Il noleggio di autovetture all'estero rappresenta un'operazione frequente per molte aziende e professionisti. Tuttavia, la determinazione della territorialità dell'IVA in queste transazioni può risultare complessa. La questione della territorialità IVA nel contesto del noleggio auto all'estero è regolata principalmente dagli articoli 7-ter e 7-quater del DPR n. 633/72, i quali definiscono i criteri per stabilire dove e come applicare l'IVA in operazioni transfrontaliere.
Questo articolo analizza le regole vigenti in materia di territorialità IVA, evidenziando le implicazioni per i contratti di noleggio a breve e lungo termine e le relative obbligazioni fiscali IVA.
Criteri di territorialità IVA per il noleggio di auto a "lungo termine"
Il principio generale di territorialità per le prestazioni di servizi è delineato nell'articolo 7-ter del DPR n. 633/72. Questo articolo stabilisce che le prestazioni effettuate a soggetti passivi hanno rilevanza nel luogo in cui il committente è stabilito. Questo criterio, in particolare, è quello che si rende applicabile per la locazione ed il noleggio a "lungo termine" di mezzi di trasporto.
Nel caso del noleggio auto a lungo termine, che si configura come un contratto di durata superiore ai 30 giorni, la territorialità IVA viene determinata dal luogo in cui il committente è stabilito. La disposizione riguarda le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi (aziende). Questo significa che se un'azienda italiana noleggia un'auto da un fornitore situato in un altro Stato membro dell'UE, l'operazione è considerata soggetta a IVA italiana, indipendentemente dal fatto che il fornitore non abbia una stabile organizzazione in Italia. L'azienda italiana, in questo caso, deve registrare l'operazione e applicare il meccanismo del reverse charge, assolvendo così l'IVA sul servizio noleggiato.
Per quanto riguarda le operazioni di noleggio auto a lungo termine rivolte ai privati (B2C), la normativa stabilisce che l'IVA si applica in base al luogo di stabilità del prestatore. Se il fornitore è situato in Italia, l'operazione è sempre soggetta a IVA italiana. Tuttavia, nel caso di un fornitore situato all'estero, l'IVA si applica solo se il servizio è utilizzato in Italia. Se un privato noleggia un'auto in un altro paese dell'UE e la utilizza esclusivamente all'estero, l'operazione non è soggetta a IVA italiana
Applicazione nei rapporti B2B (Business to Business)
Immaginiamo un'azienda Italiana (A) che noleggia un'auto a lungo termine da una società di noleggio con sede in Germania (B). In questo caso, poiché l'azienda (A) è stabilita in Italia e il servizio (noleggio auto) è reso a un soggetto passivo, l'operazione rientra sotto l'articolo 7-ter. Pertanto, l'IVA sarà applicata in Italia.
L'azienda italiana deve registrare l'operazione nei propri registri IVA (acquisti e vendite), con il meccanismo del reverse charge, in quanto l'operazione è soggetta a IVA italiana. La società di noleggio tedesca emetterà una fattura senza ...
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