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Maternità anticipata: quando e come chiederla

Fisco NazionaleMaternità anticipata: quando e come chiederla

La maternità anticipata è un periodo di astensione dal lavoro che viene concesso alle lavoratrici in gravidanza prima del normale congedo obbligatorio. Può essere richiesta in caso di gravidanza a rischio, di complicazioni mediche, o quando le condizioni di lavoro sono considerate pericolose per la salute della madre o del bambino. La richiesta deve essere accompagnata da un certificato medico e autorizzata da ASL o INPS.

Il congedo di maternità è un periodo obbligatorio di astensione da lavoro che riguarda le lavoratrici dipendenti per un lasso di tempo di 5 mesi. Generalmente, si compone di una sospensione del lavoro due mesi prima del parto e tre mesi successivi. Tuttavia, secondo le disposizioni italiane, è possibile in alcuni casi chiedere anche la maternità anticipata.

Si tratta di una eccezione alla regola, che risponde alle esigenze che si possono manifestare in alcune particolari condizioni. L’anticipazione della maternità permette di accedere in anticipo al periodo di sospensione del lavoro, senza perdere l’indennità di maternità e il posto di lavoro.

Congedo di maternità obbligatoria

Prima di vedere quando è possibile chiedere la maternità anticipata, vediamo come funziona normalmente la sospensione dal lavoro per maternità. Secondo le normative italiane si tratta di una sospensione obbligatoria del lavoro per le donne in stato di gravidanza. Come riporta INPS.it, è obbligatorio accedere al congedo di maternità:

“Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici dipendenti durante la gravidanza e il puerperio e consiste in un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per la madre che copre un arco di tempo pari a 5 mesi a cavallo del parto, ovvero due mesi precedenti la data presunta del parto e tre dopo.”

Questo vuol dire che quando la lavoratrice si trova in stato di gravidanza deve necessariamente sospendere il lavoro, e può farlo per un periodo totale di 5 mesi. Questi mesi possono anche essere distribuiti diversamente, ovvero un mese/due prima del parto e 3/4 mesi successivamente.

Trattandosi di un obbligo, sia la lavoratrice che il datore di lavoro devono necessariamente rispettare questa sospensione del lavoro, per cui l’interessata non può rinunciarvi. In alcune specifiche condizioni è possibile anche optare per il congedo di paternità. La legge italiana prevede che la sospensione del lavoro possa avvenire anche in caso di affidamento e adozione di un minore.

La tutela della maternità e della paternità spetta in caso di iscrizione all’ente previdenziale INPS e alla Gestione Separata, ed esclude la presenza di pensioni o altre forme previdenziali obbligatorie. Durante i mesi di sospensione del lavoro, la lavoratrice comunque beneficia di una indennità in denaro corrisposta ogni mese, nella forma dell’80% del reddito cumulato durante il lavoro. L’indennità è pagata dall’INPS, anche per le lavoratrici autonome, in base ai redditi dell’anno precedente.

Secondo la normativa, la gestante ha diritto al cosiddetto periodo di maternità obbligatoria, il cui periodo è dal termine della gestazione e i primi mesi dopo il parto. Più nel dettaglio, il periodo è compreso dall’8°-9° mese fino al momento del parto e per i 3-4 mesi successivi, per un totale di 5 mesi. La maternità anticipata, prevede, la possibilità di astenersi dal lavoro prima dei suddetti termini, al verificarsi di determinate situazioni, ovvero nel caso di gravidanza a rischio e lavoro a rischio.

L’interdizione anticipata per maternità può essere disposta dall’ASL (gravidanza a rischio) o dagli Uffici Territoriali dell’Ispettorato Nazionale Lavoro, nel caso di lavoro a rischio.

Che cos’è la maternità anticipata?

Per maternità anticipata si intende, quindi, un periodo di astensione dal lavoro che ha inizio prima del periodo di congedo di maternità obbligatorio previsto per legge. La richiesta può essere effettuata da tutte le donne lavoratrici nel settore sia pubblico che privato. Occorre ricordare che, le condizioni che devono essere rispettate al fine di poterne usufruire, possono variare in funzione della categoria di lavoratori a cui si appartiene.

Chi la può richiedere?

È possibile, in alcune circostanze, accedere anticipatamente alla maternità. In particolare, si tratta delle seguenti categorie di lavoratrici:

  • Lavoratrici dipendenti del settore sia pubblico che privato, comprese le lavoratrici agricole e domestiche;
  • Lavoratrici con rapporti di lavoro occasionali e lavoratrici aventi contratto a progetto;
  • Lavoratrici associate in partecipazione;
  • Lavoratrici libere professioniste;
  • Lavoratrici autonome iscritte alla gestione separata.

Per le lavoratrici autonome e le lavoratrici iscritte alla Gestione separata INPS, la l’anticipazione può essere concessa solo in caso di gravidanza a rischio.

Quando si può chiedere?

La maternità anticipata spetta alle donne lavoratrici che si trovino in determinati condizioni, ovvero:

  1. In caso di gravi complicanze della gravidanza e/o vi sono preesistenti forme morbose che possono essere aggravate dallo stato di gestazione (gravidanza a rischio);
  2. Quando le condizioni di lavoro, comprese le condizioni ambientali, possono inficiare sulla salute della donna o del bambino (lavoro a rischio);
  3. Quando la gestante svolge un lavoro di trasporto e sollevamento pesi e/o quando svolge un lavoro pericoloso, faticoso e insalubre e non può essere spostata ad altre mansioni compatibili con lo stato di gravidanza (lavoro a rischio).

Solamente in questi casi è possibile richiedere l’accesso all’anticipazione della gravidanza, che permette alla lavoratrice di sospendere il lavoro in anticipo rispetto ai 5 mesi predisposti dalla normativa generale. Va ricordato che le situazioni sopra esposte devono essere verificate, anche da un documento medico, che attesti la necessità effettiva di accedere a questo beneficio.

L’indennità spettante

Nel caso di maternità anticipata, viene comunque corrisposta l’indennità prevista in condizioni normali. Si tratta dell’80% dello stipendio medio giornaliero, in base a quanto è stato recepito nel mese precedente alla sospensione del lavoro.

In alcuni casi è possibile anche arrivare al 100% dell’indennità, se alcune contrattazioni sindacali e collettive lo prevedono. Tuttavia per poter richiedere l’anticipazione è necessario rivolgersi all’INPS, e compiere una serie di passaggi per verificare effettivamente il diritto di accesso a questa possibilità.

Visita fiscale non applicabile

Nel periodo di maternità anticipata la donna non è soggetta a visita medica fiscale. Alla metà del 7° mese di gravidanza, è comunque necessario presentare la domanda per la maternità obbligatoria.

Va ricordato che per le lavoratrici autonome non si può richiedere l’anticipazione della maternità come per le dipendenti: per le autonome può essere richiesta esclusivamente per gravi complicazioni nella gestazione, e per la presenza di malattie preesistenti che complicano la gestazione.

Anche in caso di parto prematuro la lavoratrice può richiedere l’accesso a questa astensione da lavoro, anche precedentemente ai due mesi stabiliti dalla normale normativa. A provvedere al pagamento della maternità è l’ente previdenziale, tuttavia la cifra viene erogata dal datore di lavoro in busta paga. Non sono coperte da indennità le giornate festive.

Come presentare la domanda

Per poter richiedere l’accesso alla maternità anticipata, bisogna attestare prima di tutto la sussistenza dei requisiti per accedervi. La procedura può essere diversa in base alla regione di competenza, tuttavia generalmente occorre presentare:

  • Domanda di accesso anticipato alla sospensione del lavoro;
  • Certificato medico che conferma lo stato di gravidanza, da parte dell’ASL;
  • Certificato medico specifico che attesta la situazione di complicazione della gravidanza.

Il certificato garantito dall’ASL è il documento più importante, ed è sempre necessario. Questo documento è vincolante sia per l’azienda che per l’ispettorato del lavoro in caso di controlli.

In alcuni casi la richiesta effettuata anche dal datore di lavoro stesso: questo è il caso di mansioni rischiose, particolarmente faticose per la gestante e per condizioni ambientali non idonee.

Per tutta la documentazione è necessario rivolgersi all’INPS e all’ASL del territorio di competenza, perché le documentazioni necessarie possono variare di Regione in Regione e anche in base al Comune.

La domanda può essere effettuata, sempre a seconda dei casi, per via telematica, per via cartacea:

Gravidanza a rischio

Nel caso di gravidanza è rischio, occorre, consegnare al servizio ispezione dell’ispettorato del lavoro competente in base alla propria residenza abituale:

  • Domanda di interdizione anticipata dal lavoro.
  • Certificato medico di gravidanza redatto dal medico della ASL. Nel caso in cui il certificato venga redatto dal medico di base o da un medico diverso dal medico della ASL, il datore di lavoro e l’INPS possono accettare il certificato, così come possono richiedere alla lavoratrice di regolarizzare la situazione rivolgendosi all’Azienda Sanitaria Locale.
  • Certificato medico del ginecologo che attesti la presenza di complicanze gravi e/o di preesistenti condizioni morbose che si presume possano essere aggravate dalla gravidanza. Questo certificato dovrebbe essere rilasciato da un ginecologo accreditato dal Sistema Sanitario Nazionale (SSN).

Nel caso di gravidanza a rischio il certificato dell’ASL è SEMPRE necessario. Nel caso in cui l’ASL attesta che la gravidanza è a rischio, l’ispettorato del lavoro è tenuto a concedere la maternità anticipata.

Lavoro a rischio

Nel caso di lavoro a rischio o qualora sia necessaria a causa di lavori pesanti, faticosi, insalubri e/o pericolosi la richiesta può essere presentata sia dalla gestante e dal datore di lavoro.

Parto prematuro

La domanda in caso di parto prematuro, prima dell’8° mese, deve essere presentata direttamente all’ASL, per via telematica oppure tramite i patronati locali.

In questo caso è previsto un periodo di astensione dal lavoro pari al numero di giorni compresi fra la data effettiva del parto e la data presunta, sommati ai cinque mesi di maternità obbligatoria “ordinaria” prevista dalla legge.

Certificato gravidanza a rischio

Per il rilascio del certificato che attesta la gravidanza a rischio, è possibile rivolgersi a un ginecologo del Servizio sanitario regionale o a un ginecologo libero professionista. Nel secondo caso, occorre comunque recarsi presso il Servizio individuato dall’Azienda Usl per l’accertamento da parte di un medico di struttura pubblica.

Il certificato rilasciato dal medico della ASL ovvero dal ginecologo pubblico vale per tutto il periodo e cioè fino all’inizio della maternità obbligatoria. Il certificato rilasciato dal ginecologo privato ha invece validità limitata di 30 giorni e dovrà essere validato da un medico di struttura pubblica.

Da quando decorre la maternità anticipata?

Se la sospensione è disposta dall’ASL, il periodo decorre dalla data di inizio dell’astensione dal lavoro, risultante dal Libro unico del lavoro e dal certificato medico rilasciato alla dipendente. L’assenza non può pertanto decorrere da una data antecedente rispetto a quella di rilascio del certificato ASL.

Al contrario, quando è l’INL a disporre la maternità anticipata, decorre dalla data del relativo provvedimento.

Mensilità

Durante il periodo di maternità si matura sia la tredicesima che la quattordicesima. Esse saranno corrisposte mensilmente. In pratica ogni mese, in busta paga ci sarà una somma aggiuntiva, che rappresenta il rateo di tredicesima e quattordicesima.

Nel mese in cui di solito ricevi la tredicesima e la quattordicesima, avrai importo maggiorato al massimo del 20% (ossia l’eventuale parte di mensilità aggiuntiva dovuta dal datore di lavoro).

Maternità posticipata

Oltre a poter essere anticipata, la maternità può altresì proseguire oltre gli ordinari limiti di legge e spingersi fino a 7 mesi dopo il parto, soltanto nel caso in cui:

  • Le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della dipendente;
  • La dipendente è addetta a lavori pericolosi, faticosi o insalubri e non può essere spostata ad altre mansioni.

La proroga può essere disposta dagli Uffici Territoriali dell’Ispettorato Nazionale Lavoro (anche su richiesta della dipendente) in base all’eventuale parere medico dell’ASL e alla verifica sull’effettiva impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni.

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    Andrea Baldini
    Andrea Baldinihttps://fiscomania.com/
    Laurea in Economia Aziendale nel 2014 presso l'Università degli Studi di Firenze. Collabora stabilmente nella redazione di Fiscomania nel ambito fiscale. Appassionato da sempre di Start-up, ha il sogno di diventare business angel per il momento opera come consulente azienda nel mondo delle Start up. [email protected]
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