Sai come ottenere il pagamento della fattura inadempiuta? Insieme cercheremo di individuare i rimedi giudiziali e stragiudiziali per ottenere il pagamento del tuo diritto di credito.

La fattura è il documento, da quest’anno in formato elettronico, che ogni soggetto titolare di partita iva esercente un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, deve emettere per documentare le operazioni effettuate ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Per ottenere il pagamento della tua fattura hai a disposizione molteplici rimedi, sia di natura giudiziale, ossia ricorrendo all’autorità giudiziaria, o tramite rimedi stragiudiziali.

Il primo tentativo che devi porre in essere per ottenere il pagamento della fattura può essere effettuato per il tramite di un invito informale. Ossia sarà il tuo stesso legale a provvedere a contattare il debitore o il suo rappresentante legale, al fine di ottenere il pagamento. In tal modo potresti ottenere facilmente l’adempimento del tuo diritto di credito, senza particolari spese.

In un’ottica di crescente aggressione al debitore, è possibile, dopo l’invito formale, ricorrere alla diffida ad adempiere. Quest’ultimo è uno strumento di carattere generale e tipico, che può esser fatto valere del creditore, anche in assenza di espressa previsione contrattuale.

Laddove anche suddetti strumenti non dovessero essere efficienti, dovrai necessariamente ricorrere al procedimento per ingiunzione, mediante decreto ingiuntivo, e successivamente mediante procedura esecutiva. Il decreto ingiuntivo si compone di due fasi: l’una a cognizione sommaria, resa in assenza di contraddittorio tra le parti, e una a carattere meramente eventuale che consente al debitore di fare opposizione a decreto ingiuntivo, che è un procedimento a cognizione piena.

Dunque, abbiamo sinteticamente delineato i rimedi a tua disposizione per ottenere il pagamento della fattura. Di seguito tutti i dettagli!

Come sollecitare il pagamento di una fattura: rimedi stragiudiziali

Per ottenere il pagamento della fattura, in primo luogo, ti consigliamo di ricorrere agli strumenti stragiudiziali, che consentono di prevenire un eventuale procedimento giudiziario. Tra i rimedi a tua disposizione ti ricordiamo che puoi prima ricorrere ad un tentativo informale, per il tramite di un avvocato, oppure procedere a diffida.

Invito informale ad adempiere al pagamento della fattura

Il primo tentativo che devi porre in essere per ottenere il pagamento della fattura può essere effettuato per il tramite di un invito informale. Ossia sarà il tuo stesso legale a provvedere a contattare il debitore o il suo rappresentante legale al fine di ottenere il pagamento.

Puoi provvedere con posta ordinaria, fax o email, PEC a invitare il debitore al pagamento. E’ bene indicare anche il termine di scadenza del credito. Infatti, talvolta può accadere che i debitori siano a loro volta professionisti che hanno un ampio numero di debiti a cui adempiere.

Nel corpo del messaggio occorre inserire:

  • l’intenzione di voler recuperare il credito;
  • un termine entro cui adempiere;
  • l’intendimento di procedere giudizialmente in caso di mancato riscontro.

Ti ricordiamo, inoltre, che è sempre preferibile ricorrere ad un’email, in quanto la stessa ha valore di prova documentale, se non viene disconosciuta nel corso del processo dal debitore.

In tale invito devi provvedere alla contestazione, che deve essere adeguatamente argomentata.

Ovviamente, il debitore non potrà sostenere di non aver ricevuto l’email se vi ha risposto o ha tenuto un comportamento tale da far presumere che l’abbia letta (si pensi a una comunicazione ove vengono indicate le coordinate bancarie ove effettuare il pagamento).

Attenzione, per il recupero dei crediti, in generale, il termine di prescrizione è di 10 anni. Termini ridotti sono previsti dalla legge in casi più specifici.

Diffida o messa in mora

Come dicevamo nel precedente paragrafo, in un’ottica di crescente aggressione al debitore, è possibile, dopo l’invito formale, ricorrere alla diffida ad adempiere. Quest’ultimo è uno strumento di carattere generale e tipico, che può esser fatto valere del creditore, anche in assenza di espressa previsione contrattuale.

Essa costituisce anche una modalità di risoluzione di diritto del contratto. In quanto equivalente alla risoluzione giudiziale, è subordinata al ricorre dello stesso requisito, ossia un inadempimento di non scarsa  importanza.

Tramite la diffida, il creditore intima al debitore di adempiere entro un termine congruo non inferiore a 15 giorni. Trascorso il termine, senza che sia pervenuto l’adempimento, il contratto da cui sorge il diritto di credito, che in questo caso è una fattura, è risoluto di diritto.

Si potrebbe dire che anche questa previsione generale e ampia. In quanto, in qualità di creditore, potrei sempre far valere, ottenendo una risoluzione più comoda, sminuendo il ruolo della  risoluzione giudiziale, perché c’è un alternativa generalizzata che è la diffida ad adempiere.

Tale diffida, dunque, opera nel momento in cui l’adempimento è già tardivo. Ha una duplice funzione:

  • risolve il contratto;
  • chiedere il pagamento della fattura.

Con la diffida ad adempiere entro un certo termine, è il creditore che sceglie la strada dell’adempimento tardivo, che quindi è legittimo.

Si discute ancora quale sia la natura giuridica della diffida, se sia un atto negoziale o atto giuridico in senso stretto, perché anche se volontario gli effetti sono determinati dalla legge.

Decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento della fattura

Laddove gli strumenti citati non dovessero aver avuto successo è possibile ricorrere al decreto ingiuntivo.

Si ricorre al procedimento per ingiunzione, meglio noto decreto ingiuntivo. Il procedimento d’ingiunzione ha la funzione di procedere alla formazione anticipata di una pronuncia di condanna finalizzata a consentire nel più breve tempo possibile, l’inizio dell’esecuzione forzata.

Tale funzione, peraltro, deve essere assicurata senza eliminare le garanzie del contraddittorio e salvaguardando il diritto di difesa della parte contro la quale la domanda è proposta. Si comprende così la ragione per la quale la struttura del procedimento è articolata in due fasi:

  • la prima fase necessaria e a cognizione sommaria, che si caratterizza per un accertamento rapidissimo,o condotto sulle sole prove, prodotte dal ricorrente, che devono presentare connotati di particolare attendibilità. Tale fase si conclude con un provvedimento, detto appunto decreto ingiuntivo, emesso senza previa integrazione del contraddittorio, con colui che è indicato quale debitore. Questo è destinato a diventare titolo esecutivo in assenza di una tempestiva opposizione del debitore;
  • la seconda fase eventuale e a cognizione piena, che si svolge come un ordinario processo di cognizione nel rispetto del principio del contraddittorio che si conclude con sentenza.

Condizioni di ammissibilità

Le condizioni di ammissibilità del procedimento riguardano:

  • i caratteri del diritto, ai sensi dell’art. 633 c.p.c. co. 1 deve trattarsi di un diritto di credito, il quale deve avere ad oggetto una somma di denaro liquida o una quantità determinata di cose fungibili o la consegna di una cosa mobile determinata;
  • la natura della prova, ai sensi sempre dell’art. 633 co 1 n 1 c.p.c. è necessario che del diritto di credito si dia prova scritta, unica tipologia di prova cui è riconosciuta quella particolare attendibilità che consente di ritenere verosimile l’esistenza del diritto. La nozione di prova scritta rilevante ai fini del procedimento in esame è più ampia di quella valevole per il procedimento ordinario, e ai sensi dell’art. 634 c.p.c, comprende: le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata, i telegrammi, gli estratti autentici delle scritture contabili, limitatamente ai crediti relativi a somministrazioni di merci e di denaro, nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano attività commerciale e da lavoratori autonomi. Per i crediti aventi ad oggetto onorari o rimborsi a favore di avvocati o di chi ha prestato la propria opera nel processo, o onorari di qualsiasi altro professionista, si richiede soltanto la parcella sottoscritta dal creditore, corredata del parere della competente associazione professionale.

Il procedimento: la fase sommaria

Dunque, per far valere il pagamento della fattura con decreto ingiuntivo è opportuno procedere ad una prima fase sommaria.

Suddetta fase sommaria è introdotta con ricorso, che viene depositato in cancelleria con i documenti che costituiscono prova scritta del credito. Esso, inoltre, deve contenere gli ulteriori requisiti richiesti dall’art. 125 c.p.c., con l’indicazione di ciascuna prova che si produce.

La competenza appartiene al giudice di pace o, in composizione monocratica, al tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria.
Il giudice accoglie o rigetta la domanda in assenza del contraddittorio con il debitore:

  • il decreto motivato di rigetto può essere pronunciato o perché la domanda non è accoglibile o perché non è sufficientemente giustificata sotto il profilo probatorio. In quest’ultima ipotesi, prima di pronunciare il rigetto, il giudice dispone che il cancelliere dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova e solo se il ricorrente non risponde, emette pronuncia negativa;
  • il decreto motivato di accoglimento, o decreto ingiuntivo, viene pronunciato entro trenta giorni dal deposito del ricorso in calce al quale è steso, nell’ipotesi in cui la domanda appaia fondata e ricorrano le condizione sopra enunciate.

Caratteristiche del decreto

Con il decreto, il giudice ingiunge all’altra parte l’onere di provvedere al pagamento della fattura, quindi a versare la somma o consegnare la cosa o la quantità di cose chieste, nel termine di quaranta giorni dalla notificazione, con l’espresso avvertimento che nello stesso termine può essere proposta opposizione e che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata.

Il decreto ingiuntivo acquista efficacia esecutiva in seguito alla scadenza del termine per proporre opposizione senza che questa sia stata proposta. Esso può essere dotato di immediata efficacia esecutiva provvisoria. Se il credito è fondato su cambiale, assegno, atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, il giudice su richiesta del creditore deve autorizzare la provvisoria esecuzione del decreto.

Invece, se il credito non presenta le caratteristiche indicate, ma vi è pericolo di pregiudizio nel ritardo oppure il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere, il giudice può autorizzare la provvisoria esecuzione.

La notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo è un onere del ricorrente, perché ove non sia eseguita nel termine di 60 giorni dalla pronuncia, il decreto diventa inefficace.

Opposizione al decreto ingiuntivo

Laddove il debitore non intenda provvedere al pagamento della fattura, deve provvedere a presentare opposizione al decreto ingiuntivo. L’opposizione si propone di norma con atto di citazione notificato al creditore. La competenza spetta all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto.

Il giudizio di opposizione ha natura di fase eventuale del giudizio di primo grado e si svolge secondo le comuni regole del procedimento di cognizione ordinario dinanzi al giudice adito, concludendosi con una sentenza soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione.

Procedura esecutiva

Al fine di ottenere il pagamento della fattura potrebbe essere indispensabile procedere ad esecuzione forzata. La procedura esecutiva, detta anche pignoramento, è lo strumento attraverso la quale il debitore viene privato coattivamente di uno o più beni facenti parte del suo patrimonio al fine di convertirli in denaro. Ciò vuol dire che tali beni vengono materialmente venduti e il denaro ricavato viene distribuito al creditore (o ai creditori concorrenti).

Tale meccanismo si fonda su un particolare articolo del Codice civile, il 2740, secondo il quale il debitore risponde dell’adempimento delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri.

Il vincolo apposto sui beni rappresenta una garanzia patrimoniale generica per il creditore, il quale vi farà affidamento per soddisfare coattivamente il suo diritto.

Tipologie di pignoramento

Al fine di procedere ad ottenere il pagamento della fattura potresti dover ricorrere ad un atto di pignoramento. La disciplina sul punto varia a seconda del bene oggetto di esecuzione. A tal proposito distinguiamo:

  • mobiliare (beni mobili, come oggetti di valore o somme di denaro);
  • immobiliare (beni immobili);
  • presso terzi (beni detenuti da un terzo di proprietà del debitore, come lo stipendio del debitore).

Le fasi della procedura esecutiva

Con “espropriazione forzata” si fa riferimento ad una procedura che consta di tre fasi:

  • Pignoramento, che è l’atto con il quale ha inizio la procedura. Esso ha il potere di vincolare i beni da sottoporre all’esecuzione che vengono sottratti alla disponibilità del debitore. In pratica, qualsiasi atto di disposizione (ad esempio vendita) avente ad oggetto tali beni sarà inefficace nei confronti del creditore.
  • Vendita forzata dei beni pignorati, attraverso un’asta oppure con un commissario.
  • Attribuzione del ricavato della vendita al creditore o ai creditori.

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