Contabilmente, i lavori in corso su ordinazione costituiscono una particolare tipologia di rimanenze che da sempre suscita interesse tra gli studiosi di Economia Aziendale, mentre sempre scarsa è stata l’attenzione che il Legislatore, sia sul piano civile e ancor più su quello tributario, ha posto sul tema nel corso degli anni. La ragione di tale interesse per questa particolare posta di bilancio risiede negli aspetti legati alla sua valutazione, e dunque alla relativa iscrizione nel bilancio d’esercizio dell’impresa che si assume l’onere di realizzare un’opera o rendere uno specifico servizio, il più delle volte in un arco temporale superiore ad un anno, a seguito di una commessa ricevuta.
Il Codice Civile prevede che le rimanenze dei lavori in corso su ordinazione possano essere valutate sulla base di due metodi: il primo, definito COMMESSA COMPETATA, riflette la regola generale di valutazione delle rimanenze, che ai sensi dell’art. 2426 c.c. deve avvenire prudenzialmente in base al costo di acquisto o di produzione, ovvero al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, se minore. Il secondo, invece, noto come PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO, rappresenta un’eccezione a tale regola ed è indicato nel medesimo articolo di legge, secondo cui i lavori in corso su ordinazione, in alternativa al metodo generale, possono essere iscritti in bilancio sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza, nel rispetto del principio della competenza economica.
I due metodi, basati su logiche e informati a principi contabili opposti (prudenza per il metodo della commessa completata e competenza economica per il metodo della percentuale di completamento) generano inevitabilmente impatti reddituali diversi di cui le imprese devono tener conto al fine di non violare i principi della chiarezza, veridicità e correttezza del bilancio.
La valutazione dei lavori in corso su ordinazione
Il Codice Civile ammette una duplice possibilità ai fini della valutazione dei lavori in corso su ordinazione, che si traduce nella scelta tra due metodi basati su logiche e principi contabili antitetici. Si tratta, nello specifico, del METODO DELLA PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO, che riflette il principio della competenza economica, e del METODO DELLA COMMESSA COMPLETATA, che al contrario si informa al principio della prudenza.
Il Codice Civile stabilisce, infatti, all’art. 2426, co. 1, n. 11 che “i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza”. Questa disposizione – che, come chiaramente si evince dal dettato legislativo, rappresenta una possibilità e non un obbligo per il redattore del bilancio – pone una deroga al principio generale sulla valutazione delle rimanenze, in base al quale il valore secondo cui queste vanno iscritte in bilancio deve essere determinato dalla scelta prudenziale del minore tra costo e valore di mercato.
L’iscrizione dei lavori in corso su ordinazione sulla base dei corrispettivi pattuiti è meglio conosciuta nella prassi contabile come METODO DELLA PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO, secondo cui i lavori, nel rispetto del principio della competenza economica, sono valutati in base al corrispettivo contrattuale maturato in ciascun esercizio con ragionevole certezza, anche se superiore al costo.
Tale metodo si pone come alternativo alla regola contenuta nell’art. 2426, co. 1, n. 9, c.c., in base al quale le rimanenze sono iscritte in bilancio “al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi […]”.
Questo criterio di valutazione, informato al principio della prudenza, rappresenta la regola generale per tutte le tipologie di rimanenze, e viene definito, in relazione ai lavori in corso su ordinazione, METODO DELLA COMMESSA COMPLETATA. Rispetto al precedente, tale metodo riconosce prudenzialmente il margine derivante dalla commessa solo in sede di ultimazione dei lavori e dunque quando il contratto è completato, ossia alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e benefici connessi al bene realizzato o ai servizi resi.
Il metodo della percentuale di completamento
L’applicazione del metodo della percentuale di completamento prevede che la valutazione delle rimanenze per lavori in corso su ordinazione sia effettuata in misura corrispondente al ricavo maturato alla fine di ciascun esercizio per cui si protrae la realizzazione dell’opera. Tale ricavo viene determinato con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori. L’assunto di base è che i ricavi di commessa maturano con ragionevole certezza e sono iscritti in bilancio man mano che i lavori sono eseguiti, consentendo così, nel rispetto del principio della competenza economica, di assegnare quote del margine derivante dalla commessa agli esercizi nei quali la produzione viene ottenuta.
La valutazione dei lavori in corso su ordinazione con il metodo della percentuale di completamento si articola in diverse fasi, che il principio contabile OIC 23, specificamente dedicato al trattamento contabile d tali lavori, ritiene necessarie per evitare un abuso del principio di competenza rispetto a quello della prudenza, e quindi rischiare di sovvertire le disposizioni del codice civile sulla ragionevole certezza dei corrispettivi contrattuali maturati.
FASE 1: DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEI RICAVI DI COMMESSA
La prima fase consiste nell’effettuare, sia inizialmente che in periodi successivi, una stima dei ricavi derivanti dalla commessa (anche detti “ricavi a preventivo”), costituiti dai corrispettivi complessivi pattuiti tra il committente e l’appaltatore per l’esecuzione o la fornitura dei beni e/o servizi previsti nel contratto. Oltre al prezzo fissato contrattualmente, occorre considerare come ricavi anche:
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le maggiorazioni per revisione dei prezzi, qualora siano indicati con chiarezza nel contratto i relativi termini di calcolo. La revisione rappresenta una maggiorazione dei ricavi di commessa calcolata in base a formule o indici espressamente previsti dal contratto. Le maggiorazioni devono essere determinate in modo attendibile e quindi rilevate tra i ricavi di commessa man mano che vengono eseguiti i lavori cui si riferiscono;
le varianti in corso d’opera, che rappresentano specifiche richieste del committente o derivate da necessità imposte dall’esecuzione dei lavori che comportano modifiche del lavoro originario. Se formalmente definite dalle parti (c.d. “varianti formalizzate”), le varianti comportano un aumento o una diminuzione dei ricavi della commessa;
gli incentivi di commessa previsti contrattualmente al raggiungimento o al superamento di determinati obiettivi prefissati. Gli incentivi sono da considerarsi come ricavi di commessa solo quando l’obiettivo indicato nel contratto viene raggiunto e viene accettato dal committente entro la data di chiusura del bilancio;
le richieste di corrispettivi aggiuntivi (c.d. claim) da parte del costruttore, che rappresentano corrispettivi riconosciuti a fronte di maggiori oneri sostenuti per cause imputabili al committente, o di maggiori lavori eseguiti ed esecuzioni di varianti non definite contrattualmente. La determinazione di tali corrispettivi è soggetta ad un elevato grado di incertezza relativamente agli importi che verranno riconosciuti e ai tempi d’incasso, che spesso dipendono dall’esito di negoziazioni tra le parti. Per tale ragione possono considerarsi ricavi di commessa solo gli importi riconosciuti e determinati con certezza, o ragionevole certezza. Sono da intendersi certi gli importi accettati dal committente entro da data di riferimento del bilancio, mentre sono ragionevolmente certi quelli che, seppur non formalmente accettati, si ritenga ragionevole che lo siano entro il termine dell’esercizio cui si riferiscono, sulla base delle esperienze storiche e delle più recenti informazioni;
gli altri proventi accessori, come ad esempio i ricavi rivenienti dalla vendita dei materiali non utilizzati nel corso delle lavorazioni o la dismissione di fattori produttivi a fecondità ripetuta dopo il completamento della commessa;
ogni altra rettifica di prezzi stabiliti al momento della stipula del contratto di commessa o successivamente.
FASE 2: DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEI COSTI DI COMMESSA
La successiva fase consiste nel determinare i costi legati all’esecuzione dell’opera (anche definiti come “costi a preventivo”), che comprendono i costi attribuibili a una commessa che si stima di sostenere per l’esecuzione o la fornitura dei beni e/o servizi previsti nel contratto. Generalmente sono fissati nei preventivi di massima redatti prima della stipulazione del contratto ed eventualmente rivisti successivamente in corso d’opera in relazione a fatti non programmati che dovessero verificarsi con l’avanzamento dei lavori. I costi di commessa devono essere classificati in base al momento del loro sostenimento, per cui si avranno:
costi per l’acquisizione della commessa, che generalmente non rientrano tra quelli tipici di commessa e che l’OIC 23 fa rientrare, a talune condizioni, tra quelli pre-operativi. Studi di fattibilià, partecipazione a gare d’appalto e ricerche di marketing, sono alcuni esempi di questo tipo di costi;
costi pre-operativi, che sono sostenuti dopo l’acquisizione del contratto ma prima che venga iniziata l’attività di costruzione dell’opera oggetto del contratto. Ne sono esempi la progettazione dei lavori, l’organizzazione dei cantieri, le pratiche burocratiche da presentare ai vari enti pubblici, e così via.
costi di esecuzione della commessa, che si articolano in costi diretti ed indiretti. Tra i primi rientrano, ad esempio: i costi dei materiali utilizzati per la realizzazione dell’opera; i costi della manodopera; i costi dei subappaltatori; costi per la costruzione e lo smobilizzo del cantiere; costi di locazione di impianti e macchinari; ammortamenti dei macchinari impiegati, ecc. Tra i secondi, invece, possono annoverarsi quelli relativi a: costi di progettazione; costi di assicurazione e altri costi generali di produzione; ecc.
costi successivi alla commessa, riferiti allo smobilizzo dei cantieri, al collaudo iniziale delle opere realizzate e alle manutenzioni periodiche successive che dovessero rendersi necessarie.
FASE 3: DETERMINAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI
La fase antecedente al calcolo del valore delle rimanenze dei lavori in corso su ordinazione da iscrivere nel bilancio d’esercizio è costituita dalla determinazione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL), che rappresenta, in termini percentuali o in base a misurazioni fisiche, l’entità dei lavori in corso già eseguiti dall’appaltatore ad una certa data anteriore al completamento dell’intera commessa. Il SAL consente di accertare il ricavo maturato alla fine di ciascun esercizio e dunque il valore delle rimanenze dei lavori in corso su ordinazione da indicare nella sezione dell’attivo dello Stato Patrimoniale, nella classe C) Attivo Circolante, sottoclasse I. Rimanenze, voce 3) lavori in corso su ordinazione, nonché il valore della produzione eseguita nell’esercizio da rilevare a Conto Economico nella classe A) Valore della produzione alla voce 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione.
L’OIC 23 elenca differenti metodologie per giungere al calcolo del SAL, alcune delle quali basate sui valori o sui dati di carico della commessa, come il metodo del costo sostenuto e quello delle ore lavorate, mentre altre fondate sulla misurazione della produzione effettuata, come il metodo delle misurazioni fisiche e quello delle unità consegnate.
Il metodo prescelto per determinare lo stato di avanzamento è applicato in modo costante sia nel tempo sia, in presenza di tipologie similari di commesse, nell’ambito della stessa impresa.
Metodo del costo sostenuto (cost to cost)
Per determinare la percentuale di completamento con il metodo del costo sostenuto (cost-to-cost), occorre rapportare i costi di commessa sostenuti ad una certa data ai costi di commessa totali stimati. La percentuale derivante da tale rapporto viene applicata al totale dei ricavi pattuiti contrattualmente, ottenendone il valore da attribuire ai lavori eseguiti e, quindi, i ricavi maturati a tale data. Il metodo del costo viene ritenuto dall’OIC 23 il miglior criterio per la determinazione del SAL.
Metodo delle ore lavorate
Con il metodo delle ore lavorate, l’avanzamento delle opere viene calcolato in funzione delle ore lavorate rispetto alle ore totali previste. Questo metodo risulta particolarmente indicato per quelle commesse che richiedono un contenuto di lavoro particolarmente significativo rispetto agli altri costi.
Metodo delle unità consegnate
Questo metodo può essere utilizzato per commesse pluriennali che prevedono la fornitura di una serie di prodotti uguali o omogenei, dove il flusso della produzione è allineato a quello delle consegne e i ricavi ed i costi delle singole unità sono gli stessi per tutte le unità. Oggetto di valutazione in base a tale metodo sono solo le unità di prodotto consegnate (o anche solo accettate), mentre le altre devono essere valutate al costo di produzione e classificate come rimanenze di magazzino.
Metodo delle misurazioni fisiche
Con il metodo delle misurazioni fisiche si procede alla rilevazione delle quantità prodotte ed alla valutazione delle stesse ai prezzi contrattuali. Condizione per l’applicazione di questo metodo è che nel contratto siano espressamente previsti, o siano altrimenti oggettivamente determinabili, i prezzi per ciascuna opera o lavorazione nell’unità di misura utilizzata per la rilevazione delle quantità prodotte.
Metodo della commessa completata
Con il criterio della commessa completata, i ricavi ed il margine di commessa sono riconosciuti solo quando il contratto è completato, ossia alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e benefici connessi al bene realizzato o ai servizi sono resi. L’applicazione di tale criterio, quindi, permette di valutare le rimanenze dei lavori eseguiti e non ancora ultimati in base al loro costo di produzione.
Il criterio della commessa completata segue la regola generale della valutazione delle rimanenze, secondo cui i lavori in corso su ordinazione devono essere valutati al minore tra costo e valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, per cui, se ad una certa data il primo dovesse superare il secondo, nella valutazione dei lavori occorre considerare il presumibile valore di realizzo. Sotto questo profilo, risulteranno pertanto applicabili, unitamente a quelle specifiche previste dall’OIC 23, le disposizioni generali contenute nell’OIC 13 – Rimanenze.
L’OIC 23 precisa che ricorrendo a questo metodo di valutazione, la contabilizzazione del ricavo, e dunque il momento nel quale si ha il trasferimento dei rischi e dei benefici, presuppone che:
1) la costruzione del bene oggetto di commessa sia stata completata ed il bene accettato dal committente;
2) i collaudi siano stati effettuati con esito positivo;
3) gli eventuali costi da sostenere dopo il completamento siano non significativi e comunque già stanziati a Conto Economico;
4) siano ragionevolmente stimabili gli eventuali effetti relativi a situazioni d’incertezza e sia possibile effettuare per essi specifici stanziamenti.
Percentuale di completamento vs commessa completata
Applicare il metodo della percentuale di completamento ai fini della valutazione dei lavori in corso su ordinazione, come in precedenza visto, soddisfa il principio della competenza economica, in quanto consente di rilevare i costi, i ricavi e il risultato di commessa negli esercizi in cui i lavori vengono eseguiti.
Il criterio, inoltre, non viola il principio della prudenza e della realizzazione, in quanto, stante l’esistenza di un contratto, vi è per il commissionario un diritto al ricavo corrispondente al corrispettivo pattuito, a fronte del quale vi è un obbligo ricadente in capo al committente di pagare quanto contrattualmente concordato.
Sotto questo aspetto è significativo il requisito della “ragionevole certezza” previsto dall’art. 2426, co. 1, numero 11, c.c., che può essere inteso come un richiamo alla prudenza qualora si decida di utilizzare questo metodo ai fini della valutazione dei lavori in corso su ordinazione, in quanto di fatto impone al redattore del bilancio di tenere conto delle difficoltà a stimare la percentuale di maturazione del corrispettivo e le prevedibili contestazioni del committente che eventualmente dovessero sorgere.
L’applicazione del metodo della percentuale di completamento, contrariamente a quello della commessa completata, permette di contabilizzare i lavori in corso su ordinazione aventi durata ultrannuale rispettando il principio della competenza economica, in quanto riconosce il risultato della commessa con l’avanzamento dei lavori. L’assunto di base è che i ricavi legati alla commessa maturano con ragionevole certezza e vengono iscritti in bilancio man mano che i lavori sono eseguiti. In tal modo, vengono assegnate, proporzionalmente allo stato di avanzamento, quote di risultato economico a tutti gli esercizi lungo i quali la commessa viene espletata, e pertanto viene considerato il criterio più corretto per la rappresentazione in bilancio della situazione reddituale e patrimoniale del commissionario.
Di converso, il criterio della commessa completata comporta che la valutazione delle rimanenze di lavori in corso su ordinazione non avvenga in base al corrispettivo contrattuale previsto, ma, prudenzialmente, nel rispetto del principio del minore fra il costo e il presumibile valore di realizzo, secondo la regola generale di valutazione delle rimanenze indicata nell’art. 2426, co.1, n. 9, c.c. Conseguentemente, i ricavi e i margini di commessa vengono riconosciuti solo quando i lavori sono ultimati e il bene consegnato (o il servizio reso) al committente, vale dire nel momento in cui avviene il relativo trasferimento dei rischi e dei benefici. L’utile, per così dire, viene in evidenza “a valle” dell’intero processo di commessa, laddove con la percentuale di completamento viene proporzionalmente distribuito lungo lo stesso.
Se da un lato la commessa completata è pienamente rispondente al principio della prudenza cui si ispira il nostro ordinamento giuridico in tema di bilancio – visto che prevede di contabilizzare i ricavi solo nel momento in cui vengono effettivamente realizzati e non in base a stime previsionali -, dall’altro ha ricadute negative in termini di competenza economica in quanto non consente di riconoscere il margine di commessa in base allo stato di avanzamento dei lavori già eseguiti. La conseguenza di questo approccio, come giustamente evidenziato anche dall’OIC 23, è data dalla generazione di andamenti irregolari dei risultati d’esercizio, in quanto la rilevazione degli stessi avviene solo al completamento della commessa senza riflettere l’attività gradualmente svolta.
L’Impatto reddituale dei metodi di valutazione: un esempio
Si riporta di seguito un esempio che illustra il diverso impatto sul bilancio d’esercizio derivante dall’applicazione dei due metodi di valutazione dei lavori in corso su ordinazione. Si supponga che nel 2019 un’azienda abbia stipulato con suo cliente un contratto per la costruzione di un edificio alle seguenti condizioni:
COMPENSO
2.000,00
COSTI COMPLESSIVI
1.600,00
TERMINE LAVORI E CONSEGNA DEL BENE
2021
Si supponga inoltre che:
i costi sostenuti siano così ripartiti:
ANNO
PERCENTUALE
COSTI
Fine 2019
25% dei costi complessivi
440
Fine 2020
55% dei costi complessivi
880
2021 (anno di consegna del bene)
20% dei costi complessivi
320
1.600
la valutazione delle rimanenze in base al metodo della percentuale di completamento sia effettuata ricorrendo alla determinazione dello stato di avanzamento dei lavori mediante applicazione del metodo del costo sostenuto;
i costi di produzione siano stati sostenuti solo per la realizzazione della commessa;
che l’azienda non consegua altri ricavi;
Si tenga conto, infine, che gli acronimi inseriti nei prospetti di bilancio sono da intendersi secondo le seguenti specifiche:
LICSO = Lavori in corso su ordinazione;
RF = Rimanenze finali
RI = Rimanenze iniziali
MC = Margine di commessa
Sulla base di queste indicazioni, si riporta lo sviluppo dei calcoli per la determinazione del valore delle rimanenze dei lavori secondo i due metodi, nonché la rappresentazione negli schemi di bilancio dei risultati ottenuti.
Commessa completata
Anno 2019
Conto Economico 2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE … … … … … … 3) Variazione dei LICSO RF – RI = 400 – 0 = … … … … … … B) COSTI DELLA PRODUZIONE … … … … … … 21) UTILE (MC) A – B =
400
400
0
Stato patrimoniale 2019
Attivo
Passivo
C) Attivo circolante I – Rimanenze … … … … … … 3) lavori in corso su ordinazione … … … … … …
400
Anno 2020
Conto economico 2020
A) VALORE DELLA PRODUZIONE … … … … … … 3) Variazione dei LICSO RF – RI = (400+880) – 400 = … … … … … … B) COSTI DELLA PRODUZIONE … … … … … … 21) UTILE (MC) A – B =
880
880
0
Stato patrimoniale 2020
Attivo
Passivo
C) Attivo circolante I – Rimanenze … … … … … … 3) lavori in corso su ordinazione … … … … … …
1280
Anno 2021
Conto economico 2021
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni … … … 3) Variazione dei LICSO RF – RI = 0 – 1.280 = … … … … … … B) COSTI DELLA PRODUZIONE … … … … … … 21) UTILE (MC) A – B =
2.000
1.280
320
400
Stato patrimoniale 2021
Attivo
Passivo
C) Attivo circolante I – Rimanenze … … … … … … 3) lavori in corso su ordinazione … … … … … …
0
Percentuale di completamento
Conto economico 2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE … … … … … … 3) Variazione dei LICSO RF – RI = (2000 x 25%) – 0 = 500 – 0 = … … … … … … B) COSTI DELLA PRODUZIONE … … … … … … 21) UTILE (MC) A – B =
500
400
100
Stato patrimoniale 2019
Attivo
Passivo
C) Attivo circolante I – Rimanenze … … … … … … 3) lavori in corso su ordinazione … … … … … …
500
Anno 2020
Conto economico 2020
A) VALORE DELLA PRODUZIONE … … … … … … 3) Variazione dei LICSO RF – RI = [(2000 x 25%) + (2000 x 55%)] – 500 = [(500) + (1.100)] – 500 … … … … … … B) COSTI DELLA PRODUZIONE … … … … … … 21) UTILE (MC) A – B =
1.100
880
220
Stato patrimoniale 2020
Attivo
Passivo
C) Attivo circolante I – Rimanenze … … … … … … 3) lavori in corso su ordinazione … … … … … …
1.600
Anno 2021
Conto economico 2021
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni … … … 3) Variazione dei LICSO RF – RI = 0 – 1.600 = … … … … … … B) COSTI DELLA PRODUZIONE … … … … … … 21) UTILE (MC) A – B =
2.000
1.600
320
80
Stato patrimoniale 2021
Attivo
Passivo
C) Attivo circolante I – Rimanenze … … … … … … 3) lavori in corso su ordinazione … … … … … …
0
Risulta evidente, dall’esempio riportato, il diverso impatto che si verifica a livello reddituale: il metodo della commessa completata posticipa l’incidenza del margine derivante dalla commessa solo nell’anno in cui questa viene ultimata e l’opera consegnata al cliente; al contrario, il metodo della percentuale di completamento spalma il margine, proporzionalmente allo stato di avanzamento dei lavori, in tutti gli esercizi in cui vi è l’esecuzione dell’opera. La tabella seguente riassume, con riferimento ai dati dell’esempio, come il margine si distribuisce nei tre anni applicando i due differenti metodi di valutazione:
Distribuzione del margine di commessa
ANNI
COMMESSA COMPLETATA
PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO
2019
0
100 (25% di 400)
2020
0
220 (55% di 400)
2021
400
80 (20% di 400)
Criteri per la scelta del metodo di valutazione
Gli effetti prodotti sul risultato economico dall’applicazione delle due metodologie valutative, come evidenziato, sono diversi e incidono sulla rappresentazione della situazione reddituale dell’impresa, che viene fortemente compromessa applicando il metodo della commessa completata soprattutto per la realizzazione dei lavori che si protraggono oltre i dodici mesi. Una rappresentazione chiara, veritiera e corretta presupporrebbe una valutazione effettuata mediante un criterio che incorpori l’utile che gradualmente si forma in funzione del completamento della costruzione oggetto del contratto.
Per tale ragione il principio OIC 23 stabilisce che nel caso di lavori in corso su ordinazione aventi durata ultrannuale occorre fare ricorso all’applicazione del metodo della percentuale di completamento, a patto però che ricorrano le seguenti condizioni:
esistenza di un contratto vincolante per le parti che ne definisca chiaramente le obbligazioni e, in particolare, il diritto al corrispettivo per l’appaltatore;
il diritto al corrispettivo per l’appaltatore matura con ragionevole certezza via via che i lavori sono eseguiti;
non sono presenti situazioni di incertezza relative a condizioni contrattuali o fattori esterni di entità tale da rendere dubbia la capacità dei contraenti a far fronte alle proprie obbligazioni;
il risultato della commessa può essere attendibilmente misurato.
Se non sono soddisfatte tali condizioni, o quando il contratto ha una durata inferiore ad un anno, la valutazione dei lavori deve essere effettuata secondo il criterio della commessa completata.
Scegliere un metodo valutativo piuttosto che l’altro comporta che il redattore del bilancio mantenga la scelta effettuata per la valutazione di ogni tipologia di commessa e, ai sensi dell’art. 2423-bis c.c., possa procedere a variarlo solo se si verificano circostanze eccezionali tali da incidere sulla rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria risultante dal bilancio d’esercizio.
A queste regole generali valgono, però, alcune eccezioni, che giustificano il contemporaneo utilizzo dei due metodi per commesse. In particolare, un’impresa può utilizzare il metodo della percentuale di completamento quando si tratta di valutare lavori su commessa i cui costi e ricavi siano attendibilmente stimati e per tutte le commesse pluriennali. Quando invece c’è impossibilità nello stimare in modo attendibile gli elementi reddituali legati alla commessa o quando il contratto per l’esecuzione dei lavori ha una durata infrannuale, l’impresa può utilizzare ai fini valutativi il metodo della commessa completata.
Laureato in Economia Aziendale presso la Seconda Università degli
Studi di Napoli, svolge la sua attività come Consulente Amministrativo
per imprese, privati ed enti non profit. Appassionato di gestione aziendale, approfondisce tematiche legate alla contabilità d'impresa, al bilancio d'esercizio e ai principi contabili.
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