Le lettere di intento rappresentano uno strumento cruciale nel mondo degli affari e delle negoziazioni, utilizzate per esprimere l’interesse preliminare di una parte a intraprendere un accordo commerciale. In questo articolo esploreremo in dettaglio cosa sono le lettere di intento, i loro vantaggi, la loro struttura e le migliori pratiche per redigerle. Se ti stai preparando a concludere un affare importante, comprendere il significato e l’utilità delle lettere di intento è fondamentale per assicurarti che ogni passo sia adeguatamente documentato e formalizzato.
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La compilazione e trasmissione telematica delle lettere di intento dell’esportatore abituale
Le lettere di intento trasmesse in formato elettronico dall’esportatore abituale vengono rese disponibili dall’Agenzia delle Entrate all’interno del cassetto fiscale di ciascun fornitore interessato. A prevedere questo tipo di procedura è l’art. 12-septies del D.L. n. 34/19, a cui è seguito il Provvedimento n. 96911/20, del 27 febbraio 2020, del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Di fatto, quindi, ciascun fornitore ha la possibilità di consultare, all’interno di una apposita sezione del proprio cassetto fiscale, le informazioni relative alle dichiarazioni di intento emesse dagli esportatori abituali. In questo modo il fornitore ha la possibilità di procedere con l’emissione di fatture (relative a beni o servizi) senza l’applicazione dell’Iva.
È compito del fornitore dell’esportatore abituale:
- Eseguire un riscontro telematico dell’avvenuta trasmissione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione d’intento;
- Indicare sulla fattura emessa gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento verificato telematicamente.
Inoltre, il fornitore deve riepilogare nella dichiarazione Iva i dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute.
Dove trovare le lettere di intento nel cassetto fiscale?
Le lettere di intento inviate ai fornitori da parte degli esportatori abituali sono documenti formali attraverso i quali l’esportatore dichiara la propria intenzione di acquistare beni o servizi per l’esportazione. Queste lettere consentono agli esportatori di ricevere fatture senza Iva, in quanto gli acquisti sono destinati all’esportazione e quindi esenti da tale imposta secondo le normative fiscali vigenti in molti paesi.
Le lettere di intento sono strumenti chiave nel commercio internazionale. Forniscono una prova formale che l’acquisto è destinato all’esportazione, consentendo ai fornitori di emettere fatture senza Iva. Questo non solo semplifica le transazioni commerciali ma offre anche un vantaggio fiscale significativo per gli esportatori.
L’uso delle lettere di intento ha importanti implicazioni fiscali. Permettono agli esportatori di evitare il pagamento anticipato dell’Iva, migliorando la liquidità e riducendo i costi operativi. Tuttavia, è fondamentale che queste lettere siano utilizzate correttamente per evitare problemi con le autorità fiscali.
Le lettere di intento si trovano all’interno del cassetto fiscale del contribuente. La procedura da seguire per l’individuazione è la seguente:
- Cassetto Fiscale -> Consultazioni -> Dichiarazioni di Intento -> Destinatario.
- Si clicca sul numero di dichiarazione d’intento scelta e se ne vedono i dati. In alto a destra, sotto al punto di domanda della Guida, si può trovare l’icona del PDF.
Gli esportatori devono gestire attentamente l’uso delle lettere di intento per minimizzare i rischi legali e fiscali.
L’attività di controllo del fornitore sulle lettere di intento
I fornitori degli esportatori abituali hanno la possibilità di verificare l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione di intento. L’esportatore abituale provvede alla trasmissione del modello DI tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, la quale provvede:
- Al rilascio di una ricevuta telematica all’esportatore abituale;
- Alla messa a disposizione della lettera di intento nel cassetto fiscale di ciascun fornitore interessato.
I fornitori, degli esportatori abituali, devono indicare sulla fattura gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento, (mentre in precedenza era sufficiente riportare gli estremi della stessa, data e numero).
La consultazione delle lettere di intento può essere effettuata:
- Dai fornitori, comunicati dagli esportatori abituali nelle dichiarazioni di intento acquisite dall’Agenzia delle Entrate, mediante i servizi telematici, consultando il proprio cassetto fiscale;
- Dagli intermediari delegati dai fornitori degli esportatori abituali, sempre mediante la consultazione del proprio cassetto fiscale.
Adempimenti del fornitore (cedente) in merito alle lettere di intento
Gli adempimenti a carico del cedente (fornitore) in merito alle lettere di intento possono essere così sintetizzati:
- L’esportatore abituale trasmette all’Agenzia delle Entrate i dati della dichiarazione di intento;
- L’Agenzia rilascia una ricevuta telematica con l’indicazione dei dati contenuti nella dichiarazione trasmessa;
- Il fornitore riceve nel proprio cassetto fiscale la comunicazione trasmessa dall’esportatore abituale;
- Il fornitore, riscontrata la trasmissione della dichiarazione da parte della controparte può effettuare l’operazione senza Iva ex art. 8, co. 1, lett. c) del DPR n. 633/72. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento devono essere indicati nella fattura emessa in regime di non imponibilità.
Modello DI – Dichiarazione di intento
I dati trasmessi attraverso il modello DI questo modello verranno trattati dall’Agenzia delle Entrate al fine di consentire agli esportatori abituali di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 8, primo comma, lettera c), e secondo comma, del decreto del DPR n. 633/72. I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per poter trasmettere la dichiarazione d’intento al fine di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto. L’omissione e/o l’indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.
Per la compilazione del modello il dichiarante deve indicare:
- La facoltà, per il dichiarante, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all’esportazione od operazioni assimilate, di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’Iva;
- L’anno di riferimento;
- La tipologia del prodotto o del servizio.
Il dichiarante deve compilare:
- Campo 1, se la dichiarazione d’intento si riferisce ad una sola operazione, specificando il relativo importo. In caso di importazione deve indicare nel campo 1 un valore presunto all’imponibile, ai fini Iva, riferito alla singola operazione doganale, che tenga conto di tutti gli elementi che concorrono al calcolo di tale imponibile;
- Campo 2, se la dichiarazione d’intento si riferisce ad una o più operazioni fino a concorrenza dell’importo ivi indicato.
Regime sanzionatorio
Secondo quanto previsto dall’art. 7, co. 4-bis del D.Lgs. n. 471/971 il soggetto che effettua operazioni senza imposta in mancanza della dichiarazione di intento è punito con la sanzione amministrativa del 70% dell’Iva. Il responsabile è solo il cedente (fornitore), per l’imposta e per la sanzione. Deve essere evidenziato che il cedente risponde nel caso in cui l’operazione venga effettuata in assenza della dichiarazione o ove la stessa nono sia veritiera o rilasciata in assenza dei presupposti. In questo caso risponde di imposta e sanzione anche il cessionario.
Il cessionario che riceve una fattura senza Iva incorre nella sanzione prevista dall’art. 6 co. 8 del D.Lgs. n. 471/97. Si tratta di una sanzione pari al 70% dell’imposta (con un minimo di 250 euro), se non provvede alla regolarizzazione. Per evitare la sanzione, il cessionario deve presentare all’Agenzia delle Entrate una fattura elettronica con codice tipo documento “TD21” (specifiche tecniche allegate al provv. Agenzia delle Entrate 24.11.2022 n. 43360).
Note
1 – In vigore dal 29/06/2024, modificato da: Decreto legislativo del 14/06/2024 n. 87 Articolo 2.