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NASPI non spetta per dimissioni volontarie

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Nel contesto italiano, la NASPI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) è un sussidio di disoccupazione che generalmente spetta ai lavoratori dipendenti che perdono involontariamente il lavoro. Tipicamente, in caso di dimissioni volontarie, il lavoratore non ha diritto a ricevere la NASPI.


NASPI è l’acronimo di “Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego”, è un sostegno al reddito, erogato mensilmente, ed è previsto in favore dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato.

La NASPI è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dall’articolo 1, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, che sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpI, in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1° maggio 2015. Essa viene erogata su domanda dell’interessato. Pertanto, la NASPI spetta ai lavoratori dipendenti che perdono involontariamente il rapporto di lavoro, ovvero, a chi viene licenziato, a chi scade il contratto a tempo determinato, alle neo mamme che nel primo anno di vita del bambino si dimettono, a chi presenta dimissioni per giusta causa.

Non spetta la NASPI a chi presenta dimissioni volontarie, in quanto, la perdita del rapporto di lavoro non è involontaria. Chi lascia liberamente il posto di lavoro non ha diritto all’indennità di disoccupazione. In linea generale, è richiedere la NASPI se:

  • Il rapporto di lavoro subordinato è cessato involontariamente;
  • Si è in presenza di almeno 13 settimane di contributi contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti la cessazione.

Per maggiori informazioni sulla NASPI: Naspi: la guida completa.


Cos’è la NASPI?

La Naspi è stata istituita dal Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.54 del 06-03-2015 ed entrato in vigore il 7 marzo 2015. Ha sostituito le indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI, con riferimento agli aventi diritto alla disoccupazione a partire dal 1 maggio 2015.

La Naspi viene erogata su domanda dell’interessato. A differenza di quanto molti pensano, la Naspi non è rivolta soltanto ai lavorati dipendenti privati, a tempo determinato o indeterminato ma riguarda anche gli apprendisti e i dipendenti pubblici assunti a tempo determinato, i soci lavoratori di cooperativa con un rapporto di lavoro subordinato e il personale artistico con contratto di lavoro subordinato.

La misura invece non è prevista per gli operai agricoli, i dipendenti pubblici a tempo indeterminato e i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale. Questi ultimi, infatti, sono soggetti a una normativa specifica.

A chi è rivolta la NASPI?

La NASPI è una indennità mensile di disoccupazione erogata in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1° maggio 2015. La NASPI non è rivolta soltanto ai lavorati dipendenti privati, a tempo determinato o indeterminato ma anche in favore:

  • Apprendisti;
  • Soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
  • Personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
  • Dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

Chi non può beneficiare della naspi?

Non possono accedere alla NASPI:

  • Dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
  • Operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;
  • Lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa;
  • Lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  • Lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la NASPI.

In quali casi spetta la NASPI?

Per avere diritto alla NASPI la perdita del posto di lavoro deve essere involontaria. Pertanto, la NASPI non spetta in caso di dimissioni volontarie né in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Chi lascia liberamente il posto di lavoro non ha diritto all’indennità di disoccupazione. Tuttavia, si ha diritto alla NASPI in caso di dimissioni per giusta causa, che si verificano quando il lavoratore recedere con effetto immediato dal rapporto di lavoro a causa di un comportamento gravemente inadempiente del datore di lavoro che non gli permette la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro.

NASPI e le dimissioni per giusta causa

Se le dimissioni sono dovute a una “giusta causa”, come mancato pagamento del salario da parte del datore di lavoro o condizioni di lavoro insostenibili, il lavoratore potrebbe avere diritto alla NASPI. Nelle dimissioni volontarie è il lavoratore che lascia liberamente il rapporto di lavoro tuttavia, senza il comportamento lesivo del datore di lavoro, il lavoratore non avrebbe lasciato il suo posto di lavoro. L’INPS ha chiarito che:

qualora le dimissioni non siano riconducibili alla libera scelta del lavoratore ma siano indotte da comportamenti altrui che implicano la condizione d’improseguibilità del rapporto di lavoro”, allora si ha comunque diritto all’indennità di disoccupazione.

A titolo esemplificativo, alcuni comportamenti del datore di lavoro che possano giustificare le dimissioni per giusta causa sono:

  • Omesso pagamento della retribuzione;
  • Mobbing;
  • Modificazioni peggiorative delle mansioni di lavoro;
  • Modificazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione di azienda o di un ramo di essa;
  • Trasferimento in un’altra sede di lavoro in assenza delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive richieste dalla legge.

Conclusioni

In sintesi, la NASPI è un meccanismo essenziale di sicurezza sociale che fornisce un sostegno finanziario ai lavoratori dipendenti che perdono involontariamente il loro impiego. Tuttavia, come abbiamo esplorato nel corso di questo articolo, il sistema è strutturato in modo tale da escludere generalmente coloro che si dimettono volontariamente dal proprio posto di lavoro. Questa esclusione rappresenta una barriera significativa per quei lavoratori che, pur desiderando cambiare il proprio percorso professionale, potrebbero trovarsi in una posizione finanziaria precaria in assenza di questo sostegno.

Nonostante ciò, è importante sottolineare che esistono alcune eccezioni notevoli a questa regola, come le dimissioni per giusta causa, le variazioni di residenza per matrimonio e alcune altre circostanze particolari. Queste eccezioni rappresentano un riconoscimento del fatto che non tutte le dimissioni volontarie sono effettivamente “volontarie” nel senso stretto del termine, e in alcune situazioni i lavoratori possono avere bisogno di un sostegno anche se scelgono di lasciare il loro impiego.

Tuttavia, la complessità delle normative e le condizioni specifiche che devono essere soddisfatte per accedere alla NASPI in queste situazioni eccezionali possono creare incertezza e complicazioni per i lavoratori coinvolti. Di conseguenza, è sempre consigliabile consultare un esperto legale o un consulente del lavoro per valutare accuratamente i propri diritti e le proprie opzioni.

La comprensione dei dettagli e delle limitazioni della NASPI è cruciale sia per i lavoratori che per i datori di lavoro, affinché entrambe le parti possano prendere decisioni informate e pianificare in modo efficace il proprio futuro lavorativo e finanziario.

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