La lettera di messa in mora è uno strumento mediante il quale si intima al debitore di adempiere. Esso produce una serie di effetti rilevanti, soprattutto per quanto riguarda la posizione del debitore.

La lettera di messa in mora è uno strumento che ha la funzione di garantire il diritto del creditore,ove il debitore sia in ritardo nel pagamento.

In alcuni casi, è necessario procedere ad una comunicazione, o lettera di messa in mora o anche diffida ad adempiere. Tuttavia, indipendentemente da queste differenze procedimentali, la normativa sulla mora disciplina l’ipotesi in cui la prestazione dovuta al creditore venga eseguita in ritardo.

La lettera in questione ha molti tratti affini ad una diffida ad adempiere. Quest’ultimo è uno strumento di carattere generale e tipico, che può esser fatto valere del creditore, anche in assenza di espressa previsione contrattuale.

La differenza rispetto alla messa in mora sta nel fatto che, mentre in questa, scaduto inutilmente il termine per l’adempimento, il creditore potrà ricorrere alle vie legali per veder tutelati i propri interessi, nella diffida ad adempiere il vano decorso del termine dà la possibilità a chi l’ha inviata di sciogliere il contratto (fatto salvo il risarcimento del danno). Tale volontà deve essere espressamente indicata nella diffida.

Vediamo dunque cosa c’è da sapere sulla lettera di messa in mora.

Messa in mora: di cosa si tratta?

La lettera di messa in mora è uno strumento che ha la funzione di garantire il diritto del creditore,ove il debitore sia in ritardo nel pagamento.

In alcuni casi, è necessario procedere ad una comunicazione, o lettera di messa in mora o anche diffida ad adempiere. Tuttavia, indipendentemente da queste differenze procedimentali, la normativa sulla mora disciplina l’ipotesi in cui la prestazione dovuta al creditore venga eseguita in ritardo.

Ciò si realizza ogniqualvolta tra la data di scadenza dell’esecuzione della prestazione e il momento in cui l‘inadempimento diventa definitivo, intercorre un lasso di tempo in cui il debitore fa ancora in tempo ad adempiere, sebbene in ritardo.

La costituzione in mora è, dunque, una fattispecie complessa, che presuppone una condotta costituente un ritardo nell’adempimento dell’obbligazione assunta.

Non ogni qualvolta c’è ritardo, tuttavia, c’è mora. Infatti, se quest’ultima presuppone necessariamente il verificarsi del secondo, mentre il secondo non sempre integra la mora. Il ritardo può essere, altresì, irrilevante oppure può dar luogo ad un inadempimento, ma per rilevare potrebbe sussistere la necessità di rendere qualificato il ritardo. Ma cosa significa ciò?

La disciplina della messa in mora, invero, può subire alcune rilevanti modifiche anche in base alla natura del credito stesso, ad esempio laddove si tratti di un credito pecuniario, in genere, la mora è automatica, ossia il soggetto è in mora nel momento in cui il credito è liquido ed esigibile. In tal evenienza, non è necessaria una formale lettere di messa in mora.

Dunque, a tal proposito, si parla di mora ex re. Laddove, invece, la mora non sia automatica, è necessario un atto formale di messa in mora, in modo tale da rendere il ritardo qualificato.

In altre parole, la messa in mora è un’intimazione formale del creditore, che produce le conseguenze giuridiche determinate dagli articoli 1221 e 1223 c.c. e interrompe il decorso della prescrizione.

Presupposti della mora

Nel paragrafo precedente abbiamo espressamente previsto che tra i presupposti della mora vi è sicuramente il ritardo. Tuttavia, questo non è l’unico richiesto affinché sia possibile la messa in mora del debitore. Infatti, è altresì necessario che:

  • esista e sia attuale un rapporto obbligatorio;
  • occorre il ritardo, quindi che vi sia un inadempimento temporaneo e relativo dell’obbligazione;
  • occorre, poi, che il credito sia esigibile.

Non è invece previsto tra i requisiti che sussista la certezza del credito. Non essendo individuata un’espressa norma che escluda la messa in mora in caso di credito litigioso, si ritiene che essa sia possibile nonostante non vi sia certezza giuridica del diritto.

Sembra invece necessaria la liquidità del credito, la messa in mora in tal caso potrebbe essere esclusa. In passato era frequente vedere affermato che la costituzione in mora non valeva per i crediti illiquidi, ossia laddove i crediti non siano determinati nel loro ammontare, o non siano di pronta liquidazione. Ciò in quanto, laddove il credito non sia liquido, il soggetto non può procedere ad adempiere alla prestazione.

Invero, sul punto la dottrina sembra aver accolto una tesi differente. Infatti, mancando delle evidenze normative contrarie, sembrerebbe possibile ammettere la messa in mora del debitore anche quando il credito non risulta liquido. In particolare ciò accade quando, l’ammontare della prestazione è deve essere effettuata sulla base di operazioni meramente matematiche del debitore, questo dovrà attendervi e provvedere al pagamento.

Ma anche ove non sia compito del debitore provvedere al calcolo, questo è tenuto a versare la parte di prestazione che è presumibilmente dovuta.

Infine, come dicevamo, ultimo requisito della messa in mora, ove sia una mora ex persona, è l’intimazione che può avvenire anche mediante lettera di messa in mora.

Effetti della mora

La mora determina una serie di effetti particolarmente rilevanti.

In particolare, prima di tutto possiamo affermare che mediante la lettera di messa in mora, già si producono rilevanti ripercussioni per il debitore. Dalla mora, questo sarà tenuto a risarcire il danno al creditore, che nel caso dei crediti pecuniari, ossia ogniqualvolta vi sia una mora ex re, ad esempio, si identifica negli interessi moratori. In altre ipotesi, ad esempio la mancata consegna del bene, implica la reintegrazione delle spese.

Con la lettera di messa in mora, inoltre, sono interrotti gli effetti della prescrizione del credito. Ovviamente, tale previsione riguarda solo i casi di mora ex persona

Uno degli effetti più significativi della messa in mora, è che l’impossibilità sopravvenuta grava sul debitore. Quest’ultimo, dunque, non è liberato per la sopravvenuta impossibilità della prestazione, laddove questa non sia più eseguibile. Essa, infatti, non si estingue ma si converte in obbligazione risarcitoria. Tale istituto è noto con il nome di perpetuatio obligationis. Il debitore, però, può liberarsi, ad esempio, offrendo la prova che la cosa sarebbe ugualmente perita presso il creditore.

Che cos’è la lettera di messa in mora?

La messa in mora può essere effettuata mediante una lettera di messa in mora, che in sostanza è una 

La lettera in questione ha molti tratti affini ad una diffida ad adempiere. Quest’ultimo è uno strumento di carattere generale e tipico, che può esser fatto valere del creditore, anche in assenza di espressa previsione contrattuale.

La differenza rispetto alla messa in mora sta nel fatto che, mentre in questa, scaduto inutilmente il termine per l’adempimento, il creditore potrà ricorrere alle vie legali per veder tutelati i propri interessi, nella diffida ad adempiere il vano decorso del termine dà la possibilità a chi l’ha inviata di sciogliere il contratto (fatto salvo il risarcimento del danno). Tale volontà deve essere espressamente indicata nella diffida.

Essa costituisce anche una modalità di risoluzione di diritto del contratto. In quanto equivalente alla risoluzione giudiziale, è subordinata al ricorre dello stesso requisito, ossia un inadempimento di non scarsa  importanza.

Tramite la diffida, il creditore intima al debitore di adempiere entro un termine congruo non inferiore a 15 giorni. Trascorso il termine, senza che sia pervenuto l’adempimento, il contratto da cui sorge il diritto di credito, che in questo caso è una fattura, è risoluto di diritto.

Si potrebbe dire che anche questa previsione generale e ampia. In quanto, in qualità di creditore, potrei sempre far valere, ottenendo una risoluzione più comoda, sminuendo il ruolo della  risoluzione giudiziale, perché c’è un alternativa generalizzata che è la diffida ad adempiere.

Tale diffida, dunque, opera nel momento in cui l’adempimento è già tardivo. Ha una duplice funzione:

  • risolve il contratto;
  • chiedere il pagamento della fattura.

Con la diffida ad adempiere entro un certo termine, è il creditore che sceglie la strada dell’adempimento tardivo, che quindi è legittimo.

Si discute ancora quale sia la natura giuridica della diffida, se sia un atto negoziale o atto giuridico in senso stretto, perché anche se volontario gli effetti sono determinati dalla legge.

Fac simile lettera di messa in mora

Raccomandata a/r

(Nome, cognome, luogo e data di nascita del mittente)

via ____________n.___

cap______Città_____

Luogo e data di invio

Spett.

(ragione sociale, nome, ditta, indirizzo ecc. del destinatario)

OGGETTO: Messa in mora ai sensi e per gli effetti degli articoli 1219 e seguenti del codice civile.

In nome e per conto di __________, nato a_________, il __________ e residente in ____________ via _____________ n.___,
in riferimento a quanto meglio esposto nel prosieguo.

Premesso che:

In data _______ veniva stipulato il contratto relativo a __________; ad oggi non risulta ancora da Voi adempiuto il contratto con la Vostra prestazione ________ (oggetto della prestazione)

Tutto ciò premesso, con la presente Vi costituisco formalmente in mora, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1219 del Codice Civile ove tale obbligazione non sia adempiuta entro il termine di 15 giorni dalla data di notifica. Il decorso inutile di tale termine, mi determinerà ad adire le vie legali per il risarcimento di tutti i danni presenti e futuri con aggravio di spese a Vostro carico.

Cordialmente.

Firma __________________

Come si comunica una lettera di messa in mora?

La lettera di messa in mora deve essere redatta in forma scritta e deve contenere una serie di elementi attinenti al titolo di credito vantato, l’adempimento richiesto nonché il termine di adempimento.

In particolare deve contenere una serie di informazioni specifiche, quali ad esempio:

  • specifica indicazione e descrizione della fonte del titolo su cui si vuole costituire la messa in mora;
  • oggetto dell’adempimento che si vuole richiedere al debitore, con chiaro richiamo delle norme di cui agli articoli 1219 e seguenti del Codice Civile ai fini della formale costituzione in mora;
  • definizione del termine entro cui espletare la prestazione.

Come viene notificato al debitore?

La lettera di messa in mora deve inoltre esser notificato al debitore. Come si procede in tal senso? Gli strumenti per recapitare una lettera di messa in mora sono tendenzialmente due: la pec e la raccomandata. Tale adempimento è ovviamente necessario affinché la mora produca i suoi effetti.

Sul punto, infatti, è opportuno ricordare che la messa in mora si presenta quale atto recettizio i cui effetti vengono a prodursi solamente nel momento in cui il destinatario ne viene a conoscenza (quindi solamente dopo la sua ricezione).

Detto ciò, solitamente l’atto deve essere notificato all’indirizzo di residenza del debitore.Potresti non esser a conoscenza dell’effettivo indirizzo del debitore. A tal proposito ti consigliamo di richiedere un certificato di residenza agli organi competenti.

Laddove il debitore fosse una società, l’atto dovrà essere notificato presso la sua sede legale. In questo caso sarà ancora più semplice acquisire l’indirizzo, nel caso di indisponibilità, potrà essere agilmente acquisita per mezzo di una visura camerale aggiornata.

Messa in mora e diffida ad adempiere

La diffida ad adempiere produce l’effetto della risoluzione del contratto, con la conseguenza che, tutti gli effetti dello stesso vengano meno dall’inizio, fatto salvo il risarcimento del danno. La costituzione in mora presuppone un interesse all’adempimento ed al mantenimento del vincolo contrattuale.

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Clelia Tesone
Avvocato "Laureatasi in Giurisprudenza con la votazione di 110 e Lode presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" e con approfondita conoscenza delle materie del Diritto Civile e del Diritto Amministrativo. Ha brillantemente concluso la pratica forense in diritto civile e il tirocinio ex art. 73 d.l. 69/2013 presso la Procura della Repubblica di Napoli Nord".

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