Modello Redditi tardivo entro il 29 gennaio 2026

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Resta aperta fino al prossimo 29 gennaio 2026 la possibilità di presentare il modello Redditi tardivo. Pagamento di 25 euro per il ritardo oltre alle sanzioni sull’omesso/insufficiente versamento del saldo e degli acconti.

La dichiarazione dei redditi tardiva (modello Redditi PF, SC, SP, ENC), si ha nel momento in cui il contribuente presenta la propria dichiarazione dei redditi entro 90 giorni dalla scadenza prevista dalla legge, oltrepassando la data limite originariamente stabilita.

Nel contesto fiscale, le scadenze per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi sono rigorosamente stabilite. Tuttavia, è prevista una certa tolleranza per le dichiarazioni tardive, accompagnata da sanzioni ridotte per il ritardo. La presentazione entro 90 giorni dalla scadenza può rientrare in questa categoria, dove il contribuente è soggetto all’applicazione di una lieve sanzione, ma può ancora evitare conseguenze più gravi associate alla dichiarazione omessa.

Scadenza del 29 gennaio 2026 per la dichiarazione tardiva del periodo di imposta 2024

Il 29 gennaio 2026 sarà l’ultimo giorno utile per poter validamente presentare il modello Redditi PF tardivo. La dichiarazione dei redditi tardiva è quella che viene presentata oltre il termine ordinario di scadenza, quindi il 31 ottobre 2025, ma entro i 90 giorni successivi alla scadenza. Per le dichiarazioni dei redditi relative all’anno 2024, l’ordinario termine di presentazione del modello è il 31 ottobre 2025. Questo significa che i 90 giorni successivi utili alla presentazione di una dichiarazione tardiva scadranno il prossimo 29 gennaio 2026.

Naturalmente, per il ritardo nella presentazione è prevista l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo (art. 2 co. 7 del DPR n. 322/98). Possiamo dire, quindi, che entro novanta giorni dalla scadenza la dichiarazione dei redditi presentata è ancora valida, oltre i novanta la dichiarazione si considera “omessa“. 

Come presentare il modello tardivo

Per presentare una dichiarazione dei redditi oltre il termine ordinario di presentazione, ma comunque, entro i 90 giorni successivi il contribuente è chiamato a:

  • Presentare telematicamente la dichiarazione dei redditi, attraverso il portale ed i servizi online messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata, oppure attraverso la presentazione telematica avvalendosi di un intermediario (dottore commercialista, consulente del lavoro, etc);
  • Il versamento, con modello F24 della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la dichiarazione presentata tardivamente.

Deve essere evidenziato che la presentazione della dichiarazione presentata tardivamente ed il versamento della sanzione devono essere effettuati contestualmente.

La sanzione per il modello Redditi presentato tardivamente

Il modello Redditi presentato entro i 90 giorni dalla scadenza ordinaria di presentazione è considerato come validamente presentato. Tuttavia, la normativa tributaria prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura fissa. Tale sanzione è applicabile in misura variabile dai 250 euro ai 1.000 euro (C.M. 25.1.99 n. 23, cap. I, § 1.2). In buona sostanza, si tratta della sanzione prevista dall’art. 1 del D.Lgs. n. 471/97 in caso di omessa dichiarazione dei redditi, nel caso in cui non siano dovute imposte.

Accanto a questa sanzione si rende applicabile anche la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per l’omesso versamento delle imposte. Si tratta della sanzione amministrativa prevista nella misura del 25% (o del 12,5%) prevista dall’art. 13 del D.Lgs. n. 471/97 (vedasi la Circolare n. 42/E/2016 dell’Agenzia delle Entrate). La sanzione indicata è quella prevista per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.

In pratica, quindi, il contribuente che presenta un modello Redditi tardivo è chiamato a versare due sanzioni:

  • La sanzione amministrativa legata alla presentazione tardiva, di importo da 250 a 1.000 euro;
  • La sanzione amministrativa del 25% (per le violazioni dal 1° settembre 2024) legata al ritardato versamento delle imposte.

Deve essere evidenziato che entrambe le sanzioni sono riducibili con l’utilizzo dello strumento del ravvedimento operoso.

Visto di conformità e dichiarazione tardiva

Il contribuente ha la possibilità di apporre il visto di conformità anche nella dichiarazione presentata tardivamente, ferme restando le sole sanzioni già descritte, ossia un importo pari a 250 euro per ogni dichiarativo interessato (riducibile con ravvedimento operoso a 25 euro). La dichiarazione tardiva con visto tende a regolarizzare completamente l’utilizzo del credito in compensazione per un importo superiore a 15.000 euro.

Ravvedimento operoso

Il più frequente caso di ravvedimento della dichiarazione attiene alla presentazione della cosiddetta dichiarazione tardiva. Se la dichiarazione omessa alla scadenza ordinaria viene presentata entro 90 giorni dal termine ordinario, essa è valida a tutti gli effetti (Circolare n. 11/E/2010). Dopo il termine dei 90 giorni la dichiarazione resta inevitabilmente omessa. Il ravvedimento della dichiarazione tardiva, presentata nel termine di 90 giorni, ha un costo particolarmente contenuto. In particolare possiamo trovarci di fronte due casi particolari:

  • Dichiarazione tardiva senza imposte dovute – La lettera c) del comma 1 dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/97. Prevede che in questo caso, la sanzione venga ridotta a 1/10 del minimo. In pratica, in assenza di imposte dovute, la regolarizzazione comporta il versamento della sanzione ridotta a 25 euro (codice tributo “8911), in quanto la sanzione piena applicabile è di 250 euro;
  • Dichiarazione tardiva con imposte dovute – Nel caso di dichiarazione presentata nei 90 giorni con imposte dovute, è necessario ravvedere i versamenti non effettuati. Quindi, oltre alla sanzione ridotta di 25 euro (codice tributo “8911”), dovrà essere applicata la sanzione ridotta.
DICHIARAZIONE TARDIVASANZIONE
Senza imposte dovuteSanzione ridotta di 25 euro
Con imposte dovuteSanzione ridotta di 25 euro
Sanzione base del 25%, riducibile con ravvedimento per il versamento delle imposte dovute
CODICE TRIBUTO SANZIONE DICHIARAZIONE TARDIVASANZIONE
8911Versamento delle sanzioni in presenza di violazione relative alle imposte sul reddito, Irap, Iva, imposte sostitutive se il contribuente si avvale del ravvedimento.

Sanzioni relative al quadro RW

Se il quadro RW è presentato con un ritardo non superiore a 90 giorni, è applicabile una sanzione fissa di 258 euro. Questo, è quanto prevede l’art. 5 del D.L. n. 167/90. Sul punto, occorre ricordare che il quadro RW non è un’autonoma dichiarazione, ma un obbligo di natura tributaria che, ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 167/90, deve essere assolto dentro la dichiarazione dei redditi.

Il ravvedimento entro i 90 giorni rientra nell’art. 13 co. 1 lett. a-bis) del D.Lgs. n. 472/97, con riduzione della sanzione di 258 euro ad 1/9, sia quando si ravvede il solo quadro RW sia quando, unitamente a ciò, si ravvede anche la tardiva presentazione della dichiarazione dei redditi.

Occorrerà dunque pagare una sanzione pari a 28,67 euro (258/9). In assenza di chiarimenti ufficiali, il codice tributo da utilizzare dovrebbe essere “8911“, con indicazione dell’anno in cui è stata commessa la violazione (il 2025 se si tratta di quadro RW che avrebbe dovuto essere presentato unitamente al modello Redditi 2025). Resta, naturalmente, necessario ravvedere anche i tardivi versamenti relativi all’IVIE e all’IVAFE.

Presentazione della dichiarazione oltre i 90 giorni

Con l’introduzione dell’art. 1, co. 1-bis del D.Lgs. n. 471/1997 (modificato dal D.Lgs. n. 87/2024), se la dichiarazione viene presentata:

  • Oltre i 90 giorni dalla scadenza;
  • Ma entro i termini di decadenza dell’accertamento (art. 43 del DPR n. 600/73);
  • E prima che sia notificato qualsiasi controllo fiscale (accessi, ispezioni, verifiche, questionari).

La sanzione applicabile è del 75% delle imposte dovute (non più al 50%).

Confronto tra regime precedente e nuovo regime (ravvedimento operoso)


AspettoRegime pre-riforma (ante 1/9/24)Nuovo regime (dal 1/9/24)Note
Sanzione baseDal 60% al 120% dell’imposta non versata (di norma, per omessa dichiarazione)75% dell’imposta non versata (triplo della sanzione ordinaria del 25% per omesso versamento)La sanzione indicata (60-120% o 75%) è la base di partenza da cui si calcola la sanzione ridotta del ravvedimento.
Termine massimoEntro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo a quello della violazione.Fino ai termini di decadenza dell’accertamentoAmpliamento significativo del periodo per potersi ravvedere, esteso a tutta la finestra di accertamento.

L’art. 7, comma 4 del D.Lgs. n. 472/97 prevede che l’Ufficio possa ridurre ulteriormente la sanzione fino a 1/4 del minimo in caso di comportamento collaborativo, arrivando potenzialmente ad una sanzione del 18,75%.

Di fatto, quindi, anche una dichiarazione presentata oltre i 90 giorni può essere sanata con l’applicazione di sanzioni ridotte rispetto a quelle ordinarie (derivanti da accertamento dell’Amministrazione finanziaria).

Consulenza fiscale online

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    Elisa Migliorini
    Elisa Migliorinihttps://www.linkedin.com/in/elisa-migliorini-0024a4171/
    Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze. Approfondisce i temi legati all'IVA ed alla normativa fiscale domestica oltre ad approfondire aspetti legati al diritto societario.
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