La donazione è un contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte (donante) arricchisce l’altra (donatario), disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione.
La donazione è l’atto con il quale, per spirito di liberalità, una parte (donante) arricchisce l’altra (donatario), disponendo a favore di questa di un suo diritto, presente nel patrimonio, o assumendo verso la stessa un’obbligazione. La donazione è uno dei sistemi più utilizzati per trasferire i propri beni ai figli o ad altri familiari quando si è ancora in vita.
Come per la successione, anche gli effetti della donazione sono soggetti ad imposta. La norma di riferimento è data dall’art. 2, co. 48, del D.L. n. 262/06 convertito dalla Legge n. 286/06. In particolare, l’imposta sulle donazioni trova applicazione:
- Al trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti;
- Alla costituzione di vincoli di destinazione su beni.
L’imposta di donazione è dovuta, in linea di principio, solo in presenza di un trasferimento di beni. La nozione di “trasferimento” rilevante ai fini dell’imposta viene, quindi, definita dall’art. 1 co. 2 del D.Lgs. n. 346/90, secondo il quale “si considerano trasferimenti anche“:
- La costituzione di diritti reali di godimento (superficie, enfiteusi, servitù, uso, usufrutto e abitazione);
- La rinunzia a diritti reali o di credito;
- La costituzione di rendite o pensioni.
Tutti questi atti possono avvenire seguendo un diverso schema da cui derivano altrettante conseguenze. Infatti, al fine di non commettere spiacevoli errori, è necessario tenere presenti le differenze esistenti tra la donazione tipica e la donazione indiretta. In particolare:
- La donazione tipica avviene seguendo le formalità e la disciplina dettate dal codice civile (art. 769 c.c. s.s.);
- La donazione indiretta è un negozio con cui le parti perseguono lo stesso obiettivo della donazione tipica, ma con modalità distinte.
In breve: costi e tasse donazione 2026
Ecco il riepilogo rapido delle imposte da pagare per donare beni immobili o denaro:
- Coniuge e figli: 4% (solo sull’eccedenza di 1 milione €).
- Fratelli/Sorelle: 6% (solo sull’eccedenza di 100.000 €).
- Altri parenti (fino 4°): 6% (senza franchigia).
- Estranei: 8% (senza franchigia).
- Ipotecaria e Catastale: 3% tot. del valore (2% + 1%).
(Ridotte a 200€+200€ se “Prima Casa”). - Imposta di Registro: 200 € (misura fissa).
- Notaio: Parcella variabile (media €1.500 – €3.000 + IVA in base al valore).
Nota bene: La donazione richiede sempre l’Atto Pubblico notarile e 2 testimoni, salvo casi di “modico valore” (beni mobili di scarso valore rispetto al patrimonio).
Indice degli argomenti
- Vendita vs donazione: quale scegliere?
- Chi può effettuare una donazione?
- Chi può ricevere una donazione?
- Aspetti fiscali della donazione: l’imposta di donazione
- Donazione di denaro: quando serve il notaio?
- I rischi della donazione: legittima e collazione
- Vendere una casa donata: rischi, mutui e polizze assicurative
- La donazione di beni immobili
- La donazione di partecipazioni
- La donazione di beni mobili
- La registrazione dell’atto di donazione
- Domande frequenti
Vendita vs donazione: quale scegliere?
La differenza sostanziale rispetto alla compravendita risiede nella causa del contratto. Mentre nella vendita avviene lo scambio di un bene contro un prezzo, nella donazione l’arricchimento è unilaterale e gratuito. Tuttavia, optare per la donazione comporta conseguenze giuridiche ben precise che la rendono un atto “rischioso” rispetto alla vendita:
- Stabilità dell’atto: La vendita è un atto definitivo e stabile. La donazione, invece, è revocabile in alcuni casi (es. ingratitudine o sopravvenienza di figli) e può essere contestata dagli eredi legittimari (azione di riduzione) se lesiva delle loro quote.
- Circolazione del bene: Un immobile donato è più difficile da rivendere o ipotecare. Le banche difficilmente concedono mutui su beni donati poiché, se il donatario non ha beni sufficienti a soddisfare i legittimari, il bene potrebbe essere richiesto indietro anche al terzo acquirente (azione di restituzione).
Attenzione alla “finta vendita” (donazione indiretta): Spesso si pensa di aggirare i rischi della donazione vendendo il bene al figlio a un prezzo simbolico o irrisorio. In questo caso, però, si realizza una donazione indiretta. La legge guarda alla sostanza: se c’è sproporzione tra prezzo e valore per spirito di liberalità, l’atto è comunque soggetto all’azione di riduzione e collazione da parte degli altri eredi.
Chi può effettuare una donazione?
In linea generale, chiunque può effettuare una donazione. Il donante (colui che cede il bene), in ogni caso, deve essere in possesso della capacità di agire, ovvero l’idoneità a poter effettuare atti giuridici (art. 774 c.c.). Questo significa, quindi, che può effettuare una donazione qualsiasi soggetto che sia in grado di avere la piena capacità di disporre dei propri diritti.
Chi può ricevere una donazione?
Affinché si possa perfezionare un atto di donazione è necessario che vi sia l’accettazione da parte del beneficiario (colui al quale il bene viene donato). In linea generale possono essere donatari, e ricevere per donazione, tutti i soggetti, anche se incapaci di agire (come i minori). Volendo schematizzare possono essere beneficiari di una donazione tutte le persone fisiche (compreso il minore, l’interdetto, l’inabilitato, etc), ma anche le persone giuridiche e gli enti.
Aspetti fiscali della donazione: l’imposta di donazione
La donazione è il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una persona arricchisce l’altra, disponendo a suo favore di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione. Poiché una volta conclusa è di norma irrevocabile ad opera di una delle parti, per la donazione è essenziale è la forma del contratto. L’atto di donazione deve essere stipulato attraverso atto notarile con la presenza di due testimoni. Per questo motivo è sicuramente necessario affidarsi ad un notaio, che abbia esperienza su questo tipo di atti, al fine di individuare le soluzioni giuridiche più adatte ad evitare futuri contenziosi familiari ed eventuali problematiche di commerciabilità dei beni donati. Sostanzialmente, possiamo dire che gli elementi essenziali della donazione sono due:
- Lo spirito di liberalità del donante;
- L’arricchimento del donatario.
Come già anticipato, l’elemento fondamentale in una donazione è la forma dell’atto: infatti, l’atto di donazione, per la sua validità, deve essere concluso per atto pubblico alla presenza di due testimoni. Sotto il profilo giuridico possiamo dire che la necessità dell’atto pubblico è sicuramente legata all’importanza dell’atto di donazione in relazione ai suoi effetti sul patrimonio del donante. Questi, infatti, deve essere, oltre che capace d’intendere di volere, pienamente consapevole dell’atto che sta facendo e di tutte le conseguenze che ne possono derivare.
Calcolo della base imponibile dell’imposta di donazione
L’imposta sulle donazioni si applica con aliquote determinate sulla base del rapporto di parentela o affinità esistente tra il donante ed il donatario. Inoltre, sono previste specifiche franchigie al di sotto delle quali l’imposta non è dovuta.
In particolare, l’imposta è dovuta:
- Con l’aliquota del 4%, superata la franchigia di 1 milione di euro, sul valore complessivo netto dei beni trasferiti al coniuge e ai parenti in linea retta;
- Con l’aliquota del 6%, superata la franchigia di 100.000 euro, sul valore complessivo netto dei beni trasferiti al fratello ed alla sorella;
- Con l’aliquota del 6%, senza franchigia, sul valore complessivo netto dei beni trasferiti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado;
- Con l’aliquota dell’8%, senza franchigia, sul valore complessivo netto dei beni trasferiti a favore di tutti gli altri soggetti.
Ove il donatario sia portatore di handicap grave ai sensi della Legge n. 104/92, si applica una franchigia di 1,5 milioni di euro.
Tabella: aliquote e franchigie dell’imposta di donazione 2026
La seguente tabella riassume aliquote e franchigie dell’imposta sulle successioni e donazioni.
Tabella riepilogativa: tasse, franchigie e requisiti 2026
| Beneficiario | Franchigia (esenzione) | Aliquota (su eccedenza) | Requisiti e note operative |
|---|---|---|---|
| Coniuge e Figli (Linea retta) |
1 Milione € | 4% | Richiede Atto Pubblico + 2 testimoni. Soggetta a collazione e azione di riduzione. |
| Fratelli e Sorelle | 100.000 € | 6% | Richiede Atto Pubblico. Franchigia calcolata per ogni singolo beneficiario. |
| Portatori di Handicap grave (Legge 104/92) |
1,5 Milioni € | 4%, 6% o 8% (in base al grado) |
La franchigia maggiorata si applica a prescindere dal grado di parentela. |
| Altri Parenti (fino al 4° grado) |
Nessuna | 6% | Tassazione sull’intero importo. Richiede Atto Pubblico. |
| Estranei (Conviventi non sposati, amici) |
Nessuna | 8% | Tassazione massima. Richiede Atto Pubblico. |
| Donazione Indiretta (es. Bonifico per acquisto casa) |
– | Esente (se collegata all’atto) |
No Notaio specifico. Obbligatorio indicare la provenienza del denaro nel rogito di acquisto (Sent. Cassazione 18725/2017). |
| Passaggio Azienda/Quote (a coniuge o discendenti) |
– | Esenzione totale | Agevolazione art. 3 co. 4-ter. Obbligo di proseguire l’attività/controllo per almeno 5 anni. |
Esempio
Facciamo un esempio. Se l’immobile donato vale 300 mila euro e la donazione avviene tra padre e figlio, opera la franchigia di 1 milione di euro e nulla è dovuto. Tuttavia, qualora lo stesso immobile venga donato da un fratello ad una sorella, la franchigia di 100 mila euro viene superata di altri 200 mila (visto che l’immobile ne vale 300 mila). Sull’importo eccedente la franchigia, si applica un’aliquota del 6% del valore dell’immobile, ossia 12 mila euro nell’esempio riportato.
Donazione di denaro: quando serve il notaio?
Una delle domande più frequenti riguarda il passaggio di denaro tra genitori e figli: “Posso fare un bonifico importante a mio figlio senza andare dal notaio?”. La risposta dipende dall’importo e dalla finalità del trasferimento. La legge distingue tre casistiche principali:
Donazione di “modico valore” (nessun obbligo)
Se la somma donata è di importo contenuto, non serve il notaio e non si pagano tasse. Ma cosa si intende per “modico valore”? Non esiste una cifra fissa stabilita dalla legge. La valutazione va fatta su due parametri:
- Oggettivo: il valore economico della somma in sé.
- Soggettivo: il rapporto tra la somma e il patrimonio complessivo del donante. Esempio: Un bonifico di 20.000 euro può essere considerato “modico” se fatto da un milionario, ma potrebbe richiedere l’atto pubblico se rappresenta gran parte dei risparmi di un pensionato. In questi casi, la donazione si perfeziona con la semplice consegna del denaro (il bonifico o l’assegno).
Donazione diretta di somme rilevanti (obbligo di notaio)
Se l’importo non è di modico valore, la donazione di denaro è un atto solenne che richiede obbligatoriamente l’atto pubblico notarile alla presenza di due testimoni. Senza questa forma, la donazione è nulla. Questo significa che, in teoria, gli eredi o lo stesso donante potrebbero pretenderne la restituzione in futuro, e l’Agenzia delle Entrate potrebbe contestare il trasferimento come “nero” o evasione fiscale se non registrato.
Il bonifico per acquisto casa (donazione indiretta)
C’è un’eccezione fondamentale chiarita dalla Cassazione a Sezioni Unite (Sent. n. 18725/2017): il bonifico bancario di importo rilevante non richiede il notaio se è finalizzato all’acquisto di un bene (es. la casa per il figlio), configurando una “donazione indiretta”. Affinché sia valido senza atto pubblico autonomo, devono essere rispettate queste condizioni:
- Il bonifico deve indicare nella causale la finalità (es. “Provvista per acquisto immobile in via X”).
- Nell’atto di compravendita immobiliare (rogito) deve essere specificato che il pagamento è avvenuto con denaro messo a disposizione dal genitore/donante. In questo modo, la forma solenne del rogito d’acquisto “copre” anche la donazione del denaro, risparmiando i costi di un secondo atto notarile.
atura) nell’ipotesi in cui sul bene gravi un’ipoteca o qualora esso sia stato trasferito (art. 746 c.c.). Nel caso dell’imputazione, si deve corrispondere il valore che il bene aveva al tempo dell’apertura della successione (art. 747 c.c.). Il valore di migliorie o addizioni viene dedotto dal valore del bene (art. 748 c.c.).
I rischi della donazione: legittima e collazione
Quando si effettua una donazione, bisogna sempre considerare che questa non è un atto “isolato”, ma un anticipo sulla futura successione. La legge italiana tutela fortemente i parenti più stretti (i cosiddetti eredi legittimari), impedendo al donante di disporre del proprio patrimonio in modo totale a danno di questi ultimi.
La quota di legittima e l’azione di riduzione
Gli eredi legittimari (coniuge, figli e, in assenza di figli, gli ascendenti) hanno diritto per legge a una quota intoccabile del patrimonio del defunto, detta “quota di legittima” . Se al momento della morte del donante si scopre che le donazioni fatte in vita hanno eroso questa quota, gli eredi lesi possono intraprendere l’azione di riduzione. Si tratta di una causa legale volta a rendere inefficaci le donazioni (partendo dall’ultima fino alla più vecchia) per reintegrare il patrimonio spettante agli eredi.
Il rischio per chi compra (azione di restituzione): La tutela del legittimario è così forte che può coinvolgere anche terzi acquirenti. Se il donatario (chi ha ricevuto il bene) non ha patrimonio sufficiente per rimborsare gli eredi, questi possono chiedere la restituzione dell’immobile anche a chi lo ha regolarmente acquistato dal donatario . Questo rischio “segue” l’immobile per 20 anni dalla trascrizione della donazione. Ecco perché le banche difficilmente finanziano l’acquisto di case provenienti da donazione.
L’obbligo di collazione
La collazione è l’istituto giuridico che obbliga i figli, i loro discendenti e il coniuge ad “aprire il tavolo” dell’eredità conferendo tutto ciò che hanno ricevuto in vita dal defunto tramite donazione . Lo scopo è evitare disparità di trattamento: la legge presume che la donazione fatta in vita sia solo un’anticipazione dell’eredità. La collazione riguarda:
- Donazioni dirette: immobili, denaro, aziende.
- Donazioni indirette: es. la casa pagata dai genitori ma intestata al figlio.
Come si fa la collazione? Può avvenire in due modi:
- In natura: si restituisce fisicamente il bene alla massa ereditaria.
- Per imputazione: si scala il valore del bene (aggiornato al momento della morte) dalla propria quota di eredità .
Cosa è escluso dalla collazione?
Non tutto ciò che un genitore paga per un figlio va restituito. Sono escluse dalla collazione (e quindi restano al beneficiario senza conteggi):
- Spese di mantenimento e istruzione.
- Spese per malattia.
- Spese ordinarie per abbigliamento o nozze.
- Donazioni di modico valore (fatte al coniuge).
Vendere una casa donata: rischi, mutui e polizze assicurative
Uno dei problemi più concreti della donazione immobiliare riguarda la successiva vendita del bene. Come abbiamo visto, l’immobile donato resta “gravato” per 20 anni dal rischio che un erede legittimario possa chiederne la restituzione se la sua quota di eredità è stata lesa . Questo scenario crea un blocco sul mercato immobiliare per due motivi:
- Difficoltà nel trovare acquirenti: Nessuno vuole comprare una casa col rischio di doverla restituire agli eredi del vecchio proprietario.
- Rifiuto del mutuo: Le banche difficilmente concedono mutui per l’acquisto di immobili provenienti da donazione (se il donante è ancora vivo o è deceduto da meno di 10 anni), poiché l’ipoteca iscritta dalla banca verrebbe cancellata in caso di azione di restituzione.
La soluzione: le polizze “donazione sicura”
Per sbloccare il mercato, negli ultimi anni sono nate specifiche polizze assicurative sui rischi della donazione. Queste polizze tutelano l’acquirente (o la banca che eroga il mutuo) dal rischio economico: se un erede legittimario dovesse vincere la causa e pretendere la restituzione dell’immobile, l’assicurazione paga all’erede l’equivalente in denaro, permettendo all’acquirente di tenere la casa e alla banca di mantenere l’ipoteca.
- Chi la paga? Solitamente il premio (pagato una tantum) è a carico del donatario che vuole vendere, ma può essere pagato anche dall’acquirente.
- Vantaggio: Rende l’immobile commerciabile e “bancabile” (finanziabile col mutuo).
L’alternativa: la risoluzione della donazione per mutuo dissenso
Se l’acquirente o la banca non accettano la polizza, l’unica alternativa giuridica solida è lo scioglimento della donazione (risoluzione per mutuo dissenso). In pratica, donante e donatario vanno dal notaio e annullano la donazione precedente: il bene torna di proprietà del donante (es. il padre), il quale poi lo vende direttamente al terzo acquirente. In questo modo il bene proviene da una compravendita e non più da una donazione, eliminando i rischi per il futuro proprietario.
La donazione di beni immobili
Siamo di fronte alla donazione di beni immobili quanto attraverso un contratto, il donante decide di arricchire un altra parte, donatario, per puro spirito di liberalità, attraverso l’attribuzione di diritti reali immobiliari. Il donante impoverisce il proprio patrimonio per favorire il donatario. Aspetto fondamentale delle donazioni è che non si tratta mai di atto unilaterale, ma piuttosto di un accordo tra le parti (non si può donare a chi non vuole ricevere).
Caso classico di donazione immobiliare è quella che riguarda genitori e figli. I genitori decidono di donare un bene immobile al figlio.
A seguito del contratto di donazione sorge, sotto il profilo fiscale, l’obbligo di pagamento:
- Dell’imposta di donazione, che riguarda i trasferimenti inter vivos a titolo gratuito (D.Lgs. n. 346/90);
- Delle imposte ipotecarie e catastali, relative alla trascrizione dell’atto nei pubblici registri immobiliari e alle volture catastali (D.Lgs. n. 347/90).
Ambedue le imposte devono essere corrisposte dal donatario, ossia da chi riceve la donazione. Al momento della donazione devono essere tenute in considerazione anche le seguenti imposte:
- L’imposta di registro nella misura fissa di 200,00 euro;
- L’imposta di bollo nella mista fissa di 230,00 euro;
- La tassa ipotecaria nella misura di 90,00 euro, suddivisi in 35,00 euro per la trascrizione e 55,00 euro per le volture catastali.
Tuttavia, come abbiamo visto, per le donazioni che non superano la franchigia stabilita per legge, non è dovuta l’imposta di registro.
Per quanto concerne la base imponibile dell’imposta sulle donazioni, il valore dei beni donati o trasferiti deve essere computato a norma degli artt. 14 a 19 del DLgs. 346/90. Per i beni immobili si fa riferimento alla valutazione con i coefficienti catastali.
Come si determina il valore catastale degli immobili?
Per calcolare le imposte, innanzitutto è necessario conoscere la base imponibile, ossia il valore dell’immobile. Pertanto, occorre considerare la rendita catastale del bene, tale “valore” si trova nella visura catastale. L’importo va rivalutato del 5% e poi moltiplicato per un coefficiente variabile a seconda della classe catastale di appartenenza. Gli immobili, infatti, sono suddivisi in classi, che spaziano dalla lettera A alla lettera F.
| IL VALORE CATASTALE DEGLI IMMOBILI |
|---|
| Il valore catastale viene determinato moltiplicando la rendita catastale (rivalutata del 5%) per i seguenti coefficienti: – 110, per la prima casa; – 120, per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A, B, C (escluse le categorie A/10 e C/1); – 60, per i fabbricati delle categorie A/10 (uffici e studi privati) e D; – 40,8 per i fabbricati delle categorie C/1 (negozi e botteghe) ed E. Per i terreni non edificabili, il valore catastale si determina moltiplicando per 90 il reddito dominicale rivalutato del 25%. |
Le imposte ipotecarie e catastali sono dovute nella misura del 2% (ipotecaria) e dell’1% (catastale) del valore dell’immobile (D.Lgs. n. 347/90).
La donazione indiretta di un immobile
La donazione indiretta realizza lo stesso risultato della donazione tipica, sfruttando, altre forme contrattuali, per realizzare lo stesso obiettivo. Per capire meglio come può realizzarsi una donazione indiretta è possibile rifarsi a quanto indicato dalla Cassazione, con la sentenza S.U. n. 18725/2017, secondo la quale una donazione indiretta può essere effettuata con una delle seguenti forme:
- Atti diversi dal contratto (ad esempio, con negozi unilaterali come l’adempimento del terzo o le rinunce abdicative);
- Contratti (non tra donante e donatario) rispetto ai quali il beneficiario è terzo;
- Contratti caratterizzati dalla presenza di un nesso di corrispettività tra attribuzioni patrimoniali;
- Attraverso la combinazione di più negozi (come nel caso dell’intestazione di beni a nome altrui).
Anche in questo caso proviamo ad effettuare degli esempi per capire meglio l’applicazione concreta di una donazione indiretta. Un esempio classico è quello legato all’utilizzo di un contratto di vendita (contratto la cui causa è lo scambio di un bene contro un prezzo). Pensa al caso in cui venga venduto un bene (che ha un determinato valore) ad un prezzo simbolico. In questo caso si ottiene l’obiettivo di spossessarsi del bene arricchendo un altro soggetto, utilizzando un contratto diverso da quello di donazione. Altro esempio classico è quello che riguarda la donazione indiretta di beni immobili. In questo caso si utilizza la forma dell’intestazione altrui del bene. Caso classico è quello dei genitori che acquistano un immobile (con i propri risparmi) intestandolo direttamente al figlio.
Quando si parla di donazione è opportuno individuare se l’oggetto della donazione è rappresentato dal denaro che può essere utilizzato per acquistare un bene, ad esempio un immobile. In questo caso, quando è il denaro oggetto della donazione il soggetto che lo riceve ha la possibilità di utilizzarlo come meglio crede. In questo caso, tuttavia, è necessario il passaggio da atto notarile (nella forma dell’atto pubblico), per effettuare una vera e propria donazione tipica. Tuttavia, nella pratica quotidiana si assiste ad una forma di donazione di denaro nella forma indiretta, ovvero si utilizza il denaro al fine di acquistare un bene da intestare al beneficiario (spesso rappresentato da un immobile).
In questo caso l’oggetto della donazione è l’immobile, quindi, siamo di fronte ad una forma di donazione indiretta. Quando si utilizza il denaro per l’acquisto di un immobile, per formalizzare la donazione indiretta è necessario che nell’atto pubblico l’acquirente (il figlio, nel nostro esempio) dichiari che il pagamento del compenso è avvenuto da parte di un altro soggetto (es. i genitori), la cui presenza non è necessaria al momento del rogito. Sul punto, è di fondamentale importanza la pronuncia della Cassazione n. 13133/2016 la quale afferma che con questa dichiarazione presente nell’atto la donazione indiretta non risulta tassabile.
Quali sono i vantaggi della donazione indiretta?
Il principale vantaggio legato alla donazione indiretta deriva dal fatto che questa richiede meno formalismi rispetto alla donazione diretta. Infatti, la donazione indiretta non richiede la presenza di due testimoni e poi non possono trovare applicazione tutte le disposizioni legate alla donazione, ma soltanto alcune di esse. Di fatto le donazioni indirette sono soggette alla disciplina giuridica del tipo di atto utilizzato. Tuttavia, restano in vigore:
- L’azione di riduzione (art. 553 c.c.);
- L’azione di revocazione (art. 809 c.c.);
- L’azione di collazione (art. 737 c.c.).
In questo caso deve essere evidenziato che l’eventuale azione di riduzione esercitata dai legittimari può essere effettuata solo verso il beneficiario originario e non anche verso i successivi aventi causa (aspetto che, invece, avviene nella donazione diretta).
Per approfondire: Donazione di soldi ai parenti: vanno dichiarati?.
La donazione di partecipazioni
La donazione di partecipazioni avviene quando un soggetto, il donante, decide di privarsi del possesso di partecipazioni societarie per arricchire il patrimonio del donatario. Sostanzialmente, possiamo dire che la donazione di partecipazioni societarie è una delle modalità attraverso le quali è possibile realizzare il passaggio generazionale d’azienda. Caso classico è quello dell’imprenditore che decide di donare le partecipazioni sociali al figlio per proseguire la gestione dell’impresa. Sotto il profilo fiscale il trasferimento a titolo gratuito di partecipazioni societarie sconta una gestione particolare, che andiamo brevemente ad analizzare.
Donazione di partecipazioni ed imposte dirette
Nel caso in cui la donazione di partecipazioni societaria venga effettuata da parte di una persona fisica che non esercita attività d’impresa, l’operazione non comporta alcun implicazione ai fini delle imposte dirette. Infatti, l’art. 67 del TUIR, prevede che vi sia tassazione come redditi diversi dei proventi derivanti dalla cessione di partecipazioni, solo in presenza di cessione a titolo oneroso. Nessuna tassazione è prevista per la cessione a titolo gratuito di partecipazioni.
Nel caso in cui il donatario delle partecipazioni sia un imprenditore e le partecipazioni societarie vengano detenute nell’esercizio di impresa la donazione rappresenta una fattispecie realizzativa ai fini delle imposte dirette, ex art. 85 e 86 del TUIR. Infatti, la destinazione a finalità estranee di un bene appartenente ad un’impresa comporta una fattispecie avente autonoma rilevanza reddituale. Tuttavia, deve essere valutata la possibilità di applicare la disciplina di favore della “partecipation exemption” (PEX), nel caso in cui le partecipazioni verifichino le condizioni previste dall’art. 87 del TUIR. Concretamente, qualora la partecipazione donata sia iscritta come immobilizzazione finanziaria, la cessione gratuita comporta l’emersione di una plusvalenza (minusvalenza), determinata dalla differenza positiva (negativa) tra il valore di mercato della partecipazione ed il costo fiscalmente riconosciuto. Qualora, invece, la partecipazione sia stata iscritta tra le voci dell’attivo circolante, la cessione gratuita determina l’emersione di un ricavo pari al valore di mercato della partecipazione.
Donazione di partecipazioni ed imposte indirette
Al fine di comprendere le implicazioni ai fini delle imposte indirette è opportuno analizzare le disposizioni agevolative che riguardano la casistica della donazione di azienda. In caso di donazione di azienda è possibile ottenere l’esenzione dall’applicazione dell’imposta di donazione a condizione che il donatario, che deve essere obbligatoriamente un discendente del disponente (o coniuge), prosegua l’esercizio dell’attività d’impresa (o detenga il controllo della società) per almeno cinque anni dalla data del trasferimento (ex art 1, co. 78, lett. a) Legge n. 296/06 che ha introdotto nell’art. 3, D.Lgs. n. 346/90, il comma 4-ter). Al riguardo, la C.M. 3/E/08 ha chiarito che tale requisito si riferisce al trasferimento d’azienda (o di un suo ramo), mentre la conservazione del controllo per 5 anni si riferisce al solo trasferimento di quote sociali o di azioni.
L’agevolazione si applica anche quando la partecipazione di controllo posseduta dal “dante causa” sia frazionata tra più discendenti, ma solo per l’attribuzione che consente l’acquisizione o l’integrazione del controllo. L’agevolazione spetta, inoltre, sempre per il trasferimento della partecipazione di controllo a favore di più discendenti in comproprietà (vedasi la circolare n. 11/E/2007, § 12.1 dell’Agenzia delle Entrate). In caso di mancato rispetto della condizione legata al proseguimento dell’attività per un periodo minimo di cinque anni è necessario versare l’imposta maggiorata di sanzioni pari al 30% e di interessi legati al ritardato versamento. La base imponibile della donazione di azienda è determinata dal valore dei beni e diritti dell’impresa al netto delle passività risultanti dalle scritture contabili, senza considerare il valore dell’avviamento (vedasi la C.M. n. 3/E/2008, § 7.3.1).
Nel caso si proceda invece che alla donazione dell’azienda alla donazione delle quote sociali occorre ricordare che viene assicurata l’esenzione dall’imposta sulle donazioni alle condizioni sopra esposte. Sul punto, inoltre, la circolare n. 3/E/2008 afferma che la citata esenzione si possa applicare anche nel caso di donazione di quote sociali di società di persone purché ricorrano i requisiti indicati all’art. 3, comma 4-ter del TUS, ovvero: prosecuzione dell’attività per un periodo non inferiore a 5 anni dal trasferimento; detenzione del controllo societario se il trasferimento ha ad oggetto partecipazioni in società di capitali.
Nel caso di società di persone, non esistendo il concetto di controllo societario, l’unica condizione necessaria ai fini dell’esenzione è l’obbligo di prosecuzione dell’attività.
Le aliquote di imposta e la base imponibile
Nel caso in cui non risulti applicabile l’esenzione suddetta occorre determinare la base imponibile su cui applicare l’imposta sulle donazioni. Ai sensi dell’art. 16 D.Lgs. n. 346/90 stabilisce che:
- Per i titoli quotati in borsa o negoziati sul mercato ristretto, occorre fare riferimento alla media dei prezzi di compenso o dei prezzi fatti nell’ultimo trimestre anteriore all’apertura della successione, maggiorata dei dietimi o degli interessi successivamente maturati;
- Per le azioni e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, non quotati in borsa, né negoziati al mercato ristretto, nonché per le quote di società non azionarie, comprese le società semplici, e le società di fatto, il valore della partecipazione è proporzionalmente corrispondente al valore, alla data della donazione, del patrimonio netto dell’ente o della società risultante dall’ultimo bilancio pubblicato o dall’ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti, ovvero in mancanza di bilancio o inventario, al valore complessivo dei beni e dei diritti appartenenti all’ente o alla società al netto delle passività.
Qual è il costo delle partecipazioni ricevute in donazione?
Il TUIR prevede che per le partecipazioni ricevute in donazione e successivamente cedute si assume come costo quello che all’epoca aveva sostenuto il donante. Tale costo sarà determinante nel momento in cui la partecipazione sarà ceduta a terzi, momento in cui si dovrà determinare l’eventuale plusvalenza (minusvalenza) data dalla differenza positiva (negativa) tra il corrispettivo di vendita ed il costo di acquisto.
La donazione di beni mobili
Gli atti di liberalità che abbiano ad oggetto beni mobili, siano essi soggetti o meno alla registrazione nei pubblici registri, devono essere formati per atto pubblico, a pena di nullità, fatte salve le donazioni di modico valore.
Che si intende per “donazione di modico valore”?
La donazione di modico valore (ex art. 769 del c.c.) è quella che ha ad oggetto un bene di valore modesto, sia in base ad un parametro di tipo oggettivo (il valore economico del bene), che ad un parametro soggettivo (la consistenza del patrimonio del donante). Di fatto, la donazione di modico valore è quella che ha ad oggetto solo beni mobili e che non incide in modo apprezzabile sul patrimonio del donante. Dunque, le donazioni che hanno ad oggetto immobili non sono mai di modico valore, anche se il bene viene scambiato sul mercato a un prezzo molto basso.
La registrazione dell’atto di donazione
L’atto di donazione deve essere registrato presso l’ufficio locale competente dell’Agenzia delle Entrate, vale a dire quello nel cui ambito territoriale risiede il pubblico ufficiale obbligato a richiederne la registrazione. Obbligati a richiedere la registrazione sono:
- I notai che redigono, ricevono o autenticano l’atto da sottoporre a registrazione, nel caso di donazioni all’interno del territorio italiano;
- Le parti contraenti, nel caso di atti formati all’estero nei confronti di beneficiari residenti in Italia.
Quali sono i termini di registrazione degli atti di donazione?
Dalla data di stipula dell’atto di donazione, o dalla data di chiusura dello stesso, qualora l’atto sia costituito da più atti conseguenti e collegati, la registrazione deve avvenire:
- Entro 20 giorni, se la donazione è avvenuta in Italia;
- Entro 60 giorni se l’atto si è formato all’estero (nei confronti di beneficiari residenti nello Stato italiano).
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Domande frequenti
Chi vuole donare somme di denaro importanti non può farlo mediante un semplice bonifico o assegno bancario ma, al contrario, deve stipulare un atto pubblico dinanzi al notaio, alla presenza di due testimoni, e pagare le relative imposte di successione (se viene superata la franchigia).
Secondo la Cassazione a Sezioni Unite (Cass. S.U. sent. n. 18725 del 27.07.2017), il bonifico di denaro sul conto corrente a titolo di donazione indiretta non richiede il notaio, anche se si tratta di importi rilevanti ma ciò solo a condizione che:
-il bonifico sia fatto in vista dell’acquisto di un bene da parte del donatario (donazione indiretta);
– sull’atto di acquisto del bene (ad esempio la casa) si specifichi che il prezzo viene pagato non dall’acquirente ma da un’altra persona, il donante;
– si specifichi, sempre nell’atto di acquisto, che il denaro messo a disposizione da chi paga è a titolo di donazione.
Le donazioni ai figli scontano un’aliquota del 4% sul valore della donazione al netto della franchigia fino ad 1.000.000 di euro. Fino ad un milione di euro, dunque, non si paga l’imposta di donazione: ciò vale anche in caso di donazioni plurime nel tempo.
Le donazioni di immobili devono essere effettuate mediante atto pubblico davanti al notaio, con la presenza di due testimoni. Entro 30 giorni il notaio provvede alla registrazione dell’atto per via telematica. La registrazione comporta il versamento dell’imposta di registro, pari a 200 euro.
La donazione può essere impugnata entro 5 anni dalla stipula dell’atto. Trascorso questo tempo le cause di annullabilità della donazione cadono in prescrizione dopo 5 anni.
Trascorsi 20 anni dalla donazione, infatti, il legittimario che non trovi nel donatario un patrimonio sufficiente a ripristinare la propria quota di legittima, non può avanzare più alcuna pretesa nei confronti di un eventuale terzo cui sia pervenuto il bene dal donatario.
Quando si parla dei costi della donazione bisogna prendere in considerazione, principalmente, due differenti voci di spesa:
– la parcella del notaio;
– la tassazione.