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Piani di risparmio a lungo termine

Fisco NazionalePiani di risparmio a lungo termine

I piani di risparmio a lungo termine sono strumenti finanziari progettati per aiutare gli individui a risparmiare e investire fondi per un periodo esteso, solitamente per obiettivi a lungo termine come la pensione, l'istruzione dei figli, o l'acquisto di una casa.

Il Piano di Risparmio a Lungo Termine (PIR), è uno strumento di investimento sul medio e lungo periodo, destinato alle persone fisiche, che prevede la destinazione di alcune somme ad una custodia di un intermediario abilitato. Con questi strumenti è possibile accedere ad un regime fiscale vantaggioso, purché vengano rispettate alcune regole e normative sulla tipologia e la durata del piano.

I piani di risparmio a lungo termine hanno l’obiettivo di favorire gli investimenti delle persone fisiche, e garantire una rendita da essi. Per l’apertura di un piano di questo tipo è possibile rivolgersi a professionisti esperti del settore, e investire così il proprio denaro.

Generalmente è possibile accedere ad una tassazione agevolata per i Piani di Risparmio a Lungo Termine, purché rispettino una serie di vincoli normativi che pongono un limite agli investimenti e alla composizione stessa dei piani. Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza presentando una comunicazione per chiarire il funzionamento del regime fiscale nel caso di risparmio a lungo termine, soprattutto alla luce di recenti modifiche alle normative.

Piani di Risparmio a lungo termine

La norma contiene una definizione dei Piano di Risparmio a lungo termine: il comma 101 dell’articolo 1 li definisce come il prodotto che si costituisce mediante la destinazione di somme o valori con lo scopo di effettuare investimenti “qualificati (successivamente individuati) mediante l’apertura di un rapporto di custodia o di amministrazione, anche fiduciaria, o di gestione di portafoglio o di altro stabile rapporto, con opzione per l’applicazione del regime del risparmio amministrato, o di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, instaurato con operatori professionali.

In pratica, il Piano di Risparmio a lungo termine può essere definito come un “contenitore fiscale” (OICR, gestione patrimoniale, contratto di assicurazione, deposito titoli) all’interno del quale i risparmiatori possono collocare qualsiasi tipologia di strumento finanziario (azioni, obbligazioni, quote di OICR, contratti derivati) o somma di denaro, rispettando però determinati vincoli di investimento.

Pertanto, possiamo dire che è possibile realizzare un Piano di Risparmio anche semplicemente mediante la sottoscrizione di quote di un OICR, istituito in Italia o in uno Stato membro dell’UE o in uno Stato aderente all’ASEE, che rispetti i vincoli di investimento stabiliti dalla normativa italiana.

In cosa consistono?

Sono strumenti di investimento, che prendono in riferimento un periodo medio o lungo, e sono destinati alle persone fisiche. Si tratta di piani che collegano gli investimenti privati alle imprese, con l’obiettivo da un lato di migliorare la rendita per il soggetto che investe, e dall’altro per le imprese costituiscono una grande risorsa. Lo scopo è di favorire la incentivare la canalizzazione del risparmio delle famiglie verso investimenti in imprese radicate in Italia.

Come spiega il sito ufficiale del governo, il PIR garantisce l’investimento in diversi strumenti finanziari, e attraverso diverse strategie. Rientrano nella definizione:

  • Amministrazione dei titoli;
  • Rapporto di custodia;
  • Gestione di portafogli;
  • Sottoscrizione di quote o azioni;
  • Contratti di assicurazione sulla vita.

Per aprire un piano di risparmio a lungo termine ci si può rivolgere ad un intermediario abilitato, oppure ad una impresa di assicurazione entro i confini italiani, oppure a imprese di assicurazione non residenti. Questi piani di risparmio, se rispettano determinati criteri, utilizzano un regime fiscale agevolato, i cui requisiti sono stati modificati nel corso del tempo.

Il regime agevolato consente una detassazione sulle imposte dirette, per i redditi percepiti da persone fisiche, che derivano dagli investimenti, e detenuti per un arco di tempo di almeno 5 anni, oppure per i redditi della previdenza obbligatoria e complementare, con redditi detenuti per almeno 5 anni con determinate condizioni.

Sono, quindi, una forma di investimento caratterizzata con un regime fiscale favorevole: i redditi generati non sono tassati come redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, e non sono soggetti all’imposta di successione. Possono beneficiarne:

  • Le persone fisiche residenti in Italia;
  • Le Casse di previdenza;
  • I Fondi pensione.

Quali sono i tipi di piani di risparmio a lungo termine

Secondo una recente classificazione proposta dall’Agenzia delle Entrate, i piani di risparmio a lungo termine possono essere suddivisi in diverse categorie, a cui ci riferiremo in questo articolo:

  • PIR 1.0: piani costituiti dal 1 gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2018;
  • PIR 2.0: piani costituiti dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019;
  • PIR 3.0: piani costituiti dal 1 gennaio 2020;
  • PIR alternativi: piani costituiti dal 19 maggio 2020 con disposizioni della Legge di Bilancio 2017 e 2019.

Ad ogni tipologia di piano corrisponde una precisa normativa fiscale, che si può applicare secondo le limitazioni specifiche per l’accesso al regime agevolato. Per quanto riguarda i costi, sono variabili in base alla tipologia del piano e in base alle commissioni dell’intermediario.

Regime fiscale

Gli investimenti PIR che rispettano alcuni vincoli, a livello fiscale sono esenti dalla tassazione sulla successione e dalla tassazione sui capitali derivati dagli stessi. Il regime fiscale dei Piani di risparmio prevede la non imponibilità, ai fini delle imposte sui redditi, dei proventi di natura finanziaria (redditi di capitale e redditi diversi), derivanti da investimenti operati tramite i PIR che rispettino le caratteristiche espressamente previste e la non imponibilità, ai fini dell’imposta di successione, per il trasferimento mortis causa degli strumenti finanziari detenuti nel piano.

Per poter accedere al regime fiscale agevolato su questi investimenti, è necessario rispettare alcuni requisiti specifici, che sono stati aggiornati dalla Legge di Bilancio 2020 e 2021.

L’obiettivo del regime fiscale agevolato è quello di avvicinare i risparmiatori alle imprese, tramite investimenti negli strumenti finanziari, e recentemente l’Agenzia delle Entrate ha introdotto alcune precisazioni in merito al regime fiscale di questi piani, in particolare:

  • Le quote di Srl possono rientrare tra i piani di investimento agevolati solo se sono offerte al pubblico;
  • Non ci sono limitazioni per le quote detenute nei piani alternativi;
  • Il regime fiscale, quello per gli investimenti in startup e PMI innovative, possono essere applicati insieme.

Requisiti per il regime agevolato dei PIR

Ma ricordiamo quali sono i requisiti per poter prendere parte al regime fiscale agevolato per i piani di risparmio a lungo termine.

Limiti per gli investimenti

  • Ci sono alcuni limiti per gli investimenti: per i piani di risparmio ordinari gli investitori possono destinare somme non superiori a 30.000 euro all’anno, e 150.000 euro totali. Dal 1° gennaio 2022, le somme e i valori che le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia possono destinare a questo tipo di Piano non possono superare il plafond complessivo di 200.000 euro, con un limite annuo di 40.000 euro. Nella circolare dell’Agenzia delle Entrate è stato chiarito che le nuove soglie di investimento si applicano dal 1° gennaio 2022 a prescindere dalla data di costituzione del piano. Per quanto riguarda i piani di risparmio alternativi, le modifiche normative hanno interessato la deroga al principio di “unicità”, secondo il quale era possibile detenere un solo Pir ordinario e un solo Pir alternativo. Pertanto, dal 1° gennaio 2022 una persona fisica può detenere più di un PIR alternativo. Il titolare non potrà comunque, impiegare somme e valori in misura eccedente la soglia annuale di 300.000 euro e quella complessivo di 1.500.000 euro. ;

Holding period di 5 anni

  • Risulta obbligatorio detenere gli investimenti per una durata minima di 5 anni;

Investire almeno il 70% delle somme in strumenti rivolti a imprese in Italia

  • Risulta obbligatorio investire almeno il 70% delle somme complessive in strumenti finanziari rivolti a imprese in Italia. Per i PIR ordinari almeno il 5% delle somme devono essere destinate a strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di negoziazione, il 25% dev’essere destinato a strumenti finanziari di imprese diverse da quelle presenti nell’indice FTSE MIB della borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati, almeno il 5% deve essere destinato a strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indice FTSE MIB o FTSE MID Cap della borsa italiana o equivalenti in altri mercati;
  • Risulta attivo il divieto di investire in strumenti emessi da soggetti che risiedono in stati non collaborativi;

Limite di concentrazione

  • C’è un limite di concentrazione per cui non più del 10% (o 20% per nuovi PIR) delle somme possono essere investite in strumenti finanziari con lo stesso soggetto o altra società dello stesso gruppo, o in depositi e conti correnti bancari e postali;

Unicità

  • Unicità: non si può essere titolari nello stesso momento di diversi PIR o co-titolari dello stesso PIR (per i PIR ordinari). Per i PIR nuovi ogni persona fisica può essere titolare di un solo piano di risparmio a lungo termine ordinario e uno nuovo. Il vincolo non si applica per gli enti di previdenza obbligatoria o gestori di forme di previdenza complementare.

Va ricordato che il principio di unicità non si applica per le casse di previdenza e per i Fondi pensione, che possono detenere più PIR. Tuttavia questi soggetti devono comunque rispettare tutte le altre limitazioni per poter aderire al regime fiscale agevolato.

Scegliere un Piano Individuale di Risparmio permette di beneficiare di un’esenzione dalle imposte sui proventi finanziari nel caso in cui l’investimento si mantenga per cinque anni.

Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Con la Circolare n. 10 del 4 maggio 2022, l’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti sul regime agevolativo di tassazione.

Mediante i PIR è possibile destinare il risparmio, entro determinati limiti di entità massima (plafond), al fine di accogliere talune “attività finanziarie”, per un determinato periodo di tempo minimo (holding period), seguendo criteri stabiliti per legge (“vincoli di composizione degli investimenti”, “limiti di concentrazione” e di “liquidità”).

Il regime fiscale dei Piani di risparmio prevede la non imponibilità, ai fini delle imposte sui redditi, dei proventi di natura finanziaria (redditi di capitale e redditi diversi), derivanti da investimenti operati tramite i PIR che rispettino le caratteristiche espressamente previste e la non imponibilità, ai fini dell’imposta di successione, per il trasferimento mortis causa degli strumenti finanziari detenuti nel piano.

Sono previste due tipologie: ordinari e alternativi

I piani di risparmio alternativi incentivano l’investimento non solo in “capitale di rischio” ma anche in “capitale di debito”. La Legge di bilancio 2022 ha innalzato la soglia dei limiti di investimento nei piani di risparmio ordinari. Prima della modifica l’importo investito non poteva superare complessivamente il valore di 150.000 euro (plafond complessivo), con un limite, per ciascun anno solare, di 30.000 euro (plafond annuo). Dal 1° gennaio 2022, le somme e i valori che le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia possono destinare a questo tipo di Piano non possono superare il plafond complessivo di 200.000 euro, con un limite annuo di 40.000 euro. Nella circolare è stato chiarito che le nuove soglie di investimento si applicano dal 1° gennaio 2022 a prescindere dalla data di costituzione del piano.

Per quanto riguarda i PIR alternativi, le modifiche normative hanno interessato la deroga al principio di “unicità”, secondo il quale era possibile detenere un solo Pir ordinario e un solo Pir alternativo. Pertanto, dal 1° gennaio 2022 una persona fisica può detenere più di un PIR alternativo. Il titolare non potrà comunque, impiegare somme e valori in misura eccedente la soglia annuale di 300.000 euro e quella complessivo di 1.500.000 euro. Nella circolare è stato, chiarito che un PIR alternativo non può essere cointestato a più persone.

Holding period di 5 anni

Il requisito temporale della detenzione minima per 5 anni deve essere rispettato in relazione allo strumento finanziario relativamente al quale si realizza la minusvalenza. Pertanto, non concorrono alla determinazione del credito d’imposta eventuali minusvalenze derivanti dalla cessione di strumenti finanziari qualificati detenuti a seguito di reinvestimenti di somme derivanti da strumenti rimborsati o ceduti, entro il quinquennio. Assumono rilevanza soltanto le minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso o dal rimborso di strumenti finanziari qualificati oggetto di investimento nel corso del 2022 che sono detenuti ininterrottamente nel piano per almeno cinque anni.

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