Novità in legge di bilancio 2024 sul fronte del pignoramento presso terzi. Il Fisco potrà utilizzare strumenti informatici per acquisire tutte le informazioni necessarie ai fini della riscossione. L’intento è quello di velocizzare la pratica di recupero. Sparisce la previsione del pignoramento veloce dei conti correnti.
La legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/23), entrata in vigore il 1 gennaio, ha introdotto una norma che, nella sua prima versione, aveva generato non pochi allarmismi e polemiche. Parliamo dei cosiddetti “pignoramenti veloci” dei conti correnti. Tale previsione è stata poi modificata corposamente dopo che la Premier Meloni aveva bocciato la prima versione della norma.
Nella sua versione definitiva oggi il comma 100 dell’art. 1 della Legge n. 213/23 riconosce all’agente della riscossione la possibilità di avvalersi, prima di avviare l’azione di recupero coattivo, di modalità telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici per l’acquisizione delle informazioni necessarie, da chiunque detenute, per l’attività di riscossione. Viene comunque chiarito che l’attività dovrà garantire la protezione dei dati personali.
Il citato comma va a modificare il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, inserendo un nuovo articolo 75-ter volto appunto a favorire la cooperazione applicativa e informatica per l’accesso alle informazioni necessarie per il potenziamento dell’azione di recupero coattivo.
Vediamo nel dettaglio cosa prevede la legge di bilancio 2024.
Cos’è il pignoramento presso terzi?
Il pignoramento presso terzi è una procedura legale che consente a un creditore di soddisfare un proprio credito attraverso il sequestro di beni o somme di denaro che il debitore ha presso terzi. Questo può includere stipendi, conti bancari, crediti dovuti al debitore da altre persone. Il terzo, che detiene beni o denaro del debitore, è obbligato a consegnarli all’ufficiale giudiziario per soddisfare il debito. Questa procedura è comune nei casi di crediti non pagati, come debiti commerciali o alimentari.
Il pignoramento presso terzi identifica due specifiche situazioni:
- Il pignoramento dei crediti che il debitore vanta nei confronti di soggetti terzi (ad esempio una quota della pensione, in questo caso il terzo presso cui si esegue il pignoramento è l’Inps o altro ente che gestisce la pensione);
- L’espropriazione di beni mobili del debitore ,che sono però nella disponibilità di soggetti terzi (ad esempio somme presso la banca).
Gli elementi del pignoramento presso terzi
L’atto di pignoramento deve contenere specifici elementi individuati dal legislatore all’art. 543 c.p., i quali sono:
- L’indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;
- L’indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l’intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice;
- La dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente. Dovrà essere data anche l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente;
- Intimazione al terzo di non disporre, senza ordine del giudice, delle cose o somme dovute al debitore;
- Intimazione al debitore di astenersi da ogni atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni;
- L’atto di citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l’invito al terzo a rendere la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c., ossia la c.d. dichiarazione di quantità, resa al creditore procedente entro 10 giorni a mezzo di raccomandata o pec, con l’avvertimento al terzo che, in caso di mancata comunicazione, della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa comparendo in un’apposita udienza e che quando non compaia o, sebbene comparso, non renda la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cos di appartenenza del debitore, nell’ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento esecutivo in corso che dell’esecuzione che dovesse essere eventualmente instaurata dal creditore contro il terzo sulla base del provvedimento di assegnazione.
Effetti del pignoramento
Il pignoramento presso terzi identifica due specifiche situazioni:
- Il pignoramento dei crediti che il debitore vanta nei confronti di soggetti terzi (ad esempio una quota della pensione, in questo caso il terzo presso cui si esegue il pignoramento è l’Inps o altro ente che gestisce la pensione);
- L’espropriazione di beni mobili del debitore, che sono però nella disponibilità di soggetti terzi (ad esempio somme presso la banca).
Pignoramento presso terzi: le novità
La nuova previsione, in coerenza con le previsioni dell’articolo 18 della Legge 9 agosto 2023, n. 111, stabilisce che l’Agente della riscossione può avvalersi, prima di avviare l’azione di recupero coattivo, di modalità telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici, per l’acquisizione di tutte le informazioni necessarie alla riscossione, da chiunque detenute.
Le procedure così articolate adempiono ad un triplice scopo:
- Assicurare la massima efficienza dell’attività di riscossione;
- Semplificare e velocizzare la medesima attività;
- Impedire il pericolo di condotte elusive da parte del debitore.
Si potrà, sin dalla fase propedeutica a quella di avvio della procedura esecutiva, acquisire dati e le informazioni necessarie al buon esito dell’azione di recupero, e rendere così più efficiente la procedura, con particolare riguardo a quella mobiliare.
Nel dettaglio dunque, dopo l’art. 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si prevede di inserire quanto segue:
“Articolo 75-ter (Cooperazione applicativa e informatica per l’accesso alle informazioni necessarie per il potenziamento dell’azione di recupero coattivo) 1. In coerenza con le previsioni dell’articolo 18 della legge 9 agosto 2023, n. 111, al fine di assicurare la massima efficienza dell’attività di riscossione, semplificando e velocizzando la medesima attività, nonché impedendo il pericolo di condotte elusive da parte del debitore, l’agente della riscossione può avvalersi, prima di avviare l’azione di recupero coattivo, di modalità telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici, per l’acquisizione di tutte le informazioni necessarie al predetto fine, da chiunque detenute.
2. Le soluzioni tecniche di cooperazione applicativa e di utilizzo degli strumenti informatici per l’accesso alle informazioni di cui al comma 1 sono definite con uno o più decreti del Ministero dell’economia e delle finanze, nel rispetto dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, sentito anche il Garante per la protezione dei dati personali, ai fini dell’adozione di idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.“
Va infine sottolineato che secondo l’art. 18, rubricato “Princìpi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione” della Legge n. 111/2023 (Riforma Fiscale) con il comma e) num. 3) della Delega Fiscale prevede: “la razionalizzazione, l’informatizzazione e la semplificazione delle procedure di pignoramento dei rapporti finanziari, che non possono in ogni caso eccedere complessivamente la misura della sorte capitale, degli interessi e di ogni relativo accessorio fino all’effettivo soddisfo, anche mediante l’introduzione di meccanismi di cooperazione applicativa sin dalla fase della dichiarazione stragiudiziale del terzo, ai sensi dell’articolo 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ferme restando le forme di tutela previste a favore del debitore“.
Pignoramento, cosa prevedeva la bozza della legge di bilancio
Facendo un passo indietro va ricordato che la bozza di legge di bilancio prevedeva il pignoramento veloce dei conti correnti, che aveva suscitato malumore e polemiche. Ciò a cui infatti stava pensando il Governo era di condurre una preliminare indagine sulla consistenza economica dei conti correnti dei debitori per poter agire in modo più mirato ai fini della riscossione.
La previsione era impostata in modo tale da consentire al fisco non solo di fermarsi alla richiesta alle banche per capire se il debitore ha dei conti correnti. Rendendo infatti la procedura telematica ‘l’indagine’ sarebbe stata resa più celere permettendo al fisco stesso di accedere anche direttamente sui conti correnti per verificarne la consistenza, in modo da capire se il debitore in questione avrebbe avuto in concreto le disponibilità economiche per poter sanare il debito. Un modus operandi giudicato fin da subito troppo intrusivo, sebbene più efficace nell’ottica del fisco.
Se fosse entrata in vigore questa disposizione quindi, secondo la prima versione della bozza, l’Agenzia delle Entrate, avvisando la banca ed entro 30 giorni anche il debitore, avrebbe potuto andare a colpo sicuro e “senza indugio” a prelevare l’intera somma dovuta là dove se ne verificasse la disponibilità.
Sempre secondo le prime ipotesi inoltre, se l’importo del credito con il fisco fosse sotto i 1.000 euro, non scatterebbe il pignoramento telematico.
Conclusioni
In definitiva dal 1° gennaio la manovra finanziaria ha introdotto novità sul pignoramento presso terzi, nell’ottica di velocizzare la procedura tramite l’utilizzo di strumenti telematici di acquisizione delle informazioni del debitore. Viene assicurata in ogni caso la tutela della privacy.
Sparisce la previsione contenuta in un primo momento nella bozza della legge di bilancio sul pignoramento veloce dei conti correnti, in quanto considerato troppo intrusivo. La stessa Premier Meloni ne aveva infatti richiesto la cancellazione dal testo, rimodulando l’intera disciplina ma rimanendo pur sempre nella visione di ridurre i fenomeni elusivi a danno dell’erario.