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Limite dei ricavi nel regime forfettario

Verifica del limite dei 65.000 euro per l'accesso o la permanenza nel regime forfettario per le partite IVA individuali.

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Limite dei ricavi nel regime forfettario: quali sono i ricavi e i compensi da far rientrare nel computo del limite di 65.000 euro? Vediamo di chiarire insieme i principali dubbi che riguardano il calcolo del limite di fatturato annuo utile per accedere e rimanere nel regime della flat tax.

Il regime forfettario (Legge n. 190/14 e ss.mm.) è un regime fiscale agevolato applicabile alle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni. Questo regime fiscale consente di poter beneficiare moltissime agevolazioni sia da un punto di vista fiscale e contributivo sia sotto il profilo degli adempimenti da svolgere.

Per poter accedere al regime forfettario è necessario rispettare alcuni requisiti:

  • Non aver conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad un anno, non superiori a 65.000 euro;
  • Non aver sostenuto spese per un ammontare superiore a 20.000 euro, per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori (il limite dei 20.000 euro si calcola al lordo di spesa sostenuta, nell’anno precedente);
  • Aver percepito redditi da lavoro dipendente o da pensione per un ammontare non superiore a 30.000 euro, nell’anno precedente;
  • Infine, non detenere redditi da partecipazione e trasparenza ai sensi dell’art. 5 del TUIR o comunque partecipazioni in SRL con controllo (ex art. 2453 cc), che esercitano attività affine a quella svolta in forma individuale.

Per conoscere, nel dettaglio i requisiti ed i vantaggi del regime forfettario, rimando al seguente link:

Tornando adesso all’argomento chiave di questo articolo vediamo quale/i reddito/i devo prendere in considerazione per verificare se rispetto o meno il limite dei 65.000 euro?

Cominciamo!

Come si calcola il limite dei ricavi nel Regime Forfettario?

Il riferimento da prendere in considerazione è contenuto negli art. 54, 57 e 85 del TUIR. I ricavi e i compensi si considerano al netto dell’IVA (non presente nel regime forfettario) e del contributo integrativo delle Casse previdenziali (per i professionisti iscritti ad Albi professionali). Entra nel computo, invece, la maggiorazione del 4% (rivalsa INPS) addebitata ai committenti in via definitiva dai professionisti iscritti alla gestione separata INPS. Il limite dei ricavi nel regime forfettario di 65.000 euro deve essere:

  • Verificato ad inizio anno, con riferimento all’anno precedente (tale verifica ad inizio anno, ricorre sia in caso di primo accesso al regime forfetario sia negli anni successivi);
  • Computato prendendo in considerazione i ricavi di attività cessata, diversa dall’attività iniziata nell’anno successivo per quale si intende avvalersi del regime forfetario;
  • Il computo deve essere ragguagliato all’anno, nel caso in cui l’attività sia iniziata in corso d’anno;
  • Il computo si effettua secondo il principio di cassa o competenza (di regola il computo si effettua per cassa, salvo il caso in cui nel periodo precedente ci si sia avvalsi della contabilità ordinaria).

Sono esclusi dal computo del limite di 65.000 euro, i compensi di natura occasionale, qualificati come redditi diversi ai sensi dell’art. 67 co.1 lett. i) e l) del TUIR, le somme corrisposte a titolo di indennità di maternità, inoltre, non rilevano i ricavi o compensi dichiarati ai fini degli ISA.

Compensi ragguagliati ad anno, esempio.
Immagina un avvocato che ha aperto partita IVA il primo marzo. In questo caso il limite di fatturato per restare nell’anno in corso nel regime forfettario non è 65.000 euro ma deve essere ragguagliato ad anno.
65.000/365*306 = 54.493
Questo è il volume di fatturato massimo raggiungibile dall’avvocato per restare nell’anno in corso in regime forfettario.

Esercizio di più attività e i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate

Ai fini del computo del limite dei ricavi nel regime forfettario, l’esercizio di più attività in contemporanea, con differenti codici ATECO, comporta la somma dei ricavi e dei compensi delle diverse attività. L’Agenzia delle Entrate è intervenuta al fine di sciogliere alcuni nodi interpretativi:

FATTISPECIECHIARIMENTO DI PRASSI
I compensi percepiti per l’incarico di consigliere di amministrazione presso una clinica privata da parte di un soggetto che svolge attività professionale di medico chirurgo, sono qualificati come reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 del TUIR. Il calcolo del superamento del limite dei 65.000 euro, si effettua sommando i compensi percepiti dalle due attività.Interpello n. 202 del 2019
I compensi percepiti dalla cessione del diritto d’autore ai sensi dell’art. 53 del TUIR, concorrono nel computo del limite dei 65.000 euro, soltanto se correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta. Tale condizione è ritenuta sussistente nel caso in cui, i compensi non sarebbero stati conseguiti in assenza dell’attività di lavoro autonomo.Circolare n. 9 del 2019
Il limite di 65.000 euro viene superato anche nel caso in cui alla data di apertura della Partita IVA, si sia a conoscenza del dispositivo di una sentenza che riconosce in favore del contribuente, ricavi o compensi superiori a 65.000 euro, che verranno pagati nel periodo di applicazione del Regime Forfettario. Interpello n. 195 del 2019

I compensi percepiti a titolo di diritto d’autore in regime forfettario

I compensi percepiti a titolo di diritto d’autore, durante l’applicazione del regime forfettario e se sono correlati all’attività svolta in modo autonomo:

  • Possono beneficiare della deduzione forfettaria nella misura del 25% o del 40% se percepiti da soggetti con età inferiore a 35 anni;
  • Si cumulano con gli altri compensi percepiti dal professionista, i quali sono soggetti alle aliquote ordinarie di abbattimento forfettario, sull’importo complessivo dei compensi si applica l’aliquota del 15% o del 5%;
  • Sono soggetti alle medesime modalità di certificazione dei compensi del regime agevolato, con esclusione della ritenuta d’acconto (secondo quanto disposto nell’Interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 517 del 2019, ai fini dell’esonero della ritenuta, il sostituto d’imposta ha l’onere di richiedere dal professionista una dichiarazione, con la quale dichiara i compensi percepiti per diritti d’autore sono correlati all’attività esercitata in Regime Forfettario.

Per scaricare L’interpello dell’Agenzia delle Entrate, dove chiarisce se il sostituto d’imposta, debba effettuare la ritenuta d’acconto sui compensi, per diritti d’autore connessi all’attività di lavoro autonomo, corrisposti a professionisti che si avvalgono del regime forfettario:

Se desideri approfondire questo argomento ti lasico a questo articolo di approfondimento dedicato: “Diritto di autore in regime forfettario“.

Limite dei ricavi nel Regime Forfettario

In questo articolo ho cercato di fornirti tutte le indicazioni utili per arrivare a determinare correttamente il limite di fatturato utile per accedere o rimanere nel regime della flat tax. Naturalmente, mi rendo conto che vi siano ancora casistiche a disposizione, non affrontate in questo articolo. Per questo motivo se credi che la tua situazione possa aggiungere valore all’articolo, lascia un commento. Risponderemo soltanto ai commenti che davvero possono essere utili anche ad altri lettori aggiungendo contenuti interessanti.

Altrimenti, se desideri ricevere una consulenza legata alla tua situazione personale, contattami! Segui il link sottostante per metterti in contatto con me e ricevere il preventivo per una consulenza personalizzata sul Regime Forfettario in modo da sciogliere i tuoi dubbi.

3 COMMENTI

  1. Buongiorno Dott. Baldini,

    al fine del calcolo dei ricavi, devono essere considerati anche gli introiti dovuti a corsi di dottorato di ricerca (articolo 6, legge 398/1989; articolo 4, comma 3, legge 210/1998)

    Cordiali saluti

    Dott. Andrea Guerini

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