I lavori in corso su ordinazione (definiti anche lavori su commessa) rappresentano quei lavori realizzati generalmente mediante la sottoscrizione di contratti di appalto o di somministrazione aventi ad oggetto la realizzazione per conto terzi di opere o la fornitura di servizi correlati alla realizzazione di un’opera, o anche la fornitura di più beni o servizi tra loro interdipendenti tali da poterli considerare contrattualmente come oggetto unitario. Si tratta quindi di forniture di beni o servizi effettuati dietro una specifica commessa di un cliente finale, che risultano non terminati alla fine dell’esercizio. Si pensi al caso dei lavori commissionati per la costruzione di edifici, strade, ponti, dighe, navi, impianti industriali, grandi macchinari.
Il Codice Civile non fornisce un’esplicita definizione dei lavori in corso su ordinazione, limitandosi solo ad indicare la loro collocazione negli schemi di bilancio ed i criteri che possono essere adottati per la relativa valutazione. Una più compiuta disciplina è invece contenuta nel principio contabile OIC 23 (edizione dicembre 2016), che, oltre a fornire una specifica definizione dei lavori in corso su ordinazione, indica le regole da seguire per la loro classificazione negli schemi di bilanci, per i metodi di valutazione da adottare (commessa completata e percentuale di completamento) e per le necessarie informazioni da indicare nella Nota Integrativa a corredo dei dati contabili.
Lavori in corso su ordinazione
I lavori in corso su ordinazione rappresentano quei lavori realizzati generalmente mediante la sottoscrizione di contratti di appalto o di somministrazione aventi ad oggetto la realizzazione per conto terzi di opere (ad esempio edifici, strade, ponti, dighe, navi, impianti) o la fornitura di servizi correlati alla realizzazione di un’opera (ad esempio servizi di progettazione), o la fornitura di più beni o servizi pattuiti come oggetto unitario. Si tratta quindi di forniture di beni e servizi effettuati dietro una specifica commessa di un cliente finale, che risultano non terminati alla fine dell’esercizio. Questo aspetto permette di distinguere tali lavori da quelli realizzati internamente ed ancora in corso alla data di chiusura dell’esercizio (cc.dd. “lavori in economia”), per i quali valgono diverse regole contabili dettate in relazione agli specifici beni cui fanno riferimento.
Il Codice Civile non fornisce un’esplicita definizione dei lavori in corso su ordinazione, limitandosi solo ad indicare la loro collocazione negli schemi di bilancio ed i criteri che possono essere adottati per la relativa valutazione.
Entrando nel dettaglio, ai sensi dell’art. 2424 c.c., i lavori in corso su ordinazione devono essere indicati nella sezione dell’Attivo dello Stato Patrimoniale, nella classe C) Attivo Circolante, al numero 3 della voce I - Rimanenze. La variazione delle rimanenze di tali elementi deve essere invece rilevata, ai sensi dell’art. 2425 c.c., nel Conto Economico al punto 3 della...
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