Ipotizziamo che un soggetto fiscalmente residente in Italia si trovi a svolgere una prestazione di lavoro dipendente all'estero per un datore di lavoro pubblico. Si tratta delle c.d. "funzioni pubbliche", alle dipendenze di un ente estero di diritto pubblico.
In questo caso occorre prestare attenzione ed individuare il corretto criterio di collegamento per la tassazione del reddito. In particolare, è necessario andare ad analizzare se è presente una Convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia e lo Stato estero di erogazione del reddito. Di seguito andiamo ad analizzare tutte le informazioni pubbliche.
Art. 19 del modello OCSE: tassazione nello Stato svolgimento dell'attività per le funzioni pubbliche
Sul punto, l'art. 19 del modello OCSE di Convenzione contro le doppia imposizioni prevede che il lavoro dipendente prestato all'estero per il settore pubblico (c.d. "pubblico impiego") è soggetto a tassazione solo nel Paese estero ove viene svolto. Questo criterio di collegamento del reddito si differenzia dal criterio generale legato al lavoro dipendente nel settore privato (indicato nell'art. 15 del modello OCSE).
"i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica (le specifiche Convenzioni bilaterali fanno, però, generalmente riferimento anche a una suddivisione amministrativa) o da un suo ente locale a una persona fisica per servizi resi a tale Stato o alla sua suddivisione o ente locale, sono imponibili esclusivamente in tale Stato"
Art. 19, par. 1, lett. a) del modello di Convenzione OCSE
In caso di lavoro pubblico la tassazione del reddito è legata alla localizzazione dello Stato dell'ente pubblico che paga le remunerazioni. In ambito internazionale, tale criterio è denominato "State of the fund principle". Questo significa, ad esempio, che un soggetto fiscalmente residente in Italia che svolte un'attività lavorativa (di lavoro dipendente) per conto di un ente pubblico Francese, è soggetto a tassazione esclusivamente in Francia.
Fattispecie derogatoria con tassazione nello Stato di residenza del lavoratore a determinate condizioni
La successiva lett. b) del paragrafo 1 dell'art. 19 del modello OCSE prevede una deroga rispetto alla tassazione esclusiva del reddito nello Stato ove si trova la suddivisione amministrativa che ha erogato il reddito. In particolare, la disposizione in commento prevede quanto segue.
"b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente (di residenza del lavoratore) qualora i servizi siano resi in detto Stato (di residenza) e la persona fisica sia un residente di detto Stato il quale:i) abbia la nazionalità di detto Stato e non abbia la nazionalità dell’altro Stato; oii) non sia divenuto residente di detto Stato soltanto allo scopo di rendervi i servizi;a condizione che le disposizioni della clausola ii) non si applichino al coniuge o ai figli a carico di una persona f...
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