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Modalità di presentazione della Dichiarazione Iva 2024

IVA nei rapporti con l'esteroModalità di presentazione della Dichiarazione Iva 2024

Le modalità ed i termini di presentazione della Dichiarazione Iva 2024. I soggetti obbligati a presentare la dichiarazione Iva, devono presentarla in via telematica, tra il 1 febbraio e il 30 aprile.

Il direttore dell’Agenzia delle Entrate con il provvedimento in data 15 gennaio 2024,  ha approvato i modelli di Dichiarazione Iva 2024 riferiti all’anno d’imposta 2023, con le relative istruzioni.

Le modalità di presentazione della dichiarazione Iva ed i termini di presentazione sono definiti dall’art. 8 del DPR n. 322/1998. Questa disposizione prevede che i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione Iva, devono presentarla in via telematica, tra il 1 febbraio e il 30 aprile. Quindi, i termini di presentazione della Dichiarazione Iva 2024 vanno dal 1 febbraio al 30 aprile 2023.

La dichiarazione Iva deve considerarsi presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione da parte dell’Agenzia delle Entrate, dei dati trasmessi tramite le procedure telematiche. Nel caso in cui la dichiarazione annuale Iva venga presentata, entro il mese di febbraio, può assolvere in sé l’obbligo di comunicazione della liquidazione periodica IVA relativa al quarto trimestre dell’anno precedente (semplificazione da tenere in considerazione).


Quali sono le modalità presentazione dichiarazione Iva?

La dichiarazione Iva può essere presentata esclusivamente in modalità telematica da parte dei contribuenti obbligati alla presentazione. In caso di presentazione della dichiarazione Iva tramite posta, è considerata redatta su modello non conforme e di conseguenza è applicabile la sanzione da 250,00 euro a 2.000,00 euro.

Sono obbligati in linea generale alla presentazione della dichiarazione annuale Iva tutti i contribuenti esercenti attività d’impresa ovvero attività artistiche o professionali, di cui agli artt. 4 e 5, titolari di partita IVA. Per la presentazione della dichiarazione da parte di particolari categorie di dichiaranti (curatori fallimentari, eredi del contribuente, società incorporanti, società beneficiarie in caso di scissione, ecc.) si vedano i successivi paragrafi 2.3 e 3.3.

Contribuenti esonerati dalla dichiarazione Iva

Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione Iva, in particolare, i seguenti soggetti d’imposta.

Contribuenti che effettuano operazioni esenti

I contribuenti che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 10, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell’art. 36-bis abbiano effettuato soltanto operazioni esenti.

L’esonero non si applica, ovviamente, qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili (ancorché riferite ad attività gestite con contabilità separata) ovvero se sono state registrate operazioni intracomunitarie (art. 48, comma 2, del decreto-legge n. 331 del 1993) o siano state eseguite le rettifiche di cui all’art. 19-bis2 ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali in base a specifiche disposizioni l’imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami ecc.).

Contribuenti con regimi semplificati

I contribuenti che si avvalgono del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni previsto dall’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

I contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

Altre casistiche

  • I produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell’art. 34, comma 6;
  • Gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti Iva ai sensi dell’art. 74, sesto comma, che non hanno optato per l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari;
  • Le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell’Iva;
  • I soggetti passivi d’imposta nell’ipotesi di cui all’art. 44, comma 3, secondo periodo, del D.L. n. 331/93, qualora abbiano effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;
  • I soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla legge n. 398/91, esonerati dagli adempimenti Iva per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
  • I soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’Iva nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’art. 74-quinquies per l’assolvimento degli adempimenti relativi a tutti i servizi resi a committenti, non soggetti passivi d’imposta;
  • I raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30 e i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore ad euro 7.000 (art. 34-ter).
  • I soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione Iva, possono avvalersi di un intermediario abilitato o presentare direttamente la dichiarazione.

Modalità presentazione dichiarazione Iva tramite soggetti abilitati

I soggetti abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni in via telematica, sono:

  • Iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
  • Soggetti iscritti al 30 settembre 1993, dei ragionieri ed esperti tenuti dalle CCIAA per la subcategoria di tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti, o diploma di ragioneria;
  • Iscritti negli albi degli avvocati;
  • Gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili;
  • Associazioni sindacali di categoria tra imprenditori;
  • Associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
  • Centri di assistenza fiscale (CAF) per i lavoratori dipendenti e pensionati;
  • Centri di assistenza fiscale (CAF) per le imprese;
  • Studi professionali o società di servizi di cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti negli albi, ruoli, collegi;
  • Coloro che esercitano abitualmente attività di consulenza fiscale;
  • Iscritti negli albi dei dottori agronomi, dottori forestali, agrotecnici e periti agrari;
  • Notai.

Il Provv. del 9 marzo 2018, l’Agenzia delle Entrate, recependo le disposizioni di cui all’art. 10, L. n. 183/2011, ha individuato nuove tipologie di incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali:

  • Società tra professionisti iscritte all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili;
  • Società tra professionisti iscritte all’albo dei Consulenti del Lavoro.

Gli intermediari abilitati hanno l’obbligo di trasmettere all’Agenzia delle Entrate in via telematica le dichiarazioni Iva, per conto del contribuente. Gli intermediari hanno, altresì, l’obbligo di accettare le dichiarazioni consegnate dal contribuente, già compilate. Una volta, che, sono state accettate, hanno l’obbligo di trasmetterle in via telematica, e l’intermediario può richiedere un corrispettivo per l’attività prestata.

La tardiva o l’omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari, è prevista, a carico degli stessi una sanzione amministrativa da 516,00 a 5.164,00 euro.

Modalità di presentazione della dichiarazione Iva in forma diretta dal contribuente

Il contribuente può trasmettere direttamente la dichiarazione Iva, tramite le modalità telematica. Questa modalità di presentazione, può essere, adempiuta, nel caso in cui il contribuente predisponga direttamente e personalmente la dichiarazione Iva attraverso le proprie credenziali su canale Fisconline dell’Agenzia delle Entrate.

Documentazione da conservare

L’Agenzia delle Entrate, ricevuta la dichiarazione telematicamente, invia una ricevuta contenente:

  • Data di ricezione della dichiarazione;
  • Dati identificativi del dichiarante;
  • Numero di protocollo attribuito alla dichiarazione del servizio telematico;
  • I principali dati fiscali contenuti nella dichiarazione.

La ricevuta potrà essere consultata via internet, oppure richiesta all’Agenzia delle Entrate. Qualora il soggetto scelga l’invio della dichiarazione Iva con modalità diretta, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui viene ricevuta telematicamente dall’Agenzia delle Entrate. I soggetti che effettuano direttamente, l’invio telematico, devono conservare, la dichiarazione trasmessa fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione.

Per approfondire: “Termini di accertamento per le imposte sui redditi ed IVA“.

Modalità di presentazione dichiarazione Iva nell’ambito dei gruppi

La trasmissione telematica della dichiarazione relativa ai soggetti appartenenti a gruppi può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo attraverso Entratel. La norma, trova applicazione, in ogni caso, relativamente alle società ed agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato. Appartengono al gruppo, le società controllanti e controllate.

Le società controllate sono S.P.A, S.A.P.A., S.R.L., le cui azioni o quote sono possedute dalla controllante, in misura superiore al 50% del capitale fino dall’inizio del periodo d’imposta precedente.

Per incaricare un’altra società del gruppo alla trasmissione telematica della propria dichiarazione, la società deve consegnare la propria dichiarazione (sottoscritta) alla società che effettuerà l’invio telematico. La società incaricata, dovrà osservare tutti gli adempimenti per la presentazione della dichiarazione IVA da parte degli intermediari abilitati.

La dichiarazione del gruppo Iva

Il gruppo IVA, la cui costituzione è opzionale, si differenzia dalla liquidazione IVA di gruppo, in quanto autonomo soggetto tenuto al rispetto di tutti gli adempimenti Iva e non soltanto un “centro” di liquidazione dell’imposta unica tra le società partecipanti. È il rappresentante del gruppo Iva a dover provvedere alla presentazione della dichiarazione Iva.

Termini di versamento della dichiarazione Iva

Le modalità di versamento dell’Iva, derivante dalla dichiarazione Iva, è il modello F24. Il limite minimo di versamento dell’Iva è fissato nella misura del 10,33 euro. Il saldo Iva deve essere versato, alternativamente:

  • Entro il 16 marzo di ciascun anno;
  • Entro il termine di pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi con la maggiorazione del 0,40% per ogni mese/frazione di mese successivo al 16 marzo.

Persone fisiche e società di persone

Le persone fisiche e le società di persone, devono effettuare il versamento delle imposte dovute a saldo dell’anno di presentazione della dichiarazione dei redditi. Per il 2024 il termine ordinario di versamento è il 31 luglio. Nel caso in cui, questi soggetti, intendano differire il pagamento, il versamento si considera effettuato nei termini, se avviene entro il 30 giorno successivo alla scadenza, applicando una maggiorazione dello 0,40%.

Differimento del versamento Iva e compensazione con i crediti

Rateizzazione con compensazione

Nel caso in cui il contribuente, vanti, in una dichiarazione, alcuni crediti d’imposta, da utilizzare in compensazione con altri debiti d’imposta, ed il risultato finale (dopo la compensazione tra debiti e crediti) sia un ulteriore debito d’imposta. Anche per tale debito residuo è previsto il versamento tramite modello F24, in un’unica soluzione, oppure, alternativamente rateizzato. Qualora il contribuente opti per la seconda soluzione può essere compilato:

  • Unico modello F24 in cui viene effettuata sia la compensazione, sia la rateizzazione;
  • Più modelli F24.

Modalità di versamento

Il versamento delle imposte, tra cui l’Iva, deve avvenire tramite modello F24. Tutti i contribuenti titolari di partita IVA, devono inviare all’Agenzia delle Entrate, il modello F24, con modalità telematiche. Il canale telematico è l’unica via, per professionisti, imprenditori individuali, società di effettuare versamenti tributari e contributivi.

I contribuenti ed i sostituti d’imposta sono tenuti a presentare il modello F24, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Questo, qualora sia esposta la compensazione dei crediti appartenenti alle seguenti categorie:

  • Imposte sostitutive;
  • Imposte sui redditi ed addizionali;
  • IRAP;
  • IVA;
  • Agevolazioni e crediti indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi;
  • Sostituti d’imposta.

Conclusioni

In conclusione, l’articolo ha esplorato le diverse modalità di presentazione della dichiarazione Iva, evidenziando l’importanza di una corretta gestione fiscale per le imprese e i professionisti. Abbiamo visto come l’evoluzione tecnologica abbia semplificato questo processo, rendendo più agevole la compilazione e l’invio della dichiarazione attraverso strumenti digitali e software specifici.

L’articolo ha anche sottolineato l’importanza della puntualità e dell’accuratezza nella presentazione della dichiarazione IVA, per evitare sanzioni e per garantire una gestione finanziaria sana e trasparente. Abbiamo discusso delle diverse scadenze e delle varie opzioni disponibili per i contribuenti, sia per coloro che scelgono di gestire autonomamente la dichiarazione, sia per chi si affida a consulenti professionali.

Inoltre, è stato messo in luce come l’aggiornamento continuo e la formazione siano essenziali per rimanere al passo con le frequenti modifiche normative e fiscali. Questo aspetto è cruciale sia per i professionisti del settore, sia per i contribuenti che intendono navigare autonomamente nel complesso mondo delle dichiarazioni fiscali.

Domande frequenti

Chi deve presentare la dichiarazione Iva?

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva tutti i titolari di partita Iva, compresi quelli non residenti in Italia ma identificati ai fini Iva nel territorio dello stato, e le stabili organizzazioni di soggetti non residenti​.

Quando va presentata la dichiarazione Iva?

La dichiarazione annuale Iva deve essere presentata tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell’anno successivo, con riferimento ai dati dell’anno precedente.

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    Elisa Migliorini
    Elisa Migliorinihttps://www.linkedin.com/in/elisa-migliorini-0024a4171/
    Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze. Approfondisce i temi legati all'IVA ed alla normativa fiscale domestica oltre ad approfondire aspetti legati al diritto societario.
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