Il Superbonus 110 % è uno degli incentivi all’economia più discusso degli ultimi anni. La disciplina è stata introdotta con Decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con Legge 17 luglio 2020, n. 77) in attuazione di una politica di sostegno a seguito dell’emergenza sanitaria.
Invero, la misura ha subito non poche proroghe. Da ultimo, ricordiamo che Il DDL sulla Legge di Bilancio 2022, conferma la proroga per condomini e case popolari al 2023, mentre solo al 31 dicembre 2022 per villette e abitazioni unifamiliari, nel rispetto però di un nuovo requisito relativo all’ISEE di 25.000 euro.
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Cos’è il superbonus 110%?
Il Superbonus 110 % è uno degli incentivi all’economia pià discusso degli ultimi anni. La disciplina è stata introdotta con Decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con Legge 17 luglio 2020, n. 77) in attuazione di una politica di sostegno a seguito dell’emergenza sanitaria.
L’emergenza sanitaria ha posto diverse necessità che contemplano l’intervento anche nel settore dell’edilizia.
Invero, i provvedimenti in tale settore sono molti.
A tal proposito ricordiamo che gli incentivi previsti in questo settore sono molteplici. Ricordiamo ad esempio:
- ecobonus: consiste in una detrazione IRPEF o IRES concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti;
- sismabonus: è la detrazione riservata agli acquirenti di nuove unità immobiliari edificate – nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 – al posto di fabbricati demoliti, e quindi ricostruite con lo scopo di ridurne il rischio sismico.
La differenza principale con questi strumenti introdotti dal legislatore, è che il superbonus 110% prevede la deducibilità dell’intera spesa di ristrutturazione.
Mentre, per quanto riguarda i due precedenti bonus, che rientrano nella categoria dei bonus edilizia, prevedono la deducibilità solo di parte della spesa.
Il Superbonus al 110 % serve a sovvenzionare le attività di ristrutturazione fino al 31 dicembre 2023 sono incentivate, attraverso una detrazione del 110% delle spese sostenute per gli interventi che migliorano l’efficienza energetica degli edifici e che riducono il rischio sismico.
Il DDL sulla Legge di Bilancio 2022, conferma la proroga per condomini e case popolari al 2023, mentre solo al 31 dicembre 2022 per villette e abitazioni unifamiliari, nel rispetto però di un nuovo requisito relativo all’ISEE di 25.000 euro.
Lavori finanziabili
Il superbonus consente di finanziare alcuni importanti lavori. Tuttavia, il legislatore ha previsto anche dei limiti di spesa al superbonus 110%.
Prima di andare ad esaminare la disciplina dei limiti, indichiamo brevemente i lavori che risultano finanziabili con il superbonus:
- L’intervento deve interessare l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari, indipendente e provviste di accesso autonomo all’esterno.
- Gli interventi di isolamento devono rispettare i requisiti di trasmittanza U indicati nel decreto del Mise dell’11 marzo 2008;
- I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi stabiliti dal decreto dell’11 ottobre 2017 firmato dal ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- La detrazione spetta per una spesa massima di 40.000 euro moltiplicata per il numero delle unità immobiliari;
- per gli edifici composti da 2 a 8 unità, la spesa massima detraibile è di 30.000 euro a unità;
- per gli edifici unifamiliari o per gli appartamenti in condominio, ma con accesso autonomo all’esterno, la spesa massima detraibile è di 50.000 euro.
Lavori condominiali
I limiti di spesa al superbonus 110% sono previsti anche con riferimento ai lavori condominiali.
Anche queste strutture, infatti, possono porre in essere alcuni specifici lavori di ristrutturazione:
- L’intervento deve interessare l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari, indipendente e provviste di accesso autonomo all’esterno.
- Gli interventi di isolamento devono rispettare i requisiti di trasmittanza U indicati nel decreto del Mise dell’11 marzo 2008;
- I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi stabiliti dal decreto dell’11 ottobre 2017 firmato dal ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- La detrazione spetta per una spesa massima di 40.000 euro moltiplicata per il numero delle unità immobiliari;
- per gli edifici composti da 2 a 8 unità, la spesa massima detraibile è di 30.000 euro a unità;
- per gli edifici unifamiliari o per gli appartamenti in condominio, ma con accesso autonomo all’esterno, la spesa massima detraibile è di 50.000 euro.
I limiti di spesa al Superbonus 110%
Come dicevamo nei precedenti paragrafi, il legislatore ha previsto dei limiti di spesa al Superbonus 110%. L’Agenzia delle Entrate ha espressamente previsto dei parametri di spesa a seconda dell’attività di ristrutturazione condotta.
In specie, possiamo concentrarci sui lavori trainanti.
Per quel che attiene ai lavori di isolamento, possiamo individuare i seguenti limiti di spesa al superbonus:
- 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari e per le unità funzionalmente indipendenti;
- 40.000 euro, per i condomini composti da 2 a 8 unità immobiliari. L’importo va moltiplicato per ogni unità presente in condominio;
- 30.000 euro, per i condomini composti da più di 8 unità immobiliari. Anche qui, la cifra si dovrà moltiplicare in base al numero delle unità.
Mentre, per quanto riguarda gli interventi di climatizzazione, possiamo individuare i seguenti limiti:
- 30.000 euro, per gli immobili unifamiliari o unità funzionalmente indipendenti;
- 20.000 euro, da moltiplicare per ogni appartamento, per i condomini che contano fino a 8 unità immobiliari;
- 15.000 euro, da moltiplicare per il numero delle unità, per i condomini composti da più di 8 unità abitative.
Per l’adeguamento antisismico dell’immobile:
- 96.000 euro è il massimale previsto per ogni beneficiario che intende effettuare lavori antisismici. Nel caso di un condominio, il limite andrà moltiplicato per il numero delle unità abitative;
- 96.000 euro, allo stesso modo, è anche il limite previsto per chi intende acquistare una casa realizzata con criteri antisismici come previsto dal Sismabonus Acquisti.
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Alla Agenzia delle Entrare era stato posto il quesito concernente i limiti di spesa del Superbonus 110%. L’amministrazione finanziaria, in particolare, si è pronunciata sulla modalità di calcolo del limite, ove l’immobile presenti delle pertinenze.
In specie, il caso aveva ad oggetto le attività di ristrutturazione concernenti un complesso di tre villette indipendenti accatastate con categoria A/2 con tre rispettive pertinenze.
Tale complesso costituiva un condominio strutturale.
L’Agenzia delle Entrate spiega che il limite da considerare è di 576.000 euro, ovvero 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio.
Se tale affermazione può sembrare ragionevole, ad una prima lettura, dobbiamo ricordare che l’Agenzia delle Entrate si era pronunciata differentemente sui limiti di spesa al Superbonus 110%.
Nel precedente chiarimento, l’amministrazione, infatti, considerava le pertinenze, non come autonome, ma come un tutt’uno con il corpo centrale dell’immobile.
Non è, tuttavia, esplicitato dall’Agenzia il criterio in base al quale in un caso considera le pertinenze come autonome, nel calcolo, in un altro invece unitamente all’immobile.
Proprio per tale ragione che presumibilmente, l’amministrazione, ritornerà sul punto.
E’ possibile applicare il superbonus 110% per ristrutturare un appartamento su palazzetto di 2 unità, in centro storico, dove non è possibile effettuare cappotto o fotovoltaico e dove il riscaldamento è autonomo?