Modello TR IVA trimestrale 2025 per compensazione o rimborso

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Il modello TR IVA deve essere utilizzato dai soggetti passivi per chiedere a rimborso o utilizzare in compensazione l'eccedenza di IVA detraibile dei primi tre trimestri dell'anno.

Il modello IVA TR (ex art. 8, co. 2 e 3 del DPR n. 542/99) è il modello di dichiarazione trimestrale che deve essere utilizzato dai soggetti passivi IVA che intendono utilizzare in compensazione o chiedere a rimborso, l'eccedenza di IVA detraibile relativo ad uno dei primi tre trimestri dell'anno. Il modello, approvato con il provvedimento n. 144055 del 26 marzo 2020 dall'Agenzia delle Entrate è stato aggiornato in data 21 marzo 2025. Di seguito tutte le informazioni utili per l'utilizzo del modello da parte dei soggetti interessati e le valutazioni da fare in merito alla scelta tra utilizzo del credito IVA in compensazione oppure richiesta di rimborso. Inoltre, gli aspetti legati alla modifica/integrazione del modello e le casistiche in cui è applicabile la sanzione amministrativa. Chi deve presentare il modello TR? Il credito IVA infrannuale può essere richiesto a rimborso nei seguenti casi:

Art. 30, co. 2 DPR n. 633/72 Fattispecie

Lett. a) Soggetti IVA che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni. Il diritto al rimborso o all’utilizzo in compensazione del credito IVA spetta se l’aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni supera quella mediamente applicata sulle operazioni attive maggiorata del 10%. Nel calcolo dell’aliquota media devono essere esclusi sia gli acquisti (e/o le importazioni) che le cessioni di beni ammortizzabili e le spese generali devono essere comprese tra gli acquisti. Nel caso di contribuente che esercita più attività gestite con contabilità separata ai sensi dell'art. 36 del DPR n. 633/72 è necessario fare riferimento alle operazioni effettuate nell'esercizio dell'attività prevalentemente esercitata e per la quale si è verificata la sussistenza del presupposto.

Lett. b) Dai soggetti IVA che effettuano operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis e 9 del DPR n. 633/72), nonché le altre operazioni non imponibili indicate nel rigo TA30, per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nello stesso periodo.

Lett. c) Dai soggetti IVA che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili. In tale ipotesi, può essere chiesta a rimborso o utilizzata in compensazione unicamente l’imposta afferente agli acquisti di beni ammortizzabili del trimestre.

Lett. e) Soggetti IVA non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (art. 35-ter del DPR n. 633/72) o che hanno nominato un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato. Questi soggetti possono chiedere il rimborso o utilizzare in compensazione il credito IVA del trimestre di riferimento, anche in assenza degli...

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Dott. Federico Migliorini | Commercialista | Fiscalità Internazionale
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