Tassazione in Italia della prestazione pensionistica in forma di capitale erogata da un fondo pensione integrativo chiuso estero. Questo è quanto previsto dall’art. 18 del modello di Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni.
Il percepimento di una prestazione pensionistica in forma di capitale erogata da un fondo pensione integrativo chiuso estero è tassabile nello Stato di residenza fiscale del percettore. A chiarire questo criterio di collegamento del reddito è stata l’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 150/E/2020. L’analisi seguente parte da alcuni assunti di base che devono essere tenuti in considerazione:
- Tra l’Italia e lo stato estero di residenza dell’ente pensionistico privato vi sia in essere una Convenzione contro le doppie imposizioni;
- L’attività lavorativa del soggetto che ha versato i contributi previdenziali sia stata svolta all’estero;
- Il soggetto che percepisce la prestazione pensionistica sia residente in Italia;
- Non è prevista la possibilità di trasferire il fondo dall’estero all’Italia.
Come vedremo, tuttavia, il criterio di collegamento del reddito vale anche al contrario, ovvero nel caso in cui un fondo pensione nazionale si trovi ad erogare prestazioni nei confronti di soggetto che al momento della percezione della prestazione è fiscalmente residente all’estero.
Indice degli argomenti
- Prestazioni pensionistiche in forma di capitale erogate da fondo estero
- Applicazione della tassazione separata
- Non si applicano le disposizioni sulla previdenza complementare
- Monitoraggio fiscale del fondo previdenziale estero
- Criterio di collegamento in caso di soggetto residente all’estero che percepisce trattamento pensionistico da parte di fondo di previdenza residente in Italia
- Consulenza fiscalità internazionale
Prestazioni pensionistiche in forma di capitale erogate da fondo estero
Prendiamo il caso di un soggetto fiscalmente residente in Italia che percepisce una prestazione pensionistica in forma di capitale erogata da un fondo pensione integrativo chiuso estero. Il soggetto nel periodo di residenza fiscale all’estero ha sottoscritto un fondo pensione integrativo chiuso presso un intermediario finanziario. Questi, nel periodo estero, ha versato un contributo volontario, prelevato dal salario al netto delle imposte, al quale l’impresa datrice di lavoro ha aggiunto un ulteriore 50 per cento.
In relazione ai contributi versati nel fondo pensione localizzato all’estero, per individuare lo Stato al quale compete la potestà impositiva sulle prestazioni erogate dal fondo stesso ad un soggetto residente. Aspetto da evidenziare è che tali contributi sono relativi ad un rapporto di lavoro dipendente svolto all’estero. Pertanto, per individuare il criterio di collegamento per la tassazione della prestazione pensionistica erogata in forma di capitale è necessario prendere a riferimento l’art. 18, par. 1 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata dall’Italia e lo stato estero ove è situato il fondo pensione integrativo. Tale disposizione prevede che le pensioni e le altre remunerazioni analoghe percepite da un soggetto residente in uno Stato contraente in relazione a un cessato impiego sono imponibili solo nello Stato di residenza del contribuente.
Art. 18 del modello OCSE sulle pensioni private
Nel caso prospettato, trattandosi di prestazione pensionistica erogata sotto forma di capitale erogata da un fondo previdenziale estero a un soggetto residente nel territorio dello Stato, in relazione a un cessato impiego, una volta maturato il requisito anagrafico richiesto per l’accesso alla prestazione – gli emolumenti in questione devono essere tassati esclusivamente in Italia in base all’articolo 18, paragrafo 1, della Convenzione in vigore. Detti emolumenti sono riconducibili, secondo l’ordinamento tributario vigente in Italia, ai redditi di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR, che equipara ai redditi di lavoro dipendente “le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati“.
| Art. 49, co. 2, lett. a) del TUIR – Altri redditi da lavoro dipendente |
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| Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente: a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati; b) le somme di cui all’art. 429, ultimo comma, del codice di procedura civile. |
Applicazione della tassazione separata
Per quanto riguarda le modalità di tassazione, tenuto conto che le somme sono percepite in unica soluzione, in luogo del regime di tassazione ordinaria trova applicazione il regime di tassazione separata di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), del TUIR.
| Art. 17, co. 1, lett. a) del TUIR – Tassazione separata |
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| “L’imposta si applica separatamente sui seguenti redditi:…altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti [rapporti di lavoro dipendente e taluni rapporti assimilati], comprese l’indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni…”. |
In mancanza di sostituto di imposta, dette somme devono essere indicate da parte del soggetto percettore nel Modello Redditi, quadro RM, sez. XII, riguardante i redditi corrisposti da soggetti non obbligati all’effettuazione delle ritenute d’acconto. L’obbligo, quindi, è totalmente a carico del contribuente chiamato ad assolverlo in dichiarazione dei redditi.
Non si applicano le disposizioni sulla previdenza complementare
È il caso di osservare che non si rendono applicabili al caso di specie le norme sulle prestazioni di previdenza complementare. Dette prestazioni – che costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex articolo 50, comma 1, lettera h-bis), del TUIR – sono, infatti, tassate in Italia, in forza del rinvio contenuto nell’articolo 52, comma 1, lettera d), del medesimo TUIR, in base alle disposizioni del decreto legislativo n. 252 del 2005.
L’applicazione della disposizione è riservata, oltre che ai fondi pensione istituiti in Italia in base alle specifiche prescrizioni del medesimo decreto, anche ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell’Unione europea che rientrano nell’ambito di applicazione della Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 e che risultano autorizzati dall’Autorità competente dello Stato membro di origine allo svolgimento dell’attività transfrontaliera, in ogni caso solo per le adesioni effettuate nel territorio della Repubblica e per le risorse accumulate e gestite in relazione a tali adesioni (articolo 15-ter del decreto legislativo n. 252 del 2005).
Trasferire la posizione da fondo estero a quello italiano
Tale precisazione è rilevante anche ai fini di escludere l’applicabilità della disposizione di cui all’articolo 14, comma 6, del menzionato decreto che prevede, a determinate condizioni, la possibilità di trasferire la posizione previdenziale dal fondo estero a quello italiano cui l’istante intende aderire e di considerare l’anzianità di iscrizione dalla data di iscrizione al fondo estero uscente.
Ne consegue che, ai fini della decorrenza della anzianità di iscrizione, nel caso in cui l’istante decida di iscriversi a un fondo di previdenza complementare italiano, destinandovi il capitale proveniente dal fondo estero, si dovrà avere riguardo alla data di iscrizione al fondo previdenziale italiano. Naturalmente, per il regime fiscale della posizione che l’istante maturerà presso il fondo di previdenza complementare italiano troveranno applicazione le regole vigenti in Italia in materia di fiscalità della previdenza complementare (vedasi sul punto la Circolare 18 dicembre 2007, n. 70/E).
Monitoraggio fiscale del fondo previdenziale estero
Deve essere evidenziato, infine, che nella Circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E sono state fornite indicazioni in merito all’eventuale rilevanza ai fini del monitoraggio fiscale e della compilazione del quadro RW del modello Redditi delle forme di previdenza complementare estere. In particolare, in tale documento di prassi è stato chiarito che “non sono oggetto di monitoraggio fiscale le somme versate per obbligo di legge a forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, quali ad esempio il cosiddetto secondo pilastro svizzero, trattandosi di forme di previdenza obbligatoria seppure complementare“. Analogo trattamento di esonero si è ritenuto applicabile alle forme di previdenza complementare estere obbligatorie per effetto di contratti collettivi nazionali (ad esclusione quindi di quelle derivanti da accordi individuali).
Deve essere, invece, indicata nel suddetto quadro RW la consistenza delle posizioni individuali di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero (come risultante dalla documentazione rilasciata dal fondo) che non rientrano nelle suddette ipotesi.
Criterio di collegamento in caso di soggetto residente all’estero che percepisce trattamento pensionistico da parte di fondo di previdenza residente in Italia
Le conclusioni tratte dalla fattispecie sopra evidenziata possono essere trasposte nel caso diametralmente opposto, ovvero, un trattamento previdenziale sotto forma di capitale erogato da un fondo pensione italiano nei confronti di un soggetto fiscalmente residente all’estero al momento del percepimento. Naturalmente, anche in questo caso, devono ritenersi validi gli stessi assunti di base (all’inverso), ovvero che la prestazione lavorativa del soggetto sia stata svolta in Italia, la sua residenza fiscale sia estera al momento del percepimento, il fondo non poteva essere trasferito all’estero e che vi sia in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni in essere tra l’Italia (stato di ubicazione del fondo previdenziale) e lo Stato estero di residenza del soggetto percettore della prestazione.
In questo caso, si rende sempre applicabile il menzionato art. 18, par. 1 della Convenzione tra i due Stati, il quale indica come potestà impositiva quella dello Stato di residenza fiscale del soggetto percettore del trattamento pensionistico. Spetterà poi alla normativa fiscale interna dello Stato individuare la corretta modalità di tassazione di questo tipo di provento.
Consulenza fiscalità internazionale
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