguire verifiche sui versamenti o sui bonifici ricevuti (e non anche sui prelievi eseguiti, per i quali riceve segnalazione dalle UIF).

Come avviene il contro sui prelievi di contante da parte della UIF?

L’UIF è l’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia. Questo ente viene allertato dall’istituto bancario che, in virtù di una operazione sospetta, fa partire una segnalazione. A sua volta la UIF, che non dispone di strumenti propri di verifica, per questo, la sua attività di controllo dipende dalle banche. È in questi termini, infatti, che lo sportellista bancario, quando verifica l’effettuazione di operazioni sospette da parte di privati, fa partire segnalazioni. Naturalmente, le operazioni di prelievo contanti che rientrano nel limite mensile di 10 mila euro non sono soggette a segnalazione.

Le comunicazioni di operazioni sospette devono essere effettuate alla UIF entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è avvenuta l’operazione.

Le comunicazioni sul contante che le banche e le Poste Italiane per i servizi di banco posta dovranno inviare all’UIF sono utilizzate soprattutto per l’approfondimento di operazioni sospette e per effettuare analisi di fenomeni o tipologie di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. La normativa in generale prevede che gli obbligati debbano trasmettere alla UIF, con cadenza periodica, dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Tali dati e le informazioni devono essere utilizzati per l’approfondimento di operazioni sospette e per effettuare analisi di fenomeni o tipologie di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Come avviene il controllo sui prelievo di contante da parte dell’Agenzia delle Entrate?

La stessa segnalazione di operazione sospetta che parte dall’istituto bancario e che finisce alla UIF, effettua un ulteriore passaggio anche all’Agenzia delle Entrate. Questa segnalazione di anomalia, infatti, è destinata ad alimentare la banca dati dei conti correnti italiani. Infatti, l’anagrafe dei conti correnti detenuta dall’Agenzia delle Entrate consente una panoramica di tutti i rapporti tra le banche ed i rispettivi clienti, essendovi indicati i conti correnti posseduti dai cittadini, le movimentazioni, il saldo, gli altri contratti (deposito titoli, cassette di sicurezza, ecc.).

A quel punto, l’Agenzia delle Entrate, incrociando i dati presenti sulle sue banche dati può valutare quali contribuenti assoggettare ad un accertamento fiscale. A differenza di quanto attiene ai controlli sul riciclaggio del denaro sporco, l’Agenzia delle Entrate non può effettuare controlli sui prelievi eseguiti dal privato sul proprio conti correnti. Quest’ultimo è, quindi, libero di incassare allo sportello una somma anche elevata o, addirittura, chiudere il conto, senza che l’ufficio delle imposte possa contestargli nulla sotto il profilo dell’evasione alle imposte.

I controlli fiscali si concentrano, almeno per quanto riguarda solo sui versamenti di denaro sul conto che, se non giustificati, si considerano “reddito” e, quindi, vengono tassati. La norma di riferimento è l’art. 32 del TUIR, il quale prevede che tutti i movimenti in entrata sul conto corrente (come i versamenti in contanti ma anche i bonifici ricevuti) si presumano reddito salvo prova contraria da parte del contribuente.

Il contribuente, in questo caso, si trova di fronte ad un’inversione dell’onere della prova ogni volta che si trova di fronte al versamento di denaro nel suo conto corrente. La prova, solitamente, deriva dall’indicazione del reddito nella propria dichiarazione annuale. In caso di mancata indicazione del reddito, invece, il contribuente deve essere pronto a difendersi in caso di eventuale richiesta di accertamento fiscale. Questi, nel caso, è chiamato a dimostrare (con prove documentali) che la somma incassata o versata non è legata a redditi imponibili, ma magari è legata al percepimento di redditi esenti, donazioni, successione, o vincite a giochi regolamentati.

La verifica del limite di prelievo dal conto corrente

Come anticipato, il limite di prelievo di denaro contante dal conto corrente, per la segnalazione alla UIF è di 10mila euro nell’arco di un mese solare. Al superamento di questa soglia nel periodo di riferimento, l’istituto bancario che ha eseguito l’operazione deve intervenire. Lo sportellista è chiamato ad effettuare una “registrazione” che viene archiviata dalla banca e, da lì, nei tempi sopra indicati, viene inviata una segnalazione alla UIF.

Detta segnalazione scatta anche se il superamento della soglia avviene attraverso più operazioni che, singolarmente prese, sono inferiori a 10mila euro ma che, tra loro sommate, superano il tetto. Ciò, però, vale solo se le operazioni sono pari o superiori a 1.000 euro l’una. La trasmissione della segnalazione alla UIF delle comunicazioni sopra soglia deve essere effettuata dal responsabile della funzione antiriciclaggio.

Guardando all’operazione da un punto di vista pratico, quando il contribuente chiede di prelevare una somma importante, oppure richiede più volte nell’arco di un mese di prelevare contanti per importi rilevanti, è possibile che l’istituto di credito possa chiedere chiarimenti. L’obiettivo della banca, nel caso, è quello di individuare la destinazione del denaro contante prelevato dal correntista. Quest’ultimo è chiamato ad autocertificare, su apposito modulo bancario, qual è la destinazione del denaro. Naturalmente, se viene prelevata una somma superiore a 5.000 euro e si dichiara che la si utilizzerà per il pagamento di beni o servizi è palese che si sta ammettendo la violazione della norma sul limite di pagamento in contanti, andando incontro all’applicazione di sanzioni:

  • 1.000 euro per le trasgressioni in generali;
  • Da 5.000 euro per le violazioni di importo superiori a 250mila euro;
  • Da 3mila a 15mila euro per chi non comunica l’irregolarità essendo tenuto a farlo.

Per questo motivo, occorre individuare una motivazione valida legata alla movimentazione di denaro contante. Infatti, l’istituto bancario in questi casi, al superamento della soglia di 10.000 euro è tenuto a presentare una segnalazione alla UIF. La segnalazione, viene inviata anche nel caso in cui l’istituto, anche sotto soglia, chieda al correntista spiegazioni sulla movimentazione di contante e ritenga la risposta non veritiera. L’obbiettivo di questa segnalazione, infatti, è quello di contrastare operazioni legate ad operazioni “sospetteai fini del riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.

Esempi di operazioni sospette di prelievo di denaro contante

Vediamo adesso alcuni esempi pratici per capire quando siamo di fronte ad operazioni di prelievo contante che devono essere segnalate.

Esempio A:
Mario nell’arco di un mese effettua 10 prelievi da 1.200 euro l’uno. Le sue operazioni vengono ritenute rilevanti dall’istituto bancario ai fini del superamento della soglia. Pertanto, in questo caso, scatta al segnalazione alla UIF.

Esempio B:
Luigi nell’arco di 60 giorni effettua prelievi dal conto corrente di 990 euro l’uno. In questo caso il limite soglia di 10mila euro viene superato. Tuttavia, siccome il periodo è di 60 giorni e gli importi prelevati sono inferiori alle mille euro, queste operazioni non vengono segnalate alla UIF.

Esempio C:
Carla nell’arco di 30 giorni effettua quattro prelievi dal conto corrente per 3.000 euro l’uno. In questo caso sia la soglia mensile che quella di singolo prelievo sono superate. In questo caso scatta la segnalazione alla UIF.

Dunque i controlli sul conto corrente operano su due scenari:

  • Accertamento sul riciclaggio di denaro e altri reati: segnalazioni di prelievi e versamenti fatte dalla banca alla UIF solo se superano i tetti indicati sopra;
  • Accertamenti di evasione fiscale: controllo diretto dell’Agenzia delle Entrate solo sui versamenti di contanti sul conto o sui bonifici ricevuti.

Pertanto nel caso delle comunicazioni oggettive delle Banche all’UIF l’utilizzabilità diretta ai fini fiscali non è una conseguenza immediata e automatica se non a seguito dell’approfondimento richiesto dalla stessa UIF alla Guardia di finanza ovvero a seguito dell’approfondimento di una segnalazione di operazione sospetta.

Quali sono gli enti tenuti ad effettuare le comunicazioni per i prelevamenti sopra soglia?

In sintesi, Banche, Poste italiane, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica (incluse le succursali e i punti di contatto comunitari) devono comunicare le operazioni in contante (prelievi e versamenti) pari o superiori a 10mila euro effettuate nel corso del mese solare. Questo tipo di movimentazioni devono essere censite anche se si tratta di operazioni occasionali, anche se frazionate pari o superiori a mille euro.

Si tratta, inevitabilmente, di una quantità di dati da analizzare estremamente rilevante. Per questo motivo solo quei rapporti che presentano delle anomalie significative vengono, con molta probabilità, suscettibili di approfondimento dall’UIF che oltre al passaggio dall’Agenzia delle Entrate potrà proseguire con la segnalazione alla Guardia di Finanza.

Quali sono le operazioni sospette sul prelievo del contante?

La difficoltà nell’individuare condotte inerenti l’uso del contante realmente sintomatiche di operazioni di riciclaggio ha portato ad optare per segnalazioni standardizzate, la cui anomalia verrà valutata dalla UIF stessa. Tali comunicazioni escludono l’inoltro della segnalazione dell’operazione come sospetta ma a condizione che l’operazione non presenti collegamenti con altre operazioni che facciano desumere una complessiva operatività sospetta e che non siano effettuate da clienti che non siano ad elevato rischio riciclaggio e finanziamento al terrorismo.

Si tratta, pertanto, di semplici “controlli” e non di “divieti” che non è detto comportino l’apertura di una indagine penale o fiscale. Siamo, quindi, fuori dal perimetro delle segnalazioni per operazioni sospette (Sos). Tuttavia, secondo la Guardia di Finanza e la Direzione investigativa antimafia, è sempre necessario monitorare, anche tramite controlli incrociati, chi è “appassionato al contante” in quanto considerato “strumento anonimo e non tracciabile“.

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Se hai letto questo articolo e ti stai rendendo conto che necessiti dell’analisi della tua situazione personale, ti invito a contattarci attraverso il form di cui al link seguente. Riceverai il preventivo per una consulenza personalizzata in grado di risolvere i tuoi dubbi sull’argomento. Il consiglio che possiamo dare è sempre quello di cercare di limitare i prelevamenti di denaro contante, rispettando sempre la soglia di pagamento in contante.

In ogni caso, resta ferma la soglia di 10mila euro per il prelevamento di contante dal proprio conto corrente. Tuttavia, anche sotto soglia è opportuno documentare la destinazione del denaro, in caso di approfondimenti da parte dell’istituto bancario, che è chiamato a verificare e segnalare eventuali operazioni sospette alla UIF. Quest’ultimo ente, non ha poteri di controllo diretti e per questo si avvale degli stessi istituti bancari e quando ritiene che vi siano anche ipotesi di possibile evasione fiscale può chiedere l’ausilio della Guardia di Finanza per gli opportuni accertamenti.

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