L’investitore che ha eseguito operazioni finanziarie sul mercato Forex ed “opzioni binarie”, per il tramite di broker internazionali (alcuni localizzati in UE ed altri localizzati in Paesi a fiscalità privilegiata), operando in regime dichiarativo, ha la possibilità di recuperare le minusvalenze maturate, ex art. 5 del D.Lgs. n. 461/97.
A chiarire questa possibilità è stata anche l’Amministrazione finanziaria con la Risoluzione n. 71/E/2016. In questa richiesta, l’investitore ha prospettato la possibilità di dedurre integralmente le minusvalenze percepite nel quadro RT della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui le stesse sono state prodotte, in compensazione con le plusvalenze realizzate nel medesimo periodo.
A tale fine, sotto un profilo documentale, il contribuente ritiene sufficiente conservare le comunicazioni rilasciategli dagli operatori finanziari, da cui si evincono i valori dell’investimento iniziale e della somma incassata alla chiusura dell’operazione ovvero, in caso di mancato incasso finale, la perdita subita pari all’investimento inizialmente effettuato (oltre gli eventuali relativi oneri accessori).
Inoltre, il contribuente ha posto al vaglio dell’Amministrazione finanziaria l’originale quesito circa la possibilità di applicazione del regime del risparmio amministrato ex articolo 6, del D.Lgs. n. 461/97 da parte degli operatori finanziari esteri presso i quali intrattiene rapporti e sugli eventuali conseguenti adempimenti da parte di questi. In relazione alle indicazioni di prassi esistenti, andiamo a riepilogare il trattamento fiscale delle minusvalenze derivanti da investimenti nel mercato Forex.
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Proventi derivanti da Forex e opzioni binarie
Si ricorda preliminarmente che, con la Risoluzione n. 102/E/11, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire che i redditi derivanti dai contratti conclusi sul mercato del Forex (ovvero il mercato dedicato alla compravendita di valute), devono essere ricondotti nel novero delle fattispecie assoggettate all’articolo 67, comma 1, lett. c-quater), del TUIR.
Pertanto detti proventi, se percepiti da parte di un investitore persona fisica (non imprenditore), costituiscono redditi diversi di natura finanziaria e sono soggetti ad imposta sostitutiva nell’ambito del regime “dichiarativo” ex articolo 5 del DPR n. 461/97, attualmente applicata nella misura del 26%.
Nella risoluzione in commento, l’Amministrazione finanziaria ha evidenziato che anche i redditi derivanti dalle “opzioni binarie” (ovviamente se percepiti da persone fisiche non imprenditori) costituiscano fattispecie da ricondurre alla citata lett. c-quater), con il medesimo trattamento sopra indicato in relazione ai proventi delle operazioni derivanti dal mercato del Forex.
Pertanto, per entrambe le fattispecie reddituali (proventi da operazioni nel mercato del Forex e da “opzioni binarie”), la determinazione della base imponibile deve essere effettuata applicando l’art. 68, co. 8, del TUIR. Tale disposizione prevede che la tassazione deve essere applicata su una base imponibile determinata dalla “somma algebrica dei differenziali positivi o negativi, nonché degli altri proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a ciascuno dei rapporti” indicati nell’articolo 67, comma 1, lett. c-quater), del TUIR. Questo viene indicato nella citata Risoluzione n. 71/E/16. Dal calcolo così determinato della base imponibile può emergere:
- Una plusvalenza – in caso di base imponibile positiva, il tributo deve essere materialmente autoliquidato dal contribuente, in applicazione del regime della dichiarazione, che deve compilare il quadro RT del modello Redditi – Persone fisiche (segnatamente, nella Sezione II – righi da RT21 a RT30);
- Una minusvalenza, in caso di base imponibile negativa risultante sempre dal quadro RT, può essere portata in deduzione dei plusvalori netti che verranno realizzati nei quattro periodi d’imposta successivi.
Cosa sono le minusvalenze?
Le minusvalenze sono le perdite economiche che si realizzano quando si vendono titoli o altri strumenti finanziari a un prezzo inferiore a quello di acquisto. Al contrario, le plusvalenze rappresentano i guadagni ottenuti dalla vendita di tali strumenti a un prezzo superiore a quello di acquisto.
Utilizzo delle minusvalenze
Per quanto riguarda la possibilità di compensazione della minusvalenze maturate in regime dichiarativo è necessario tenere in considerazione quanto segue:
- Nell’anno in corso: queste possono essere compensate con le plusvalenze realizzate nello stesso anno fiscale. Se, ad esempio, in un determinato anno si realizza una plusvalenza di 1.000 euro e una minusvalenza di 800 euro, si deve tassare solamente la differenza, ovvero 200 euro;
- Nei 4 anni successivi: se, al termine dell’anno fiscale, si ha un saldo negativo (ovvero le minusvalenze superano le plusvalenze), tale saldo può essere portato in avanti e utilizzato per compensare le plusvalenze che si realizzeranno nei successivi 4 anni. Questa è una particolarità molto vantaggiosa del sistema fiscale, poiché permette di “recuperare” le perdite subite in un determinato anno fiscale, riducendo la tassazione delle future plusvalenze.
È fondamentale conservare tutta la documentazione relativa alle operazioni che hanno generato minusvalenze e plusvalenze, in quanto potrebbe essere richiesta dall’Agenzia delle Entrate in caso di controlli. Inoltre, le minusvalenze e le plusvalenze devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi nella sezione dedicata ai redditi diversi di natura finanziaria.
Intermediario residente per il regime del risparmio amministrato
Si ricorda in premessa che gli intermediari finanziari che intervengono nell’attuazione del prelievo impositivo – erogando direttamente o indirettamente redditi a diversi stakeholder (i.e. i dipendenti, i consulenti, gli azionisti, i clienti, ecc.) e, in veste di sostituto d’imposta, operando le ritenute alla fonte a titolo di acconto o d’imposta e le imposte sostitutive sui redditi finanziari, nonché tutti i conseguenti onerosi adempimenti strumentali correlati – rappresentano la fattispecie di più rigida organizzazione amministrativo-aziendale che assume rilevanza in ambito tributario.
Si tratta, infatti, di operatori economici con rilevante struttura, che si avvalgono di procedure standardizzate, complesse e articolate, soggetti alle previsioni regolamentari sulla compliance fiscale oltre che ad una serie di controlli interni ed esterni.
I “broker” esteri
L’opzione per il regime del risparmio amministrato può essere esercitata per i proventi (plusvalenze o minusvalenze) realizzati da operazioni nel mercato del Forex e da “opzioni binarie”, alla condizione che si intrattenga un rapporto stabile con gli intermediari finanziari, che possono intervenire anche come controparti.
L’Agenzia delle Entrate evidenzia che i “broker” esteri non sono ascrivibili al novero degli intermediari che possono agire come sostituti d’imposta in Italia e, pertanto, gli stessi “broker” non presentano i requisiti per applicare il regime del risparmio amministrato.
Tra i compiti degli intermediari finanziari c’è appunto anche quello dell’applicazione del regime (opzionale rispetto a quello “dichiarativo”) del “risparmio amministrato” di cui all’articolo 6 del D.Lgs. n. 461/97, attuabile esclusivamente in presenza di un rapporto stabile di mandato, deposito, custodia o amministrazione intrattenuto dai contribuenti con banche, SIM, fiduciarie, SGR residenti in Italia nonché stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, Poste Italiane S.p.a. ed agenti di cambio.
L’opzione per tale regime può essere esercitata anche per i proventi realizzati da operazioni Forex e da “opzioni binarie” in esame, sempre alla predetta condizione che si intrattenga un rapporto stabile con i menzionati intermediari che possono intervenire anche come controparti. Al riguardo, in risposta allo specifico quesito del contribuente, l’Agenzia delle Entrate evidenzia che i broker esteri non sono ascrivibili al novero degli intermediari che possono agire come sostituti d’imposta in Italia e, pertanto, gli stessi broker non presentano i requisiti per applicare il regime del risparmio amministrato.
I redditi in esame conseguiti con l’intervento dei citati soggetti esteri devono quindi essere dichiarati nel modello Redditi del contribuente che, a tale fine, potrà utilizzare le certificazioni rilasciate dai broker esteri; tali documenti dovranno essere conservati ai fini di un’eventuale verifica da parte dell’Agenzia delle entrate.
Monitoraggio fiscale e IVAFE
Gli investimenti finanziari in oggetto, costituiti da contratti derivati stipulati oltre frontiera gestiti da broker esteri, devono essere altresì assoggettate alla disciplina del monitoraggio fiscale e, di conseguenza, devono essere oggetto di dichiarazione nel quadro RW del modello Redditi del contribuente intestatario del conto investimento (e dell’eventuale titolare effettivo), in quanto potenzialmente rilevanti ai fini reddituali in Italia. Correlativamente le medesime attività devono essere assoggettate all’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE), sempre con le relative evidenze nel quadro RW. Questo è quanto chiarito dalla Risoluzione n. 71/E/16.
Conclusioni
La possibilità di compensare le minusvalenze con le plusvalenze, anche nei 4 anni successivi, rappresenta un’opportunità per gli investitori di ottimizzare la propria posizione fiscale. Tuttavia, è essenziale avere una chiara comprensione delle regole e delle modalità di compensazione e, in caso di dubbi, consultare un esperto o un commercialista.