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Pagamenti elettronici e divieto di utilizzo dei contanti: le novità 2020

Limiti all'utilizzo del denaro contante dal 2020 e credito di imposta per i pagamenti con mezzi elettronici. Regime sanzionatorio ed incentivi per i pagamenti con mezzi tracciabili.

Il Decreto Legge n. 124 del 2019 e la Legge di Bilancio 2020 hanno introdotto alcune novità al fine di incentivare i pagamenti elettronici e scoraggiare l’utilizzo dei contanti: tra le principali misure rientrano l’abbassamento dei limiti all’utilizzo del contante e la previsione di un credito d’imposta sulle commissioni addebitate a imprese e professionisti.

In particolare il Decreto Legge n. 124 del 2019 e la Legge di Bilancio 2020, hanno introdotto nuove misure per stimolare l’utilizzo dei pagamenti elettronici, al fine di contrastare l’evasione fiscale e contributiva che costituisce una piaga nel nostro paese ed intensificare la digitalizzazione dei sistemi di pagamento.

Le misure introdotte invitano esercenti e professionisti all’accettazione dei pagamenti con tracciabili. Tuttavia non sono previste sanzioni per coloro che non le rispettano, lasciando alla “buona volontà” di ciascuno rispettare le previsioni introdotte.

Pagamenti elettronici e divieto di utilizzo dei contanti: le novità 2020
Pagamenti elettronici e divieto di utilizzo dei contanti: le novità 2020

Il nostro Paese ha un netto ritardo in termini di adozione di soluzioni per l’utilizzo dei pagamenti elettronici in con l’Europa. Dai dati della BCE emerge che l’Italia registra una crescita dei pagamenti con carta pro-capite del 16% rispetto al 2018.

Analizziamo adesso, quali sono le misure introdotte al fine di innalzare l’utilizzo dei pagamenti elettronici. Cominciamo!

Riduzione dei limiti di utilizzo del pagamento in contanti

Allo scopo di incentivare i pagamenti elettronici e disincentivare l’utilizzo dei contanti, il Decreto Legge n. 124 del 2019 ha abbassato, in maniera notevole il limite di utilizzo del denaro contante:

  • Il limite di 2.999,99, previsto per i pagamenti in contanti è stato abbassato a 999,99 euro. In particolare:
    • Il limite previsto dei 999,99 euro decorre dall’1.01.2022;
    • Dall’1.7.2020 al 31.12.2021, il limite di utilizzo del contante è di 1.999,99 euro.

Il divieto in questione, riguarda, ex art. 49 co. 1 del DLgs. n. 231/2007, il trasferimento di denaro contante (e di titoli al portatore) effettuato, a qualsiasi titolo, tra soggetti diversi (persone fisiche o giuridiche).

Il limite di utilizzo del pagamento in contanti, opera anche qualora il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Per tali trasferimenti è necessario ricorrere a banche, Poste Italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.

Il trasferimento effettuato per il tramite di intermediari bancari e finanziari avviene mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi intermediari della somma in contanti.

Disciplina sanzionatoria

Dal punto di vista sanzionatorio, ai sensi dell’art. 63 co. 1 del DLgs. n. 231/2007, fatta salva l’efficacia degli atti, le violazioni della disciplina in questione sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 50.000,00 euro.

Per quanto riguarda i limiti di utilizzo del denaro contante, si prevede che:

  • Per le violazioni commesse e contestate dall’1.7.2020 al 31.12.2021, il minimo edittale sarà pari a 2.000,00 euro (dagli attuali 3.000,00);
  • Violazioni commesse e contestate a decorrere dall’1.1.2022, il minimo edittale sarà ulteriormente abbassato a 1.000,00 euro.

Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000,00 euro, la sanzione continua ad essere quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.

I limiti sull’utilizzo dei contanti e sull’obbligo di utilizzo dei pagamenti elettronici ha dei risvolti negativi per i professionisti?

In particolare, è vietato incassare in contanti, in un’unica soluzione, le parcelle di importo pari o superiori ai nuovi limiti.

Inoltre, sono obbligati a comunicare alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato le infrazioni alle violazioni dei limiti di utilizzo del denaro contante delle quali acquisiscano notizia nello svolgimento della propria attività ex art. 51 co. 1 del DLgs. n. 231/2007.

La comunicazione non va effettuata quando l’oggetto dell’infrazione è un’operazione di trasferimento segnalata come operazione sospetta di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (art. 51 co. 3 del DLgs. n. 231/2007).

Soppressione della sanzione sull’obbligo di accettare i pagamenti tramite carte

Coloro che effettuano attività di vendita e coloro che effettuano prestazione di servizi, ma anche i professionisti, sono tenuti ad accettare i pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito.

Tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica (sono in ogni caso fatte salve le disposizioni antiriciclaggio del DLgs. n. 231/2007).

L’art. 23 co. 1 lett. b) del DL 124/2019, inserendo l’art. 15 co. 4-quater primo periodo del DL n. 179/2012 convertito, aveva previsto che a decorrere dall’1.7.2020, la “mancata accettazione” di pagamenti elettronici, da parte di soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sarebbe stata punita con la sanzione amministrativa di 30,00 euro, aumentati del 4% del valore della transazione.

Era, inoltre previsto, che per le sanzioni relative alle violazioni in questione avrebbero trovato applicazione le procedure e i termini previsti dalla Legge n. 689/81, peraltro, risultava espressamente esclusa l’applicazione del pagamento in misura ridotta di cui all’art. 16 della Legge n. 689/81.

L’art. 23 co. 1 del DL n. 124/2019 non ha trovato conferma in sede di conversione in Legge.

Di conseguenza, si resta nella situazione attuale in cui l’obbligo sopra ricordato non è assistito da alcuna sanzione, ma rimesso alla “buona volontà” di ciascuno, al fine di incentivare i pagamenti elettronici.

Previsione del credito d’imposta per i pagamenti elettronici

L’art. 22 del DL n. 124/2019 ha previsto un credito d’imposta per le imprese e i professionisti, sulle commissioni addebitate, sui pagamenti elettronici effettuati da privati.

Le transazioni devono riguardare soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali (vale a dire, i c.d. “privati“). Non entrano nel campo d’applicazione dell’agevolazione le transazioni effettuate nei confronti dei soggetti passivi IVA.

La previsione del credito d’imposta riguarda le transazioni effettuate dall’1.7.2020 e deve essere utilizzato in compensazione tramite modello F24.

Possono beneficiare del credito d’imposta: gli esercenti attività di impresa, arte o professioni, a condizione che nell’anno d’imposta precedente abbiano avuto ricavi e compensi non superiori a 400.000,00 euro.

Il credito d’imposta è pari al 30% delle commissioni addebitate per i pagamenti elettronici effettuati:

  • Con carte di credito, debito o prepagate o altri mezzi di pagamento elettronici tracciabili;
  • Cessioni di beni o prestazioni di servizi, nei confronti di consumatori finali, a decorrere dall’1.7.2020.

Per quanto riguarda i pagamenti elettronici oggetto dell’agevolazione, la disposizione fa riferimento alle carte di credito, di debito (bancomat) o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7 co. 6 del DPR 29.9.73 n. 605.

Si tratta quindi delle carte emesse dalle banche, dalla società Poste italiane S.p.A., dagli intermediari finanziari, dalle imprese di investimento, dagli organismi di investimento collettivo del risparmio, dalle società di gestione del risparmio, nonché di ogni altro operatore finanziario, tenuti a “rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro“.

Ulteriori tipologie di pagamenti elettronici

In sede di conversione in legge del DL n. 124/2019 è stato previsto che

il credito di imposta spetta, altresì, per le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili“.

Decreto Legge n. 124/2019

Per ulteriori tipologie di pagamenti elettronici, si fa riferimento, a titolo esemplificativo:

  • Addebito diretto;
  • Bonifico bancario o postale;
  • Bollettino postale;
  • Tutte le carte di debito, di credito, prepagate, ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.

Rimborsi in denaro sui pagamenti elettronici effettuati da privati

La Legge di Bilancio 2020 ha introdotto un’agevolazione per incentivare i privati all’utilizzo dei pagamenti elettronici.

L’agevolazione spetta alle persone fisiche:

  • Maggiorenni;
  • Residenti nel territorio dello Stato;
  • Soggetti che fuori dall’esercizio dell’attività d’impresa, arte o professione, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici da soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi.

L’agevolazione consiste in un rimborso in denaro, alle condizioni e sulla base dei criteri che saranno individuati con apposito decreto.

Tale decreto dovrà, definire le forme di adesione volontari, i criteri per l’attribuzione del rimborso, anche in relazione ai volumi ed alla frequenza degli acquisti, individuare i pagamenti elettronici ai fini del rimborso.

Agevolazioni IVA per i pagamenti elettronici

I soggetti passivi IVA che si avvalgono di mezzi di pagamento elettronici:

  • Beneficiano della, riduzione di due anni dei termini di accertamento ai fini IVA e dei redditi d’impresa o di lavoro autonomo in favore di coloro che garantiscono la tracciabilità di tutti i pagamenti ricevuti ed effettuati per operazioni di ammontare superiore a 500,00 euro;
  • La riduzione alla metà delle sanzioni amministrative in favore degli imprenditori e degli esercenti arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro i quali, per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell’esercizio dell’attività, utilizzano esclusivamente strumenti con pagamenti elettronici, nella dichiarazione dei redditi e nella dichiarazione IVA, i rapporti intrattenuti con gli istituti di credito.

Pagamenti elettronici e divieto di utilizzo dei contanti: conclusioni

Incentivare l’utilizzo dei pagamenti digitali è un’importante prospettiva di sviluppo per favorire la trasparenza e per mettere a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni la possibilità di contrastare l’evasione fiscale.

Tuttavia, questa serie di misure hanno il rischio di creare il c.d.payment divide, ossia il rischio di creare una divisione tra chi può sfruttare e utilizza i pagamenti elettronici, traendone ogni vantaggio e chi non è nella condizione di trarne vantaggio da questa trasformazione.

Il rischio maggiore attiene all’esclusione di coloro che non hanno accesso a questi servizi ovvero non hanno un conto bancario (Unbanked).

Un altro rischio è collegato alla usabilità di questi servizi. E’ stato fatto molto per facilitare l’utilizzo in tante modalità e in tante e diverse condizioni, dei mobile payment collegati allo smartphone, tuttavia vi è chi non ha familiarità con questi sistemi di pagamento e che rischiano di vivere situazioni di disagio nel momento in cui anche un piccolo inconveniente impedisce al pagamento di andare a buon fine.

In terza istanza occorre che diventi naturale e normale accettare o richiedere pagamenti digitali in modo uniforme e con standard condivisi sui quali devono essere attuate azioni di sensibilizzazione e formazione ai cittadini.

I pagamenti elettronici sono determinanti per lo sviluppo e la diffusione di servizi innovativi per la mobilità intelligente, per il turismo, per il retail (ecommerce). Senza una reale diffusione non è possibile garantire a tutti la possibilità di accedere a questi servizi.

Elisa Migliorini
Elisa Migliorinihttps://www.linkedin.com/in/elisa-migliorini-0024a4171/
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze. Approfondisce i temi legati all'IVA ed alla normativa fiscale domestica oltre ad approfondire aspetti legati al diritto societario.

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