Con Legge n. 49/2017 di conversione del Decreto Legge n. 25 del 17 marzo 2017, il lavoro accessorio è stato abolito. I voucher già acquistati a quella data potevano essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017. |
Il lavoro accessorio occasionale è una particolare modalità di prestazione lavorativa la cui finalità è quella di regolamentare quelle prestazioni occasionali, definite appunto “accessorie“, che non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario, e tutelare situazioni non regolamentate.
Il committente può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa INAIL per eventuali incidenti sul lavoro, senza rischiare vertenze sulla natura della prestazione. Il prestatore può integrare le sue entrate attraverso queste prestazioni accessorie, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato.
Che cos’è il lavoro accessorio occasionale?
Attraverso il contratto di lavoro accessorio (c.d. “Prest.O.“) hanno la possibilità di accedere ad attività lavorativa “occasionale” imprese, associazioni, fondazioni e persone fisiche che operano nell’esercizio di impresa. Questi soggetti giuridici hanno la possibilità di avvalersi dell’attività di prestazione lavorativa di tipo subordinato tenendo presenti i limiti economici e quantitativi previsti dall’art. 54-bis del D.L. n. 50/17. Tali limiti quantitativi ed economici di utilizzo sono di seguito riassunti:
- Utilizzo fino a 10 dipendenti a tempo indeterminato. Tale limite vale anche per le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo (circ. INPS 5.7.2017 n. 107, art. 1 co. 342 della L. 29.12.2022 n. 197 e circ. INPS 19.1.2023 n. 6);
- Che non operino nel settore edile e settori affini. È vietato anche alle imprese esercenti l’attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo e delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
- Che non acquisiscano le prestazioni nell’ambito di un contratto di appalto di opere o servizi.
Per esigenze temporanee o eccezionali può ricorrervi anche la Pubblica amministrazione. Dal primo gennaio 2023, al settore agricolo è vietato il ricorso al contratto di lavoro accessorio. Le prestazioni di lavoro occasionale possono essere fruite attraverso uno strumento ad hoc previsto per il biennio 2023 – 2024 (art. 1 co. 343 della Legge n. 197/2022).
Che differenza c’è tra lavoro occasionale accessorio e prestazioni occasionali?
Nonostante vi sia una sorta di sovrapposizione dei termini si tratta di due discipline completamente diverse ma, comunque, legate allo svolgimento di attività lavorative occasionali. Di seguito, in modo schematico, le principali differenze:
LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO | È legato allo svolgimento di attività lavorativa di tipo subordinato alle dipendenze di un’azienda, una associazione, fondazione o persona fisica con partita Iva |
PRESTAZIONE OCCASIONALE | È legata allo svolgimento di attività lavorativa di tipo autonomo per collaborare esternamente e con autonomia con un’azienda, una associazione, fondazione o persona fisica con partita Iva, ma anche con soggetti privati. |
Se desideri approfondire la prestazione occasionale ti lascio a questo articolo di approfondimento dedicato: “Prestazione occasionale: come usufruirne al meglio“.
Limiti di durata ed economici del lavoro accessorio occasionale
Il contratto di lavoro occasionale di tipo accessorio permette di fruire di prestazioni lavorative occasionali rispettando, all’interno di una annualità (anno solare) i seguenti limiti economici e di durata disciplinati dall’art. 54-bis, co. 1 del D.L. n. 50/17. Si tratta dei seguenti:
- Un massimo di 280 ore di lavoro presso ogni utilizzatore;
- Compensi fino a 5.000 euro per ogni prestatore, da parte della totalità degli utilizzatori;
- Volume di compensi fino a 10.000 euro per ogni utilizzatore, nei confronti della totalità dei prestatori;
- Compensi fino a 2.500 euro per ogni prestatore, da parte del medesimo utilizzatore.
Gli importi sopra indicati fanno riferimento ai compensi percepiti dal prestatore, al netto di contributi, premi INAIL e costi di gestione.
Oneri previdenziali
Sono a carico dell’utilizzatore:
- La contribuzione alla Gestione separata INPS, pari al 33% del compenso;
- Il premio INAIL, pari al 3,5% del compenso;
- Gli oneri gestionali (1% del compenso).
Utilizzo fino a 10 lavoratori dipendenti
Un aspetto particolarmente importante di questa disciplina riguarda il numero massimo di forza lavoro utilizzabile fissata ad un massimo di 10 lavoratori. Tale limite, è opportuno ricordare che, vale per tutti gli utilizzatori di questo tipo di contratto, tranne che per la Pubblica amministrazione. Al riguardo, allo scopo di semplificare gli adempimenti da parte degli utilizzatori e di favorire lo svolgimento delle attività di controllo preventivo automatizzato da parte dell’Istituto, il periodo da assumere a riferimento per il calcolo della forza aziendale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è il semestre che va dall’ottavo al terzo mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa occasionale di tipo accessorio.
A fornire chiarimenti precisi su come calcolare il limite dei lavoratori è stata la Circolare INPS n. 107/2017 ed il successivo messaggio INPS n. 2887 del 12 luglio 2017. In particolare, la forza lavoro dell’azienda deve essere calcolata prendendo a riferimento il semestre compreso tra l’ottavo ed il terzo mese antecedente la data di svolgimento della prestazione. Proviamo a chiarire meglio il calcolo attraverso un esempio numerico ripreso dalla circolare INPS sopra indicata.
Ad esempio, se la prestazione verrà resa il giorno 23 luglio 2024, dovrà essere effettuato il computo della media occupazionale dei lavoratori a tempo indeterminato per i mesi da novembre 2023 (ottavo mese precedente) ad aprile 2024 (terzo mese precedente). Ai fini del predetto calcolo del numero dei lavoratori a tempo indeterminato, si applicano le regole dettate per la valorizzazione dell’elemento nella dichiarazione contributiva UniEmens, limitate ai lavoratori subordinati a tempo indeterminato, nel cui novero rientrano anche gli apprendisti a tempo indeterminato. |
In particolare, ai fini del computo di cui si tratta, devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.). I lavoratori part-time sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno, con arrotondamento secondo le modalità disciplinate dall’articolo 9 del D.Lgs. n. 81/2015. I lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione all’orario effettivamente svolto nel semestre, secondo le modalità disciplinate dall’articolo 18 del citato D.Lgs. n. 81/2015. Nel determinare la media occupazionale, devono essere ricompresi nel semestre anche i periodi di sosta di attività e di sospensioni stagionali. Per le aziende di nuova costituzione il requisito si determina in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre di riferimento. Infine, sono esclusi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato (art. 47 co. 3 del D.Lgs. 81/2015 e messaggio INPS n. 2887/2017).
Come viene determinato il compenso per il prestatore?
Nell’ambito del contratto di lavoro occasionale accessorio il compenso che spetta al prestatore per l’attività lavorativa deve essere liberamente determinato dalle parti. Tuttavia, la normativa prevede che questo non possa essere inferiore a determinati limiti minimi previsti dai co. 16 e 17 dell’art. 54-bis del D.L. n. 50/17. In particolare, si tratta dei seguenti:
COMPENSO ORARIO MINIMO | 9 euro per ogni ora |
COMPENSO GIORNALIERO MINIMO | 36 euro per prestazioni giornaliere anche inferiori a 4 ore |
La piattaforma Inps per l’attivazione
L’utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio richiede che sia gli utilizzatori che i prestatori di attività lavorativa vadano a registrarsi presso una apposita piattaforma informatica messa a disposizione dall’INPS. Con la registrazione devono essere indicate le informazioni che identifichino la gestione del rapporto di lavoro e dei connessi adempimenti contributivi.
Per quanto riguarda i prestatori l’obbligo informativo si riassume con:
- L’indicazione dell’IBAN del conto corrente bancario/postale ovvero il numero del libretto postale o della carta di credito sul quale ricevere il compenso pattuito.
Di fatto, la maggior parte degli obblighi informativi riguardano gli utilizzatori, ovvero:
- Indicazione della scelta del contratto di lavoro occasionale accessorio;
- Effettuare il versamento in via preventiva le somme per il pagamento del lavoro accessorio – ossia precostituire la provvista destinata a finanziare l’erogazione del compenso al prestatore, l’assolvimento degli oneri di assicurazione sociale e i costi di gestione – alimentando il proprio “portafoglio telematico“. Il versamento delle somme per il contratto (art. 54-bis co. 15 del D.L. n. 50/2017) può essere effettuato, anche tramite i soggetti intermediari ex Legge n. 12/1979, ferma restando la responsabilità in capo all’utilizzatore (art. 2-bis co. 1, lett. d), n. 1) del D.L. n. 87/2018), mediante il modello di pagamento “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE) ovvero “F24 Enti pubblici” in caso di Pubbliche Amministrazioni , utilizzando la causale contributo “CLOC” o tramite strumenti di pagamento elettronico (con addebito su c/c ovvero su carta di credito), accessibili esclusivamente dal Portale dei Pagamenti INPS – sezione Prestazioni Occasionali e gestiti attraverso le modalità di pagamento “pagoPA“;
- Effettuare la comunicazione, almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione lavorativa, i dati anagrafici e identificativi del prestatore, il luogo di svolgimento e l’oggetto della prestazione, la data e l’ora di inizio e di fine della stessa (se si tratta di azienda alberghiera o struttura ricettiva che opera nel turismo o di ente locale, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a 10 giorni), il compenso pattuito, il settore di impiego del prestatore e le altre informazioni per la gestione del rapporto (art. 54-bis co. 17 del D.L. n. 50/2017). Tale comunicazione avviene mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero gestito dalla procedura INPS e può essere effettuata, direttamente o tramite intermediario, mediante la citata piattaforma informatica e i servizi di Contact Center messi a disposizione dall’Istituto.
Nel caso in cui il prestatore, all’atto dello svolgimento della prestazione lavorativa, rientri in una delle categorie previste dall’art. 54-bis, comma 8, del D.L. n. 50/2017 – titolare di pensione di vecchiaia o di invalidità; studente regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università, con meno di venticinque anni di età; persona disoccupata, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; percettore di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA che costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito – l’utilizzatore, nell’ambito della predetta comunicazione, ne fornisce apposita dichiarazione.
Conferma della prestazione lavorativa
Il prestatore viene avvisato della dichiarazione preventiva trasmessa dall’utilizzatore mediante un SMS o un messaggio di posta elettronica. Al termine della prestazione giornaliera e, comunque, entro la mezzanotte del terzo giorno successivo, sia l’utilizzatore che il prestatore possono dare conferma, tramite la procedura telematica INPS, dell’avvenuto svolgimento della stessa. In tal caso, la procedura non consente all’utilizzatore la trasmissione della revoca della dichiarazione riferita alla stessa prestazione lavorativa (circ. INPS 107/2017).
Revoca della comunicazione
Nel caso in cui la prestazione di lavoro occasionale accessorio non abbia luogo, l’utilizzatore deve comunicalo effettuando, entro le ore 24 del terzo giorno successivo a quello programmato per lo svolgimento della medesima, sempre avvalendosi della procedura telematica INPS, la revoca della dichiarazione inoltrata (ex art. 54-bis co. 18 del D.L. n. 50/2017).
Una volta decorso il terzo giorno successivo a quello previsto per la prestazione o a seguito della conferma del prestatore trasmessa entro tale termine, la prestazione stessa (che si considera essere stata svolta) diviene irrevocabile e il prestatore acquisisce il diritto all’accredito del compenso e alla valorizzazione della posizione assicurativa ai fini INPS e INAIL.
Al fine di evitare utilizzi fraudolenti dello strumento della revoca, con riferimento ai casi in cui quest’ultima risulti essere stata presentata a fronte di una prestazione lavorativa effettivamente svolta, si è comunque fatta salva la possibilità, per il prestatore – avvisato della trasmissione della revoca mediante SMS o messaggio di posta elettronica – di comunicare a sua volta, sempre entro le ore 24 del terzo giorno successivo e tramite le funzionalità della procedura telematica INPS, l’avvenuto svolgimento della prestazione. Questa procedura determinerà il venir meno della comunicazione di revoca e il conseguente diritto del prestatore all’accredito del compenso e alla valorizzazione della posizione assicurativa.
Lavoro accessorio e dichiarazione dei redditi
Il lavoratore che effettua prestazioni di lavoro occasionale accessorio può integrare le sue entrate beneficiando del fatto che il compenso netto percepito è esente da ogni imposizione fiscale ai fini Irpef e non incide sullo stato di disoccupato. In pratica, questo significa che i compensi percepiti attraverso la procedura sopra indicata del lavoro accessorio non devono essere riportati in dichiarazione dei redditi. Inoltre, come detto, il compenso dei buoni lavoro da diritto all’accantonamento previdenziale Inps (alla gestione separata) e alla copertura assicurativa verso l’Inail ed è totalmente cumulabile con i trattamenti pensionistici.
Il regime per le pubbliche amministrazioni
Le Pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono fare ricorso al contratto di prestazione di lavoro occasionale accessorio, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e fermo restando il limite di durata di cui al comma 20, dell’art. 54-bis, del d.lgs. n. 50/2017 (cfr. par. 9), del citato articolo 54-bis, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:
- a) nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali;
- b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
- c) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici e/o associazioni di volontariato;
- d) per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.
Alle Pubbliche amministrazioni non si applica il divieto di utilizzo del contratto di prestazione occasionale previsto per i datori di lavoro con più di cinque dipendenti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Regime dell’agricoltura previsto per il periodo 2023 / 2024
L’art. 1 co. 343 della Legge n. 197/2022 ha introdotto un regime sperimentale specifico e temporaneo valido nel biennio 2023-2024 per le aziende del settore agricolo, le quali vengono conseguentemente escluse dalla possibilità di utilizzare il contratto di prestazione occasionale di tipo accessorio, a prescindere dalla tipologia di prestatore impiegato. In particolare, viene prevista la possibilità di instaurare, con particolari categorie di lavoratori, rapporti di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato riferito ad attività di natura stagionale.
Le prestazioni agricole di lavoro subordinato accessorio riguardano attività di natura stagionale non superiori a 45 giornate annue per singolo lavoratore e devono essere rese da particolari categorie di soggetti – tra cui studenti under 25, disoccupati, detenuti, ecc. – che sono chiamati ad autocertificare al datore di lavoro la propria condizione. Non hanno la possibilità di utilizzare tale strumento i datori di lavoro agricoli che non rispettano il contratto collettivo nazionale e provinciale stipulato dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Per ricorrere alle prestazioni in esame occorre inviare al Centro per l’impiego, prima dell’inizio della prestazione, la comunicazione obbligatoria ex art. 9-bis del D.L. n. 510/1996, ai fini della quale i 45 giorni di prestazione massima consentita si computano prendendo in considerazione esclusivamente le presunte giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto, che potrà avere un arco temporale di vigenza massima pari a 12 mesi.
Il compenso percepito dal prestatore agricolo si basa sulla retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali e provinciali stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e deve essere erogato direttamente dal datore di lavoro con strumenti tracciabili, ai sensi dell’art. 1 comma 910-913 della Legge n. 205/2017).
Il datore di lavoro è chiamato ad effettuare all’INPS il versamento della contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola, comprensiva di quella contrattuale, dovuta sui compensi erogati, nella misura di aliquota prevista dall’art. 1 comma 45 della Legge n. 220/2010 per i territori svantaggiati, entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione. Inoltre, l’emissione del LUL può essere unica e dovuta alla scadenza del rapporto, fermo restando che i compensi potranno essere erogati anche anticipatamente per settimana, quindicina o mese.