Contabilmente, i lavori in corso su ordinazione costituiscono una particolare tipologia di rimanenze che da sempre suscita interesse tra gli studiosi di Economia Aziendale, mentre sempre scarsa è stata l’attenzione che il Legislatore, sia sul piano civile e ancor più su quello tributario, ha posto sul tema nel corso degli anni. La ragione di tale interesse per questa particolare posta di bilancio risiede negli aspetti legati alla sua valutazione, e dunque alla relativa iscrizione nel bilancio d’esercizio dell’impresa che si assume l’onere di realizzare un’opera o rendere uno specifico servizio, il più delle volte in un arco temporale superiore ad un anno, a seguito di una commessa ricevuta.

Il Codice Civile prevede che le rimanenze dei lavori in corso su ordinazione possano essere valutate sulla base di due metodi: il primo, definito COMMESSA COMPETATA, riflette la regola generale di valutazione delle rimanenze, che ai sensi dell’art. 2426 c.c. deve avvenire prudenzialmente in base al costo di acquisto o di produzione, ovvero al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, se minore. Il secondo, invece, noto come PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO, rappresenta un’eccezione a tale regola ed è indicato nel medesimo articolo di legge, secondo cui i lavori in corso su ordinazione, in alternativa al metodo generale, possono essere iscritti in bilancio sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza, nel rispetto del principio della competenza economica.

I due metodi, basati su logiche e informati a principi contabili opposti (prudenza per il metodo della commessa completata e competenza economica per il metodo della percentuale di completamento) generano inevitabilmente impatti reddituali diversi di cui le imprese devono tener conto al fine di non violare i principi della chiarezza, veridicità e correttezza del bilancio.

La valutazione dei lavori in corso su ordinazione

Il Codice Civile ammette una duplice possibilità ai fini della valutazione dei lavori in corso su ordinazione, che si traduce nella scelta tra due metodi basati su logiche e principi contabili antitetici. Si tratta, nello specifico, del METODO DELLA PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO, che riflette il principio della competenza economica, e del METODO DELLA COMMESSA COMPLETATA, che al contrario si informa al principio della prudenza.

Il Codice Civile stabilisce, infatti, all’art. 2426, co. 1, n. 11 che “i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza”. Questa disposizione - che, come chiaramente si evince dal dettato legislativo, rappresenta una possibilità e non un obbligo per il redattore del bilancio - pone una deroga al principio generale sulla valutazione dellerimanenze, in base al quale il valore secondo cui queste vanno iscritte in bilancio deve essere determinato dalla scelta prudenziale del minore tra costo e valore di mercato.

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