Meccanismo di applicazione e di calcolo del credito per imposte estere quando i redditi vengono conseguiti in Stati diversi secondo i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate.

La detrazione dall'IRPEF o dall'IRES delle imposte assolte all'estero (ex art. 165 del TUIR) può essere effettuata, ordinariamente, dal contribuente tenendo presenti due distinte limitazioni (Circolare 5 marzo 2015 n. 9, § 3.1):

L'importo scomputabile deve essere pari al minore tra l'imposta sui redditi pagata al di fuori dell'Italia e la quota di IRPEF o IRES corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo, al netto delle perdite pregresse ammesse in diminuzione;

L'importo scomputabile deve essere assunto sino a concorrenza dell'imposta netta dovuta in Italia per il periodo d'imposta in cui il reddito estero ha concorso al complessivo reddito imponibile.

L'applicazione di queste disposizioni comporta la determinazione del c.d. "foreign tax credit", da portare a scomputo dall'imposta dovuta in Italia. Questo tipo di calcolo del credito per imposte estere deve essere effettuata anche nel caso in cui il contribuente residente in Italia vada a produrre redditi in più Paesi esteri. In questo caso il calcolo del credito spettante deve essere effettuato in modo separato per ciascuno degli stati coinvolti, secondo il metodo della c.d. "per country limitation". L'applicazione di questo metodo prevede che il calcolo della quota di imposta lorda, corrispondente alla misura in cui il reddito estero ha concorso alla formazione di quello complessivo, deve essere effettuata in via separata per ciascuno Stato coinvolto. Di seguito andiamo ad analizzare il funzionamento di questo metodo in relazione ad alcuni esempi forniti dall'Amministrazione finanziaria.

Come funziona il calcolo del credito per imposte estere suddiviso Paese per Paese?

Nell'ambito dell'applicazione del credito per imposte all'estero il legislatore ha previsto l'applicazione di una limitazione per singolo Stato. Nel caso di redditi prodotti in più Stati esteri, il legislatore fiscale italiano ha adottato il metodo per country limitation prevedendo, al comma 3 dell'articolo 165 del TUIR, che la detrazione debba essere effettuata separatamente per ciascuno Stato. Di seguito vediamo alcuni esempi di calcolo presenti nella Circolare del 05/03/2015 n. 9 (§ 7.3.5) dell'Agenzia delle Entrate.

Ne deriva che la proporzione tra reddito estero (RE) e reddito complessivo (RCN), al netto delle perdite dei pregressi periodi d'imposta ammesse in diminuzione, dovrà essere operata come nell'esempio che segue:

Esempio per country limitation: Soggetto IRES che produce redditi in due Stati esteri

Reddito Stato A100Reddito Stato B200Reddito di fonte italiana300Perdite pregresse0Reddito complessivo600Imposta pagata in A25Imposta pagata in B75Imposta italiana netta dovuta165

Quota d'imposta italiana relativa al reddito Stato A =

(100/600) x 165 = 27,50

Quo...

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