Dichiarazioni precompilate al via dal 30 aprile 2026

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Modelli 730 e Redditi Persone Fisiche 2026 online: ecco come visualizzarli (dal 30 aprile), modificarli e inviarli all'Agenzia delle Entrate (dal 15 maggio).

Le dichiarazioni dei redditi precompilate relative al periodo d’imposta 2025, comprendenti i modelli 730/2026 e REDDITI PF 2026, saranno disponibili online in modalità consultazione a partire dal 30 aprile 2026.

L’accettazione, la modifica e l’invio delle dichiarazioni precompilate saranno possibili a partire dal 15 maggio. I termini finali per la presentazione sono il 30 settembre 2026 per il modello 730/2026 e il 31 ottobre per il modello REDDITI PF 2026.

Accesso esteso e nuovi incaricati

Dal 2025 è prevista l’estensione della platea dei soggetti a cui è possibile delegare l’accesso alla dichiarazione precompilata. A decorrere dal 2025, oltre a dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro, è possibile delegare l’accesso anche ad altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, come definiti dall’art. 3 comma 3 del DPR n. 322/98.

Questi includono periti ed esperti iscritti a specifici ruoli, associazioni sindacali di categoria, CAF-imprese, revisori legali e avvocati. È importante notare che questi nuovi soggetti delegati possono accedere solo ai modelli REDDITI PF precompilati, mentre l’accesso ai modelli 730 precompilati rimane riservato ai CAF-dipendenti, dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro. Il contribuente può accedere direttamente alla propria dichiarazione tramite SPID, CIE, CNS o credenziali dell’Agenzia delle Entrate (se ancora attive per i soggetti titolati) o delegare una persona di fiducia o gli intermediari abilitati. Per gli eredi, l’accesso alla dichiarazione precompilata del defunto è stato esteso anche a tutori, amministratori di sostegno o genitori dell’erede.

Modello REDDITI PF precompilato per partite IVA

Un’altra significativa novità, già operativa a decorrere dal 2024, è la disponibilità del modello REDDITI PF precompilato anche per le persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli di lavoro dipendente e assimilati. Questo include i contribuenti con redditi di lavoro autonomo e d’impresa, titolari di partita IVA. Anche imprenditori e professionisti possono quindi consultare la dichiarazione precompilata contenente, tra l’altro, i redditi risultanti dalle certificazioni uniche di lavoro autonomo, da fabbricati e terreni, e le spese detraibili e deducibili.

Dati nella precompilata

Le dichiarazioni precompilate si sono arricchiti dallo scorso anno di ulteriori dati. Tra questi, figurano i proventi derivanti dalla cessione dell’energia prodotta in esubero da impianti a fonti rinnovabili (es. fotovoltaico), comunicati dal Gestore dei Servizi energetici S.p.a. (GSE). Per le persone fisiche, i dati relativi al servizio di “Scambio sul posto” sono comunicati a partire dall’anno 2024. Nelle precompilate di quest’anno confluiscono anche i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri, trasmessi in attuazione dell’Accordo Italia-Svizzera. Per i soggetti che aderiscono al regime di vantaggio o al regime forfetario, l’Agenzia delle Entrate utilizza anche le informazioni desumibili dai dati delle fatture elettroniche trasmesse tramite lo SDI e dei corrispettivi giornalieri memorizzati elettronicamente. Inoltre, sono inseriti i dati dei figli a carico per i quali l’INPS ha erogato l’Assegno unico e universale. Questi dati si aggiungono a quelli già acquisiti, come le certificazioni dei sostituti d’imposta, gli oneri deducibili e detraibili comunicati da soggetti terzi (es. spese sanitarie, interessi passivi su mutui, spese universitarie, spese funebri, ecc.) e altre informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria (es. dati dell’anno precedente, versamenti F24, compravendite immobiliari, contratti di locazione).

Compilazione e responsabilità del contribuente

Il contribuente, direttamente o tramite un soggetto delegato, può visualizzare e stampare la dichiarazione precompilata, accettarla integralmente o modificarla. Le modifiche possono riguardare variazioni e integrazioni dei dati che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta. Se le informazioni in possesso dell’Agenzia delle Entrate sono incomplete o incongruenti, non vengono inserite direttamente in dichiarazione, ma esposte in un apposito “prospetto separato” per consentire la verifica da parte del contribuente.

Il contribuente ha comunque l’obbligo di dichiarare tutti i redditi percepiti e di verificare i dati proposti nella precompilata, apportando le necessarie modifiche o integrazioni. In caso contrario, sarà soggetto al controllo per dichiarazione infedele, con le relative sanzioni. La responsabilità di verificare la sussistenza delle condizioni soggettive per detrazioni e deduzioni rimane in capo al contribuente.

Controllo formale e vista di conformità

Per i modelli 730 presentati direttamente dal contribuente senza modifiche (se i dati provengono da terzi con obbligo di comunicazione), sono previste esclusioni dal controllo formale. Tuttavia, se il modello 730 viene modificato o presentato tramite sostituto d’imposta, CAF o professionista, questi ultimi rimangono obbligati a rilasciare il visto di conformità. In caso di presentazione tramite CAF o professionista, questi sono soggetti alla disciplina di responsabilità collegata all’infedeltà del visto.

Alternativa della dichiarazione ordinaria

Resta ferma la possibilità per il contribuente di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalità ordinarie, utilizzando il modello 730ordinario” o il modello REDDITI PFordinario“. L’utilizzo del modello 730 “ordinario” non permette però di beneficiare delle esclusioni in materia di controllo formale previste per i dati accettati dalla precompilata.

Scadenze di presentazione dichiarazioni precompilate

Ricordiamo che la dichiarazione dei redditi deve essere presentata ogni anno entro i seguenti termini:

  • Il modello 730 entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di imposta, direttamente online o rivolgendosi a Centri di assistenza fiscale (Caf), professionisti abilitati o al sostituto d’imposta (cioè al proprio datore di lavoro);
    • 25 ottobre: termine ultimo di invio del modello 730 integrativo;
    • 10 novembre: termine invio modello 730 rettificativo;
  • Il modello Redditi PF entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di imposta, online o rivolgendosi a Centri di assistenza fiscale (Caf) o ai professionisti abilitati.

Come accedere al 730 precompilato

Il modello 730 precompilato è disponibile dal 30 aprile, accedendo al sito “dichiarazione dei redditi precompilata“. Il modello è in sola visione fino al 20 maggio, data a partire dalla quale il modello può essere modificato e trasmesso telematicamente.

È possibile accedere utilizzando i seguenti sistemi:

  • SPID – Sistema pubblico d’identità digitale;
  • CIE – Carta di identità elettronica;
  • Carta Nazionale dei Servizi.

La presentazione può avvenire mediante:

  • Presentazione diretta;
  • Presentazione tramite sostituto di imposta, Caf o professionista abilitato.

La visualizzazione e la modifica dei dati

Una volta effettuato l’accesso, il contribuente ha la possibilità di essere seguito attraverso una serie di quesiti per identificare il modello dichiarativo migliore tra: modello 730 e modello Redditi PF. Inoltre, tra le novità di quest’anno vi è la possibilità di compilare un questionario che contiene domande specifiche sulla determinazione e sulla correttezza del reddito, ma anche degli oneri detraibili dall’imposta e deducibili dal reddito. Si tratta, quindi, di un ulteriore passaggio, semplificativo, per la presentazione della dichiarazione precompilata. Il tutto, avviene attraverso un percorso guidato di accompagnamento, senza termini tecnici ed in grado di ridurre la possibilità di errore del contribuente.

In questo modo la presentazione della dichiarazione diventa ancora più semplice. Tuttavia, anche in questo caso, resta salva la possibilità di verifica ed integrare all’occorrenza le informazioni preinserite. Il contribuente mantiene la possibilità di modificare o integrare la propria dichiarazione dei redditi senza entrare negli specifici campi del modello dichiarativo. Non è necessario conoscere la compilazione dei singoli quadri dichiarativi ed i codici tributo necessari per il versamento delle imposte sui redditi.

Con maggiore dettaglio, quindi, una volta effettuato l’accesso alla dichiarazione precompilata, il contribuente ha la possibilità di:

  • Visualizzare i dati precompilati oggetto della dichiarazione, per analizzarli e verificarne la correttezza e, nel caso, modificare i dati in caso di errori;
  • Scegliere il modello di dichiarazione più adatto al suo status fiscale: tra modello 730 e modello Redditi;
  • Controllare ed inviare telematicamente la propria dichiarazione.

La visualizzazione dei dati precompilati

La visualizzazione dei dati precompilati è possibile. Deve essere selezionata la voce “Visualizza dati”. Il risultato è l’elenco delle voci della dichiarazione dei redditi dove sono presenti dati derivanti dalle banche dati dell’Agenzia delle Entrate. Ad esempio, può trattarsi di dati relativi a:

  • Redditi da lavoro dipendente o assimilati derivanti dalla Certificazione unica;
  • Redditi da lavoro autonomo occasionale derivanti dalla Certificazione unica;
  • Familiari a carico;
  • Redditi derivanti da terreni e/o fabbricati ubicati sul territorio nazionale;
  • Spese ed oneri deducibili o detraibili sostenuti nel periodo di imposta.

Particolarmente importante è il controllo degli oneri deducibili e detraibili. Questi sono suddivisi per le singole voci di spesa, in modo da avere subito visibile l’importo che sarà riportato nel modello dichiarativo. Questa attività di controllo dei dati è fondamentale in quanto consente al contribuente di verificare che i dati della precompilata siano corretti e completi. Si tratta dell’intervento manuale del contribuente sulla dichiarazione.

La scelta del modello dichiarativo

La fase successiva al controllo dei dati è quella connessa alla scelta del modello dichiarativo. Le opzioni possibili sono il modello 730 o il modello Redditi PF. Attraverso una serie di domande poste dal sistema al contribuente questi offre come risultato il modello dichiarativo maggiormente utile per lo status del contribuente. La scelta del programma, in ogni caso, è modificabile manualmente dal contribuente.

Il controllo e l’invio della dichiarazione precompilata

L’ultima fase della dichiarazione precompilata passa attraverso il controllo complessivo della dichiarazione. Il controllo complessivo permette di individuare il risultato della dichiarazione: ovvero la presenza di un credito o di un debito d’imposta. Infatti, la dichiarazione può chiudere con un credito di imposta che il contribuente può chiedere a rimborso o utilizzare in compensazione. Oppure, può emergere un debito di imposta da versare all’Erario entro le scadenze previste.

Una volta completata la fase di controllo si passa a quella di invio. In questo caso la dichiarazione può essere trasmessa senza modifiche da parte del contribuente oppure con modifiche. Da evidenziare che l’invio di un modello senza (“Accetta 730”) o con modifiche (“Modifica 730”) ha importanti risvolti in termini di controlli.

I controlli sul modello 730

L’Amministrazione finanziaria ogni anno effettua dei controlli sulle dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti. Per quanto riguarda la presentazione della dichiarazione con o senza modifiche, come detto, vi sono differenze per i controlli. Infatti, le casistiche possibili sono le seguenti:

  • Dichiarazione accettata senza modifiche: non vi sono controlli, in quanto i dati precaricati dall’Agenzia delle Entrate non sono stati modificati;
  • Dichiarazione inviata con modifiche: in questo casi l’Amministrazione finanziaria può effettuare un controllo documentale sui dati relativi agli oneri modificati dal contribuente.

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Dott.ssa Elisa Migliorini
Dott.ssa Elisa Migliorinihttps://www.linkedin.com/in/elisa-migliorini-0024a4171/
Dottore in Giurisprudenza, laureata presso l’Università di Firenze. Specializzata nell'analisi della normativa fiscale domestica, si occupa prevalentemente di disciplina IVA e diritto societario. Collabora con Fiscomania curando l'aggiornamento tecnico sulle evoluzioni legislative per imprese e professionisti
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