Il pignoramento del conto corrente è una forma di esecuzione presso i terzi. Questa forma di espropriazione incide su beni mobili che sono in possesso di terzi, in questo specifico caso somme di denaro depositate in banca.

Il procedimento di pignoramento ha la funzione di porre in essere un’esecuzione forzata del credito inadempiuto. La disciplina codicistica prevede molteplici modalità con le quali il creditore può rivalersi. Infatti, è possibile che il creditore ricorra sia al pignoramento immobiliare sia a quello mobiliare.

Il pignoramento del conto corrente costituisce una forma peculiare di pignoramento mobiliare presso terzi.

Tale azione esecutiva ha diverse conseguenze ed effetti. In primo luogo, una delle principali conseguenze è che esso ha come esito il blocco del conto, rendendo relativamente inefficace le operazioni successive compiute dal debitore nei confronti del creditore. Ciò significa, che ogni atto posto in essere, benché valido tra le parti, non potrà essere opponibile al creditore.

La procedura implica la collaborazione della Banca, la quale sarà chiamata al trasferimento delle cifre presenti. Proprio per tale ragione che l’ordinaria procedura di pignoramento si arricchisce di fasi ulteriori, come la dichiarazione del terzo.
A seguito di tale operazione, ove abbia esito positivo, il giudice provvede ad integrare il contraddittorio e ad emanare l’ordinanza di trasferimenti.

La dichiarazione della Banca avrà ad oggetto le somme che sono presenti sul conto corrente. Tuttavia, è necessario che il saldo presente sul conto sia positivo. Quindi la banca provvede prima a verificare il saldo, se negativo dichiarerà di non essere debitor debitoris.

Vediamo nello specifico come si realizza il pignoramento del conto corrente.

Che cos’è un pignoramento del conto corrente?

Il pignoramento del conto corrente è una forma di esecuzione presso terzi. Questa forma di espropriazione incide su beni mobili che sono in possesso di terzi, in questo specifico caso somme di denaro depositate in banca.

Dunque, preliminarmente ci sembra opportuno effettuare alcuni chiarimenti sull’esecuzione presso i terzi.

Le particolarità dell’espropriazione presso terzi è che ad essa partecipano:

  • il creditore procedente, come soggetto attivo processualmente e sostanzialmente;
  • il debitore, come soggetto passivo processualmente e sostanzialmente;
  • e il terzo, come soggetto solo ai fini processuali, in questo caso è la banca.

Il pignoramento nell’espropriazione presso i terzi presenta alcune peculiarità:

  • ha il duplice scopo di impedire al terzo di pagare, ovvero di consegnare la cosa al debitore esecutato e di accertare la sussistenza di quest’ultimo;
  • è atto scritto complesso che deve contenere una serie di elementi individuati all’art. 543 c.p.c.

Il creditore per poter procedere deve essere, ovviamente, in possesso di un titolo esecutivo valido (atto giudiziario, sentenza o decreto ingiuntivo) che accerti la situazione di debito del proprietario del conto corrente. Non c’è distinzione tra un creditore privato ed uno pubblico e non è prevista una soglia minima del credito sotto la quale non sia possibile pignorare il conto corrente.

L’espropriazione di denaro su un conto corrente postale o bancario avviene dopo la notifica al debitore, in cui si indica: titolo esecutivo, atto di precetto (il debitore ha 10 giorni per pagare) e atto di pignoramento.

L’efficacia del pignoramento è legata alla presenza sul conto di un saldo sufficiente a garantire al creditore il recupero del suo credito. Il creditore può effettuare un’analisi patrimoniale, ossia delle indagini effettuate da società specializzate. E’ possibile conoscere la movimentazione e/o l’eventuale inattività del conto corrente tuttavia non è possibile conoscere il saldo del conto.

Il creditore può pignorare solo l’eventuale saldo positivo del conto. Inoltre, in un conto in rosso o non capiente, i versamenti utili a diminuire o azzerare l’ammontare scoperto non sono pignorabili, tuttavia sono pignorabili gli eventuali depositi successivi alla riattivazione del conto.

Gli elementi del pignoramento presso i terzi

Come dicevamo, il pignoramento del conto corrente è una forma di pignoramento presso i terzi. Dunque, l’atto deve contenere specifici elementi individuati dal legislatore all’art. 543 c.p., i quali sono:

  • l’indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;
  • l’indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l’intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice;
  • la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente nonché l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente;
  • intimazione al terzo di non disporre, senza ordine del giudice, dellecose o somme dovute al debitore;
  • intimazione al debitore di astenersi da ogni atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni;
  • l’atto di citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l’invito al terzo a rendere la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c., ossia la c.d. dichiarazione di quantità, resa al creditore procedente entro 10 giorni a mezzo di raccomandata o pec, con l’avvertimento al terzo che, in caso di mancata comunicazione, della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa comparendo in un’apposita udienza e che quando non compaia o, sebbene comparso, non renda la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cos di appartenenza del debitore, nell’ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento esecutivo in corso che dell’esecuzione che dovesse essere eventualmente instaurata dal creditore contro il terzo sulla base del provvedimento di assegnazione.

Procedura pignoramento del conto corrente

La procedura del pignoramento del conto corrente è identica a quella del pignoramento presso terzi. L’atto di pignoramento è costituito da due parti la prima riguarda la citazione a comparire del debitore, la seconda, dell’ufficiale giudiziario, costituita dalla dichiarazione di pignoramento e dall’intimazione al debitore e al terzo di non disporre delle somme pignorate prima dell’ordine del Giudice dell’Esecuzione (G.E.).

La banca, ricevuto l’atto di pignoramento, deve inviare al creditore una comunicazione entro 10 gg dalla notifica dell’atto, a mezzo raccomandata o PEC indicando secondo quanto disposto dall’art. 547, primo e secondo comma c.p.c.:

  • somme di cui è debitore e quando ne deve eseguire il pagamento in favore del debitore;
  • se sono stati effettuati sequestri prima del pignoramento;
  • se sono state effettuate cessioni di credito prima del pignoramento;
  • se sono stati effettuati pignoramenti sia prima che dopo il pignoramento del credito.

La banca dovrà custodire la somma pignorata, nel limite dell’importo previsto aumentato del 50%.

In caso di dichiarazione positiva del terzo pignorato, e qualora non sia contestata dal creditore, il G.E., sentito creditore e debitore esecutato ordina l’assegnazione in favore del creditore delle somme pignorate, eventualmente previa ripartizione pro quota con i creditori concorrenti, se il credito è esigibile immediatamente, o comunque entro un termine non superiore a 90 gg. 

Effetti della notifica dell’atto di pignoramento

Il pignoramento del conto corrente prevede tra le sue fasi la notifica dell’atto di pignoramento che deve contenere gli elementi indicati nel paragrafo precedente. L’atto dal momento della notifica produce una serie di effetti specifici:

  • non hanno effetto nei confronti del creditore procedente gli atti di disposizione sul credito compiuti dal debitore esecutato (es. cessioni) né i pagamenti o i prelievi da parte del terzo (2917 c.c.);
  • con il definitivo perfezionamento del pignoramento (udienza-sentenza) è inopponibile al creditore procedente, ai sensi dell’art. 2917 c.c., anche ogni fatto estintivo del credito (es. compensazione);
  • qualsiasi evento estintivo del credito successivo alla notifica del pignoramento sia inopponibile al creditore procedente;
  • possono essere oggetto di pignoramento anche crediti futuri, condizionati o illiquidi che sorgano o diventino esigibili, dopo la notifica dell’atto di pignoramento, al momento del perfezionamento del pignoramento.

La dichiarazione di quantità del terzo nel pignoramento del conto corrente

La disciplina del pignoramento presso terzi subisce alcune variazioni laddove si tratti di un pignoramento del conto corrente. In primo luogo, possiamo partire dall’analisi della dichiarazione a cui è tenuto il terzo ai sensi dell’art. 547 c.p.c.

Come affermato dalla norma in esame, infatti, il terzo pignorato è tenuto a rendere una dichiarazione concernente i beni del debitore di cui è in possesso. In questo specifico caso, la Banca, presso la quale è aperto il conto corrente, è tenuta a dichiarare solo gli importi di cui è debitore dell’esecutato al momento in cui effettua la dichiarazione e gli eventuali successivi accrediti (poste attive). Tuttavia, non sarà tenuto a comunicare tutti quei versamenti che provvedono a compensare la c.d. poste passive successivamente maturate.

La Banca, inoltre, è tenuta a custodire predette somme nei limiti dell’importo del credito, aumentato della metà, nel rispetto degli obblighi di cui la legge grava il custode

Tale onere è assunto dal momento della notifica dell’atto di pignoramento, purché dalla stessa banca sia adempiuta alla dichiarazione, e se in quel frangente sussisteva un debito nei confronti del debitore esecutato. La banca deve provvedere, ove adempia a predetto onere di dichiarazione, a verificare se il conto corrente intestato al debitore presenti un saldo positivo, al momento della notifica del pignoramento.

Laddove accerti tale presupposto, dovrà poi provvedere a dichiarare l’ammontare delle somme a disposizione sul conto. Tuttavia, ove il saldo, invece, fosse negativo, la banca deve dichiarare di non essere in possesso di beni del debitore, in modo tale da escludere il pignoramento del conto.

Ordinanza di assegnazione

L’ordinanza di assegnazione segue poi alla dichiarazione con esito positivo. In tal caso, l’autorità giudiziaria è preventivamente tenuta a sentire le parti:

  • creditore procedente e
  • debitore esecutato eventualmente comparso all’udienza.

Uno dei principi generali che disciplina in generale la procedura, presuppone allora, l’integrazione del contraddittorio.

Dopodiché, il giudice provvederà ad emanare la c.d. ordinanza di assegnazione o la vendita (art. 552 c.p.c.), tramite la quale è trasferita al creditore assegnatario la titolarità del credito pignorato.

L’atto acquista efficacia solo nel momento in cui è portata a conoscenza del terzo o nel momento successivo indicato nell’ordinanza. Di conseguenza:

  • prima di tale momento il potere del creditore di agire esecutivamente è sospeso;
  • il termine dei 20 gg, per l’opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c., il quale inizia a decorrere da quando il terzo ha conoscenza dell’ordinanza, non dal deposito in cancelleria.

Cosa è pignorabile e cosa no

Il conto corrente bancario o postale può essere pignorato per la parte che eccede il triplo dell’assegno sociale ossia 1.509,81 euro (503,27x 3).

Quando sono presenti versamenti ricorrenti come stipendio o pensione, i conti correnti possono sempre essere oggetto di pignoramento, rispettando determinati limiti tutti, fino ad estinzione totale del debito.

Lo stipendio può essere pignorato nei limiti stabiliti dalla legge che prevedono che sia assicurato il minimo vitale per condurre una vita dignitosa. Il minimo vitale è il doppio dell’assegno sociale e ammonta pertanto a 1.006,54 euro . I limiti corrispondono a:

  • 1/5, quando si tratta di debiti di lavoro o di tributi provinciali e comunali omessi;
  • 1/3, quando la pendenza riguarda gli alimenti dovuti per legge.

Il calcolo deve essere effettuato sull’importo netto.

Se il creditore è l’Agenzia delle Entrate Riscossione, il pignoramento dello stipendio è soggetto ad altri limiti. Le quote pignorabili, il cui calcolo si fa sul netto e non sul lordo, sono:

  • 1/10 dello stipendio quando l’importo è inferiore ai 2.500 euro;
  • 1/7 dello stipendio se l’importo è inferiore ai 5.000 euro;
  • 1/5 dello stipendio quando l’importo supera i 5.000 euro.

Se è un conto con accredito della pensione, il creditore non può pignorare più di un quinto, calcolato sul netto della pensione mensile, detratto il cosiddetto minimo vitale.

Se il conto corrente cointestato, si può pignorare solamente la metà del credito presente.

Non si può pignorare un conto corrente in cui ci venga accreditato:

  • assegni di accompagnamento per disabili;
  • rendite di assicurazioni sulla vita;
  • pensioni di invalidità.

Se il conto è in rosso, il creditore può decidere di abbandonare la procedura o mantenere in vita il pignoramento conto corrente nell’attesa che vengano depositati nuovi accrediti.

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