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Lavoro in Norvegia: devo pagare imposte in Italia?

Fiscalità InternazionaleTassazione di redditi esteriLavoro in Norvegia: devo pagare imposte in Italia?

Ti sei trasferito ad Oslo? Hai un lavoro in Norvegia e vuoi sapere se devi pagare le imposte in Italia? Proviamo a rispondere definitivamente a questa domanda, dandovi gli strumenti per capire quando in caso di redditi esteri, sei tenuto a pagare le imposte anche in Italia. Tutte le informazioni per i soggetti che percepiscono redditi da lavoro in Norvegia.

Lavori ad Oslo e vuoi sapere se devi dichiarare anche in Italia i tuoi redditi? Hai passato un periodo di lavoro in Norvegia, e adesso ti chiedi se devi presentare la dichiarazione dei redditi in Italia?

In questo articolo troverai le risposte a queste domande. Negli ultimi anni trasferirsi in cerca di fortuna all’estero è stata la strada praticata da molti. Sia studenti che lavoratori hanno scelto per motivi diversi la Norvegia come Paese nel quale raggiungere i propri obiettivi: studio, oppure lavoro e carriera.

Sono sicuro che se stai leggendo questo articolo molto probabilmente è perché stai effettuando un’attività di lavoro in Norvegia. Oppure ci hai lavorato nel corso dell’ultimo anno e vuoi sapere se sei tenuto a dichiarare in Italia i redditi esteri che hai percepito.

Come avrai avuto modo di constatare personalmente, la tassazione dei redditi percepiti all’estero è sempre un aspetto che genera molta confusione. Questo in quanto vi sono vari aspetti da tenere in considerazione per capire dove devono essere tassati i redditi percepiti all’estero. Vi sono poi differenze a seconda della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l’Italia e lo Stato estero ove il reddito è stato percepito. Per questo motivo, dare una risposta generale non è mai possibile, ma è sempre opportuno andare ad analizzare in dettaglio ogni situazione.

Lavoro in Norvegia e mantenimento della residenza fiscale in Italia

Il primo aspetto da chiarire è che questo articolo non riguarda genericamente tutte le situazioni di lavoro in Norvegia. Voglio occuparmi di una fattispecie in particolare, lasciando poi per tutte le altre la possibilità di contattarmi direttamente. La fattispecie di partenza è quella che riguarda i redditi da lavoro in Norvegia percepiti da un soggetto che rimane fiscalmente residente in Italia, che si chiede se e come sia tenuto a dichiarare nel nostro Paese questi redditi. Voglio farti un esempio concreto prendendo spunto da un caso reale che mi è capitato qualche tempo fa. Prendiamo il caso di Marco che ha trascorso 15 mesi a Oslo nel corso dello scorso anno per lavorare come ricercatore universitario.

La fattispecie analizzata

In questo contributo ci occuperò del caso classico che riguarda i redditi da lavoro in Norvegia percepiti da un soggetto fiscalmente residente in Italia. Soggetto che si chiede se e come sia tenuto a dichiarare nel nostro Paese questi redditi.

Prendiamo il caso di un soggetto, che chiameremo Marco che ha trascorso 15 mesi ad Oslo nel corso dell’anno precedente per lavorare come ricercatore Universitario, stipendiato direttamente dall’ente universitario della capitale norvegese. Marco si è trasferito dall’Italia proprio per sfruttare questa prestigiosa opportunità, ove ha svolto un periodo di 15 mesi. Adesso, l’attività di ricerca potrebbe tramutarsi in un contratto da professore, stabile per 5 anni. Marco, al momento della partenza dall’Italia sapeva che il periodo all’estero non sarebbe stato prolungato. Per questo ha deciso di non effettuare l’iscrizione all’AIRE, rimanendo a tutti gli effetti una persona residente fiscalmente in Italia. Domiciliato temporaneamente all’estero per effettuare un lavoro in Norvegia.

Marco in questo momento è molto dubbioso circa il da farsi per quanto riguarda la sua dichiarazione dei redditi in Italia. Deve presentarla? Che tassazione riceverà sui redditi esteri che ha percepito? In questo contributo andrò a fornire una risposta a queste domande.

Ricordo che sono molti gli italiani, soprattutto studenti, ad avere un lavoro in Norvegia. Magari si tratta di un lavoro temporaneo, per qualche mese o anno (manager, ingegneri, architetti, consulenti, ma anche persone in cerca di fortuna). In questa fattispecie sono sicuro che ti stai chiedendo se sei tenuto a pagare le imposte sui redditi anche in Italia. Non è raro il caso in cui  questi lavoratori italiani domiciliati all’estero, ignorino di dover pagare le imposte sul reddito anche in Italia.

La residenza fiscale dei contribuenti

Il concetto fondamentale per stabilire ove un soggetto sia tenuto a pagare le imposte sui redditi percepiti è quello di “residenza fiscale“.

Il concetto fondamentale per stabilire ove un soggetto sia tenuto a pagare le imposte sui redditi percepiti è quello di “residenza fiscale“. Nel nostro ordinamento tale definizione è indicata dall’articolo 2, comma 2, del DPR n. 917/86 (TUIR). È in base al concetto di residenza fiscale, infatti, che trova applicazione la potestà impositiva, a livello fiscale, di ogni Nazione. Secondo questa disposizione, un soggetto si considera fiscalmente residente in Italia se, alternativamente, verifica almeno una delle seguenti condizioni:

  • Ha la residenza nel territorio dello Stato, ex art. 43 co. 2 c.c. – La residenza deve essere individuata nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale, con intenzione di rimanervi;
  • Ha il domicilio nel territorio dello Stato. Per domicilio, deve intendersi “il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona“);
  • È presente nel territorio dello Stato (considerando anche le frazioni di giorno);
  • Salvo prova contraria, risulta iscritto nelle anagrafi della popolazione residente, presso i vari Comuni.

Worldwide taxation principle

Il mantenimento della residenza fiscale in Italia, come nel caso affrontato, comporta necessariamente l’obbligo di pagare le imposte sui redditi in Italia anche sui redditi prodotti all’estero. Questo significa obbligo di dichiarare in Italia i redditi che, nell’esempio, Marco ha percepito in Norvegia.

Questo, infatti, è quanto prevede il principio della World Wide Taxation, previsto dall’articolo 3 del TUIR. Questo principio è uno dei pilastri fondamentali su cui si basa il nostro sistema tributario, ed anche quello di molti dei sistemi fiscali dei Paesi europei.

Il concetto è molto semplice. Un soggetto è tenuto a pagare le imposte (ovunque esse siano prodotte e/o percepite), in un unico Stato, quello di residenza. Per attenuare la doppia imposizione è possibile poi ottenere un credito di imposta per le eventuali altre imposte già pagate nei Paesi ove i redditi sono stati percepiti (tassazione nello Stato della fonte). Riassumendo, quindi, un lavoratore Italiano che svolge la sua attività lavorativa e ha la sua vita all’estero, ha ugualmente l’obbligo del versamento delle imposte sul reddito anche in Italia in concomitanza di almeno uno dei seguenti requisiti:

  • Essere residente in Italia, per almeno 183 giorni all’anno (la maggior parte dell’anno solare).
  • Essere iscritto nelle anagrafi comunali della popolazione residente in Italia (quindi, non essere iscritto all’AIRE).
  • Avere eletto nel territorio dello Stato italiano il proprio domicilio o la propria residenza , ai sensi dell’articolo 43 del codice civile.

Per approfondire: “AIRE: Anagrafe degli Italiani residenti all’estero“.

La valutazione della situazione di Marco

I criteri sopra indicati utili per verificare la residenza fiscale in Italia sono alternativi tra loro. In pratica, è sufficiente realizzare anche soltanto una di quelle fattispecie per essere considerati fiscalmente residenti in Italia. Tuttavia, un soggetto che ha realmente trasferito la propria residenza fiscale all’estero, ha la possibilità di mostrare la propria reale situazione di residente estero, anche in caso di omessa iscrizione AIRE. Questa, teoricamente, potrebbe essere la situazione di Marco. Tuttavia, la difficoltà maggiore di questa situazione riguarda il fatto di poter documentare in modo quanto più oggettivo possibile la propria situazione.

Il punto di partenza è quello di essere un possesso di una certificazione di residenza fiscale estera rilasciata dalla competente autorità fiscale nella Norvegia. Inoltre, è necessario avere a disposizione quanta più documentazione nominativa in grado di dimostrare il proprio radicamento nel Paese. Nel caso di Marco la dimostrazione potrebbe non essere così semplice, avendo mantenuto interessi patrimoniali in Italia (come una abitazione ed un auto intestata), e trascorrendo diversi periodi in Italia, quando il lavoro glielo permette (oltre 90 giorni). Inoltre, in Norvegia, non ha un contratto di affitto di casa intestato, vivendo con altri coinquilini e non ha la possibilità di avere utenze intestate. Per questo motivo, la dimostrazione della residenza fiscale estera potrebbe non essere semplice da dimostrare.

In questa situazione Marco ha la possibilità di scegliere tra l’opzione di dichiararsi residente all’estero, e non dichiarare i redditi in Italia, oppure dichiararsi fiscalmente residente in Italia e dichiarare i redditi di fonte estera. La scelta di Marco è stata quest’ultima, quella più prudente.

Criteri di collegamento dei redditi da lavoro estero di soggetti fiscalmente residenti in Italia

Una volta individuata la residenza fiscale in Italia di Marco, occorre interrogarsi sui criteri di collegamento del reddito da lavoro dipendente prodotto all’estero (presso l’università di Oslo).

In base a quanto previsto dall’art. 3 del TUIR, i soggetti fiscalmente residenti in Italia sono tenuti alla dichiarazione dei redditi sia di fonte italiana che di fonte estera. Questo, anche se questi ultimi hanno già scontato le imposte nel Paese estero in cui il reddito è stato prodotto. Per questo motivo, quindi, Marco è tenuto ogni anno a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia e dichiarare i redditi esteri.

Tassazione del reddito da lavoro dipendente prodotto in Norvegia con residenza fiscale in Italia

Il reddito percepito dal contribuente, residente in Italia, a fronte della propria attività di lavoro dipendente, svolta in Norvegia rientra nell’ambito applicativo dell’art. 15, par. 1 della Convenzione tra Italia e Norvegia per evitare le doppie imposizioni. Tale disposizione prevede una tassazione esclusiva dei redditi da lavoro dipendente nello Stato di residenza del contribuente, a meno che tale attività non sia svolta nell’altro Stato contraente. In questo caso il reddito deve essere assoggettato a tassazione concorrente in entrambi in Paesi.

Quindi, questo significa che Marco è tenuta ad assoggettata a tassazione concorrente in Italia (Stato di residenza del contribuente) e in Norvegia (Stato della fonte del reddito). L’eventuale doppia imposizione del reddito deve essere eliminata in Italia, ai sensi delle disposizioni contenute nell’art. 24, par. 2 della Convenzione per evitare le doppie imposizioni e dall’art. 165 del TUIR.

Le eventuali giornate di lavoro effettuate da Marco in Italia, come attività di smart working, devono essere assoggettate ad imposizione esclusiva nel nostro Paese (in quanto, tale ipotesi, Stato di residenza e Stato della fonte coincidono). Vedasi la risposta ad interpello n. 171/E/2023.

Possibilità di attenuazione della doppia imposizione sul reddito

Come abbiamo visto, il lavoro in Norvegia da parte di un soggetto residente in Italia, può comportare il pagamento delle imposte sui redditi nel nostro Paese. Questo è quanto è dovuto, almeno per il nostro caso preso in esame, in quanto Marco si trova a dover pagare le imposte sia in Norvegia (se dovute) che in Italia, a fronte di uno stesso reddito percepito.

Al fine di evitare questa doppia imposizione, conseguente al pagamento delle imposte sui redditi nel Paese di residenza del dichiarante oltre che nel Paese di produzione del reddito, sia la convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Norvegia (Gazzetta ufficiale n 49 del 1979), sia il TUIR, prevedono un principio generale di divieto della doppia imposizione, per cui la stessa imposta non può essere applicata più volte su uno stesso reddito. Per potere applicare concretamente questo principio ci viene in aiuto l’articolo 165 del DPR n. 917/86.

Tale articolo prevede che le imposte pagate a titolo definitivo sui redditi prodotti all’estero siano ammesse in detrazione dall’imposta netta, scaturente dal conguaglio di fine anno o dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui le imposte estere sono state pagate a titolo definitivo, fino alla concorrenza della quota di imposta italiana corrispondente al rapporto tra redditi prodotti all’estero e reddito complessivo.

Imposte a titolo definitivo

A prima vista può sembrare complicato, ma in pratica l’articolo 165 del DPR n. 917/86 prevede che il nostro lettore, cittadino Italiano, che sostanzialmente svolge la sua vita all’estero ma continua ad essere iscritto all’anagrafe comunale della popolazione residente abbia l’obbligo di contribuire alle imposte sul reddito in Italia. Nella sua dichiarazione dei redditi italiana, avrà diritto ad un abbattimento dell’IRPEF (l’imposta sui redditi) pari all’ammontare delle imposte pagate in Norvegia a titolo definitivo (non devono essere presi in considerazione gli acconti). Questo credito, comunque, non potrà mai superare la quota di IRPEF relativa al reddito estero.

Ad esempio se per un reddito pari a 1.000 euro la tassazione in Norvegia è pari a 22% ed in Italia pari al 23% il nostro lettore verserà all’Amministrazione finanziaria Italiana tutta la tassazione dovuta del 1%. Infatti, l’imposta da pagare in Italia è quella differenziale rispetto a quella dovuta nel Paese ove si è percepito il reddito. In questo modo viene correttamente applicato il principio di divieto di doppia imposizione di uno stesso reddito, previsto dall’articolo 165 del DPR n. 917/86.

Cosa possiamo imparare dall’esame di questo caso?

Prima di tutto è bene ribadire che in questi casi è fondamentale consultare un Commercialista esperto in fiscalità internazionale. Quando si intende trasferirsi all’estero per periodi maggiori di 6 mesi, sia per studio che per lavoro, in modo da pianificare correttamente gli adempimenti fiscali conseguenti. Non potendo tuttavia generalizzare in quanto ogni situazione personale ha le sue peculiarità.

Quello che posso dirti è che se un cittadino Italiano svolge la sua vita (personale e/o lavorativa) all’estero, per evitare il pagamento delle imposte sul reddito anche in Italia dovrebbe trasferire la propria residenza fiscale all’estero, iscrivendosi all’AIRE. La questione però non si risolve così semplicemente. È necessario che il contribuente che intende trasferirsi all’estero sposti con se i suoi principali interessi di tipo personale e familiare. Il tutto senza sottovalutare gli aspetti economici e patrimoniali.

Un soggetto che vuole trasferirsi all’estero lasciando la sua famiglia in Italia o i suoi principali interessi economici e/patrimoniali in Italia sarà sicuramente soggetto a controlli ed accertamenti. Per questo è bene pianificare con cura ed in anticipo questi aspetti legati alla normativa fiscale. Questo, anche se potrà sembrarvi poco conveniente, vi consentirà di risparmiarvi in futuro un possibile lungo e costoso contenzioso fiscale con l’Amministrazione finanziaria.

Consulenza fiscale online

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Costo della vita in Norvegia

Prima di trasferirsi in Norvegia, devi sapere che in questo paese tasse e stipendi sono molto alti. Lo sono anche gli affitti: un bilocale in città costa in media mille euro al mese, a cui bisogna aggiungere la caparra di due o tre mensilità. E il costo dell’affitto può crescere anche di più se si decide di andare a vivere a Oslo, la capitale. Inoltre, il mercato degli affitti non è molto ampio, perché la maggioranza della popolazione possiede una casa di proprietà. Prima di trasferirsi in Norvegia, dunque, è bene avere un certo gruzzolo da destinare alla sistemazione.

Dico questo perché in molti si improvvisano quando decidono un trasferimento all’estero. Tuttavia, in uno Stato come la Norvegia è sicuramente tutto più difficile. Considera però che trovare lavoro in Norvegia è molto più facile che in Italia, ma c’è comunque bisogno di tempo. Rinuncia almeno in principio all’auto: far entrare la vostra auto dall’Italia è pressoché impossibile a causa delle alte tasse di importazione. Tuttavia, anche comprarla sul posto è molto dispendioso.

Meglio affidarsi agli ottimi trasporti pubblici, che però costa davvero tanto: un biglietto per un solo viaggio sulla rete urbana arriva a € 5,00.

Lavoro in Norvegia: i documenti necessari per trasferirsi nel Paese

Non solo la Norvegia non fa parte dell’Unione Europea, ma è anche uno dei pochi paesi insieme a Svizzera e Russia che non ha mai neanche iniziato il processo di integrazione (si sono svolti dei referendum, nel ’72 e nel ’94, ma entrambi hanno dato esito negativo, se pur con stretto margine).

Se si desidera trasferirsi e lavorare in questo paese, dunque, è necessario seguire un iter burocratico preciso. In primis i cittadini italiani devono far richiesta seguendo la procedura specifica per i cittadini dell’UE, dello Spazio Economico Europeo (SEE) e dell’Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA).

Una volta ottenuto il diritto di residenza, non avete ancora il permesso di soggiorno: quello permanente si può richiedere solo dopo 5 anni di residenza e di lavoro in Norvegia.

Dopo tre mesi di permanenza il permesso di soggiorno va richiesto necessariamente: bisogna registrarsi online e portare i propri documenti di identificazione e il contratto di lavoro presso la più vicina stazione di polizia. La polizia emetterà un certificato a tempo determinato: dopo 5 anni potrete richiedere la residenza permanente.

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    Federico Migliorini
    Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
    Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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