Home Fisco Internazionale Tassazione di redditi esteri Lavoro in Spagna: devo pagare le tasse in Italia?

Lavoro in Spagna: devo pagare le tasse in Italia?

Tassazione dei redditi da lavoro dipendente prodotto in Spagna da parte di un contribuente ivi trasferito ma non iscritto AIRE.

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Lavoro in Spagna, devo pagare le tasse in Italia? Grazie al quesito posto da un lettore darò una risposta definitiva a questa domanda. Potrai capire quando, in caso di redditi esteri, sei tenuto a pagare le imposte anche in Italia. Tutte le informazioni per i residenti all’estero.


La tassazione dei redditi percepiti all’estero è sempre un aspetto che genera molta confusione. Solitamente vi sono diversi aspetti da tenere in considerazione per capire dove devono essere tassati i redditi percepiti all’estero.

Vi sono poi differenze a seconda della convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l’Italia e lo Stato estero ove il reddito è stato percepito. Per questo motivo, offrire una risposta generica non è mai possibile, piuttosto è sempre opportuno andare ad analizzare in dettaglio ogni situazione. In questo articolo mi occupo di fornire una risposta ad un quesito riguardante i redditi da lavoro in Spagna percepiti da un soggetto fiscalmente residente in Italia. Questo lettore si chiede se e come sia tenuto a dichiarare nel nostro Paese questi redditi. Ecco il quesito pervenutoci:

Mi trovo attualmente a Barcellona, per un periodo superiore a 183 giorni nell’anno. Sto lavorando per un’azienda spagnola come dipendente e sto pagando regolarmente le tasse al governo spagnolo. Non mi sono mai iscritto all’Aire. Sono tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi e a pagare le imposte sui redditi in Italia? Dovrei iscrivermi all’Aire? Come iscritto all’Aire dovrei presentare la dichiarazione dei redditi in Italia o sarei tenuto a pagare le tasse solo in Spagna?

Sono molti gli italiani, soprattutto studenti, ad avere un lavoro in Spagna. Soggetti che si chiedono se sono tenuti a pagare le imposte sui redditi anche in Italia. Per questo motivo proviamo a fornire una risposta chiara sulla eventuale tassazione di redditi esteri in Italia.

Lavoro in Spagna e imposte italiane: le regole

Il concetto fondamentale per stabilire ove un soggetto sia tenuto a pagare le imposte sui redditi percepiti è quello di “residenza fiscale“. Nel nostro ordinamento la residenza fiscale delle persone fisiche è disciplinata dall’articolo 2, comma 2, del DPR n. 917/86. Ai sensi di questa disposizione un soggetto si considera fiscalmente residente in Italia quando, alternativamente, per almeno 183 giorni:

  • E’ iscritto all’anagrafe della popolazione residente;
  • Ha il domicilio (ai sensi dell’articolo 43 c.c.) in Italia;
  • Ha la residenza (ai sensi dell’articolo 43 c.c.) in Italia.

E’ sufficiente il verificarsi di anche solo uno di questi requisiti per essere considerati residenti fiscalmente in Italia. Nel caso del nostro lettore uno di questi requisiti trova sicuramente riscontro. Mi riferisco all’iscrizione anagrafica. Infatti, pur vivendo all’estero per oltre 183 giorni nell’anno, non si è mai iscritto AIRE, quindi rimane valida la sua iscrizione anagrafica. Per l’Agenzia delle Entrate la mancata iscrizione AIRE rappresenta una presunzione legale di residenza fiscale in Italia.

Worldwide taxation principle

Un soggetto fiscalmente residente in Italia è tenuto a dichiarare in Italia tutti i suoi redditi, ovunque percepiti. Questo, infatti, è quanto prevede il principio della World Wide Taxation, previsto dall’articolo 3 del DPR n. 917/86. Questo principio è uno dei pilastri fondamentali su cui si basa il nostro sistema fiscale, ma anche quello di molti dei sistemi fiscali dei Paesi europei.

Il concetto è molto semplice. Un soggetto è tenuto a pagare le imposte (ovunque esse siano prodotte e/o percepite), in un unico Stato, quello di residenza. Questo, salvo poi ottenere un credito di imposta per le eventuali altre imposte già pagate nei Paesi ove i redditi sono stati percepiti. Riassumendo, quindi, un lavoratore Italiano che svolge la sua attività lavorativa e ha la sua vita all’estero, ha ugualmente l’obbligo del versamento delle imposte sul reddito anche in Italia in concomitanza di almeno uno dei seguenti requisiti:

  • Essere residente in Italia, per almeno 183 giorni all’anno (la maggior parte dell’anno solare).
  • Essere iscritto nelle anagrafi comunali della popolazione residente in Italia (quindi, non essere iscritto all’AIRE).
  • Avere eletto nel territorio dello Stato italiano il proprio domicilio o la propria residenza , ai sensi dell’articolo 43 del codice civile.

Per approfondire: AIRE: “Anagrafe degli Italiani residenti all’estero“.

Residenza fiscale e tassazione

I criteri sopra indicati utili per verificare la residenza fiscale sono alternativi tra loro. Quindi, è sufficiente realizzare anche soltanto una di quelle fattispecie per essere considerati fiscalmente residenti in Italia. Tra queste fattispecie vi è una presunzione assoluta. Un soggetto iscritto all’anagrafe di un comune italiano per almeno 183 giorni (anche non consecutivi), in un anno, è considerato fiscalmente residente in Italia. Questo, indipendentemente dalla prova della sua presenza nel territorio del nostro Paese.

Nella fattispecie del lettore, non essendosi mai cancellato dall’anagrafe della popolazione residente, per questa presunzione assoluta, è considerato comunque residente fiscalmente in Italia. Anche se dovesse fornire prove certe e non confutabili della sua residenza estera nulla cambierebbe. Questo aspetto è fondamentale e dovrebbe essere chiaro a quanti di voi stanno per andare a lavorare all’estero o progettano di andarci.

In base agli articoli 2 e 3 del DPR n. 917/86, i soggetti residenti in Italia che producono redditi all’estero sono tenuti al pagamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche:

  • Sui redditi prodotti in Italia;
  • Sui redditi prodotti all’estero, anche se questi ultimi hanno già scontato le imposte nel Paese estero in cui il reddito è stato prodotto.

Per questo motivo il nostro lettore è tenuto ogni anno a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia e dichiarare i redditi esteri.

Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Spagna

Per la determinazione della residenza fiscale di un contribuente oltre alla normativa nazionale (sopra analizzata), occorre fare riferimento alla norma convenzionale. Sul punto, mi riferisco alla Convenzione contro le doppie imposizioni siglata tra Italia e Spagna. Questa, all’articolo 4 individua come deve essere determinata la residenza fiscale dei contribuenti che applicano la stessa convenzione. In particolare, per prima cosa si deve fare riferimento alla norma interna dei due Paesi coinvolti. In questo caso, quindi, la norma convenzionale rimanda alla norma interna italiana, secondo cui vale la presunzione assoluta di residenza in Italia in mancanza di iscrizione AIRE.

Questo aspetto, da solo, è sufficiente per doversi considerare residenti, salva la possibilità di far valere la propria residenza estera in virtù delle “rules” di cui all’articolo 4 comma 2. In questo caso, considerata la presenza in Spagna continuativa del lettore questi può essere considerato come residente in spagna in virtù della norma spagnola. In questo caso, la residenza fiscale viene determinata guardando alle “tie breaker rules“. La prima di queste regole è quella che vuole individuare la residenza fiscale nello Stato ove il soggetto ha la propria abitazione permanente.

Per abitazione permanente si intende l’abitazione ove egli trascorre la maggior parte del tempo. Nel caso del lettore l’abitazione permanente è sicuramente in Spagna. Per questo motivo, la residenza fiscale dello stesso è sicuramente in Spagna.

Residenza fiscale estera secondo le convenzioni

Dall’analisi della convenzione contro le doppie imposizioni è emerso che la residenza fiscale del lettore è in Spagna. Per questo motivo, ai fini della normativa interna (art. 3 del TUIR) questi è tenuto a dichiarare i propri redditi esclusivamente in questo Paese. Per questo motivo il lettore non ha obblighi legati alla tassazione in Italia dei suoi redditi. Tutto questo concluderebbe qui la questione, se non fosse che l’Agenzia delle Entrate italiana fonda i suoi accertamenti basandosi solo sulla norma interna. L’Amministrazione finanziaria, infatti, lascia al contribuente il fatto di dover provare l’applicazione della norma convenzionale (a lui favorevole). Questo comportamento porta, sostanzialmente, il contribuente a dover fornire prova documentale della sua residenza estera per poter applicare la norma convenzionale.

Qualora la documentazione di supporto (contratti di lavoro, di affitto di casa, abbonamenti, biglietti aerei, etc) sia sufficiente a provare la residenza estera non vi saranno conseguenze. Qualora, invece, la documentazione non sia sufficiente vi sarà obbligo di tassare il reddito in Italia. In caso di controlli in questa ipotesi l’Agenzia delle Entrate emette un avviso di accertamento.

Quale comportamento adottare quindi?

Per la mia esperienza personale di consulente, la scelta tra considerarsi fiscalmente residente in Italia o meno in una situazione di mancata iscrizione AIRE, dipende essenzialmente dalla documentazione a disposizione. Occorre formare un fascicolo documentale di supporto per far valere la norma convenzionale. Sulla base della sostenibilità di questo fascicolo è possibile far valere la norma convenzionale (e la propria residenza fiscale estera). In mancanza o in caso di non sufficienza di questo fascicolo è prudenzialmente opportuno considerare come italiana la propria residenza fiscale. Questo per evitare le conseguenze di un possibile accertamento sulla residenza.

Di seguito vediamo come tassare il reddito in Italia in caso di residenza fiscale italiana.

Tassazione in Italia del lavoro dipendente estero

La regola generale per la tassazione dei redditi da lavoro dipendente prestati all’estero da parte di un soggetto fiscalmente residente sono disciplinati:

  • Dall’articolo 23 del TUIR e
  • Dall’articolo 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Spagna.

Queste norme disciplinano che tale reddito è imponibile sia nello Stato della Fonte (Spagna), sia nello Stato di residenza fiscale del soggetto percettore (Italia). Quindi il lavoro in Spagna da dipendente se si è residenti fiscalmente in Italia deve essere assoggettato ad IRPEF in Italia.

L’importo da assoggettare a tassazione è il reddito lordo spagnolo al netto dei contributi previdenziali obbligatori trattenuti e versati dal datore di lavoro. Questo reddito contribuisce alla formazione della base imponibile IRPEF del soggetto. Tuttavia, accanto a questa regola generale, è prevista una particolare agevolazione.

Le retribuzioni convenzionali sul reddito da lavoro dipendente estero

Il lavoro dipendente svolto all’estero (lavoro in Spagna) da parte di un soggetto residente può essere tassato secondo le disposizioni dell’articolo 51, comma 8, del TUIR. La disposizione prevede quanto segue:

il reddito di lavoro dipendente, prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell’arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale”

Si tratta di una prima agevolazione. Questa consente di vedersi tassare non il reddito estero effettivamente percepito, ma quello più favorevole previsto dalle retribuzioni convenzionali. Le retribuzioni convenzionali sono stabilite annualmente da delle tabelle pubblicate annualmente dal Ministero. Queste retribuzioni riguardano, però, soltanto alcuni settori economici (es. trasporti, telecomunicazioni, industria, giornalismo, etc). L’applicazione della retribuzione convenzionale sul lavoro in Spagna (in generale all’estero) è subordinata la rispetto di alcuni requisiti:

  • Lo svolgimento di attività lavorativa in uno dei settori economici previsti;
  • Il lavoro in Spagna (estero) deve essere svolto per almeno 183 giorni;
  • Il lavoro deve essere oggetto esclusivo del rapporto di lavoro.

Al rispetto di questi requisiti il lavoratore ha la possibilità di applicare la retribuzione convenzionale al posto del reddito effettivamente percepito.

Evitare la doppia imposizione

Come abbiamo visto, il lavoro in Spagna, può comportare il pagamento delle imposte sui redditi in Italia. Questo è quanto è dovuto, almeno per il nostro lettore, che si trova a dover pagare le imposte sia in Spagna che in Italia, a fronte di uno stesso reddito percepito. Questa situazione determina una situazione di doppia imposizione economica del reddito.

Al fine di evitare questa doppia imposizione, conseguente al pagamento delle imposte sui redditi nel Paese di residenza del dichiarante oltre che nel Paese di produzione del reddito:

  • Sia la convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Spagna (firmata l’otto settembre 1977), all’articolo 22;
  • Sia il DPR n. 917/86 (TUIR), all’articolo 165,

prevedono un principio generale di divieto della doppia imposizione. Principio per cui l’imposta non può essere applicata più volte su uno stesso reddito. Sostanzialmente, le imposte estere pagate a titolo definitivo sul lavoro in Spagna possono essere utilizzate in detrazione dall’imposta netta italiana. Imposta scaturente dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui le imposte estere sono state pagate a titolo definitivo. Questa imposta concorre alla formazione del credito per imposte estere italiano (ex articolo 165, comma 1 del TUIR). Il credito per imposte estere concorre ad abbattere l’IRPEF dovuta dal lavoratore, eliminando la doppia imposizione.

Il criterio da rispettare per la determinazione del credito per imposte estere è che lo stesso spetta fino alla concorrenza della quota di imposta italiana corrispondente al rapporto tra redditi prodotti all’estero e reddito complessivo.

Quali le imposte estere definitive nel lavoro in Spagna?

A prima vista può sembrare complicato, ma in pratica l’articolo 165 del DPR n. 917/86 prevede che il nostro lettore, cittadino Italiano, che sostanzialmente svolge la sua vita all’estero ma continua ad essere iscritto all’anagrafe comunale della popolazione residente abbia l’obbligo di contribuire alle imposte sul reddito in Italia.

Nella sua dichiarazione dei redditi italiana, ha diritto ad un abbattimento dell’IRPEF (l’imposta sui redditi) pari all’ammontare delle imposte pagate in Spagna a titolo definitivo (non devono essere presi in considerazione gli acconti). Questo credito, comunque, non potrà mai superare la quota di IRPEF relativa al reddito estero.

Ad esempio se per un reddito pari a  €. 1.000 la tassazione in Spagna è pari al 20% ed in Italia pari al 23% il nostro lettore verserà all’Amministrazione finanziaria spagnola il 20% del reddito e all’Amministrazione finanziaria Italiana la sola differenza del 3%.

In questo modo è correttamente applicato il principio di divieto di doppia imposizione previsto dall’articolo 165 del DPR n. 917/86.

Lavoro in Spagna: conclusioni e consulenza

Cosa puoi imparare dall’esperienza del lettore?

Prima di tutto è bene ribadire che in questi casi è fondamentale consultare un Commercialista esperto in fiscalità internazionale. Queste analisi non sono mai semplici e la situazione personale di ognuno è diversa e determinante. Consiglio sempre di contattare un esperto quando si intende trasferirsi all’estero per periodi maggiori di 6 mesi, sia per studio che per lavoro, in modo da pianificare correttamente gli adempimenti fiscali conseguenti.

Non potendo tuttavia generalizzare in quanto ogni situazione personale ha le sue peculiarità, quello che posso dirti è che se un cittadino Italiano svolge la sua vita (personale e/o lavorativa) all’estero, per evitare il pagamento delle imposte sul reddito anche in Italia dovrebbe trasferire la propria residenza fiscale all’estero, iscrivendosi all’AIRE.

La questione però non si risolve così semplicemente, è necessario che il contribuente che intende trasferirsi all’estero sposti con se il c.d. “centro degli interessi vitali“. Con tale locuzione si intendendo sia i suoi principali interessi familiari e lavorativi.

Un soggetto che vuole trasferirsi all’estero lasciando la sua famiglia in Italia o i suoi principali interessi economici in Italia sarà sicuramente soggetto a controlli ed accertamenti, per questo è bene pianificare con cura ed in anticipo questi aspetti legati alla normativa fiscale. Questo, anche se potrà sembrarti poco conveniente, ti consentirà di risparmiarti in futuro un possibile lungo e costoso contenzioso fiscale con l’Amministrazione finanziaria.

Anche tu ti sei trasferito all’estero e vuoi saperne di più sulla tua posizione fiscale?

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Utilizza l’apposito servizio di consulenza fiscale online dedicato ai redditi esteri e alle loro modalità di tassazione. Sarai ricontattato nel più breve tempo e potrai interagire ed ottenere la consulenza di un professionista preparato ed esperto in fiscalità internazionale. Possiamo aiutarti a valutare la sua situazione fiscale personale in relazione alla residenza fiscale ed ai criteri di collegamento per la tassazione di redditi di fonte estera. Potrai chiarire i tuoi dubbi e valutare le opportunità a tua disposizione per regolarizzare la tua posizione.

20 COMMENTI

  1. Caro Fiscomania,
    Dopo aver vissuto e fatto l’Universita’ in Italia fino a 25 anni, mi sono poi trasferito direttamente all’estero per lavoro. Questo vuol dire che apparte uno stage retribuito con un rimborso speso fatto in Italia, non ho mai effettivamente lavorato e neanche mai fatto una dichiarazione dei redditi. Non ho neanche un conto corrente bancario attivo in Italia, ma ho sempre usato conti correnti esteri per il pagamento dei miei salari.
    Sono passati piu’ di 10 anni ed ho sempre lavorato all’estero (fuori dall’Italia) e non mi sono mai registrato all’AIRE.
    Stavo pensando di farlo, ma ho timore che cio’ possa ritorcermi contro dato che non so se lo stato Italiano poi (accorgendosi di me all’estero) potrebbe richiedermi il pagamento dei +10 anni di lavoro da doppia imposizione.
    Puo’ lo stato italiano richiedermi il pagamento di tasse arretrate per via della doppia imposizione per gli anni lavorati all’estero?
    Se si, quanti anni puo’ richiederne? queste tasse possono andare in prescrizione?
    Cosa mi consigliate di fare?
    Grazie mille in anticipo

  2. Per quesiti come il suo di carattere personale che richiedono approfondimenti per poter fornire una risposta precisa mi contatti attraverso l’apposito servizio di consulenza fiscale dedicato.

  3. Mio figlio lavora a Barcellona, come fisico ricercatore con contratto annuale rinnovabile max 4 anni. Il 19 giugno del 2017 si è iscritto all’Aire. Ha un appartamento in Italia, su cui grava un mutuo, era ivi residente e contemporaneamente era ed è tutt’ora affittato a cedolare secca con canone concordato. Non ha altri redditi. So che è tenuto a dichiarare in Italia il reddito dell’immobile, ma in Spagna come dovrà comportarsi, considerando la cedolare secca italiana? . Grazie. In attesa, un daluto

  4. Se vuole mi contatti per una consulenza. Le farò un preventivo e sarò a sua disposizione per risolvere i suoi dubbi.

  5. Salve,
    siamo due ragazze italiane che vivono a Siviglia, entrambe lavoriamo da qualche mese, con l’intenzione di rimanere per piú di un anno. Stiamo pensando di iscriverci all’AIRE per non dover fare la dichiarazione dei redditi in Italia ed evitare quindi di pagare piú tasse. Ci sembra di capire che ci sia una nuova legge spagnola, che reintegra la doppia tassazione. Potete risolverci questo dubbio e consigliarci la migliore cosa da fare ?
    saluti e grazie in anticipo!

    Silvia e Sofia

  6. Ciao Silvia e Sofia, se avete intenzione di restare in Spagna per oltre un anno siete obbligate all’iscrizione all’AIRE. Per capire dove dovete tassare i vostri redditi occorre prima capire per ogni anno in quale Paese è la vostra Residenza fiscale. Fino a quando non avrete rispettato tutti i requisiti da un punto di vista fiscale la residenza fiscale per voi resterà in Italia, con tutte le conseguenze che ne derivano. Vi serve un commercialista esperto di fiscalità internazionale, se volete sono qui per aiutarvi. Naturalmente ne parliamo in privato: info@fiscomania.com

  7. Salve, grazie mille per l’articolo davvero molto esaustivo.
    Io sono un cittadino italiano che lavora in Spagna ormai da 4 anni e non mi sono mai iscritto all’AIRE.
    Ora mi trovo nella condizione di dover tornare in Italia e cominciare un lavoro a Gennaio.
    In questi anni ho presentato dichiarazione dei redditi sia in Spagna (per il reddito da lavoratore dipendente) che in Italia (per reddito da proprietà immobili).
    Penso di essere in regola per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi in base alla convenzione Italia-Spagna per evitare la doppia tassazione. Secondo i criteri dei due paesi, infatti, io sono residente fiscale in entrambi, ma le tie-break rules mi portano ad essere considerato residente fiscale in Spanga spagnolo.
    Le mie domande sono due:
    1) È vero che in caso di doppia residenza fiscale fa fede il risultato dell’applicazione delle tie-break rules, e che quindi io sono residente fiscale in Spagna nonostante non mi sia mai iscritto all’AIRE? (a suporto della mia affermazione c’è anche la circolare 207/E del 2000 dell’agenzia delle entrate che identifica come prioritarie le disposizioni di accordi/convenzioni internazionali sulle norme interne).
    2) Se la risposta al punto 1) è positiva, posso quindi trasferire la mia residenza fiscale dalla Spagna all’Italia e usufruire delle agevolazioni fiscali per l’attrazione di capitale umano?
    Grazie mille per la disponibilità.

  8. Sulla prima domanda è molto difficile, per l’Agenzia delle Entrate valgono le regole nazionali e non quelle convenzionali, ci sarà da discutere nel caso. Per la seconda domanda, senza iscrizione AIRE non si possono applicare le agevolazioni. Tutte le agevolazioni hanno alla base il rispetto della normativa nazionale.

  9. Grazie per la risposta così rapida.
    Mi sorge però una domanda, a che servono le convenzioni internazionali se poi per l’Agenzia delle entrate valgono le regole interne?
    Inoltre, mi saprebbe indicare dove trovare riscontro della sua affermazione “tutte le agevolazioni hanno alla base il rispetto della normativa nazionale”?
    Grazie ancora per la disponibilità.

  10. La risposta la trova nella norma che prevede l’applicazione delle agevolazioni, quando si fa riferimento all’articolo 2 del TUIR. Le convenzioni non vengono prese in considerazione dall’Agenzia quando si parla di residenza fiscale, ma bisogna discutere spesso per farle rendere applicabili.

  11. Buongiorno,
    mio figlio ha lavorato sporadicamente nel 2018 ma piu di 183 giorni a Valencia ma non trova più gli incartamenti per vedere gli importi da dichiarare in Italia come posso fare? entrare nel sito dell’agenzia delle entrate spagnola? grazie per la risposta

  12. Salve Rita, se non trova la documentazione deve chiederla al suo datore di lavoro spagnolo, altrimenti non potrà compilare correttamente la dichiarazione dei redditi italiana.

  13. Salve. Sto vivendo in spagna saltuariamente ma presto intendo superare i 183gg e vorrei procedere con la residenza. Sono in possesso di un NIE bianco. Vorrei sapere se è possibile ottenere la residenza in Spagna non lavorando ovvero nonostante non sia in età pensionabile vivo della mia rendita o eredità lasciatami dai miei genitori. Continuo a pagare le tasse in Italia regolarmente e faccio ritorno in Italia durante vari mesi varie volte all’anno. Ho un regolare conto in banca in Spagna, un’appartamento con regolare contratto di affitto e un’assicurazione medica privata. Come devo regolarmi legalmente e quali sono i miei obblighi fiscali per la Spagna non lavorando qui ma potendo dimostrare di ricevere mensilmente i fondi dall’ italia? Mi farebbe piacere una risposta prima di procedere all’iscrizione all’ AIRE. Grazie

  14. Salve Antonio, se desidera un’analisi della sua situazione prima dell’iscrizione AIRE ci contatti in privato per una consulenza, la aiuteremo a capire gli aspetti connessi al trasferimento di residenza fiscale all’estero.

  15. Salve Federico Migliorini, dove posso trovare le informazioni contenute nel presente articolo? Testi ufficiali della convenzione tra i due stati?
    Grazie

  16. Buonasera,
    mo chiamo Fabio e sono un libero professionista. Ho sempre pagato le tasse in Italia. Quest’anno ho deciso di trasferirmi in Spagna con la famiglia per continuare il mio percorso professionali li dato che il mio lavoro oramai per il 95% si svolge esclusivamente con aziende Spagnole. Se apro il Nie in Spagna, e la partita iva, senza avere piu’ residenza e nessun tipo di collegamento con l’Iitalia, ho comunque l’obbligo del doppio fisco?

  17. Per capire se ha obblighi di doppia imposizione occorre analizzare un pochino meglio la sua situazione per capire quando avverrà il cambiamento di residenza fiscale, quando chiuderà la partita Iva italiana, etc. Se vuole analizzare meglio la sua situazione ci contatti in privato per una consulenza. La aiuteremo.

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