L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza stanno incrementando i controlli volti al monitoraggio ai trasferimenti di denaro verso l’estero. L’obiettivo è quello di individuare i trasferimenti illeciti di denaro, che possono nascondere reati come quelli di riciclaggio di denaro. In quest’ottica, divengono oggetto di monitoraggio anche i trasferimenti di denaro che vengono effettuati anche per altre motivazioni, del tutto lecite. Mi riferisco alle movimentazioni di denaro che può effettuare un soggetto fiscalmente residente all’estero.
Sostanzialmente, i trasferimenti di denaro da e verso l’estero, per conto o a favore di persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali devono essere all’Anagrafe Tributaria degli intermediari finanziari. Come detto, quindi, le segnalazioni degli intermediari possono avere svariate conseguenze. Si pensi a conseguenze di tipo reddituale (redditi trasferiti, magari non dichiarati), conseguenze legate a possibili contestazioni di reato (riciclaggio, auto-riciclaggio), oppure conseguenze legate alla residenza fiscale del contribuente (contestazioni sulla residenza fiscale di un contribuente espatriato). Per tutti questi motivi, conoscere come l’Amministrazione finanziaria recepisce queste informazioni può essere importante se ti stai apprestando ad effettuare un’operazione di questo tipo.
Cosa sono le transazioni transfrontaliere?
Le transazioni transfrontaliere comportano il movimento di fondi tra i confini nazionali. Le transazioni transfrontaliere non si riferiscono all’ubicazione del soggetto, ma al trasferimento di denaro da un conto domiciliato in uno Stato ed un altro conto domiciliato in altro Stato.
I pagamenti transfrontalieri possono includere una varietà di metodi di pagamento, come ad esempio:
- Bonifici bancari;
- Pagamenti con carta di credito;
- portafogli elettronici;
- Pagamenti mobili.
Gli obblighi degli intermediari sui trasferimenti transfrontalieri di denaro
Il monitoraggio dei proventi illeciti (cd money laundering) è un’attività illecita qualifica come reato. Si tratta di un’attività che è in grado di generare distorsioni nell’economia legale di un Paese. Possiamo dire che negli ultimi anni il riciclaggio di denaro ed il reinvestimento dei proventi da attività illecite ha raggiunto dimensioni importanti.
Per questo motivo l’Amministrazione finanziaria negli ultimi anni ha incrementato la propria attività di vigilanza e controllo su queste attività. Il tutto anche attraverso le segnalazioni e le richieste previste dall’art. 2, comma 1, lettera a) del D.L. n. 167/90, come modificato dall’art. 8 del D.Lgs. n. 90/2017. Normativa, questa, che ha previsto l’obbligo per gli intermediari bancari e finanziari e agli operatori finanziari di trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ad operazioni effettuate dai contribuenti che possono essere di rilevante ammontare nei confronti di soggetti esteri. Successivamente tale normativa è stata aggiornata con la pubblicazione dell’articolo 16 del Decreto Legge n. 73/2022, in relazione all’aggiornamento del volume dei trasferimenti oggetto di monitoraggio.
Quali intermediari devono trasmettere informazioni all’Amministrazione finanziaria?
Sono soggetti destinatari della richiesta di informazioni, di cui all’art. 2, comma 1, lettera b) del D.L. n. 167/90 (e ss.mm.) banche, uffici postali, IMEL, SIM, SICAV, SGR, imprese di assicurazioni, professionisti, ecc.
I soggetti destinatari delle richieste sono tenuti alla comunicazione all’Anagrafe Tributaria dell’indirizzo PEC sui cui intendono ricevere la notifica delle richieste. Tali soggetti, su specifica richiesta dell’Amministrazione finanziaria, sono tenuti ad evidenziare le operazioni intercorse con l’estero eseguite per conto o a favore di soggetti diversi da quelli per i quali gli intermediari finanziari già forniscono le informazioni.
I trasferimenti di denaro oggetto della richiesta di informazioni
Gli intermediari bancari e finanziari, gli altri operatori finanziari di cui all’articolo 3, comma 3, lettere a) e d), e gli operatori non finanziari di cui all’articolo 3, comma 5, lettera i), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di pagamento di cui all’articolo 1, comma 2, lettera s), devono trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle predette operazioni, effettuate anche in valuta virtuale, di importo pari o superiore a 5.000 euro, limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate.
Oggetto della richiesta di informazioni legata al monitoraggio ai trasferimenti illeciti di denaro in ambito internazionale sono le operazioni di importo pari o superiore a 5.000 euro. La soglia è stata abbassata ad opera dell’articolo 16 del Decreto Legge n. 73/2022 (Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2022), che l’ha ridotta rispetto alla precedente (di 15.000 euro). La soglia di monitoraggio riguarda sia i trasferimenti effettuati in:
- Un unica operazione;
- Più operazioni che appaiono tra loro collegate per realizzare un’operazione frazionata.
Le operazioni oggetto di monitoraggio sono quelle effettuate con:
- assegni bancari e postali, assegni circolari e altri assegni a essi assimilabili o equiparabili
- vaglia postali
- ordini di accreditamento o di pagamento
- carte di credito e altre carte di pagamento
- polizze assicurative trasferibili
- polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica
- fondi, anche in valuta virtuale.
In merito a queste operazioni gli elementi informativi da fornire all’Amministrazione finanziaria sono i seguenti:
- La data, la causale, l’importo e la tipologia dell’operazione;
- L’eventuale rapporto continuativo movimentato, ovvero in caso di operazione fuori conto l’eventuale presenza di denaro contante, come definito dall’art. 1, comma 2, lett. o) del D.Lgs. n. 231/2007;
- I dati identificativi dei soggetti che dispongono l’ordine di pagamento, compresi gli eventuali soggetti delegati a compiere l’operazione e dei titolari effettivi;
- I dati identificativi dei soggetti destinatari dell’ordine di accreditamento, compreso l’eventuale Stato di residenza.
Che cosa si intende per operazione frazionata?
Per operazione frazionata si fa riferimento ad una operazione unitaria sotto il profilo economico di importo pari o superiore a € 15.000. Operazione posta in essere attraverso più operazioni singolarmente di importo inferiore al limite, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni.
La soglia viene verificata tenendo conto di tutte le sedi dell’intermediario.
Considerazioni pratiche
L’attività di monitoraggio e controllo dei trasferimenti di denaro da e verso l’estero da parte dell’Amministrazione finanziaria è sicuramente da accogliere con favore. Come anticipato, si tratta di un’attività prevista dalla normativa antiriciclaggio ma che, inevitabilmente, si presta a diventare una fonte importante si segnalazione di allarme anche per altre casistiche.
La segnalazione di trasferimenti di denaro di importo “rilevante“, infatti, consente all’Amministrazione finanziaria di avere a disposizione una banca dati ulteriore a cui attingere per verificare eventuale presenza di redditi non dichiarati da parte del contribuente, quindi da sanzione, o altre fattispecie simili. Inoltre, con la stessa banca dati l’Amministrazione finanziaria è in grado di avere degli “alert” relativi a soggetti trasferiti all’estero, ma che continuano ad effettuare trasferimenti di denaro nel nostro Paese, determinando un interesse economico rilevante.
Da quello che possiamo capire l’implementazione di questo monitoraggio dei dati aumenta le capacità dell’Amministrazione finanziaria per individuare situazioni a potenziale rischio riciclaggio di denaro e non solo. Per questo motivo, il consiglio è quello di prestare la dovuta attenzione ai trasferimenti di denaro da e verso l’estero che devi effettuare.
Di seguito puoi trovare il link per scaricare il provvedimento congiunto dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza.
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