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Operazioni estere nel regime forfettario: fatturazione

IVA nei rapporti con l'esteroOperazioni estere nel regime forfettario: fatturazione

Le operazioni con controparti estere (UE o extra-UE) per i contribuenti che operano in regime forfettario. Compilazione della fattura ed annotazioni obbligatorie.

La fatturazione delle operazioni con l’estero rappresenta da sempre uno degli elementi di maggiore complessità per imprenditori e professionisti. Questo in quanto, è necessario conoscere la normativa Iva, per poter effettuare correttamente la compilazione di una fattura riguardante un’operazione avvenuta con controparte residente in un Paese estero (UE o Extra-UE).

Le operazioni con l’estero per imprenditori e professionisti che operano in regime forfettario presentano delle peculiarità particolari. Queste, derivano dal fatto che una delle semplificazioni del regime è quella di essere un regime fuori campo Iva. Tuttavia, nelle operazioni con l’estero l’Iva è un elemento da tenere in considerazione e può influenzare, in alcuni casi, la convenienza di questo regime fiscale, rispetto alla più complessa “contabilità semplificata“.

Su questo argomento, arrivano moltissime domande e per questo motivo ho deciso di approfondire gli aspetti più importanti. Questo contributo, volutamente schematico, mi auguro possa essere uno schema da utilizzare per guidare l’operato dei moltissimi contribuenti che operano in regime forfettario che effettuano prestazioni attive (cessione di beni o prestazione di servizi) o passive (acquisto di beni o acquisizione di servizi) con controparti residenti in paesi UE o extra-UE.

Al termine di questo articolo, avrai le conoscenze per portare a termine la predisposizione della tua fattura attiva, o per capire come trattare le fatture passive ricevute. Altrimenti potrai contattarci, potrai ricevere la mia consulenza per risolvere i tuoi dubbi sull’argomento.

Cos’è il regime forfettario?

Il regime forfettario è un regime fiscale di vantaggio introdotto dalla Legge n. 190/14, e successivamente modificato dalla Legge n. 208/15, articolo 1, commi da 111 a 113 e dalla Legge n. 197/22. L’applicazione del regime consente la determinazione del reddito (professionale o di impresa) su base forfettaria. Questo significa che non si tiene conto dei costi effettivamente sostenuti nell’attività nella determinazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette.

Il reddito, in questo regime, viene determinato applicando al fatturato generato annualmente, un coefficiente di redditività. La norma, infatti, prevede l’applicazione di coefficienti di redditività diversi a seconda del codice attività utilizzato. Per questo motivo la redditività dipende dal fatturato e dal codice attività utilizzato dal professionista o dall’imprenditore che sta utilizzando questo regime fiscale.

Sul reddito così ottenuto deve essere applicata un’imposta del 15% (ridotta al 5% per i primi cinque periodi di imposta, se si avvia una nuova attività). Si tratta di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP. Per questi motivi tale regime rappresenta, oggi, il regime fiscale migliore per i soggetti dotati di partita Iva (che soddisfano i requisiti di accesso e permanenza nel regime).

L’accesso al regime è subordinato al rispetto di specifici limiti ai ricavi o compensi variabili a seconda della tipologia di attività esercitata (contraddistinta dal relativo codice ATECO 2007). Ai fini Iva è previsto:

  • L’esonero dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo;
  • L’esonero dai relativi obblighi dichiarativi e di registrazione delle attività: annotazione delle fatture di acquisto, di vendita e dei corrispettivi, indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), etc.

Per maggiori informazioni sull’applicazione concreta di questo regime ti rimando a questo contributo: “Regime fiscale forfettario: guida pratica“. In questa sede intendo occuparmi, invece, di analizzare l’applicazione delle operazioni estere, per i soggetti che applicano questo particolare regime Iva agevolato.


Regime forfettario ed operazioni estere

Entrando nel dettaglio di questa trattazione occorre sapere che vi sono delle specifiche regole di fatturazione che riguardano i contribuenti in regime forfettario quando effettuano operazioni estere. Con il termine operazioni estere faccio riferimento sia:

  • Alle cessioni intracomunitarie, e quindi per i relativi obblighi Intrastat;
  • Alle cessioni estere verso operatori extra-UE.

Di seguito andrò ad analizzare, singolarmente, tutte le fattispecie in cui può trovarsi il contribuente. L’aspetto importante è che effettuare una corretta fatturazione di queste operazioni estere è importante. Infatti, l’eventuale mancata o errata annotazione in fattura dei riferimenti riguardanti la disciplina Iva, può farti incorrere in sanzioni. Per questo motivo, attenersi alle indicazioni sottostanti è fondamentale per evitare di commettere errori.

Regime forfettario ed operazioni estere in ambito UE: beni

Di seguito andremo ad analizzare:

  • La cessione di beni in ambito UE;
  • L’acquisto di beni in ambito UE.

La cessione di beni in ambito UE

In questo caso andremo ad analizzare, separatamente, le operazioni verso altri operatori economici (B2B) e le prestazioni verso privati (B2C).

Cessione di beni nei confronti di altri operatori economici (B2B)

Le operazioni estere effettuate riguardanti le cessioni di beni effettuate nei confronti di altri operatori economici UE, non sono qualificabili come prestazioni intracomunitarie. Questo è quanto prevede l’articolo 41, comma 2, del D.L. n. 331/93. Infatti, qualora il soggetto effettui la cessione di un bene verso un soggetto passivo Iva comunitario, la stessa è considerata alla stregua di una “cessione interna“. Per questo non deve essere applicata l’Iva. La fattura riguardante la cessione di beni in ambito UE tra operatori economici deve contenere la sotto indicata dicitura:

OperazioneIndicazione in fattura
Cessione di beni intracomunitaria (B2B)la seguente non costituisce cessione intracomunitaria, ai sensi dell’articolo 41, comma 2, del D.L. n. 331/93

Pertanto, trattandosi di operazione interna (e non di una operazione estera), non deve essere applicata Iva, e non deve essere indicata nei modelli Intrastat.

Cessione di beni nei confronti di privati (B2C)

Le operazioni estere riguardanti le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti privati seguono le stesse regole previste per le cessioni effettuate verso gli operatori UE. Pertanto, anche in questo caso dovrà essere riportata la dicitura:

OperazioneIndicazione in fattura
Cessione di beni intracomunitaria (B2C)la seguente non costituisce cessione intracomunitaria, ai sensi dell’articolo 41, comma 2, del D.L. n. 331/93

Anche in questo caso la fattura, trattandosi di operazione interna (e non di una operazione estera), non deve contenere Iva, e non deve essere riportata nei modelli Intrastat.

L’acquisto di beni in ambito UE

Per le operazioni estere effettuate riguardanti gli acquisti di beni si applica l’articolo 38 del D.L. n. 331/93. Per questo tipo di attività è necessario tenere in considerazione il seguente limite:

  • Se nel corso dell’anno precedente non è stata superata la soglia di 10.000 euro di acquisti, e
  • Se la stessa soglia di 10.000 euro di acquisti non è superata nell’anno corrente.

Restando al di sotto di queste due condizioni tutti gli acquisti di beni effettuati dai soggetti che applicano il regime forfettario non sono considerati acquisti intracomunitari. Tali acquisti sono equiparati agli acquisti interni, e pertanto risultano assimilati agli acquisti effettuati da privati. Per quanto riguarda l’applicazione dell’Iva, il fornitore estero (UE o extra-UE), emetterà la propria fattura addebitando l’Iva del proprio Paese.

Nel caso in cui, invece, il contribuente superi la soglia di 10.000 euro di acquisti, le successive operazioni di acquisto di beni dall’estero (legate al superamento della soglia) vengono considerate come acquisto intracomunitario. In questo caso è necessario procedere all’integrazione della fattura ricevuta, applicandovi l’Iva con il meccanismo del reverse charge.

La fattura ricevuta dal fornitore estero (UE o extra-UE) deve essere registrata entro il giorno 16 del mese successivo a quello dell’operazione. Inoltre, nello stesso termine dovrà essere versata la relativa Iva. Il codice tributo nel modello F24 da utilizzare è il “6099” (con periodo di riferimento quello in cui è avvenuta l’operazione). Non è necessario, in virtù dell’esenzione (articolo 4, comma 4, e dell’articolo 7-quater del D.L. n. 193/2016) la presentazione del modello Intrastat acquisti.

Operazioni in ambito extra-UE: beni

Il regime delle importazioni e delle esportazioni di beni

Per le operazioni estere di importazione e di esportazione di beni il contribuente soggetto passivo deve osservare le regole previste dal DPR n. 633/72. Si tratta delle regole in tema di importazioni, esportazioni, ed attività assimilate. Ferma restando l’impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza l’applicazione dell’imposta, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c) del DPR n. 633/72. In quanto non è possibile portarsi l’Iva in detrazione. In particolare, in caso di operazioni estere in ambito extra-UE si rendono valide le seguenti regole per l’applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto:

  • Importazione di beni – Il contribuente procede al versamento dell’Iva in dogana al momento dell’importazione dei beni dall’estero;
  • Esportazione di beni – Il contribuente che procede all’esportazione di beni non deve addebitare l’imposta in fattura.

Regime forfettario e prestazioni di servizi in ambito UE ed extra-UE

Per le operazioni estere effettuate in regime forfettario riguardanti le prestazioni di servizi attive e passive operanti sia in ambito UE, che verso Paesi extra-UE, si rendono applicabili le disposizioni contenute nell’articolo 7-ter del DPR n. 633/72. Articolo che disciplina la “territorialità” delle prestazioni di servizi generici resi dai contribuenti. In base a queste disposizioni possiamo avere le seguenti fattispecie:

La cessione di servizi in ambito UE e extra-UE

Nel caso in cui un contribuente effettui una prestazione di servizi nei confronti di un committente avente sede in uno dei Paesi dell’unione europea questi è tenuto a rilasciare una fattura senza addebito di Iva. Nella fattura deve essere riportata la dicitura “reverse charge“, o “inversione contabile“.

In questo caso deve essere presentato l’elenco Intrastat relativo alla prestazione di servizi effettuata. La stessa regola si rende applicabile anche nel caso in cui il committente sia un soggetto extracomunitario. Sempre ai sensi dell’articolo 7-ter del DPR n. 633/72. Questa volta, però, l’annotazione corretta da riportare in fattura è: “operazione non soggetta“.

Prestazione di servizi esteraAnnotazione in fattura
Prestazione di servizi verso controparte UEreverse charge” o “inversione contabile
Prestazione di servizi verso controparte extra-UEoperazione non soggetta

L’acquisto di servizi in ambito UE ed extra-UE

Nel caso in cui un contribuente riceva una prestazione di servizi da parte di un soggetto prestatore avente sede in uno dei Paesi dell’Unione Europea, deve necessariamente procedere ad integrare la fattura ricevuta. Questo, qualora il prestatore sia un soggetto passivo dell’unione europea. Oppure, in caso di prestatore residente in paese extra-UE, la procedura di annotazione è quella di “autofatturazione“.

In ogni caso il contribuente è chiamato a versare la relativa IVA derivante dall’integrazione della fattura. Il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, con modello F24. Il codice tributo da utilizzare è il 6099, indicando il mese nel quale si è conclusa l’operazione.

Classico esempio, in questo caso, è dato dalle fatture che possono arrivare da Google o da Facebook, legate all’attività pubblicitaria acquistata. In questo caso, è necessario presentare i modelli Intrastat acquisti e versare la relativa Iva all’Erario. Dopo aver correttamente integrato la fattura ricevuta. Ricordo che, se la prestazione di servizi viene effettuata verso consumatori privati UE o extra-UE, l’operazione si considera assimilata ad una prestazione interna. Operazione per la quale non vi è applicazione dell’IVA.

Tabella riepilogativa: operazioni estere

Tipologia di operazioneApplicazione IVAIntrastatVersamento IVA
Cessioni di beniOperazione interna – NO IVANONO
Acquisto di beni < €. 10.000Operazione come privato – IVA nel Paese del cedenteNONO
Acquisto di beni > €. 10.000Operazione intracomunitaria in Reverse ChargeNOSI
Servizi resiOperazione intracomunitaria in Reverse ChargeSINO
Servizi ricevutiOperazione intracomunitaria in Reverse ChargeSI (*)SI

(*) – Solo al superamento di 100.000 di acquisti nei 4 trimestri precedenti

Per le prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi trova applicazione la disciplina ordinaria stabilita dagli artt. 7-ter ss. del DPR n. 633/72 (art. 1 comma 58 della Legge n. 190/14).

Regime OSS compatibile con il regime forfettario

Il regime OSS (One Stop Shop) è un sistema introdotto nell’Unione Europea per semplificare gli adempimenti Iva per le imprese che vendono beni o forniscono servizi a consumatori finali in altri Stati membri dell’UE. Questo regime consente ai soggetti passivi, come le aziende, di registrarsi elettronicamente per l’Iva in un unico Stato membro, di dichiarare l’Iva tramite una sola dichiarazione elettronica e di effettuare un unico pagamento dell’Iva dovuta su tutte le cessioni di beni

L’Agenzia delle Entrate, in merito alla compatibilità tra Regime OSS e regime forfettario ha chiarito, con la Circolare n 22/E/2016 che “l’adesione al regime UE del OSS è possibile anche per i soggetti che beneficiano di regimi fiscali di vantaggio”. Alla stessa conclusione era arrivata anche la Risoluzione n. 75/E del 28 agosto 2015, della stessa Agenzia delle Entrate. Questa disposizione afferma due importanti principi:

  • Servizi resi verso l’estero, al regime fiscale di vantaggio si applicano le regole ordinarie sulla territorialità, così come espressamente previsto per il nuovo regime forfetario;
  • Le regole procedurali semplificate possono coesistere, ai fini Iva, per il regime fiscale di vantaggio e quelle proprie del sistema OSS.

I regimi fiscali di vantaggio cui fa riferimento l’Agenzia delle Entrate sono:

  • Il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile ed i lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98), fino ad esaurimento, e
  • Il regime forfettario, Legge n. 190/2014 e successive modificazioni.

In pratica, l’esercizio di attività di vendita online nei confronti di soggetti privati UE, il prestatore aderente al regime di vantaggio ha la possibilità, di:

  • Identificarsi in ciascuno Stato UE in cui ha l’obbligo di vendere con relativa territorialità IVA;
  • Avvalersi, del Regime OSS, da effettuarsi ai sensi dell’art. 74-sexies del DPR n. 633/72.

Consulenza fiscale online

L’effettuazione di operazioni con l’estero in regime forfettario è una fattispecie che si verifica con molta frequenza. Soprattutto i professionisti, ma anche molti imprenditori (es. gli e-commerce) hanno di frequente interscambi con controparti estere. Per questo motivo, non è sufficiente conoscere come compilare la fattura o come effettuare le integrazioni previste ai fini Iva.

Il vero problema che si pone in questi casi, ovvero quando ci si trova di fronte a dover versare l’Iva sugli acquisti di beni o sulle prestazioni di servizi ricevute è la convenienza a restare nel regime. Infatti, l’impossibilità di detrarsi l’Iva ed il successivo versamento rappresentano un costo, spesso non indifferente, per il contribuente. In questi casi è utile effettuare una valutazione di convenienza per verificare se un diverso regime (la contabilità semplificata) possa essere più conveniente.

Detto questo, se sei un contribuente che opera in regime forfettario e devi emettere una fattura per una operazione con l’estero che hai effettuato, puoi contattarci per ricevere una consulenza personalizzata. Possiamo aiutarti nella compilazione della fattura e valutare la convenienza a restare nel regime. Se vuoi avere maggiori informazioni sulle attività estere che hai intrapreso, contattami pure attraverso l’apposito servizio di consulenza fiscale online.

Riceverai la consulenza di un professionista preparato che risolverà i tuoi dubbi.

Domande frequenti

Come vengono trattate le prestazioni di servizio all’estero?

Nel caso di prestazioni di servizio rese a un committente, sia esso soggetto passivo d’imposta in un altro Paese UE o extra-UE, va emessa una fattura senza addebito di imposta. È necessario anche compilare l’elenco Intrastat delle prestazioni di servizio rese.

Come vengono gestiti i servizi ricevuti da soggetti UE o extra-UE?

Per i servizi ricevuti da soggetti UE, sarà necessario procedere con il reverse charge, integrando l’IVA e versandola entro il 16 del mese successivo. Nel caso di servizi ricevuti da soggetti extra-UE, occorre procedere con l’autofatturazione.

Cosa accade con l’esportazione di beni nel regime forfettario?

L’esportazione di beni non preclude più l’accesso o la permanenza nel regime. Vedasi le disposizioni degli articoli 8, 8-bis, 9, 67 e seguenti del D.P.R. 633/1972.

Come si gestiscono gli acquisti di beni intracomunitari nel regime forfettario?

Se l’ammontare degli acquisti da Paesi comunitari è inferiore a € 10.000, l’IVA è assolta dal venditore nel Paese di origine dei beni. Se si supera questa soglia, il cessionario forfettario deve iscriversi al VIES, integrare la fattura del fornitore con l’IVA dovuta in Italia e compilare l’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari.

Quali sono le regole per le cessioni di beni nell’UE nel regime forfettario?

Le cessioni di beni a soggetti UE non sono considerate cessioni intracomunitarie. Sono trattate come cessioni interne, senza applicazione di IVA. È importante indicare nella fattura che l’operazione non costituisce una cessione intracomunitaria.

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Federico Migliorini
Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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