Il pignoramento dei beni da parte del Fisco italiano è disciplinato da diverse leggi e regolamenti, e ci sono specifici beni e asset che sono considerati “impignorabili” o parzialmente pignorabili.


Se sei debitore di un importo verso l’Erario, cosa può pignorare l’Amministrazione finanziaria? In linea generale, non tutti i tuoi beni possono essere oggetto di pignoramento. Scopriamo quali non possono essere sottoposto a procedura esecutiva.

Il pignoramento è la fase procedurale che dà avvio al procedimento di esecuzione forzata. Tale procedura è una delle conseguenze più gravose per il debitore, che in genere si identifica con il richiedente un finanziamento, laddove si trovi nello stato di non poter adempiere all’obbligazione contratta, anche ove si tratti di un diritto di credito vantato dalla pubblica amministrazione.

Tale procedura assolve alla funzione di assicurare un risultato equivalente a quello cui si perverrebbe in caso di adempimento spontaneo dell’obbligato, sottraendo coattivamente beni compresi nel patrimonio debitorio e trasformandoli, sempre coattivamente, in denaro da destinare alla soddisfazione dei creditori.

La disciplina del pignoramento, invero, subisce modifiche a seconda che abbia ad oggetto beni mobili o immobili. Le principali caratteristiche salienti dell’espropriazione immobiliare sono:

  • L’oggetto, costituito dal diritto di proprietà e dai diritti reali di godimento su beni immobili del debitore e loro pertinenze;
  • Le conseguenze, connesse alle esigenze di pubblicità immobiliare.

Nell’espropriazione su beni mobili l’oggetto sono appunto i beni mobili. I requisiti per entrambe le procedure sono:

  • Il titolo esecutivo, emesso dal giudice dopo aver accertato in giudizio l’esistenza del credito;
  • L’atto di precetto inviato al debitore con l’intimazione di pagamento.

Invero, non tutti i beni possono essere oggetto di pignoramento del fisco. Alcuni beni infatti sono sottratti a suddetta procedura esecutiva. Vediamo dunque quali sono i principali beni che non possono essere oggetto di esecuzione da parte dell’amministrazione finanziaria.

Quali beni non sono pignorabili dal fisco?

Come dicevamo nel paragrafo precedente non tutto è pignorabile. Ad esempio, il fisco non può pignorare la casa di abitazione quando questa è l’unica e la stessa viene destinata a residenza. Tuttavia, deve essere tenuto presente che in caso di possesso di altri beni immobili, anche l’abitazione pignorata e successivamente messa all’asta. Oltre alla casa, altro esempio classico di pignoramento è quello del conto corrente cointestato, tuttavia in questo caso il pignoramento potrà arrivare sino al limite del 50% del valore presente sul conto.

Altra classica tipologia di pignoramento è quello mobiliare. Tuttavia, non tutti i beni possono essere oggetto di pignoramento. Ad esempio, non possono essere sottratti beni indispensabili, come elettrodomestici e generi alimentari, oltre che beni di valore affettivo. Neanche le polizze assicurative sono, invero, pignorabili.

Potrebbe, invece, essere pignorato il conto corrente sul quale viene accreditato lo stipendio o la pensione. Tuttavia, questa operazione è limitata: il pignoramento può essere effettuato solo sulla quota parte del deposito che supera il triplo dell’assegno sociale. Se, invece, il Fisco procede con il pignoramento dello stipendio, questo può avvenire solo entro percentuali prestabilite dalla legge.

Passiamo ora ad esaminare nello specifico alcune fattispecie, che abbiamo elencato sino a questo momento.

Pignoramento del fisco sulla prima casa: condizioni

Per quanto riguarda la prima casa deve essere tenuto in considerazione un aspetto fondamentale. Infatti, mentre il creditore privato ha sempre la possibilità di procedere al pignoramento della prima casa (pensa al caso della banca che pignora la casa al mutuatario), l’Amministrazione finanziaria pignorare la prima casa solo al verificarsi di alcune condizioni. In particolare, l’Agenzia delle Entrate non può pignorare la prima casa, laddove siano presenti le seguenti condizioni:

  • Qualora la prima casa risultasse l’unico immobile di proprietà del debitore;
  • La prima casa non deve essere un immobile di lusso: non deve dunque essere accatastata nelle categorie catastali A/1A/8 o A/9;
  • Deve essere luogo di residenza del debitore e adibita a civile abitazione.

Quindi, ogni qualvolta dovesse mancare uno dei suddetti presupposti, l’Amministrazione finanziaria ha la possibilità di esercitare l’esecuzione immobiliare. In particolare, questo è possibile nel caso in cui:

  • Il debito maturato nei confronti dell’amministrazione finanziaria supera la soglia di 120.000 euro;
  • Il valore totale degli immobili di proprietà è di almeno pari a 120.000 euro;
  • Il bene è stato ipotecato da un periodo di almeno 6 mesi.

Tuttavia, prima di esercitare la procedura deve essere data al debitore la facoltà di sanare il debito, anche con un piano di rateizzazione.

Pignoramento del fisco sullo stipendio e sulla pensione: condizioni

L’Amministrazione finanziaria ha la possibilità di procedere al pignoramento dello stipendio o della pensione del debitore. Tuttavia, anche in questo caso devono essere rispettati precisi limiti e condizioni.

Per quanto riguarda il trattamento pensionistico la legge dispone la facoltà per l’Agenzia delle entrare di pignorare il trattamento pensionistico, con il limite del c.d. “minimo vitale“. Il minimo vitale viene calcolato togliendo dalla pensione una quota pari a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale: della parte restante il debitore ne può prendere 1/5. Mentre, per quanto riguarda lo stipendio, il limite del minimo vitale viene calcolato nella misura dei 4/5 dello stipendio, il creditore dunque può aggredire solamente una quota pari al 20% dello stipendio del lavoratore.

Con maggiore dettaglio, la stessa Agenzia delle Entrate, infatti, ha reso noto che la quota pignorabile può subire delle variazione a seconda dell’importo della pensione/stipendio:

  • 1/10 dello stipendio/pensione se l’importo non supera i 2.500 euro;
  • 1/7 dello stipendio se l’importo non supera i 5.000 euro;
  • 1/5 dello stipendio se l’importo è superiore ai 5.000 euro.

Pignoramento del fisco su ammortizzatori sociali e reddito di cittadinanza

Passiamo ora ad alcune forme di sussidi che vengono prestati a sostegno dei cittadini che sono in difficoltà economica. Gli ammortizzatori sociali sono indennità sostitutive dello stipendio, come la Naspi, e sono quindi assoggettati allo stesso regime. Dunque anche essi sono pignorabili. Tuttavia, tra questi ammortizzatori, risulta impignorabile, invece, l’indennità di mobilità in quanto questa rappresenta un trattamento di tipo previdenziale.

Beni mobili non pignorabili dal fisco

Come abbiamo affermato inizialmente il pignoramento del fisco non può estendersi a tutti i beni mobili, alcuni infatti sono espressamente esclusi. Tra questi vi rientrano i beni indispensabili o di valore affettivo. In particolare, prendendo a riferimento quanto previsto dall’art. 514 c.p.c, è possibile affermare l’assoluta impignorabilità per i seguenti beni:

  • Anello nuziale;
  • Vestiti;
  • Letti;
  • Utensili utili per la casa e la cucina e relativo mobile per il loro contenimento;
  • Tavoli necessari per consumare i pasti e relative sedie;
  • Armadi guardaroba;
  • Frigorifero;
  • Stufe e fornelli;
  • Cose sacre utili all’esercizio del culto;
  • Commestibili e combustibili necessari per un mese di sopravvivenza;
  • Armi e oggetti utili al debitore per l’adempimento di un pubblico servizio;
  • Decorazioni al valore, lettere, registri e scritti di famiglia;
  • Animali domestici o per il supporto alla persona.

Anche determinati crediti non possono essere oggetto di pignoramento:

  • Crediti alimentari ottenuti in fase di separazione;
  • Sussidi di grazia o sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri;
  • Sussidi statali per maternità, malattie o funerali;
  • Fonti di reddito desinati al sostentamento di persone indigenti;
  • Crediti maturati da rapporti di lavoro sono tutti impignorabili sino alla sogna corrispondente all’entità dell’assegno sociale (praticamente non possono essere pignorate le somme utili per la sopravvivenza.

Beni all’estero: sono pignorabili?

Il pignoramento di beni situati all’estero è generalmente più complicato e può richiedere procedure legali aggiuntive. Tuttavia, deve essere evidenziato che non vi sono preclusioni per l’eventuale azione di pignoramento di beni all’estero (es. conti correnti, investimenti, etc) detenuti all’estero.

Conclusioni

La questione dei beni non pignorabili dal fisco italiano è un argomento di rilevante importanza, che interessa sia i contribuenti che i professionisti del settore legale e fiscale. Le leggi italiane prevedono una serie di beni e asset che sono impignorabili o parzialmente pignorabili, come strumento di tutela del debitore. Tuttavia, è cruciale essere consapevoli delle eccezioni, dei cambiamenti legislativi e delle specificità regionali o del caso particolare. La consulenza legale è spesso necessaria per navigare in questa complessa area del diritto.

Domande frequenti

Quali beni sono generalmente considerati non pignorabili in Italia?

In Italia, beni come la prima casa, stipendi fino a un certo limite, e alcuni tipi di pensioni sono generalmente considerati impignorabili.

Esistono eccezioni alle regole di impignorabilità?

Sì, le eccezioni possono includere casi in cui un bene è utilizzato per generare reddito che non è poi utilizzato per saldare il debito.

Cosa succede se ho beni all’estero?

Il pignoramento di beni situati all’estero può essere più complicato e generalmente richiede procedure legali aggiuntive.

È possibile proteggere i propri beni dal pignoramento?

Ci sono strumenti legali come trust e altre forme di pianificazione patrimoniale che possono offrire una certa protezione, ma la loro efficacia varia ed è subordinata dal fatto che questo tipo di tutela deve essere avviata prima della contrazione del debito. La consulenza legale è essenziale.

Cosa devo fare se sono a rischio di pignoramento?

Consultare un avvocato specializzato è il primo passo fondamentale per comprendere i propri diritti e le possibili vie d’azione.

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