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Partecipazione in società e Regime Forfettario

La partecipazione in società di persone deve essere dismessa nell'anno precedente a quello in cui si intende operare con partita Iva individuare in regime forfettario.

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Partecipazione in società di persone e regime forfettario: possono coesistere? La partecipazione in società di persone deve essere ceduta nell’anno precedente a quello di utilizzo del regime forfettario. Nello stesso anno la partecipazione in società di persone ed il regime forfettario non possono coesistere.

Il regime forfettario è un particolare regime agevolato per le persone fisiche che svolgono attività di impresa o esercenti arti o professioni in forma individuale. Si tratta di un regime fiscale di vantaggio che può essere applicato andando a verificare alcuni specifici requisiti. In particolare, l’applicazione del regime forfettario, è subordinata a le seguenti condizioni:

  • Non aver conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad un anno, non superiori a 85.000 euro;
  • Non aver sostenuto spese per un ammontare superiore a 20.000 euro, per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori (il limite dei 20.000 euro si calcola al lordo di spesa sostenuta, nell’anno precedente);
  • Aver percepito redditi da lavoro dipendente o da pensione per un ammontare non superiore a 30.000 euro, nell’anno precedente;
  • Infine, non detenere redditi da partecipazione in società in trasparenza ai sensi dell’art. 5 del TUIR o comunque partecipazioni in SRL con controllo.

Rimando ad un precedente articolo, di cui trovi il link di seguito, in cui viene dettagliatamente spiegato quali sono i requisiti ed i vantaggi del regime forfettario:

In questo articolo, invece, affronterò il tema specifico della possibilità di coesistenza della partecipazione in società di persone con il regime forfettario.

La partecipazione in società di persone

Costituiscono cause ostative all’applicazione del regime forfettario, la titolarità in partecipazione in:

Al fine di vanificare gli effetti di questa causa ostativa, è necessario che la partecipazione venga dismessa nell’anno precedente a quello in cui si intenda avvalersi del regime agevolato. In particolare, la Legge n. 145 del 2018 ha previsto che, il regime forfettario può trovare applicazione anche in caso di possesso di partecipazioni societarie ostative, tuttavia tali partecipazioni devono essere cedute nel corso dell’anno, ai fini dell’applicazione del regime forfettario a partire dall’anno successivo a quello di cessione.

Quindi, se nell’anno in corso il soggetto detiene una partecipazione in una società di persone gli è precluso il regime forfettario per questa annualità. Qualora il soggetto, sempre nell’anno in corso, dismetta tale partecipazione può applicare il regime della flat tax a partire dell’annualità successiva. Per questo motivo è importante effettuare valutazioni di convenienza alla fine di ogni anno, al fine di pianificare correttamente la fiscalità dell’annualità successiva.

Casi specifici di coesistenza della partecipazione in società di persone e Regime Forfettario

Nella tabella seguente, sono riportate alcune fattispecie concrete in cui opera la causa ostativa di partecipazione in società di persone e regime forfettario.

CASO SPECIFICOOPERA LA CAUSA OSTATIVA?FONTE
Partecipazione in società sempliceNO, non opera la causa ostativa, SOLTANTO se la società produce redditi diversi da quelli prodotti di lavoro autonomoCircolare n. 9 del 2019
Società di fattoSI, opera la causa ostativa, IN CASO di attività commerciali Circolare n. 9 del 2019
Partecipazioni possedute a titolo di nuda proprietàSI, opera la causa ostativaInterpello n. 125 e 127 del 2019l
Cessione della partecipazione in snc a gennaio e successiva apertura di partita IVA individuale per lo svolgimento della societàNO, non opera la causa ostativaInterpello n. 181 del 2019
Acquisto per eredità della partecipazione in corso d’annoNO, se la partecipazione viene ceduta entro la fine dell’annoCircolare n. 9 del 2019
Trasformazione della società di persone in società cooperativaNO, non operaInterpello n. 124 del 2019

Il possesso di una partecipazione in una società semplice (anche di natura immobiliare) consente al socio di accedere al regime forfettario. A chiarire questo aspetto è stata l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 9/E/2019.

Partecipazioni in SRLe associazioni in partecipazione

Per quanto riguarda le partecipazioni in SRL o in associazioni in partecipazione, la causa ostativa opera qualora, ricorrano congiuntamente:

  • Controllo diretto o indiretto della società;
  • Esercizio da parte della società di attività, direttamente o indirettamente, riconducibili a le attività svolte dal soggetto: (tale verifica si effettua nell’anno di applicazione del regime forfettario e non all’anno precedente, come nelle altre cause ostative, perciò, nel caso in cui la causa ostativa sia accertata quest’anno, la decadenza dal regime si avrà nell’anno successivo).

Vale la pena ricordare che in questo caso i due requisiti devono verificarsi contemporaneamente. Affinché si verifichi la causa di esclusione ci si deve trovare di fronte ad un controllo diretto o indiretto della SRL e che contemporaneamente la società svolta attività riconducibili a quelle svolte dal soggetto in regime forfettario.

Quindi in dettaglio il possesso del 51% di una SRL che svolge attività di consulenza informatica e preclude al possessore l’apertura di una partita IVA in regime forfettario per svolgere la stessa attività. Tuttavia, se lo stesso soggetto cede il 2% delle quote detenute (perdendo il requisito del controllo ex art. 2453 del cc) può utilizzare il regime forfettario dall’anno successivo. Ancora una volta diventa importante verificare e pianificare nell’anno precedente la fiscalità per l’annualità successiva.

Controllo diretto o indiretto in una SRL

Secondo quanto disposto dall’art. 2359 co. 1 c.c., sono considerate controllate:

” 1) Le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
2) Le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
3) Le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa”.

Art. 2359 c.c. co. 1

Il co. 2 dell’art. 2359 c.c. dispone che, ai fini dell’applicazione dei numeri 1 e 2 del co. 1 si computano anche i voti spettanti in società controllate, a società fiduciarie e a persone interposta. Non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Secondo quanto disposto dalla Circolare n. 9 del 2019, dell’Agenzia delle Entrate, per persona interposta, si intendono anche, i familiari di cui all’art. 5 co. 5 del TUIR, ossia coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, comporta l’esclusione del regime forfettario la partecipazione in misura superiore al 50% del capitale della società. Tuttavia, la partecipazione in misura inferiore al 50% non è l’unico requisito da rispettare, infatti l’Agenzia delle Entrate potrebbe effettuare un controllo e valutare che il socio in regime forfettario, è l’unico o il principale fornitore della società, effettuando un controllo sul fatturato del socio.

Riconducibilità dell’attività svolta dalla SRL con l’attività svolta individualmente: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Secondo quanto disposto dalla Circolare n. 9 del 2019, l’attività svolta dalla società è riconducibile all’attività svolta individualmente, qualora sussistano, cumulativamente, le seguenti condizioni:

  • Le due attività hanno il medesimo codice ATECO, sulla base delle attività effettivamente esercitate;
  • La persona effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi tassati con imposta sostitutiva alla srl, direttamente o indirettamente controllata, la quale, deduce a sua volta dal reddito il costo.

In conseguenza del fatto che i chiarimenti sono intervenuti con la Circolare n. 9 del 2019, i comportamenti difformi realizzati durante la pubblicazione della Circolare, non comportano la decadenza del Regime Forfettario. Sono rilevanti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dal 10.04.019 alla srl controllata.

Esempi pratici in cui l’attività svolta dalla società sia riconducibile all’attività svolta individualmente

Nella tabella riportata di seguito, sono indicati alcuni esempi pratici:

CASO SPECIFICOOPERA LA CAUSA OSTATIVA?FONTE
Architetto, che, insieme ad altri familiari ha il controllo di una srl che esercita attività di gestione immobiliare ed assume, il ruolo di amministratore unico, fatturando alle società partecipate.SI, opera la causa ostativaInterpello n. 169 del 2019
Rappresentante legale e socio di maggioranza di una srl che, dopo la liquidazione e la cancellazione dal Registro delle Imprese della società, prosegue in forma individuale un attività riconducibile a quella della società partecipataNO, non opera la causa ostativa Interpello n. 171 del 2019
Socio al 50% e amministratore di una srl che svolge attività di produzione di capi di abbigliamento (sezione C ATECO), avvia un’impresa individuale che svolge produzione di capi di abbigliamento (sezione G ATECO)NO, non opera la causa ostativaInterpello n. 162 del 2019
Commercialista (codice ATECO 69.20.11*) che collabora con una srl (Stesso codice ATECO) dalla quale percepisce compensi e ha la carica di amministratore, inoltre detiene una partecipazione al 49% SI, opera la causa ostativaInterpello n. 126 del 2019
Ragioniere commercialista (codice ATECO 69.20.12) che collabora con una srl (codice ATECO 63.11.11) e ne assume la carica di consigliere di amministrazione. La moglie del professionista possiede 80% delle partecipazioni della societàNO, non opera la causa ostativaInterpello n. 137 del 2019
Commercialista (codice ATECO 69.20.11) possiede una quota del 50% del capitale sociale di una srl che svolge attività di revisione e certificazione di bilanci (codice ATECO 69.20.20), è inoltre il rappresentante legale e percepisce compensi come amministratoreSI, opera la causa ostativaInterpello n. 108 del 2019
Soggetto esercente attività di mediazione immobiliare (codice ATECO 68.31.00) ed è socio al 72% di una srl (codice ATECO 68.31.00) ed è amministratore della stessa, percepisce inoltre, compensi come amministratoreSI, opera la causa ostativaInterpello n. 133 del 2019

Conclusioni e consulenza fiscale online

Il regime forfettario rappresenta un regime fiscale particolarmente vantaggioso per il professionista o l’imprenditore individuale. Tuttavia, a fronte di questi particolari vantaggi il legislatore ha voluto inserire una serie di stringenti requisiti di accesso e permanenza in questo regime.

Il requisito della partecipazione in società e dell’esercizio della stessa attività tra partita IVA individuale e societaria è un requisito che ha la ratio di evitare che vi possano essere comportamenti elusivi da parte di contribuenti che operano in forma societaria e potrebbero considerare conveniente spostare parte della fatturazione societaria in una partita IVA individuale (in regime di vantaggio).

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