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Credito d’imposta estero: la cassazione elimina la decadenza per omessa indicazione

Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale
4 min di lettura
In sintesi

Cassazione 10642/25: niente decadenza del credito d'imposta estero se non indicato nella dichiarazione di competenza. Prescrizione decennale.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10642 depositata il 23 aprile 2025, ha segnato una svolta significativa nel diritto tributario relativo ai crediti d’imposta per imposte pagate all’estero. La decisione elimina definitivamente il rischio di decadenza per i contribuenti che non indicano tempestivamente il credito nella dichiarazione dei redditi dell’anno di competenza, stabilendo che tale diritto può essere esercitato entro il termine ordinario di prescrizione decennale.

Questa pronuncia non solo tutela i contribuenti che hanno prodotto redditi all’estero, ma rafforza anche il principio del divieto di doppia imposizione sancito dalle convenzioni internazionali, dimostrando come gli obblighi internazionali dell’Italia prevalgano sui formalismi procedurali interni.

Il caso concreto: credito per imposte pagate all’estero non indicato

La vicenda giudiziaria che ha portato a questa importante pronuncia presenta caratteristiche molto comuni nella pratica fiscale. Un contribuente aveva prodotto redditi all’estero negli anni 2009, 2010, 2011 e 2013, ma aveva utilizzato tutto il credito d’imposta maturato solo nella dichiarazione dei redditi del 2014. Questa scelta, apparentemente tardiva, aveva scatenato la reazione dell’Agenzia delle Entrate.

L’Amministrazione finanziaria aveva interpretato rigidamente l’articolo 165 del TUIR, ritenendo che l’omessa indicazione del credito nella dichiarazione di competenza comportasse automaticamente la decadenza dal diritto alla detrazione. Conseguentemente, aveva proceduto con la liquidazione della dichiarazione ex articolo 36-bis del DPR n. 600/73 ed emesso una cartella di pagamento per l’intero importo del credito non riconosciuto, maggiorato di sanzioni amministrative e interessi.

Il percorso giudiziario aveva mostrato inizialmente orientamenti contrastanti. Il giudice di primo grado aveva dato ragione all’Agenzia delle Entrate, confermando la decadenza e quindi la legittimità della cartella di pagamento. Tuttavia, in appello, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva ribaltato la decisione, riconoscendo il diritto del contribuente a utilizzare il credito anche in via tardiva.

La disciplina dell’articolo 165 del TUIR: tra forma e sostanza

Per comprendere appieno la portata della decisione della Cassazione, bisogna analizzare la struttura normativa dell’articolo 165 del TUIR. Questa disposizione regola il meccanismo del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero, stabilendo tre condizioni fondamentali per il suo riconoscimento:

  • Il conseguimento di un reddito prodotto all’estero;
  • Il concorso di tale reddito alla formazione del reddito complessivo in Italia;
  • Aver effettuato il pagamento definitivo di imposte estere aventi natura di imposte sul reddito.

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Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale

Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

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